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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/12/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 699/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 699/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SERNAGLIA FRANCESCO (c.f. Parte_1 C.F._1
) giusta procura in atti;
C.F._2
attrice contro
(c.f. rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(c.f.. ), con l'avv. FERRARA ANTONIO (c.f. Controparte_3 P.IVA_2
) giusta procura in atti;
C.F._3
convenuta in punto: opposizione a decreto ingiuntivo191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal Tribunale di
Belluno – R.G. n. 575/2024; violazione normativa sulla concorrenza;
fideiussione omnibus;
art. 1957 c.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice (cfr. prima memoria istruttoria depositata in data 3.3.2025 richiamata nella nota congiunta depositata in data 19.11.2025):
“Accertati i fatti esposti nelle premesse, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: pagina 1 di 15 in via preliminare, in rito: in ogni caso, respingersi l'eventuale istanza avversaria mirata alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggi opposto n. 191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal Tribunale di Belluno – R.G. n. 575/2024, per i motivi meglio esposti in atti;
in via preliminare, nel merito:
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per la mancata dimostrazione da parte della ricorrente e convenuta opposta della titolarità del preteso credito vantato
e già di e, quindi, per omessa prova da parte di in persona Controparte_4 Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, del subentro nell'eventuale credito già di Controparte_4
- dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo a in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per l'omessa iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. da parte della ricorrente e convenuta opposta, quale SPV (special purpose vehicle), e della società servicer in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore;
- conseguentemente, dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, infondato, nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge, e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal
Tribunale di Belluno – R.G. n. 575/2024; ancora nel merito, in via principale:
- accertarsi e dichiararsi che il contratto sottoscritto in data 17.08.2007 dalla sig.ra è un contratto autonomo Parte_1
di garanzia, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, accertandosi l'infondatezza dell'azione monitoria di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, (A) per mancato trasferimento del presunto credito vantato dalla CP_1
ricorrente e convenuta opposta e già di attesa l'intrasferibilità del contratto autonomo Controparte_4
di garanzia nelle ipotesi di cessione del credito deteriorato ex art. 58, comma 3, T.U.B., per tutti i motivi esposti in atti, e
(B), in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di cui al punto su esteso (A), per
l'intervenuta prescrizione del presunto vantato credito a tale titolo di garanzia autonoma;
pagina 2 di 15 - conseguentemente dichiararsi, anche per tutti i motivi sopra esposti, infondato, nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge, e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal Tribunale di Belluno – R.G. n. 575/2024; ancora nel merito, in via subordinata:
- accertarsi e dichiararsi che il contratto sottoscritto in data 17.08.2007 dalla sig.ra è una fideiussione Parte_1
omnibus, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
- conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo qui opposto è priva di prova scritta con riguardo al rapporto di conto corrente n. 11150.02, per tutti i motivi esposti in atti, nonché con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 065/4069241, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
- conseguentemente, dichiararsi la nullità, con riguardo al contratto di mutuo chirografario n. 065/4069241, delle clausole contrattuali determinative del tasso di interessi genericamente riferito al tasso Euribor per mancata e puntuale indicazione del divisore da utilizzare per il calcolo di detto tasso, accertandosi che l'opponente nulla deve a controparte e, per l'effetto, respingersi la domanda creditoria avanzata da in persona del legale rappresentante pro tempore;
in Controparte_1
ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, per effetto della declaratoria di nullità del tasso Euribor per mancanza del divisore e del conseguente ricalcolo dell'ammortamento con applicazione del tasso previsto dall'art. 117, comma 7, TUB,
l'opponente dovesse ritenersi obbligato al pagamento di somme di denaro in favore di si chiede che la Controparte_1
domanda avversaria venga ridotta secondo giustizia;
- conseguentemente, dichiararsi, anche per tutti i motivi sopra esposti, infondato, nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge, e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal Tribunale di Belluno – R.G. n. 575/2024;
- dichiararsi la nullità parziale e l'inefficacia del negozio fideiussorio azionato da in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, per conformità del testo dello stesso al modello ABI e, quindi, per violazione della normativa anticoncorrenziale in relazione alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di deroga al termine di cui all'art.
1957 c.c.; dichiararsi, in ogni caso, stante l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., l'intervenuta decadenza della ricorrente e convenuta opposta, così come in precedenza dalla sua dante causa ( , dalla Controparte_4
pagina 3 di 15 facoltà di escutere la pretesa garante, sig.ra e di agire nei suoi confronti, dichiarandosi altresì l'invalidità ed Parte_1
inefficacia della fideiussione dallo stesso prestata per mancata proposizione ex adverso di istanze nei confronti della debitrice entro il termine previsto di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 c.c., Parte_2
dichiarandosi, infine, la liberazione del garante da ogni obbligo, accertandosi che egli nulla deve a controparte;
- conseguentemente, dichiararsi, anche per il motivo sopra esposto, infondato, nullo e/o inefficace, per carenza dei presupposti di legge, e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal
Tribunale di Belluno – R.G. n. 575/2024; in ogni caso: con vittoria delle spese di lite e degli onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni della convenuta opposta (cfr. nota congiunta in data 19.11.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Belluno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per le causali di cui in narrativa,
- dichiarare che il rapporto tra le parti, sottoscritto il 17.08.2007, sia una fideiussione omnibus;
- respingere i motivi di opposizione in quanto infondati in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, compensi ed accessori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, promuoveva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2024, emesso e depositato il 12.09.2024 dal Tribunale di Belluno –
R.G. n. 575/2024, notificatole a mezzo posta elettronica certificata in data 17.9.2024, da CP_5
C
. per l'importo di euro 107.509,48 in linea capitale, oltre interessi e spese legali del monitorio,
[...]
chiedendone la revoca.
A fondamento della propria opposizione, l'attrice argomentava;
a. in fatto
- che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto derivava dalle seguenti posizioni scoperte che la in persona del legale rappresentante e amministratore, sig. -, oggi Parte_2 Controparte_7
cancellata (cfr. doc. 2 attrice), aveva nei confronti di AN TA S.p.a., oggi Controparte_4
[...]
pagina 4 di 15 i) € 31.216,04, di cui al conto corrente n. 11150.02 alla data del 28.3.2024 acceso presso la filiale n. 452 di
AN TA S.p.a., oggi e chiuso in data 07.10.2009, oltre Controparte_4
interessi dalla data di chiusura sino al soddisfo;
ii) € 76.293,44, di cui al mutuo chirografario n. 065/4069241 acceso presso la filiale n. 452 di AN
TA S.p.a., oggi ed estinto in data 07.10.2009, di cui € Controparte_4
62.867,12 per capitale residuo ed € 13.426,32 per rate scadute ed impagate dal 10.05.2009 al 10.09.2009, oltre interessi successivi sino al soddisfo;
- che tali esposizioni erano garantite da una fideiussione omnibus sottoscritta in data 17.8.2007 dalla sig.ra dal sig. sino alla concorrenza di € 195.000,00 (cfr. doc. 3 attrice); Pt_1 Controparte_7
- che per la prima volta in data 29.3.2024 (cfr. doc. 4 attrice), , in qualità di cessionaria, intimava CP_1
all'attrice il pagamento dell'importo poi ingiunto, la cui debenza veniva contestata dalla medesima (cfr. doc.
5 attrice), cui faceva seguito il decreto ingiuntivo qui opposto;
b. in diritto
- l'omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva per difetto di prova della titolarità del credito oggetto di cessione, non avendo la creditrice prodotto il relativo atto;
- sempre in via preliminare, l'assenza delle autorizzazioni amministrative per l'attività di riscossione del credito cartolarizzato prescritte dalla l. n. 130/1999 ed il difetto di legittimazione attiva per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B., sia in capo a , quale SPV (special purpose vehicle), sia in capo CP_1
alla servicer Controparte_3
- che la garanzia prestata dalla debitrice opponente deve essere qualificato come contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che il medesimo non è cedibile ai sensi dell'art. 58 T.U.B. o, in via subordinata, che il credito si è prescritto stante l'inapplicabilità dell'art. 1957, comma 4, c.c.;
- il difetto di prova scritta per insufficienza e inidoneità della documentazione prodotta da in CP_1
relazione alla pretesa creditoria, non avendo la medesima depositato il contratto di conto corrente, gli pagina 5 di 15 estratti conto, la lettera di risoluzione del rapporto di conto corrente, la lettera di risoluzione ed il piano di ammortamento relativo al contratto di mutuo, qualora la garanzia prestata dalla debitrice opponente dovesse essere qualificata come fideiussione;
- la nullità della clausola che prevedeva il tasso Euribor per mancanza del divisore;
- la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 e la conseguente decadenza ex art. 1957
c.c.;
- l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà.
