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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10562 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 23620/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23620/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno ex artt. 2043/2051 c.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Marino Turchi n. 19 presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Parte_2
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 presso lo studio dell'avv. Claudio Manfredonia, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del CP_1 per l'evento dannoso subito dalla sig.ra nelle
[...] Parte_1 circostanze di fatto meglio descritte in premessa. 2) Per l'effetto condannare il al risarcimento, in favore della sig.ra , di Controparte_1 Parte_1 tutti i danni da questa subiti a causa del sinistro per un importo di euro 12.847,84, costituito precisamente dalle seguenti voci: danno risarcibile € 8.826,28, totale danno biologico temporaneo € 783,59, danno morale
€3.202,97, spese mediche € 35,00; il tutto oltre personalizzazione del danno che sarà valutato in via equitativa dal Giudice adito, ovvero quel diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal sinistro fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio, con attribuzione al presente procuratore per anticipo fattone.”.
A fondamento della spiegata pretesa, l'attrice deduceva, in fatto: - che il pomeriggio del giorno 5.12.2018, ella, quale amministratore della società
si trovava all'interno del cortile del Controparte_2
Complesso Monumentale HI IO in Napoli, per curare, tra l'altro, l'allestimento di una mostra fotografica commissionata alla suindicata società dal Controparte_3
; - che ella, alle ore 17:15 circa, percorrendo il corridoio, non
[...] illuminato, che dal predetto cortile porta alla Sala dell'Armeria all'interno del Complesso Monumentale HI IO in Napoli, cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino non segnalato né illuminato, riportando gravi lesioni fisiche;
- che, a causa delle lesioni riportate, ella veniva trasportata con ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le venivano refertate, tra le altre lesioni, trauma cranico con frattura pluriframmentaria delle ossa nasali e contusioni varie alle gambe e formulata prognosi di gg 20.
Assunta l'esclusiva responsabilità del ex artt. 2043/2051 Controparte_1
c.c., l'attrice domandava il ristoro dei danni subiti, come meglio specificati in atti.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, domandava il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, in particolare la prova testimoniale e consulenza tecnica d' ufficio, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/07/2025, ove, sostituita la stessa con la trattazione scritta ex art. 127 ter
- 2 - c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda dell'attrice è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
Preliminarmente, va evidenziato che il fatto come sopra descritto ricade nell'ambito della responsabilità extracontrattuale disciplinata dal codice civile agli artt. 2043 c.c. e ss., e più in particolare, nell'ambito dell'art 2051 c.c., definita come responsabilità ex recepto ovvero da cose in custodia.
Ebbene, l'art 2051 c.c. prevede che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma in parola non richiede che tra il soggetto e la res ricorra una relazione custodiale qualificata, essendo sufficiente pure un semplice rapporto materiale con essa, discostandosi così dall'art 2053 c.c. ove la responsabilità per danni da rovina di edificio può essere predicata solo nei confronti del proprietario del manufatto, o al più, come altri affermano, nei confronti di colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene, ma non certamente di natura personale di godimento.
La ragion d'essere della norma, e più in particolare della responsabilità in essa contenuta, si rinviene nel fatto che solo colui che ha in custodia la res è in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente per scongiurare che il processo distruttivo insorto dalla cosa possa cagionare danni a terzi, attribuendo al custode il ruolo di una sorta di garante de facto dell'altrui incolumità.
Come si può constatare si tratta di una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, ove unica prova liberatoria per il danneggiante è il caso fortuito, in assenza del quale, quest'ultimo sarà obbligato a risarcire il danno.
Nella specie, lo sforzo probatorio richiesto al danneggiato per adempiere tale onere è diverso a seconda delle modalità con cui si è verificato il sinistro: a) quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
b) invece, quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
- 3 - (cfr. Cass. 25/05/2023, n. 14526; Cass. 16/05/2022, n. 15608; Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 05/09/2016, n. 17625; Cass. 20/10/2015, n. 21212).
Va osservato poi che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, appare conclusione tendenzialmente pacifica, laddove, già da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in relazione ai danni cagionati da strade aperte al pubblico transito, l'operatività dell'art. 2051 c.c. per le situazioni di pericolo da esse derivanti, dovute ad una non prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass. n. 8157/2009) e che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 8005/2010), la responsabilità ex art. 2051 c.c., presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Ora, se l'operatività dell'art. 2051 c.c. è stata ammessa per beni particolarmente estesi, come le strade pubbliche, a maggior ragione, la norma in parola può trovare applicazione nel caso di specie, essendo avvenuto il sinistro all'interno del Complesso Monumentale HI IO, struttura indubbiamente più contenuta in termini di dimensioni e più facilmente controllabile rispetto ad una strada.
Ciò posto, occorre rilevare che nella fattispecie in esame gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di ritenere che l'evento dannoso si sia verificato con le modalità descritte dall'attrice in citazione. Esaminando le prove testimoniali raccolte, infatti, risulta accertato il fatto storico così come sopra descritto. In tal senso, risultano attendibili le deposizioni dei testi e , in quanto presenti al momento del fatto, Testimone_1 Tes_2
i quali hanno confermato, con dichiarazioni concordanti, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è svolto l'evento della caduta della signora
. Il teste ha dichiarato: “Ricordo che il 5 Dicembre verso le Pt_1 Tes_1 ore 17:00/17:30 mentre stavamo percorrendo un corridoio che portava alla sala dell'armeria dove era stata allestita la mostra, la signora cadde. Pt_1
La signora cadde a faccia in giù inciampando su un gradino. La signora
era proprio dinanzi a me. Quello su cui inciampò la signora era Pt_1
l'unico gradino. Ho visto la signora inciampare sul gradino”; “Il gradino non era illuminato così come il corridoio che stavamo percorrendo. La luce penetrava dall'unico finestrone posto in fondo al corridoio ma in quel momento la luce era scarsa. Confermo che il corridoio era molto lungo e che
- 4 - non vi era luce artificiale che illuminava lo stesso.”; “La signora a seguito della caduta perdeva sangue dal naso e lamentava dolori al viso e al naso in particolare”. Il teste ha reso, dal canto suo, dichiarazioni Tes_2 sovrapponibili a quelle rese dal teste , affermando che: “Confermo Tes_1 che il giorno 5 Dicembre 2018 l'attrice si trovava all'interno del HI IO per curare l'allestimento della mostra fotografica commissionata dal alla tanto mi consta in quanto anch'io ero Controparte_1 CP_4 presente all'interno del HI IO per allestire la mostra”; “Ricordo che nel tardo pomeriggio la signora mi disse di accompagnarla nella Pt_1 sala dell' . Mentre percorrevamo il corridoio che dal Pt_3 [...]
porta alla sala dell'Armeria la signora cadde. Il corridoio era buio Pt_4
e privo di illuminazione, un po' di luce filtrava dalla finestra che era posta alla fine del corridoio distante da noi circa una quarantina di metri. Si intravedevano solo le sagome delle persone a causa del buio. Ad un certo punto vidi la sagoma della signora che mi precedeva cadere. Accesi Pt_1 la luce del telefonino e vidi la signora che sanguinava dal viso e che vi era un gradino lì ove era caduta. Io stesso stavo per cadere in quanto neanche io avevo visto il gradino. Quello era l'unico gradino esistente nel tratto di corridoio che stavamo percorrendo. Là ove era il gradino non vi era illuminazione artificiale né segnalazione. La luce che filtrava dalla finestra che come ho già detto era distante da noi circa una quarantina di metri era quella naturale che data l'ora e il periodo invernale era minima. La signora cadde con il viso in terra, quando accesi la luce del telefonino sanguinava dal viso e lamentava dolori per tutto il corpo.”; “Confermo che ho visto solo la sagoma che mi precedeva abbassarsi e solo dopo aver acceso la luce del telefonino ho notato che vi era un gradino”; “Non saprei dire come la signora riversa in terra fosse posizionata rispetto al gradino. Il corpo era sicuramente dopo il gradino. Tutto il corpo era oltre il gradino anche l'addome era dopo il gradino.”; “Il corpo riverso per terra della signora distava dal gradino circa una decina di centimetri”.
