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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1443/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Regione Campania
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104187PF2020 TASSA
AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6452/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: ASSENTE
Appellato: ASSENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l''atto di accertamento relativo alla targa prova Targa_1 e contestuale irrogazione sanzioni n. 104187PF2020/2023 emesso dalla Regione Campania
Direzione Generale Risorse Finanziarie UOD, notificato il
3/1/2024, relativo alla Tassa automobilistica e correlate sanzioni, anno di imposta 2020 per € 197,35.
Il ricorrente assumeva di essere stato titolare di ditta individuale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di autoveicoli usati (Cod. Ateco 45.11.01), iscritta presso il
Registro delle Imprese di Napoli e che tale attività è cessata già in data 15 maggio 2008, cui è conseguita la restituzione della targa di prova Targa_2 rilasciata nel 2007; alla consegna provvedeva la di lui moglie.
Aggiungeva che dopo tale data non riceveva alcuna richiesta di pagamento di tassa auto, ingenerandosi così un legittimo affidamento di aver espletato correttamente la riportata pratica restitutoria.
Nella resistenza della Regione Campania, la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n.
14249 del 21 ottobre 2024, ha rigettato il ricorso. Riteneva che agli atti non vi fosse la prova di alcuna consegna e restituzione della targa per cui è stato emesso l'impugnato atto di accertamento.
Tale prova non poteva derivare da una dichiarazione della moglie del ricorrente, anche perché quanto ivi dichiarato non coincideva affatto con quanto rappresentato in ricorso.
In ricorso, infatti, il ricorrente afferma che < della targa provvedeva allora la sig.ra Nominativo_2, moglie del ricorrente (all. n. 5)>>.
L'allegato 5 tuttavia riporta una dichiarazione in cui la predetta non dichiara di aver consegnato la targa ma di
< di Napoli, e aver assistito alla consegna, da parte mio marito
…, della targa di prova…..>>: il ricorrente, tuttavia, ha negato di aver effettuato egli stesso la predetta consegna perché, invece, effettuata dalla coniuge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, mentre l'Ufficio è rimasto contumace.
L'appello è fondato.
Assume il contribuente che sarebbe erronea la conclusione del giudice di primo grado, quanto alla valutazione della documentazione probatoria versata in atti, dalla quale invece, unitamente alla pacifica e risalente cessazione dell'attività commerciale, cui era strumentale il rilascio della targa prova, dovrebbe ricavarsi la certezza dell'avvenuta consegna della detta targa, ed il venir meno quindi del presupposto impositivo che è alla base della pretesa della
Regione. Ritiene il Collegio che l'appello debba essere accolto alla luce della conclusioni cui è già pervenuta questa Corte di
Giustizia, per l'anno 2019, nella sentenza n. 6345 dell'8 novembre 2024.
In questa decisione, i giudici di appello hanno sottolineato che dalla documentazione emergeva che effettivamente il ricorrente era stato titolare di un'impresa individuale che però risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal
2008 e che proprio in vista di tale cancellazione era stata restituita la targa prova, per la quale risulta richiesta la tassa di circolazione anche nel presente giudizio.
E' stata attribuita specifica rilevanza probatoria alla dichiarazione scritta resa dalla moglie del ricorrente, e dalla quale è stata tratta la convinzione che effettivamente la targa era stata restituita, apparendo eccessivo, anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso, esigere una certificazione ufficiale della riconsegna proveniente dalla
Motorizzazione civile.
Reputa la Corte che tali motivazioni debbano essere condivise e che, in riforma della sentenza impugnata, debba pervenirsi all'accoglimento del ricorso del contribuente, in quanto ha fornito la dimostrazione del venir meno del presupposto sul quale si fonda la pretesa tributaria della
Regione.