Si costituiva in giudizio rappresentata da oggi Controparte_1 CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, previo accertamento che quella Controparte_3
sottoscritta tra le parti era una fideiussione omnibus.
In particolare, la creditrice opposta, argomentava:
- che la propria legittimazione risultava provata dalla produzione già in sede di monitorio, del contratto di finanziamento, del contratto di conto corrente, del contratto di garanzia, della Gazzetta indicante la cessione contenente tutti gli elementi per desumere quali fossero i rapporti oggetto di cessione, nonché il link che consentiva di verificare, inserendo il numero di FG (567878.04 indicato sulla lettera di messa in mora inviata all'obbligata principale e ai garanti) nell'apposita casella, che il credito era stato oggetto di cessione (“Il credito relativo alla posizione numero 567878.04 di è stato oggetto di Controparte_4
cessione”);
- sull'infondatezza del difetto di legittimazione ex art. 106 TUB;
- la natura di fideiussione omnibus della garanzia azionata;
- con riferimento all'eccezione di mancanza di documentazione comprovante an e quantum del credito, che
“nella fase monitoria sono stati allegati tutti i documenti utili per ottenere il decreto, ossia i titoli (i contratti di conto corrente ed il finanziamento) e gli estratti ex art. 50 TUB. È stata allegata altresì una messa in mora, mentre non è stato allegato il piano di ammortamento, ma l'utilità degli ultimi due documenti è ampiamente superata in quanto l'intervento nella procedura
pagina 6 di 15 esecutiva di cui a RGE 73/2009 è una indiscutibile conferma del passaggio a sofferenza della posizione debitoria e della esigibilità de credito” (cfr. pag. 22 comparsa di costituzione);
- l'irrilevanza dell'omessa indicazione del divisore dell'Euribor, essendo la clausola articolata in modo tale da consentire di determinare il relativo tasso;
- l'insussistenza della nullità ex art. 2 della L. 287/90, per non aver provato l'attrice l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte.
In data 21.2.2022 la creditrice opposta depositava il verbale che attestava l'esito negativo della mediazione.
La causa veniva istruita solo mediante il deposito delle note di cui all'art. 171 ter c.p.c..
In data 16.4.2025 il fascicolo veniva assegnato a questo Giudice.
Con provvedimento in data 29.9.2025, alla luce della contraddittorietà delle difese della creditrice opposta che, nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. doc. 6 pag. 4 opposta) allegava che “i negozi vanno qualificati come contratti autonomi di garanzia”, laddove invece nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 16) ne negava la natura di contratto autonomo di garanzia, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, il Giudice si riservava il deposito della sentenza ai sensi del comma terzo della medesima norma.
Preliminarmente occorre precisare che, in applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n.
2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011), verranno esaminate direttamente le eccezioni di nullità per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990 e quella di decadenza ex art.
pagina 7 di 15 1957 c.c., previa qualificazione del contratto di garanzia fatto valere.
1. Sulla qualificazione del contratto di garanzia azionato
È contestata tra le parti la qualificazione da attribuire alla garanzia azionata.
In sede di ricorso per decreto ingiuntivo, la garanzia azionata veniva qualificata dalla stessa creditrice quale contratto autonomo di garanzia, in ragione della presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta”.
In sede di opposizione, tale tesi veniva fatta propria dalla debitrice opponente ma contestata dalla creditrice opposta che riqualificava la garanzia quale fideiussione omnibus.
Le fattispecie rispettivamente del contratto autonomo di garanzia e della fideiussione hanno costituito oggetto di una compiuta disamina ad opera delle Sezioni Unite (cfr. sent. 3947/2010, alla cui lettura si rimanda) le quali, dopo un esame approfondito dei due istituti e della relativa giurisprudenza, hanno evidenziato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. Al contrario, una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" o a “semplice richiesta” non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come
"contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita.
