Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/03/2026, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02610/2026REG.PROV.COLL.
N. 02554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2554 del 2025, proposto da
IL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Donato D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Ente Parco Nazionale del Circeo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda) n. 823/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, del Ministero della Giustizia, del Comune di Sabaudia e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto depositato in data 24 marzo 2026 dalla difesa della società IL Italia S.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Cons. RU ST e udito per il Comune appellato l’avvocato Donato D'Angelo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in appello la società IL Italia S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R per il Lazio, sede di Latina, sez. II, n. 832/2025 che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa ai fini dell’accertamento (i) della formazione del silenzio-assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003; (ii) dell’inefficacia ex art. 2, comma 8- bis della l. 241/1990 e, ove occorrer possa, della nullità, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del c.p.c., della dichiarazione di improcedibilità (provvedimento n. 12937/2024), con cui il Comune di Sabaudia ha comunicato l’archiviazione con esito negativo dell’istanza e in subordine, per l’annullamento del suddetto provvedimento.
2. La ricorrente in punto di fatto specifica le seguenti circostanze:
- di aver avviato la fornitura di servizi di telefonia mobile nel mercato italiano a partire dal maggio 2018 e che gestisce impianti di pubblica utilità, di urbanizzazione primaria e infrastrutture strategiche nell’interesse nazionale, ai sensi della normativa Golden Power;
-di aver presentato al Comune di Sabaudia in 29 dicembre 2023 un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 D.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base, comprensiva di 3 antenne e 3 parabole, sulla parte sommitale di una torre piezometrica sita in via degli Aquilani, Snc – Foglio n. 110, Mapp. n. 28 – A, Sabaudia (LT) ricadente all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Circeo, in una zona caratterizzata da un vincolo paesistico e monumentale;
- di aver trasmesso all’ufficio competente l’istanza di attivazione V.Inc.A. (procedura di Valutazione di incidenza ambientale) e la scheda di screening, di aver richiesto all’Ente Parco Nazionale del Circeo il rilascio del nulla osta, di aver presentato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina l’autorizzazione ai sensi dell’art 21, comma 4, d.lgs. 42 del 2004 e alla Soprintendenza e al settore al settore pianificazione territoriale e urbanistica del Comune di Sabaudia la relazione paesaggistica, e ha richiesto a quest’ultimo l’attivazione della procedura semplificata ai sensi del D.P.R. n. 139 del 2010 finalizzata al rilascio del nulla ai sensi dell’art 146 d.lgs. 42/2004 per la realizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
- data l’esigenza di acquisire le autorizzazioni e/o nulla osta delle Amministrazioni coinvolti, IL Italia S.p.A. ha richiesto al Comune di Sabaudia di convocare entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza la conferenza dei servizi;
- il 25 gennaio 2024, l’Arpa Lazio ha rilasciato il parere favorevole;
- il 7 febbraio 2024 la Società ha trasmesso al Comune (e per conoscenza a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento) l’atto con cui ha dato atto della trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Regione ai fini della procedura Vinca e della mancata indizione della conferenza dei servizi (nonostante fosse ampiamente decorso il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza) invitandoli nuovamente a convocarla entro e non oltre 5 giorni;
- il Comune è rimasto inerte e perciò il titolo si è formato per silenzio-assenso;
- il 9 aprile 2024 - 19 giorni dopo la formazione del titolo per silenzio assenso - il Comune ha comunicato a IL l’improcedibilità e l’archiviazione della pratica con esito negativo per mancanza della prova della disponibilità del sito, facendo presente che in sede di istruttoria è emerso che l’immobile è di proprietà comunale e che non risultano in essere contratti con IL Italia S.p.A.;
- la società ha quindi proposto ricorso al Tar Lazio per chiedere l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso e dell’inefficacia del provvedimento di improcedibilità e di archiviazione e in subordine l’annullamento degli stessi;
- con ordinanza cautelare il Tar Lazio ha invitato il Comune di Sabaudia a indire la conferenza di servizi il quale vi ha adempiuto elencando nella nota di convocazione tutti gli atti da acquisire;
- con nota del 2.08.2024, IL in ordine alla disponibilità del sito specificava che “ intende utilizzare ” per il progetto di cui sopra, ai sensi dell’art. 33, comma 2, D.lgs n. 33 del 2016, l’immobile comunale, richiedendo “ accesso alla infrastruttura indicata ” e precisando altresì “ che il parametro economico che si offre per l’accesso è quello predeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. 33 del 2016 ”.