Sulla base del reso istruttorio, appare indubbio che la caduta dell'attrice sia avvenuta a causa del gradino, posto nel corridoio che conduce all'armeria del HI IO, non illuminato né altrimenti segnalato. Di ulteriore conforto circa lo stato dei luoghi, ovvero, che essi fossero scarsamente illuminati, vi sono, poi, le foto allegate in atti, nelle quali si scorge il corridoio in questione privo di luce artificiale e quasi del tutto al buio. Al riguardo, le foto depositate dal con la seconda memoria di cui all'art. Controparte_1
183 co 6 c.p.c., come osservato dalla stessa difesa dell'attrice, e con cui si
- 5 - conviene, sono prive di data e di indicazione oraria;
inoltre, la tesi secondo cui tale corridoio fosse adeguatamente illuminato, anche al momento del fatto, non ha trovato conforto nel processo, posto che il è stato Controparte_1 dichiarato decaduto dalla prova testimoniale richiesta sul punto (v. ord. a verbale del 30/09/2024), motivo per cui si è al cospetto di fatti impeditivi allegati, ma non provati ex art. 2697 c.c.
Ciò posto, occorre, però, verificare se, ai fini dell'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del abbiano contribuito o meno, in Controparte_1 virtù del combinato disposto degli artt 2051 e 1227 c.c., fattori causali concorrenti alla determinazione dell'evento dannoso. In tema di operatività dell'art. 1227 c.c. la Cassazione, in un recente arresto, ha affermato che: “La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019)”.
Orbene, nel caso di cui ci si occupa, non pare che la condotta dell'attrice sia stata improntata al canone di generale dovere di diligenza e cautela, laddove, avvedutasi della situazione di potenziale pericolo rappresentato dal corridoio, non conosciuto (come dalla stessa affermato) e privo di illuminazione artificiale, avrebbe dovuto prestare la massima attenzione nel percorrerlo, provvedendo, se del caso, ella stessa o anche i soggetti presenti con lei, ad attivare, ad esempio, la torcia del cellulare per illuminare il luogo, e di fatti, il secondo teste escusso, nel confermare la presenza del gradino, ha affermato che si era accorto dello stesso solo nel momento in cui ha acceso la luce del cellulare (cfr. dichiarazioni “Confermo che ho visto solo la sagoma Tes_2 che mi precedeva abbassarsi e solo dopo aver acceso la luce del telefonino ho
- 6 - notato che vi era un gradino). Ed ancora, non sfugge che il gradino, all'origine della caduta, era stato visto dall'altro teste , come dallo Tes_1 stesso dichiarato (cfr. dichiarazioni : “Ho visto la signora Tes_1 inciampare sul gradino”), motivo per cui non può non ritenersi che l'evidente disattenzione dell'attrice nel percorrere il corridoio abbia avuto ruolo concorrente nella causazione dell'evento dannoso. Ne consegue che tali rilievi sembrano utili a graduare la responsabilità del assegnando Controparte_1 all'attrice un contributo causale nella determinazione dell'evento pari al 20% ed attribuendo il restante 80% alla parte convenuta.
Così inquadrato l'an debeatur, occorre, ora, affrontare il problema del quantum debeatur.
Orbene, il Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni effettuate dal c.t.u., il cui elaborato appare completo, lineare e condivisibile, anche in relazione ai rilievi dei c.t. di parte.
L'ausiliario d'ufficio ha affermato, infatti, che: la “lesione è compatibile con la riferita dinamica dell'incidente, per cui appare accreditabile il nesso di causalità materiale in relazione al suddetto evento traumatico”; che
“Attualmente residuano postumi che in base alla documentazione sanitaria presente in atti, ai dati anamnestici e alle risultanze dell'esame obiettivo, sono da valutare nella misura del 5% (cinque per cento) di danno biologico”; che
“Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata totale per giorni 3 (tre) e parziale per giorni 20 (venti) al 50%, e giorni 10 (dieci) al 25% secondo criterio equitativo”; che le “Spese mediche documentate (sono pari a) Euro 63,57 (Sessantatre/57)”; che “Gli esiti riscontrati non presentano incidenza significativa sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (imprenditrice).”