Nel caso di specie, il negozio stipulato tra le parti prevedeva:
- all'art. 7: “Prendo/iamo atto di essere tenuto/i a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro di me/noi, i miei/nostri successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della AN.
pagina 8 di 15 In caso di mio/nostro ritardo nel pagamento, sono/siamo tenuto/i a corrispondere alla AN gli interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni prevista a carico del debitore.
L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa a me/noi stesso/i.
Riconosco/iamo alla il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da CP_4
me/noi fatti”;
- all'art. 8: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta ed autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità o di irregolarità
C di poteri delle persone operanti in nome per conto del debitore principale. Prendo/iamo atto che, ove le obbligazioni garantite siano dichiarati inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori”.
Com'è evidente, le clausole in questione si limitano a prevedere in capo ai garanti l'obbligo di pagamento immediato e a prima richiesta, ma non vi è nessuna clausola contenente una precisa ed esplicita rinuncia, da parte dei fideiussori, a far valere eventuali ipotesi di estinzione del rapporto sottostante, fattispecie completamente diversa da quelle di inesistenza, inefficacia o invalidità disciplinate dalla clausola
8.
Anzi, la stessa clausola 7 dispone che al fine di calcolare il quantum debeatur formato da capitale, spese e interessi, occorrerà fare riferimento alle scritture contabili della (e quindi al rapporto in essere CP_4
tra quest'ultima ed il debitore principale).
In altre parole, alla luce di una lettura combinata delle clausole sopra richiamate, non solo non emerge una rinuncia da parte dei garanti a sollevare qualsiasi eccezione relativa al rapporto principale, ma si riscontrano invece degli elementi di accessorietà della garanzia rispetto a quest'ultimo. Di conseguenza, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. anche Cass. 5478/2024), in assenza degli elementi necessari per qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, quella in esame deve essere qualificata una fideiussione.
2. Sulla nullità parziale per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990
pagina 9 di 15 L'attrice opponente eccepiva la nullità della fideiussione, facendo riferimento alla sentenza della
Corte di Cassazione, SS.UU., 30.12.2021, n. 41994.
Senza voler ripercorrere in questa sede il dibattito ermeneutico, giurisprudenziale e dottrinale che si
è sviluppato in materia, si richiama il principio espresso da Cass. S.U. 41994/2021 (alla cui lettura si rinvia) la quale ha statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Più specificatamente, le clausole cui si riferisce il ridetto principio sono le nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di "fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", predisposto dall'ABI, e precisamente: a) la cd.
"clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate" (art. 8).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, facendo seguito alla pronuncia a sezioni unite dianzi richiamata, ha altresì aggiunto “…(secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i)
l'esistenza del provvedimento della AN d'IT; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'IT
è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le
pagina 10 di 15 quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante
è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa “ (cfr. Cass. 1170/2025).
Nel caso di specie, l'attrice opponente allegava e/o documentava:
i) l'esistenza del provvedimento della AN d'IT (cfr. doc. 6);
ii) la natura della garanzia prestata quale fideiussione omnibus, essendo stata la medesima rilasciata “Per
l'adempimento delle obbligazioni verso codesta dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o CP_4
che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto
o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzia terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi” (cfr. doc. 10 monitorio);
pagina 11 di 15 iii) che nonostante la ridetta fideiussione fosse stata stipulata in data 17.8.2007 e, pertanto, successivamente al 2005 (“ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'IT”) la stessa era comunque frutto di un'intesa anticoncorrenziale, dimostrata attraverso la produzione in giudizio di oltre 10 moduli fideiussori, tutti successivi al 2005 e di diversi e primari istituti di credito, nei quali si rinvengono le clausole illegittime riprodotte (cfr. doc. 7 attore), che rappresentano un campione significativo di estesa prassi bancaria post provvedimento n. 55/2005, integranti la prova dell'uso protratto di tali clausole e dunque la prova della continuità e della permanenza nei fatti degli effetti dell'intesa illecita;
iv) la compresenza delle tre clausole ritenute invalide dalla AN d'IT all'interno della fideiussione in esame (cfr. doc. 10 monitorio);
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza del debito gravante sul fideiussore, stante la tempestiva eccezione della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c., come si vedrà nel prosieguo della motivazione.
Stante la compresenza di tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, le clausole di cui agli artt. 2), 6) e 8) del contratto di fideiussione sottoscritto dalla sig.ra cfr. doc. 10 monitorio) Pt_1
devono essere dichiarate nulle.
Non sussistono invece i presupposti per ritenere che la nullità delle ridette singole clausole contrattuali comporti la nullità dell'intero contratto, non avendo l'interessata dimostrato che la parte affetta da nullità era essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità".
Ciò in forza del principio di conservazione e dell'"utile per inutile non vitiatur".
Deve pertanto essere accolta l'eccezione di nullità limitatamente agli artt. 2), 6) e 8) del contratto di fideiussione in esame.
6. Sulla decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c.
pagina 12 di 15 Come argomentato dall'attrice opponente, dalla nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione in parola, trova applicazione l'art. 1957 c.c.. Si tratta quindi di verificare se l'eccezione di decadenza da ella formulata sia o meno fondata.
L'art. 1957 c.c., affinchè il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, impone al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo.
Giurisprudenza di legittimità costante, ritiene che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (cfr. Cass. 1724/2016); “resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denunzia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo”
(cfr. Cass. 283/1997; in termini Cass. 6823/2001).
Dai principi dianzi menzionati consegue che il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., deve proporre le proprie istanze in via giurisdizionale ordinaria o esecutiva nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione.
Sul punto la creditrice opposta non allegava né provava il momento in cui scadeva l'obbligazione principale, né quando proponeva le proprie istanze nei confronti sempre del debitore principale.
In sede monitoria la convenuta si limitava a depositare il riparto finale di cui all'esecuzione immobiliare n. 73/2009 R.G.Es. Imm. (alla quale era stata riunita la n. 86/2010 R.G.Es. Imm.) dalla quale si ricava unicamente che la sua dante causa MPS dispiegava intervento nella ridetta procedura, ma non è dato sapere quando.
pagina 13 di 15 Nel presente giudizio, sempre la convenuta, solo in sede di nota conclusiva depositava una serie di missive trasmesse da AN TA e da MPS alla debitrice principale ed all'odierna opponente con cui veniva comunicata la revoca degli affidamenti, tuttavia la produzione, eseguita in un momento successivo ai termini di cui all'art. 171 bis c.p.c., deve considerarsi tardiva e pertanto inammissibile.
A fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'attrice, spettava alla creditrice opposta provare sia il momento in cui si verificava la scadenza dell'adempimento dell'obbligazione, sia di aver posto in essere un'azione giudiziale nel termine di sei mesi dalla ridetta scadenza.
La creditrice opponente non ha adempiuto tempestivamente a tale onere probatorio e, di conseguenza, deve ritenersi che la creditrice opposta sia decaduta ai sensi dell'art. 1957 comma primo c.p.c. dalla possibilità di escutere la garanzia fideiussoria prestata da Parte_1
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, posto che non sono stati assunti mezzi di prova e che, in mancanza di istruttoria, negli scritti finali sono state trattate le medesime questioni indicate nei precedenti atti difensivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 699/2024 R.G. promossa da (c.f. Parte_1
), contro (c.f. rappresentata da C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
oggi (c.f.. ogni altra diversa domanda ed Controparte_3 P.IVA_2
eccezione respinta e/o assorbita:
I. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto
II. REVOCA l'ordine di pagamento nei confronti di c.f. ) di Parte_1 C.F._1
cui al decreto ingiuntivo n. 191/2024, emesso il 12.09.2024 e depositato in pari data dal Tribunale di
Belluno – R.G. n. 575/2024;
II. DA (c.f. rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
(c.f.. a rimborsare a (c.f. Controparte_3 P.IVA_2 Parte_1
pagina 14 di 15 le spese di lite, che si liquidano in € 7.200,00 per compensi, € 406,50 per C.F._1
anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Belluno, 1/12/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
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