Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 23/03/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 5/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 4093/OTTEMPERANZA del registro di Segreteria, promosso da MI, c.f. MI, nata a [...] il MI e residente a MI, in qualità di ricorrente e difensore di se stessa domiciliata presso il proprio studio legale a MI; chiede di ricevere ogni comunicazione MI;
contro l'Istituto nazionale di previdenza sociale, sede centrale e territoriale di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n.
21 a Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Testa (c.f.
[...]- pec avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar Roberto Fantini di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11;
nonché contro la Comunità montana MI, c.f. MI, in per-sona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Papa, c.f.
pag. 2 di 23
[...], presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata a Boiano in via Calderari, n. 163; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al n. di fax 0874684013 o a mezzo pec all’indirizzo papa@pec.sgpavvocati.com;
Visti il ricorso introduttivo, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
Udite – all’udienza del 18/3/2026, svoltasi con l’assistenza del segretario dott.ssa RE AL – l’avv. MI, per se stessa; l’avv. Antonella Testa per l’Istituto previdenziale e l’avv. Michela Taddeo, in sostituzione dell’avv. Giacomo Papa, per la Comunità montana MI;
Ritenuto in
FATTO
Con deposito telematico in data 5/12/2025, l’avv. MI, difensore di se stessa nel presente giudizio, ha adito la Sezione lamentando l’inottemperanza – da parte della Comunità montana MI nonché dell’Istituto della previdenza sociale – alla sentenza n. 39/2025 di questa Sezione.
Ha riferito di aver sollecitato alle resistenti, prima della proposizione del ricorso, l’adempimento della sentenza, mediante atti di diffida e messa in mora del 19/9/2025 e successivamente del 20/10/2025.
La ricorrente ha affermato che “l’INPS ha calcolato l’importo di pensione in € 50.131,56 procedendo ad un ricalcolo incompleto ed errato”.
In particolare, l’Istituto avrebbe “omesso di ricalcolare esattamente la misura della Quota A) sulla base dell’ultima retribuzione di dicembre 2012 di €
8.888,53”.
Inoltre, “Ai fini del ricalcolo della Quota B) ha utilizzato i dati retributivipag. 3 di 23 contributivi contenuti nel precedente e contestato modello PA04 dell’11 giugno 2013,protocollo n.746 (che il giudice contabile aveva ritenuto di non considerare) anziché attenersi ai nuovi criteri forniti nella sentenza 39/2025. L’importo calcolato in quota B evidenzia un aumento, rispetto al precedente conteggio riportato nella Determinazione n. 103201300025609 (contestata nel giudizio RG. n. 3643/2016) […],
unicamente per effetto delle maggiorazioni delle retribuzioni riferite al periodo limitato 2004-2009”. Per ragioni di esattezza, va incidentalmente precisato che i modelli PA04 dell’11/6/2013 – come tutti i documenti versati agli atti del giudizio – sono stati pienamente vagliati nella delibazione che ha condotto alla sent. n. 39/2025 essendo, appunto, oggetto delle contestazioni in causa.
Inoltre, la ricorrente ha lamentato che l’Inps “Ha inserito nel computo pensionistico, ai fini della determinazione in quota C),l’importo della retribuzione di fatto (liquidato con sentenza 215/2017,esecutiva”. Infatti, “Pur facendo cenno all’inserimento della somma di € 19.001,50, l’importo della Quota C non è stato modificato rispetto a quanto già conteggiato nel 2013 […], sulla base del PA04 dell’11 giugno 2013 […], in evidente contrasto con i criteri stabiliti in sentenza, ignorando anche i dati contabili riportati nel DMA e nel prospetto di calcolo”.