Pertanto, facendo applicazione delle Tabelle di Milano, nella loro versione più aggiornata, si può affermare che, nella fattispecie in esame, va riconosciuta all'attrice un'invalidità nella misura del 5%, cui corrisponde un punto di danno biologico di €. 1.741,60, che va incrementato per “sofferenza soggettiva” del 25% per un importo pari ad €. 435,40. In proposito, si rammenta che la Tabella di Milano consente di includere nel danno risarcibile anche quello da "sofferenza soggettiva", che viene calcolato in percentuale sul danno biologico. È noto che i presupposti che giustificano tale incremento possono essere validamente dimostrati nel giudizio risarcitorio anche attraverso presunzioni (o prove indirette), dalle quali sia possibile desumere,
- 7 - con un ragionamento di probabilità logica, la sussistenza di una sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, tale sofferenza può ritenersi certamente provata in via presuntiva, tenuto conto che le lesioni riportate dall'attrice si sono concentrate sul volto, parte notoriamente visibile a terzi, e che certamente hanno inciso sulla sua vita sociale e lavorativa, quest'ultima rappresentata soprattutto da relazioni con il pubblico.
Pertanto, svolte tali premesse, si osserva che, avendo l'attrice, all'epoca del fatto dannoso, l'età di 47 anni, corrisponde un danno biologico da quantificarsi in €. 8.381,00. Inoltre, sempre in forza delle citate tabelle, va liquidata l'invalidità temporanea assoluta nella misura di € 115 per ogni singolo giorno, sicché nella specie, all'istante va riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale e a quella parziale al 50% e al 25%, un risarcimento pari, rispettivamente, ad €345 (€ 115x 3 gg) per la totale, nonché ad € 1.150,00 (€ 57,50x 20 gg) per la parziale al 50% ed infine €. 287,50 (28,75 x 10 gg) per la parziale al 25%, il tutto per un totale di € 1.782,50. Pertanto, sommando quest'ultimo dato con la somma riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, ovvero, € 8.381,00, compete all'attrice la somma di € 10.163,50.
A titolo di danno emergente, con riferimento alle spese mediche, va riconosciuta la somma di €. 63,57, come accertato dal Ctu.
In definitiva, il va condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di €. 10.227,07, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale. Tale importo, in virtù del riconosciuto concorso di colpa dell'attrice e stimato al 20%, va ridotto e pertanto, alla cifra di €. 10.227,07 va detratta la somma di €. 2.045,41, riconoscendo all'attrice la somma di €. 8.181,66.
Trattandosi di credito risarcitorio, al danneggiato spettano gli interessi compensativi. Pertanto, tale somma deve essere prima devalutata alla data dell'evento, ovvero il 05.12.2018– per poi applicare, da tale data fino al deposito della presente sentenza, gli interessi in misura legale di tipo compensativo, determinati per ogni singolo anno sulla somma via via rivalutata annualmente (cfr. Cass Sez. Un. n. 1712/1995, non smentita da successivi orientamenti di segno contrario), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. “Indice FOI”), senza alcun anatocismo.
- 8 - Pertanto, nella specie, l'importo di €. 8.181,66 va “devalutato” alla data del fatto, 05.12.2018, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo, decorreranno, infine, sulla sorta capitale rivalutata, gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 co. I c.c
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, secondo i valori medi. Tali spese sono attribuite in favore dell'avv. dichiaratosi Parte_2 antistatario. Per quanto riguarda le spese di C.T.U., liquidate come da separata ordinanza, esse, per il principio della soccombenza, sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Pt_1
e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in
[...] Controparte_1 favore dell'attrice, della complessiva somma di € 7.058,52, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
b) Pone a carico di parte convenuta le spese della Ctu come liquidata da separata ordinanza;
c) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratosi Parte_2 antistatario. Così deciso in Napoli, 13.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 9 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23620/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno ex artt. 2043/2051 c.c. e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli alla Via Marino Turchi n. 19 presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti Parte_2
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Miguel Cervantes de Saavedra, 64 presso lo studio dell'avv. Claudio Manfredonia, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice in epigrafe conveniva in giudizio il per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del CP_1 per l'evento dannoso subito dalla sig.ra nelle
[...] Parte_1 circostanze di fatto meglio descritte in premessa. 2) Per l'effetto condannare il al risarcimento, in favore della sig.ra , di Controparte_1 Parte_1 tutti i danni da questa subiti a causa del sinistro per un importo di euro 12.847,84, costituito precisamente dalle seguenti voci: danno risarcibile € 8.826,28, totale danno biologico temporaneo € 783,59, danno morale
€3.202,97, spese mediche € 35,00; il tutto oltre personalizzazione del danno che sarà valutato in via equitativa dal Giudice adito, ovvero quel diverso importo che verrà accertato nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal sinistro fino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare il al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio, con attribuzione al presente procuratore per anticipo fattone.”.
