Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 23/03/2026, n. 5
CCONTI
Sentenza 17 giugno 2025
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CCONTI
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inadempimento della Comunità montana MI all'obbligo di riformulazione dei propri provvedimenti e comunicazione dei dati stipendiali

    La Corte ha ritenuto che la Comunità montana non abbia adempiuto all'obbligo di riformulare i propri provvedimenti e comunicare i dati stipendiali, come imposto dalla sentenza, basandosi su una interpretazione errata del dispositivo che richiedeva un'azione attiva e documentata. L'ente è stato sollecitato formalmente dall'INPS senza riscontro.

  • Rigettato
    Inadempimento dell'INPS nell'erronea applicazione dei criteri di calcolo stabiliti dalla sentenza n. 39/2025

    La Corte ha respinto la domanda nei confronti dell'INPS, ritenendo che l'istituto abbia eseguito la sentenza per quanto di propria competenza, sollecitando diligentemente i dati mancanti e provvedendo in base alle evidenze a sua disposizione per evitare ritardi. Tuttavia, è necessaria una riedizione del procedimento di liquidazione che recepisca gli esiti dell'attività ordinata alla Comunità montana e una verifica finale della coerenza espositiva dei dati pensionistici.

  • Rigettato
    Nullità degli atti emessi in violazione o elusione del giudicato

    Le domande di nullità/inefficacia degli atti dell'INPS sono state respinte in quanto il giudizio di ottemperanza non ha natura impugnatoria e non può disporre la caducazione di atti amministrativi. Inoltre, la natura del giudizio contabile pensionistico non consente di pronunciarsi su tali istanze.

  • Accolto
    Penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    È stata determinata in euro 50,00 giornalieri la somma che la Comunità montana MI dovrà pagare per ogni giorno di inottemperanza, dal primo giorno dopo la scadenza del termine assegnato fino al giorno in cui il commissario ad acta completerà l'adempimento.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per inadempienza e ritardo nell'erogazione

    La domanda di risarcimento danni è stata dichiarata di difetto di giurisdizione contabile in favore di quella ordinaria civile, in quanto attiene a questioni di carattere contrattuale/risarcitorio che esulano dal rapporto pensionistico e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Il c.g.c. non abilita il giudice dell'ottemperanza ad attribuire risarcimenti.

  • Accolto
    Nomina di commissario ad acta per il caso di inottemperanza

    È stato nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore p.t. della Ragioneria territoriale dello Stato di Campobasso, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione dell'eventuale inottemperanza della Comunità montana.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    La Comunità montana MI è stata condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e onorari di difesa, liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge. Le spese nei confronti dell'INPS sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 23/03/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise
    Numero : 5
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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