Dopo l’illustrazione dei canoni generali dell’attività amministrativa, che ritiene violati, l’avv. OMIISSIS ha chiarito che “L’obiettivo del ricorso sarà di ottenere dalla Corte dei Conti l’ordine rivolto alle Amministrazioni di conformarsi esattamente ai criteri stabiliti in sentenza, utilizzando i dati corretti ( flussi UniEmens/DMA) al fine di far conseguire alla ricorrente gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione”. Inoltre, ha affermato che “la lesione del suo diritto soggettivo alla corretta erogazione del tratpag. 4 di 23 tamento pensionistico ( art.30 L.131/1\983) legittima la richiesta di misure coercitive, il pagamento di interessi e rivalutazione ( in tal senso, Cassazione civ.lav.14 ottobre 1995,n.1070) e il diritto al risarcimento di ulteriori danni subiti a causa del ritardo nell’esecuzione”.
Ha concluso chiedendo di “I. accogliere il presente ricorso di ottemperanza dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione, elusione del giudicato e inadempienza alla decisione giudiziale n.39/2025. II. ordinare all’INPS e alla Comunità Montana MI di eseguire integralmente e correttamente la sentenza 39/2025, concedendo, se ritenuto necessario, un termine perentorio breve entro il quale rideterminare il trattamento pensionistico, riliquidare il rateo di pensione e pagare tutti gli arretrati maturati e maturandi fino alsoddisfo, maggiorati della somma più favorevole tra la rivalutazione monetaria annua secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali (dall’1.1.2013), oltre gli interessi legali fino al saldo finale III. fissare una somma di denaro a carico dell’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Specificamente, accordare alla ricorrente, in caso di violazione, mancata o tardiva esecuzione, una penalità di mora pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, attribuendo alla statuizione valore di titolo esecutivo. IV. nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso in cui l’INPS /o la Comunità Montana non dovessero ottemperare alla riformulazione dei propri provvedimenti; V. condannare l’INPS e la Comunità Montana al pagamento di una ulteriore somma determinata equitativamente dalla Corte, a titolo di risarcimento danno per la violazione del giudicato, richiamando espressamente l’art.1218 c.c. (l’inadempienza dell’INPS e della Comunità Montana comporta responsabilità per il ritardo nell’erogazione per gli importi dovuti, con conseguente obbligo di pagamento di interessi e rivoluzione monetaria)e pag. 5 di 23 l’art.1175 c.c. secondo cui ciascuno deve adempiere alle obbligazioni con diligenza;
la condotta degli enti inadempienti evidenzia il mancato rispetto di tale principio rafforzando la necessità di ordinare la compita esecuzione della sentenza e il pagamento degli arretrati). VI. condannare le Amministrazioni inadempienti al pagamento delle spese legali (ai sensi dell’art.91 c.p.c.) oltre accessori di legge”.
Con ulteriore deposito telematico in data 25/2/2026, avente ad oggetto “Deposito atti aggiuntivi per MEMORIA DIFENSIVA INTEGRATIVA NEL giudizio di ottemperanza ( con riserva di depositare il documento di pagamento del rateo di pensione del mese di marzo)”, l’avv. MI ha trasmesso la determinazione Inps prot. n. MI del 19/11/2025 (già depositata con il ricorso); il cedolino pensione di febbraio 2026; le “Denunce trasmesse al Comitato di Vigilanza (CO.VI) INPS, in data 11.12.2025 protocollo n.MI e in data 2.02.2026 prot.n.MI”; il cedolino pensione di marzo 2026. Ha chiarito, nella nota di deposito, che “Tale documentazione risulta probante per contestare la nullità dei provvedimenti adottati dall’Ente in pretesa esecuzione del giudicato”.
Con ulteriore deposito telematico in data 26/2/2026, la ricorrente ha trasmesso una “MEMORIA DIFENSIVA INTEGRATIVA CON ISTANZA DI NULLITÁ DEGLI ATTI SOPRAVVENUTI”, sollecitando “l’intervento sostitutivo della Corte affinché , previa declaratoria di nullità dei provvedimenti sopravvenuti( artt.217-218 C.G.C.), venga garantita l’effettività della tutela giurisdizionale e il pieno ristoro dei diritti patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti”.
Ha precisato, sotto il profilo processuale, che “la presente memoria difensiva integrativa non configura in alcun modo una domanda “ nuova”, sussistendo una totale sovrapposizione tra l’accertamento contenuto nella sentenza n.39/2005 e pag. 6 di 23 l’utilità finale perseguita con il ricorso per ottemperanza. L’integrazione della domanda già formulata nell’atto introduttivo (Cfr pag.13, RGN. 4093/2025) si è resa necessaria unicamente a causa della sopravvenienza dei provvedimenti (Determinazione INPS del 19.11.2025 e atto del 02.02.2026) palesemente difformi dal giudicato. Pertanto, l’istanza di nullità di tali atti costituisce lo strumento processuale fisiologico e doveroso per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale”.
Ha ripercorso i profili di censura dei calcoli dell’Istituto previdenziale e delle condotte della Comunità montana, argomentando che “L’azione di ottemperanza per la sua natura “polisemica” ed estesa al merito rappresenta l’unico strumento idoneo a sanzionare la strumentale divergenza tra il precetto giurisdizionale della Sentenza n.39/2025 e l’attività materiale posta in essere dalle Amministrazioni. Tali provvedimenti sopravvenuti ( e reiterati) sono , chiaramente volti a eludere gli effetti vincolanti della decisione di codesta Ecc. ma Corte e a vanificare l’utilità concreta spettante alla ricorrente, integrando quella “ nullità di protezione”
del giudicato”.
Ha concluso chiedendo quanto segue: “1.IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia dei provvedimenti sopravvenuti adottati dall’INPS in data 19 novembre 2025 e 2 febbraio 2026, per palese violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n.39/2025 della medesima Sezione ai sensi dell’art.217 e 218 C.G.C. 2. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui la condotta dell’INPS e l’inerzia della Comunità Montana MI dovessero protrarsi, disporre l’esatta conformazione al giudicato della sentenza n.39/2025, il ricalcolo integrale e definitivo del trattamento pensionistico con decorrenza dal 2013, con l’adozione di tutti i provvedimenti sostituivi e pag. 7 di 23 sanzionatori già richiesti nel ricorso introduttivo ( ivi inclusa la nomina di un Commissario ad Acta); 3.IN OGNI CASO: - Dichiarare che, nelle more del ricalcolo definitivo e integrale, le somme sinora erogate dall’istituto (palesemente inferiori al dovuto) restano acquisite e depositate esclusivamente a titolo di acconto sulla maggior somma effettivamente dovuta e non costituendo in alcun modo acquiescenza ai provvedimenti nulli oggetto di contestazione. - con vittoria di spese competenze professionali del presente giudizio,oltre ad accessori di legge”.
Con ulteriore deposito telematico in data 27/2/2026 – avente ad oggetto “Documentazione integrativa al deposito n.118968 e 119128 con deposito del doc.n.5 indicato nella memoria difensiva relativo al rateo di pagamento marzo 2026.
nota -foliario e relata di notifica conseguentemente integrate con i nuovi depositi e notifiche. Il tutto in sostituzione di quanto già depositato” – la ricorrente ha trasmesso una “MEMORIA DIFENSIVA INTEGRATIVA CON ISTANZA DI NULLITÁ DEGLI ATTI SOPRAVVENUTI” dallo stesso contenuto di quella oggetto del precedente deposito.
Con comparsa depositata telematicamente il 5/3/2026, si è costituita in giudizio la Comunità montana MI.
Ripercorsi gli snodi principali del giudizio di merito, ed analizzati alcuni passaggi della sent. n. 39/2025, ha affermato che l’Inps avrebbe dato esatta esecuzione alla stessa e che l’interpretazione proposta dalla ricorrente di discosterebbe “completamente dal decisum del Giudice Contabile”.
Quanto alla contestata inerzia nella trasmissione di nuovi modelli PA04, conformi alle statuizioni di cui alla ottemperanda sentenza, ha precisato, che “le doglianze della ricorrente investono direttamente l’esercizio del potere di determinazione e quantificazione della prestazione da parte dell’ente previdenziale.
pag. 8 di 23 Sul punto si precisa che il medesimo Giudice Contabile ha espressamente statuito che l’attività di calcolo dell’importo di pensione con i relativi conguagli sarebbe spettata all’INPS, mentre in capo alla Comunità Montana competeva la ricostruzione e la comunicazione dei dati stipendiali (cfr. pag. 28 della sentenza n. 39/2025). Appare, dunque, evidente che l’odierna comparente avrebbe dovuto procedere a ricostruire e comunicare i dati stipendiali solo ove avesse riscontrato degli errori nelle voci contenute nel modello PA04 già trasmesso in data 11 giugno 2013. Ed invero, si è già detto in precedenza che tale ultimo modello appare conforme a quanto statuito dal Giudice Contabile con la sentenza n. 39/2025 nella parte in cui non contiene le voci stipendiali espressamente escluse dal medesimo Giudice”.
Ha eccepito l’inammissibilità (oltre che l’infondatezza nel merito)
delle domande di condanna alla penalità di mora; di risarcimento ex artt. 1218 e 1175 c.c.: di declaratoria di nullità e/o inefficacia dei provvedimenti dell’Inps. Tali domande, oltre che inammissibili, sarebbero altresì infondate nel merito, poiché l’avv. MI non avrebbe “specificatamente allegato l’asserito danno subito”.
Ha concluso chiedendo di “rigettare integralmente il ricorso perché inammissibile e comunque infondato nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio in relazione alle quali si chiede la condanna della parte ricorrente”.
Con comparsa depositata telematicamente il 5/3/2026, si è costituito in giudizio l’Istituto previdenziale.
Ricostruiti i fatti di causa ed i profili normativi sui sistemi di calcolo della pensione, ha puntualizzato che “visto che la ricorrente non ha maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31/12/1995 (iscritta dal pag. 9 di 23 1979) il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle
“quote” di cui all’articolo 1, comma 12, della Legge n°335 del 1995”.
Quanto al contestato calcolo della quota A, ha rappresentato che
“nell’eseguire il calcolo della quota A ha aggiunto alla retribuzione annua certificata dalla Comunità Montana con il PA04 dell’11/6/2013 la retribuzione di Euro 8.888,53= riferita a dicembre 2012, con una retribuzione annua complessiva pari ad Euro 57.317,16 […] Nessun punto della sentenza, né nelle motivazioni, né nel dispositivo, autorizzava a ritenere la retribuzione del mese di dicembre 2012 identica a tutte quelle dell’intero anno 2012 (per i restanti 12 mesi)”. Ha aggiunto che, anzi, il dispositivo della sentenza confermerebbe che “le retribuzioni dell’anno 2012 fino a novembre vanno modificate (dalla Comunità Montana) senza l’attribuzione delle voci indicate e, quindi, che solo la retribuzione del mese di dicembre 2012 era stata direttamente accertata giudizialmente; di conseguenza, ancora più evidente è che NON sia stato affermato dalla Corte che la retribuzione di Euro 8.888,53= dovesse essere presa a base di riferimento per tutti i 13mesi”. Su questo punto, l’Istituto avrebbe eseguito “provvisoriamente, sempre in attesa dei dati certi provenienti dal datore di lavoro anche sull’anno 2012 fino a novembre – questa parte di sentenza, così ponendo in essere quell’unico comportamento “esecutivo” esigibile direttamente dall’INPS”.
Quanto al calcolo della quota B, il resistente ha affermato di aver legittimamente tenuto conto, per gli anni 2003, 2010, 2011 e 2012, degli imponibili contenuti nei PA04 dell’11/6/2013, sottolineando che “l’Istituto – anche in questo caso – non poteva fare altro che tenere conto di quegli imponibili per gli anni non attinti dalla sentenza n. 39/2025, unici dati ufficiali in suo possesso provenienti dal datore di lavoro, mai modificati dalla Comunità Montana neppure a seguito della pag. 10 di 23 sentenza n. 39/2025 di Codesta Ecc.ma Corte”.
In merito alle contestazioni sul calcolo di quota C, ha rappresentato quanto segue: “L’Istituto, in attuazione del terzo punto del dispositivo ha incluso MANUALMENTE nel calcolo l’importo di Euro 19.001.50=(retribuzione di fatto)
che proprio per questo motivo non ha evidenza nel prospetto di liquidazione (dove figurano il montante contributivo di Euro 15.981,45= che, moltiplicato per il coefficiente di rendimento dello 0,33 ha dato luogo all’importo di Euro 22.251,95=;
quest’ultimo, moltiplicato a sua volta per il coefficiente relativo all’età di 4.96570 ha determinato l’importo di Euro 753,59=presente nel provvedimento nella parte relativa alla quota C). In realtà, l’importo effettivo delle quota “C” è pari ad Euro 1.104,96= e non ad Euro 753,59= presente nel provvedimento”.
Ha aggiunto che “Come emerge dal primo provvedimento pensionistico del 7/8/2013 […] dove l’importo annuale della pensione era pari ad Euro 45.172,30= con la presente riliquidazione la ricorrente è arrivata ad Euro 50.131,96=. Il nuovo trattamento pensionistico ora pari ad Euro 4.330,97 erogato con la mensilità di febbraio 2026 […] è finanche superiore a quello di Euro 3.856,30= che risulterebbe dalla divisione per 13 mensilità dell’importo annuale di Euro 50.131,96=. Lo stesso è avvenuto per il cedolino pensionistico di marzo 2026, dove è presente lo stesso importo di pensione lorda (doc.8). Che effettivamente si sia tenuto conto del “calcolo manuale”, dunque, vi è assolutamente certezza”.
Ribadendo la buona fede e correttezza del proprio agire, ha puntualizzato che “l’Istituto – ormai costantemente esposto a diffide, ricorsi e quant’altro che la ricorrente ritiene opportuno indirizzare con cadenza pressocchè quotidiana –
auspica invito giudiziale specifico rivolto alla Comunità Montana al fine di fornire pag. 11 di 23 correttamente all’Istituto – in via ufficiale (e non ufficiosa o parziale come pretenderebbe la ricorrente e senza alcun contradditorio con la Comunità Montana) - i dati retributivi effettivi che risultano dalle epurazioni effettuate dalla sentenza n. 39/2025 onde consentire all’Istituto di provvedere con dati certi e definitivi”.
Quanto alle richieste risarcitorie inerenti al ritardo nell’esecuzione, lamentato dalla ricorrente, l’Istituto ha ricordato la funzione compensativa degli interessi ed ha, ad ogni buon conto, fatto riserva di agire in regresso nei confronti della Comunità montana – che non ha trasmesso i nuovi dati stipendiali – qualora dovesse essere condannato nella presente sede.
Quanto alle richieste di annullamento/declaratoria di nullità/sostituzione nell’adozione degli atti amministrativi per cui è causa, variamente articolate dalla ricorrente, l’Istituto ha argomentato citando, tra gli altri principi generali sul riparto della giurisdizione, l’art. 4 della l. n. 2248/1865, all. E.
Ha concluso chiedendo di “respingere il ricorso in parte qua avendo l’INPS già eseguito per quanto possibile la sentenza n. 39/2025, con compensazione delle spese di lite ovvero con condanna dell’altra parte resistente a rifondere all’Istituto le spese del presente procedimento”.
Con ulteriore deposito telematico dell’8/3/2026, la ricorrente ha trasmesso “NOTE DI UDIENZA”.
Tali note, irrituali, possono essere riassunte mediante l’enunciazione dei punti argomentativi su cui sono articolate: “1. Sulla persistenza dell’interesse ad agire e sul necessario superamento del “ blocco amministrativo incrociato”;
“2.Sulla resistenza pretestuosa e l’obbligo inderogabile di conformazione al giudicato”; “3. Sull’inammissibilità delle eccezioni di controparte: il divieto di revisione pag. 12 di 23 del merito”; “3.1. il giudicato come protocollo operativo e il vincolo di scopo dell’ottemperanza”; “4.Sulla doverosità dell’intervento sostitutivo: lo “scaricabarile” istituzionale”; “4.1. L’arbitrarietà dell’agire dell’INPS”; “4.2. L’arbitrarietà del calcolo INPS e la smentita dei propri atti ufficiali”; “5.L’eccezione di inammissibilil’art. tà della Comunità Montana: l’elogio dell’inerzia e il paradosso del rinvio al 2013”;
“6.La violazione del giudicato come conseguenza dell’esegesi letterale e logica del precetto”; “7. L’inerzia della Comunità Montana e il falso storico dei “dati depurati” ”.