A fondamento della spiegata pretesa, l'attrice deduceva, in fatto: - che il pomeriggio del giorno 5.12.2018, ella, quale amministratore della società
si trovava all'interno del cortile del Controparte_2
Complesso Monumentale HI IO in Napoli, per curare, tra l'altro, l'allestimento di una mostra fotografica commissionata alla suindicata società dal Controparte_3
; - che ella, alle ore 17:15 circa, percorrendo il corridoio, non
[...] illuminato, che dal predetto cortile porta alla Sala dell'Armeria all'interno del Complesso Monumentale HI IO in Napoli, cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino non segnalato né illuminato, riportando gravi lesioni fisiche;
- che, a causa delle lesioni riportate, ella veniva trasportata con ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli dove le venivano refertate, tra le altre lesioni, trauma cranico con frattura pluriframmentaria delle ossa nasali e contusioni varie alle gambe e formulata prognosi di gg 20.
Assunta l'esclusiva responsabilità del ex artt. 2043/2051 Controparte_1
c.c., l'attrice domandava il ristoro dei danni subiti, come meglio specificati in atti.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio, domandava il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., espletata l'istruttoria, in particolare la prova testimoniale e consulenza tecnica d' ufficio, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/07/2025, ove, sostituita la stessa con la trattazione scritta ex art. 127 ter
- 2 - c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda dell'attrice è fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
Preliminarmente, va evidenziato che il fatto come sopra descritto ricade nell'ambito della responsabilità extracontrattuale disciplinata dal codice civile agli artt. 2043 c.c. e ss., e più in particolare, nell'ambito dell'art 2051 c.c., definita come responsabilità ex recepto ovvero da cose in custodia.
Ebbene, l'art 2051 c.c. prevede che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma in parola non richiede che tra il soggetto e la res ricorra una relazione custodiale qualificata, essendo sufficiente pure un semplice rapporto materiale con essa, discostandosi così dall'art 2053 c.c. ove la responsabilità per danni da rovina di edificio può essere predicata solo nei confronti del proprietario del manufatto, o al più, come altri affermano, nei confronti di colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene, ma non certamente di natura personale di godimento.
La ragion d'essere della norma, e più in particolare della responsabilità in essa contenuta, si rinviene nel fatto che solo colui che ha in custodia la res è in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente per scongiurare che il processo distruttivo insorto dalla cosa possa cagionare danni a terzi, attribuendo al custode il ruolo di una sorta di garante de facto dell'altrui incolumità.
Come si può constatare si tratta di una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, ove unica prova liberatoria per il danneggiante è il caso fortuito, in assenza del quale, quest'ultimo sarà obbligato a risarcire il danno.
Nella specie, lo sforzo probatorio richiesto al danneggiato per adempiere tale onere è diverso a seconda delle modalità con cui si è verificato il sinistro: a) quando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
b) invece, quando il danno è causato da cose inerti e visibili (marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrando che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
- 3 - (cfr. Cass. 25/05/2023, n. 14526; Cass. 16/05/2022, n. 15608; Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 05/09/2016, n. 17625; Cass. 20/10/2015, n. 21212).
Va osservato poi che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, appare conclusione tendenzialmente pacifica, laddove, già da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in relazione ai danni cagionati da strade aperte al pubblico transito, l'operatività dell'art. 2051 c.c. per le situazioni di pericolo da esse derivanti, dovute ad una non prevedibile alterazione dello stato della cosa (Cass. n. 8157/2009) e che, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (Cass. n. 8005/2010), la responsabilità ex art. 2051 c.c., presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Ora, se l'operatività dell'art. 2051 c.c. è stata ammessa per beni particolarmente estesi, come le strade pubbliche, a maggior ragione, la norma in parola può trovare applicazione nel caso di specie, essendo avvenuto il sinistro all'interno del Complesso Monumentale HI IO, struttura indubbiamente più contenuta in termini di dimensioni e più facilmente controllabile rispetto ad una strada.
Ciò posto, occorre rilevare che nella fattispecie in esame gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono di ritenere che l'evento dannoso si sia verificato con le modalità descritte dall'attrice in citazione. Esaminando le prove testimoniali raccolte, infatti, risulta accertato il fatto storico così come sopra descritto. In tal senso, risultano attendibili le deposizioni dei testi e , in quanto presenti al momento del fatto, Testimone_1 Tes_2
i quali hanno confermato, con dichiarazioni concordanti, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è svolto l'evento della caduta della signora
. Il teste ha dichiarato: “Ricordo che il 5 Dicembre verso le Pt_1 Tes_1 ore 17:00/17:30 mentre stavamo percorrendo un corridoio che portava alla sala dell'armeria dove era stata allestita la mostra, la signora cadde. Pt_1
La signora cadde a faccia in giù inciampando su un gradino. La signora
era proprio dinanzi a me. Quello su cui inciampò la signora era Pt_1
l'unico gradino. Ho visto la signora inciampare sul gradino”; “Il gradino non era illuminato così come il corridoio che stavamo percorrendo. La luce penetrava dall'unico finestrone posto in fondo al corridoio ma in quel momento la luce era scarsa. Confermo che il corridoio era molto lungo e che
- 4 - non vi era luce artificiale che illuminava lo stesso.”; “La signora a seguito della caduta perdeva sangue dal naso e lamentava dolori al viso e al naso in particolare”. Il teste ha reso, dal canto suo, dichiarazioni Tes_2 sovrapponibili a quelle rese dal teste , affermando che: “Confermo Tes_1 che il giorno 5 Dicembre 2018 l'attrice si trovava all'interno del HI IO per curare l'allestimento della mostra fotografica commissionata dal alla tanto mi consta in quanto anch'io ero Controparte_1 CP_4 presente all'interno del HI IO per allestire la mostra”; “Ricordo che nel tardo pomeriggio la signora mi disse di accompagnarla nella Pt_1 sala dell' . Mentre percorrevamo il corridoio che dal Pt_3 [...]
porta alla sala dell'Armeria la signora cadde. Il corridoio era buio Pt_4
e privo di illuminazione, un po' di luce filtrava dalla finestra che era posta alla fine del corridoio distante da noi circa una quarantina di metri. Si intravedevano solo le sagome delle persone a causa del buio. Ad un certo punto vidi la sagoma della signora che mi precedeva cadere. Accesi Pt_1 la luce del telefonino e vidi la signora che sanguinava dal viso e che vi era un gradino lì ove era caduta. Io stesso stavo per cadere in quanto neanche io avevo visto il gradino. Quello era l'unico gradino esistente nel tratto di corridoio che stavamo percorrendo. Là ove era il gradino non vi era illuminazione artificiale né segnalazione. La luce che filtrava dalla finestra che come ho già detto era distante da noi circa una quarantina di metri era quella naturale che data l'ora e il periodo invernale era minima. La signora cadde con il viso in terra, quando accesi la luce del telefonino sanguinava dal viso e lamentava dolori per tutto il corpo.”; “Confermo che ho visto solo la sagoma che mi precedeva abbassarsi e solo dopo aver acceso la luce del telefonino ho notato che vi era un gradino”; “Non saprei dire come la signora riversa in terra fosse posizionata rispetto al gradino. Il corpo era sicuramente dopo il gradino. Tutto il corpo era oltre il gradino anche l'addome era dopo il gradino.”; “Il corpo riverso per terra della signora distava dal gradino circa una decina di centimetri”.
Sulla base del reso istruttorio, appare indubbio che la caduta dell'attrice sia avvenuta a causa del gradino, posto nel corridoio che conduce all'armeria del HI IO, non illuminato né altrimenti segnalato. Di ulteriore conforto circa lo stato dei luoghi, ovvero, che essi fossero scarsamente illuminati, vi sono, poi, le foto allegate in atti, nelle quali si scorge il corridoio in questione privo di luce artificiale e quasi del tutto al buio. Al riguardo, le foto depositate dal con la seconda memoria di cui all'art. Controparte_1
183 co 6 c.p.c., come osservato dalla stessa difesa dell'attrice, e con cui si
- 5 - conviene, sono prive di data e di indicazione oraria;
inoltre, la tesi secondo cui tale corridoio fosse adeguatamente illuminato, anche al momento del fatto, non ha trovato conforto nel processo, posto che il è stato Controparte_1 dichiarato decaduto dalla prova testimoniale richiesta sul punto (v. ord. a verbale del 30/09/2024), motivo per cui si è al cospetto di fatti impeditivi allegati, ma non provati ex art. 2697 c.c.
Ciò posto, occorre, però, verificare se, ai fini dell'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità del abbiano contribuito o meno, in Controparte_1 virtù del combinato disposto degli artt 2051 e 1227 c.c., fattori causali concorrenti alla determinazione dell'evento dannoso. In tema di operatività dell'art. 1227 c.c. la Cassazione, in un recente arresto, ha affermato che: “La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del 3/4/2019)”.
Orbene, nel caso di cui ci si occupa, non pare che la condotta dell'attrice sia stata improntata al canone di generale dovere di diligenza e cautela, laddove, avvedutasi della situazione di potenziale pericolo rappresentato dal corridoio, non conosciuto (come dalla stessa affermato) e privo di illuminazione artificiale, avrebbe dovuto prestare la massima attenzione nel percorrerlo, provvedendo, se del caso, ella stessa o anche i soggetti presenti con lei, ad attivare, ad esempio, la torcia del cellulare per illuminare il luogo, e di fatti, il secondo teste escusso, nel confermare la presenza del gradino, ha affermato che si era accorto dello stesso solo nel momento in cui ha acceso la luce del cellulare (cfr. dichiarazioni “Confermo che ho visto solo la sagoma Tes_2 che mi precedeva abbassarsi e solo dopo aver acceso la luce del telefonino ho
- 6 - notato che vi era un gradino). Ed ancora, non sfugge che il gradino, all'origine della caduta, era stato visto dall'altro teste , come dallo Tes_1 stesso dichiarato (cfr. dichiarazioni : “Ho visto la signora Tes_1 inciampare sul gradino”), motivo per cui non può non ritenersi che l'evidente disattenzione dell'attrice nel percorrere il corridoio abbia avuto ruolo concorrente nella causazione dell'evento dannoso. Ne consegue che tali rilievi sembrano utili a graduare la responsabilità del assegnando Controparte_1 all'attrice un contributo causale nella determinazione dell'evento pari al 20% ed attribuendo il restante 80% alla parte convenuta.
Così inquadrato l'an debeatur, occorre, ora, affrontare il problema del quantum debeatur.
Orbene, il Tribunale ritiene di aderire alle valutazioni effettuate dal c.t.u., il cui elaborato appare completo, lineare e condivisibile, anche in relazione ai rilievi dei c.t. di parte.
L'ausiliario d'ufficio ha affermato, infatti, che: la “lesione è compatibile con la riferita dinamica dell'incidente, per cui appare accreditabile il nesso di causalità materiale in relazione al suddetto evento traumatico”; che
“Attualmente residuano postumi che in base alla documentazione sanitaria presente in atti, ai dati anamnestici e alle risultanze dell'esame obiettivo, sono da valutare nella misura del 5% (cinque per cento) di danno biologico”; che
“Per quanto concerne l'inabilità temporanea, questa è stata totale per giorni 3 (tre) e parziale per giorni 20 (venti) al 50%, e giorni 10 (dieci) al 25% secondo criterio equitativo”; che le “Spese mediche documentate (sono pari a) Euro 63,57 (Sessantatre/57)”; che “Gli esiti riscontrati non presentano incidenza significativa sulla capacità lavorativa specifica della perizianda (imprenditrice).”
