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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3342 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1982
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/05/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sandra Maria
STEVAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) i Sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto. La Sig.ra , con il consenso del marito, ha Parte_1
lasciato l'abitazione familiare e si è trasferita a Cassola (VI) in Via Calibri n. 26
Per_ unitamente alla figlia .
2) La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità del marito che diverrà unico intestatario del contratto di locazione.
3) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2
genitori e manterrà la sua residenza anagrafica e prevalente presso la madre in Cassola (VI) Via Calibri n. 26. La bambina trascorrerà pari tempo con la mamma e con il papà e precisamente:
una settimana
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con il papà; - il giovedì e il venerdì con la mamma;
- il sabato e la domenica con il papà;
la settimana successiva
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con la mamma;
2 - il giovedì e il venerdì con il papà;
- il sabato e la domenica con la mamma.
I genitori concorderanno fra loro gli orari relativi al suddetto calendario previsto per la bimba e comunicheranno l'uno all'altra eventuali modifiche con congruo anticipo. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori
Per_ prenderanno accordi affinché possa trascorrere con ciascuno un pari periodo di festività e vacanze.
4) I Sigg.ri e provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2
Per_ diretto della figlia e sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Per_ 5) L'Assegno Unico spettante per la figlia verrà percepito nella misura del
100% dalla Sig.ra . Parte_1
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e,
ad avvenuto regolare adempimento delle obbligazioni contenute nel presente atto, riconoscono di nulla avere a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo.
7) Le spese legali saranno pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/09/2024 i coniugi indicati in
3 epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CEFALU' (PA) in data 29/07/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 09/01/2025,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 174/2025 pubblicata in data
06/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 174/2025 del
06/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
4 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione in via paritaria tra i due genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CEFALU' (PA) il 29/07/2013 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CEFALU' (PA) al n. 55, parte
II, serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3342 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1982
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
05/05/1975, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Sandra Maria
STEVAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) i Sigg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto. La Sig.ra , con il consenso del marito, ha Parte_1
lasciato l'abitazione familiare e si è trasferita a Cassola (VI) in Via Calibri n. 26
Per_ unitamente alla figlia .
2) La casa coniugale, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità del marito che diverrà unico intestatario del contratto di locazione.
3) La figlia minore verrà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_2
genitori e manterrà la sua residenza anagrafica e prevalente presso la madre in Cassola (VI) Via Calibri n. 26. La bambina trascorrerà pari tempo con la mamma e con il papà e precisamente:
una settimana
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con il papà; - il giovedì e il venerdì con la mamma;
- il sabato e la domenica con il papà;
la settimana successiva
Per_
- rimarrà il lunedì, il martedì e il mercoledì con la mamma;
2 - il giovedì e il venerdì con il papà;
- il sabato e la domenica con la mamma.
I genitori concorderanno fra loro gli orari relativi al suddetto calendario previsto per la bimba e comunicheranno l'uno all'altra eventuali modifiche con congruo anticipo. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, i genitori
Per_ prenderanno accordi affinché possa trascorrere con ciascuno un pari periodo di festività e vacanze.
4) I Sigg.ri e provvederanno al mantenimento Parte_1 Parte_2
Per_ diretto della figlia e sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Per_ 5) L'Assegno Unico spettante per la figlia verrà percepito nella misura del
100% dalla Sig.ra . Parte_1
6) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e,
ad avvenuto regolare adempimento delle obbligazioni contenute nel presente atto, riconoscono di nulla avere a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo.
7) Le spese legali saranno pagate dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/09/2024 i coniugi indicati in
3 epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in CEFALU' (PA) in data 29/07/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note del 09/01/2025,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 174/2025 pubblicata in data
06/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 11/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 174/2025 del
06/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
4 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione in via paritaria tra i due genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CEFALU' (PA) il 29/07/2013 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di CEFALU' (PA) al n. 55, parte
II, serie A, anno 2013;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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