Le note si concludono con le seguenti richieste: “1.L’ACCOGLIMENTO del ricorso per ottemperanza e della memoria difensiva integrativa, con conseguente declaratoria di inadempimento ed elusione del giudicato di cui alla sentenza n.39/2025 da parte dell’INPS e della Comunità Montana MI; 2.L’ACCOGLIMENTO di tutte le domande ivi formulate, con particolare riguardo alla declaratoria di nullità e/o inefficacia di ogni atto emanato in violazione o elusione del giudicato, ivi compresi il provvedimento INPS del 19 novembre 2025 e del 2 febbraio 2026 nonché di tutti i conseguenti ratei emessi in esecuzione tempore per tempore, in quanto atti meramenti apparenti e fondati su dati non ricostruiti; 3.L’IMMEDIATA NOMINA di un Commissario ad Acta affinché, in via sostitutiva, stante la pervicace inerzia delle Amministrazioni resistenti, provveda al compimento di tutti gli atti necessari alla “ ricostruzione dei dati stipendiali”(fase istruttoria)e al conseguente “ricalcolo monetario effettivo”(fase esecutiva) garantendo l’applicazione del corretto regime previdenziale. 4.LA CONDANNA delle resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. per la condotta processuale pretestuosa e dilatoria tenuta nel presente giudizio, smentita dai loro stessi flussi documentasli”.
All’udienza del 18/3/2026, sono comparse l’avv. MI, per se pag. 13 di 23 stessa; l’avv. Antonella Testa per l’Istituto previdenziale e l’avv. Michela Taddeo, in sostituzione dell’avv. Giacomo Papa, per la Comunità montana MI. Tutte hanno argomentato come da verbale, riportandosi ai propri scritti difensivi, delle cui rispettive conclusioni hanno chiesto l’accoglimento.
Considerato in
DIRITTO
Pregiudizialmente, benché si dichiari indirizzato anche all’Inpdap ed al Comitato di vigilanza Inps, il ricorso non risulta loro notificato (lo stesso è a dirsi per il decreto di fissazione udienza). Pertanto, in disparte tutti gli altri profili di irritualità di siffatta dichiarazione, il contraddittorio non è instaurato nei confronti di costoro e va preso atto della loro estraneità al giudizio.
Venendo alla domanda: con la sentenza n. 39/2025 depositata in Segreteria il 17/6/2025, in parziale accoglimento del ricorso, veniva stabilito quanto segue, in ordine alla liquidazione del trattamento pensionistico dell’odierna istante: “accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto dell’avv.
MI ad ottenere il calcolo della pensione sulla base dei seguenti criteri, ai quali la Comunità montana MI e l’Istituto previdenziale si atterranno, ciascuno riformulando i propri provvedimenti per quanto di rispettiva competenza come meglio specificato in parte motiva: - l’ultima retribuzione (dicembre 2012), ai fini del calcolo di quota A, va considerata nell’importo di euro 8.888,53; - le retribuzioni del decennio antecedente al collocamento a riposo (2003-2012), ai fini del calcolo di quota B, vanno individuate nel modo che segue: per gli anni dal 2004 al 2009 è accertata la retribuzione media di euro 70.329,21 (totale 421.975,31); per i restanti anni (2003, 2010, 2011, 2012 fino a novembre incluso) le retribuzioni vanno comunicate non attripag. 14 di 23 buendo le voci stipendiali inerenti a “incentivo ex lege 109/94, in relazione all’incarico di responsabile del procedimento conferito alla dirigente con delibera di Giunta n. 80 del 19.7.2001”; retribuzione di posizione nel periodo di servizio svolto presso l’Inpdap; “maturato economico, ex art. 35, co. 1, lett. b), CCNL del 10.4.1994”. Ove la retribuzione di posizione presso l’Inpdap ricada solo nel sessennio 2003-2009, già commisurato, non si terrà conto di quest’ultima indicazione. Per il 2012, alla retribuzione così individuata fino a novembre, va aggiunto l’importo di dicembre e tredicesima mensilità come riconosciuto con la sent. n. 215/2017 del Tribunale del lavoro di Campobasso; - il montante contributivo ai fini del calcolo di quota C verrà individuato computandovi: le retribuzioni 2012 calcolate secondo i criteri già enunciati per la quota B; l’importo di euro 19.001,50 riconosciuto a titolo di retribuzione di fatto 2013 fino all’11/3/2013. Sugli eventuali importi a credito della ricorrente, spettano gli arretrati e gli interessi dalla data della domanda amministrativa (Cass. civ. Sez.