Tuttavia, in ragione del carattere non assolutamente dirimente della prova offerta, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso del contribuente;
b) Compensa le spese del doppio grado
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1443/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Regione Campania
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14249/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 27 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 104187PF2020 TASSA
AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6452/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: ASSENTE
Appellato: ASSENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l''atto di accertamento relativo alla targa prova Targa_1 e contestuale irrogazione sanzioni n. 104187PF2020/2023 emesso dalla Regione Campania
Direzione Generale Risorse Finanziarie UOD, notificato il
3/1/2024, relativo alla Tassa automobilistica e correlate sanzioni, anno di imposta 2020 per € 197,35.
Il ricorrente assumeva di essere stato titolare di ditta individuale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di autoveicoli usati (Cod. Ateco 45.11.01), iscritta presso il
Registro delle Imprese di Napoli e che tale attività è cessata già in data 15 maggio 2008, cui è conseguita la restituzione della targa di prova Targa_2 rilasciata nel 2007; alla consegna provvedeva la di lui moglie.
Aggiungeva che dopo tale data non riceveva alcuna richiesta di pagamento di tassa auto, ingenerandosi così un legittimo affidamento di aver espletato correttamente la riportata pratica restitutoria.
Nella resistenza della Regione Campania, la Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n.
14249 del 21 ottobre 2024, ha rigettato il ricorso. Riteneva che agli atti non vi fosse la prova di alcuna consegna e restituzione della targa per cui è stato emesso l'impugnato atto di accertamento.
Tale prova non poteva derivare da una dichiarazione della moglie del ricorrente, anche perché quanto ivi dichiarato non coincideva affatto con quanto rappresentato in ricorso.
In ricorso, infatti, il ricorrente afferma che < della targa provvedeva allora la sig.ra Nominativo_2, moglie del ricorrente (all. n. 5)>>.
L'allegato 5 tuttavia riporta una dichiarazione in cui la predetta non dichiara di aver consegnato la targa ma di
< di Napoli, e aver assistito alla consegna, da parte mio marito
…, della targa di prova…..>>: il ricorrente, tuttavia, ha negato di aver effettuato egli stesso la predetta consegna perché, invece, effettuata dalla coniuge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, mentre l'Ufficio è rimasto contumace.
L'appello è fondato.
Assume il contribuente che sarebbe erronea la conclusione del giudice di primo grado, quanto alla valutazione della documentazione probatoria versata in atti, dalla quale invece, unitamente alla pacifica e risalente cessazione dell'attività commerciale, cui era strumentale il rilascio della targa prova, dovrebbe ricavarsi la certezza dell'avvenuta consegna della detta targa, ed il venir meno quindi del presupposto impositivo che è alla base della pretesa della
Regione. Ritiene il Collegio che l'appello debba essere accolto alla luce della conclusioni cui è già pervenuta questa Corte di
Giustizia, per l'anno 2019, nella sentenza n. 6345 dell'8 novembre 2024.
In questa decisione, i giudici di appello hanno sottolineato che dalla documentazione emergeva che effettivamente il ricorrente era stato titolare di un'impresa individuale che però risultava cancellata dal registro delle imprese sin dal
2008 e che proprio in vista di tale cancellazione era stata restituita la targa prova, per la quale risulta richiesta la tassa di circolazione anche nel presente giudizio.
E' stata attribuita specifica rilevanza probatoria alla dichiarazione scritta resa dalla moglie del ricorrente, e dalla quale è stata tratta la convinzione che effettivamente la targa era stata restituita, apparendo eccessivo, anche alla luce del notevole lasso di tempo trascorso, esigere una certificazione ufficiale della riconsegna proveniente dalla
Motorizzazione civile.
Reputa la Corte che tali motivazioni debbano essere condivise e che, in riforma della sentenza impugnata, debba pervenirsi all'accoglimento del ricorso del contribuente, in quanto ha fornito la dimostrazione del venir meno del presupposto sul quale si fonda la pretesa tributaria della
Regione.
Tuttavia, in ragione del carattere non assolutamente dirimente della prova offerta, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso del contribuente;
b) Compensa le spese del doppio grado
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente