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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1002/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana ALTIERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
Rimessa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, previa assegnazione del termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito della comparsa conclusionale.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/01/2021, ha chiesto Parte_1
a questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale dal marito, con cui Controparte_1
ha contratto matrimonio in data 01/03/2012 e dalla cui unione sono nati i figli (in Persona_1
data 11/11/2008) e (in data 18/08/2012). Per_2
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che il rapporto coniugale si era deteriorato rendendo insopportabile la convivenza, tanto che i coniugi avevano deciso di porvi fine già
nell'agosto del 2020.
La ricorrente ha quindi chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile non inferiore ad € 500,00, oltre alla compartecipazione, in pari misura, alle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso all'udienza presidenziale del 21/04/2022, tanto che in quella sede non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Alla medesima udienza presidenziale, sentita la ricorrente, personalmente comparsa, il
Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza ex art. 708, c.p.c.,
del 23/04/2022, ha disposto l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre - tenendo conto della sottoposizione agli arresti domiciliari di quest'ultimo - onere a carico dell' di versare in favore della , entro il giorno cinque CP_1 Pt_1
di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile di mantenimento per i figli dell'importo di € 360,00 - somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Sulla base della documentazione acquisita in atti, senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata quindi rimessa in decisione.
2 Ciò premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio del resistente, la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In ordine alle disposizioni relative ai figli minorenni e appare Persona_1 Per_2
innanzitutto conforme all'interesse degli stessi disporne l'affidamento ad entrambi i genitori, per come già stabilito con ordinanza presidenziale, in difetto di elementi ostativi al riguardo - non essendo stati allegati né essendo emersi nel corso del giudizio (tanto più che la stessa ricorrente,
all'udienza presidenziale, ha definito “speciale” il rapporto dei figli con il padre, aggiungendo che questi è sempre stato presente e li ha sempre visti regolarmente - anche durante il periodo di detenzione domiciliare, a casa della di lui madre) - e tenuto conto del diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi (art. 337-ter, c.c.).
Per esigenze di stabilità - tenuto conto della situazione di fatto già consolidatasi e sulla base dell'ordinanza ex art. 708, c.p.c. - appare poi opportuno che i e restino Persona_1 Per_2
collocati presso la madre, essendo tale soluzione la più confacente a garantire ai figli benessere ed una crescita armoniosa e serena.
In difetto di relativa domanda, nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, dandosi atto che all'epoca dell'introduzione del giudizio l'immobile era condotto in locazione dalla ricorrente, per come dalla stessa dichiarato dell'udienza presidenziale - cfr il relativo verbale - che, dopo la separazione di fatto dal marito era rimasta ad abitarvi con i due figli.
Con riferimento alla regolamentazione della permanenza dei minori con il genitore non collocatario,
ritiene il Collegio che anche i relazione a tale aspetto, in difetto di elementi di novità, debba trovare
3 conferma quanto disposto in via provvisoria con ordinanza presidenziale, e cioè che, in mancanza di diverso accordo - salvo prescrizioni ostative dell'autorità giudiziaria penale - il padre possa tenere con sé e il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle ore 20:00, a settimane Persona_1 Per_2
alterne dalle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 19:00 della domenica con pernottamento, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto di ogni anno.
In relazione al mantenimento dei figli minorenni e è appena il caso Persona_1 Per_2
di rammentare che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nella determinazione del contributo di mantenimento da versare in favore dei figli, bisogna rispettare il principio di proporzionalità reddituale dei genitori e ciò “richiede una valutazione comparativa dei loro redditi,
insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile sez. I,
27/05/2024, n.14760).
Nel caso di specie, all'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato di dover corrispondere
€ 250,00 quale canone di locazione dell'immobile condotto in locazione e di percepire il reddito di cittadinanza per un importo pari a € 950,00, mentre , prima di essere arrestato, Controparte_1
lavorava come imbianchino, senza che sia dato sapere le sue condizioni economico-reddituali.
Orbene, seppure è vero che la scelta di restare contumace implica, di fatto, una maggiore difficoltà di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al contumace, ciò
nondimeno tale evenienza non può certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza, soccorrendo in tal caso i seguenti corollari:
1) qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole - il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell'obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace,
4 procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili.
2) qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera - e suscettiva di essere verificata dal Tribunale - l'obbligo contributivo dovrà
comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché
alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Nel caso specifico, premesso che neppure potrebbe valere ad esimere il genitore dall'obbligo di contribuzione il suo eventuale e temporaneo stato di disoccupazione (per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in punto di mantenimento "minimo", non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore, anche se, per l'appunto, disoccupato), non vi sono motivi per escludere in capo al resistente contumace né una generica capacità lavorativa, non fosse altro che in ragione della sua età anagrafica, evidenziandosi che neppure lo stato di detenzione agli arresti domiciliari dell' - all'epoca della celebrazione dell'udienza presidenziale - ha CP_1
impedito di onerarlo, in via urgente e temporanea, del contributo al mantenimento in questione.
Alla luce delle suddette considerazioni, in assenza di sufficienti elementi per la ricostruzione,
anche in via presuntiva, della situazione reddituale del resistente, e dovendo garantire ai figli minori la corresponsione di un assegno di mantenimento che non sia inferiore alla soglia del c.d. minimo vitale, anche in rapporto all'età e alle esigenze degli stessi (che hanno ormai raggiunto l'età
adolescenziale), ritiene il Collegio che sia congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, per il mantenimento dei figli minorenni Per_1
e l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), somma da
[...] Per_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza (valendo per il pregresso quanto disposto con ordinanza del 23.04.2022).
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1002/2021 R.G., nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CATANIA il 21/07/1989, e , nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a TA ANST (CT) in data 01/03/2012;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA
ANST (CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di TA ANST n. 4, parte I, anno 2012);
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e alla Persona_3 Persona_4
madre , con collocamento prevalente presso quest'ultima; Parte_1
disciplina le modalità di incontro dei figli minorenni e Persona_3 Persona_4
con il padre come in parte motiva;
Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore Controparte_1
di , la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
dei figli minorenni e (in ragione di € 200,00 per ciascun Persona_3 Persona_4
figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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