Lav. sent. n. 24745/2018)”.
L’avv. MI lamenta che le suddette statuizioni siano state sostanzialmente disattese dai resistenti: da un lato, la Comunità montana avrebbe impedito di rielaborare correttamente il nuovo importo di pensione, mancando di trasmettere i dati stipendiali che andavano aggiornati; d’altro lato, l’Istituto avrebbe in ogni caso fatto erronea applicazione dei criteri stabiliti in sentenza, dei quali la ricorrente propone una propria interpretazione.
Le amministrazioni resistono a questa prospettazione, argomentando a propria volta sia sulla buona fede delle rispettive condotte sia sui criteri di calcolo delle quote.
Nella presente sede processuale – il cui oggetto è l’esecuzione della pag. 15 di 23 sentenza, ex artt. 217 e ss. del c.g.c. – non rilevano le questioni di interpretazione del titolo giudiziale, che è irretrattabile nel senso fatto palese dal suo tenore letterale e certamente non offre spazio ad un rinnovato contraddittorio sul merito. Peraltro, occorre rammentare che la sent. n. 39/2025, rimanendo nei confini della giurisdizione contabile pensionistica, recepisce il giudicato civile circa le spettanze stipendiali, a maggior ragione irrivedibili.
Chiarito questo, risulta effettivamente ineseguita la sentenza nella parte in cui si ordina alla Comunità montana di “riformula[re] i propri provvedimenti per quanto di rispettiva competenza come meglio specificato in parte motiva”. La parte motiva attiene alle voci – elencate anche nel dispositivo – da non inserire nel trattamento stipendiale lordo dell’avv. MI, con il conseguente obbligo di “ricostruire e comunicare i dati” all’Inps.
L’espunzione di quelle voci – le uniche riconosciute non spettanti –
dalla composizione stipendiale richiedeva all’amministrazione un nuovo e documentato vaglio della suddetta composizione (di qui la locuzione “ricostruire”), che doveva condurre alla comunicazione espressa all’Istituto di dati verificati, perspicui e conformi al giudicato.
La Comunità montana opina in proposito che essa “avrebbe dovuto procedere a ricostruire e comunicare i dati stipendiali solo ove avesse riscontrato degli errori nelle voci contenute nel modello PA04 già trasmesso in data 11 giugno 2013”.
La tesi è in contrasto il dispositivo, che impone una condotta attiva e non ammette esiti impliciti. Inoltre, recede comunque di fronte alla circostanza, non contestata, che l’ente è stato due volte formalmente sollecitato dall’Istituto previdenziale alla trasmissione dei dati aggiornati, senza dare alcun riscontro, neanche di tipo confermativo (v. all.ti 4 e 5 comparsa Inps).
pag. 16 di 23 Ciò che rileva ai fini dell’esecuzione è garantire una trasparente riedizione dell’attività di compilazione dei dati, che permetta di verificarne la conformità ai criteri del giudicato (rectius, dei giudicati), mediante una espressa elencazione – id est, una elencazione voce per voce – degli stipendi lordi che l’Inps dovrà porre a base del calcolo della pensione.
Espletata tale attività, la Comunità montana ne comunicherà formalmente gli esiti all’Istituto previdenziale, che opererà consequenzialmente, sempre in base ai criteri dettati con la sentenza di merito.