Pertanto, facendo applicazione delle Tabelle di Milano, nella loro versione più aggiornata, si può affermare che, nella fattispecie in esame, va riconosciuta all'attrice un'invalidità nella misura del 5%, cui corrisponde un punto di danno biologico di €. 1.741,60, che va incrementato per “sofferenza soggettiva” del 25% per un importo pari ad €. 435,40. In proposito, si rammenta che la Tabella di Milano consente di includere nel danno risarcibile anche quello da "sofferenza soggettiva", che viene calcolato in percentuale sul danno biologico. È noto che i presupposti che giustificano tale incremento possono essere validamente dimostrati nel giudizio risarcitorio anche attraverso presunzioni (o prove indirette), dalle quali sia possibile desumere,
- 7 - con un ragionamento di probabilità logica, la sussistenza di una sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, tale sofferenza può ritenersi certamente provata in via presuntiva, tenuto conto che le lesioni riportate dall'attrice si sono concentrate sul volto, parte notoriamente visibile a terzi, e che certamente hanno inciso sulla sua vita sociale e lavorativa, quest'ultima rappresentata soprattutto da relazioni con il pubblico.
Pertanto, svolte tali premesse, si osserva che, avendo l'attrice, all'epoca del fatto dannoso, l'età di 47 anni, corrisponde un danno biologico da quantificarsi in €. 8.381,00. Inoltre, sempre in forza delle citate tabelle, va liquidata l'invalidità temporanea assoluta nella misura di € 115 per ogni singolo giorno, sicché nella specie, all'istante va riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale e a quella parziale al 50% e al 25%, un risarcimento pari, rispettivamente, ad €345 (€ 115x 3 gg) per la totale, nonché ad € 1.150,00 (€ 57,50x 20 gg) per la parziale al 50% ed infine €. 287,50 (28,75 x 10 gg) per la parziale al 25%, il tutto per un totale di € 1.782,50. Pertanto, sommando quest'ultimo dato con la somma riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, ovvero, € 8.381,00, compete all'attrice la somma di € 10.163,50.
A titolo di danno emergente, con riferimento alle spese mediche, va riconosciuta la somma di €. 63,57, come accertato dal Ctu.
In definitiva, il va condannato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di €. 10.227,07, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale. Tale importo, in virtù del riconosciuto concorso di colpa dell'attrice e stimato al 20%, va ridotto e pertanto, alla cifra di €. 10.227,07 va detratta la somma di €. 2.045,41, riconoscendo all'attrice la somma di €. 8.181,66.
Trattandosi di credito risarcitorio, al danneggiato spettano gli interessi compensativi. Pertanto, tale somma deve essere prima devalutata alla data dell'evento, ovvero il 05.12.2018– per poi applicare, da tale data fino al deposito della presente sentenza, gli interessi in misura legale di tipo compensativo, determinati per ogni singolo anno sulla somma via via rivalutata annualmente (cfr. Cass Sez. Un. n. 1712/1995, non smentita da successivi orientamenti di segno contrario), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. “Indice FOI”), senza alcun anatocismo.
- 8 - Pertanto, nella specie, l'importo di €. 8.181,66 va “devalutato” alla data del fatto, 05.12.2018, con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza. Dalla data di deposito della presente sentenza, sino all'effettivo soddisfo, decorreranno, infine, sulla sorta capitale rivalutata, gli interessi legali al tasso di cui all'art 1284 co. I c.c
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera, dei vantaggi conseguiti, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, secondo i valori medi. Tali spese sono attribuite in favore dell'avv. dichiaratosi Parte_2 antistatario. Per quanto riguarda le spese di C.T.U., liquidate come da separata ordinanza, esse, per il principio della soccombenza, sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Pt_1
e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in
[...] Controparte_1 favore dell'attrice, della complessiva somma di € 7.058,52, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
b) Pone a carico di parte convenuta le spese della Ctu come liquidata da separata ordinanza;
c) Condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge, con attribuzione in favore dell'avv. dichiaratosi Parte_2 antistatario. Così deciso in Napoli, 13.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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