- con nota del 13 agosto 2024 il Dirigente del Settore V – Patrimonio e demanio esprimeva parere negativo facendo che: “… con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/01/2024 - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni – Triennio 2024/2026 si individua la Torre dell’Acquedotto Storico di Sabaudia tra gli immobili appartenenti al Patrimonio Disponibile; 1. l’edificio in argomento, ove l’istante prevede l’installazione di una nuova Stazione Radio Base (SRB) per telefonia mobile, è oggetto di richiesta di verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. presso il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone e Latina; 2. gli impianti oggi presenti sulla torre dell’acquedotto, la cui permanenza è consentita e sarà eventualmente condizionata dall’esito dell’istruttoria da parte della Soprintendenza, sono stati oggetto di Contratti e/o Convenzioni stipulati in epoca antecedente al verificarsi dei presupposti del citato art. 12; 1. in assenza di atti fondamentali già deliberati, l’art. 42 lettera l) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di gestione del Patrimonio Comunale; 2. è tutt’ora initinere la verifica d’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. che quindi non risulta essere conclusa; 3. non sono stati forniti elementi di tipo contrattuale da sottoporre al Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza che potranno essere effettuate a seguito della conclusione dell’iter avviato la Soprintendenza che potrà condizionarne l’esito”.
- in pari data veniva comunicato il provvedimento di chiusura negativa della conferenza dei servizi;
- con la sentenza n. 823/2024, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso escludendo che si fosse perfezionata la fattispecie di silenzio assenzo contemplato dall’art. 44, comma 10 del d.lgs n. 259/2003 in ragione della mancanza della disponibilità dell’immobile oggetto dell’installazione in capo alla società richiedente; ha considerato il provvedimento di archiviazione con esito negativo né nullo né inefficace e rilevando anche la mancata impugnazione del provvedimento negativo del 13 agosto 2024.
3. La predetta sentenza è stata appellata da IL sulla base di sette motivi di impugnazione con cui ha riproposto i temi contenuti nei motivi originari che risultano come segue compendiati:
I. “Sentenza, punto 9.3 (pag. 7). Eccesso di potere per errore di fatto. Violazione dell’art. 58 del d.l. n. 112/2008 (convertito con la l. 6 agosto 2008, n. 133)”;
II. “Sentenza, punti 9, 9.1, 9.2. e 12 (pag. 4-6 e 9-10). Violazione dell’art. 44, comma 8, del d.lgs n. 259 del 2003”;
III. “Sentenza, punto 11 (pag. 8 -9). Violazione dell’art. 44, comma, 10 del d. lgs. n. 259 del 2003. Inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, della legge n. 241 del 1990”;
IV. “Sentenza, punti 9.3. (pag. 7-8), 11 (pag. 8-9) e 13 (pag. 10-11). Violazione degli artt. 3 e 9 del d.lgs n. 33 del 2016”;
V. “Sentenza, punto 13 (pag. 10-11). Violazione degli artt. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003 e 6 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990”.
VI. “Sentenza, punto 14 (pag. 11-12). Violazione del par. 3 dell’art. 4 TUE; violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016”.
VII. “Sentenza, punti 12 (pag. 9-10) e 15 (pag. 12). Riproposizione del vizio assorbito. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione agli artt. 2 e 3 del d. lgs. 33 del 2016”.
4. Nel giudizio si sono costituiti in resistenza l’Ente Parco Nazionale del Circeo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, il Comune di Sabaudia e il Ministero della Giustizia.
5. Con atto depositato il 24 marzo 2024 il difensore della parte appellante ha comunicato che la società IL Italia S.p.A. ha conseguito l’obiettivo della copertura radioelettrica tramite l’installazione in un altro sito e che per questo non ha più interesse a coltivare il presente giudizio.
Con il medesimo atto la società IL Italia S.p.A. ha quindi chiesto di voler dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
6. Il difensore del Comune di Sabaudia all’odierna udienza ha preso atto della richiesta di declaratoria di improcedibilità insistendo tuttavia nella condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’ente comunale.
7. Alla luce di quanto sopra esposto, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, in questo caso sui motivi di appello, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025).
8. Tanto premesso, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame ritenendo giustificata la compensazione tra le parti delle spese di lite della presente fase di appello in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
RU ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU ST | IA ON |
IL SEGRETARIO