L’inadempimento della Comunità montana – entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento – determinerà il subentro del commissario ad acta, nei modi di cui al dispositivo.
Inoltre, vista la richiesta della ricorrente, e tenuto conto della congrua commisurazione del termine assegnato per l’ottemperanza, non è iniquo determinare in euro 50,00 la somma che la Comunità montana MI pagherà per ogni giorno di inottemperanza: dal primo giorno dopo la scadenza del termine fino al giorno in cui il commissario ad acta completerà l’adempimento e ne trasmetterà formalmente gli esiti all’Istituto previdenziale (lo si chiarisce ancora: euro 50,00 al giorno, dal giorno n1 dopo la scadenza del termine fino al giorno della comunicazione dei dati all’Inps da parte del commissario, incluso). Qualora la Comunità montana invii la comunicazione dei dati stipendiali all’Inps nell’assegnato termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, non dovrà pagare la suddetta somma giornaliera.
Ai fini di una esatta verifica del decorso dei termini, la presente senpag. 17 di 23 tenza verrà comunicata contestualmente alla Comunità montana ed all’Istituto previdenziale, nonché al commissario ad acta, che si individua nel Direttore p.t. della Ragioneria territoriale dello Stato di Campobasso, con facoltà di delega ad un funzionario all’uopo incaricato.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo insieme a quelle per il commissario ad acta, ove esso debba subentrare.
Diversa considerazione merita la posizione dell’Inps, che ha eseguito la sentenza per la parte di propria competenza, sollecitando diligentemente la trasmissione dei dati mancanti dall’amministrazione datrice di lavoro e provvedendo, in mancanza di essi, in base alle evidenze a sua disposizione, onde prevenire un ritardo maggiormente pregiudizievole.
Detto questo, sono necessari dei chiarimenti ai fini esecutivi.
Il sistema pensionistico dell’avv. MI è quello cd. “Misto Fornero”, cioè retributivo fino al 2011 (distinto in due quote, A e B) e contributivo dall’1/1/2012 (quota C), come chiarito nella sent. n. 39/2025.
Lo schema di calcolo allegato al provvedimento di riliquidazione postgiudiziale della pensione evidenzia l’avvenuta applicazione di tale sistema, in coerenza con l’anzianità della ricorrente (v. atto n. CB1032025000660 del novembre 2025, all. 7 al ricorso).
Inoltre, sia nel provvedimento sia nella relativa nota di accompagnamento si legge che “La pensione è stata calcolata ai sensi della legge 214/2011” e che “è stata conferita alla S.V. la Pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01/01/2013” (v. all. 7 cit., l’enfasi è aggiunta, nde).
pag. 18 di 23 Quanto al calcolo di quota C (anche detta “TERZA QUOTA DI PENSIONE” nei provvedimenti), il suo valore effettivo, dagli atti, è pari a 1.104,96.
Tale valore si ricava non già dallo schema di riliquidazione del novembre 2025, ma dalla Pal (pensione annuale lorda) enunciata nella relativa nota di accompagnamento (all. 7 al ricorso, cit. supra).
Va sottolineato, infatti, che in tale nota l’Istituto aveva espressamente chiarito alla ricorrente che “La nuova PAL e' determinata nell'importo di 50131,56 euro. Nel montante contributivo ai fini del calcolo della quota C e' stato inserito l'importo di 19001,50 euro”. Questo commento spiegava la difformità tra la “terza quota” (con conseguente Pal) esposta nello schema di riliquidazione e la “terza quota” (con conseguente Pal) effettivamente liquidata.
La difformità discendeva dalle difficoltà informatiche incontrate dall’Istituto nell’elaborazione dei dati. Infatti, com’è spiegato in comparsa di costituzione, “l’inserimento della somma di Euro 19.001,50= è potuta avvenire solo manualmente non potendo la procedura leggere retribuzioni dell’anno 2013 su una pensione che recava decorrenza 1/1/2013”. Dunque, non potendo agire sul sistema informatico, l’Istituto nel trasmettere il proprio provvedimento spiegava alla ricorrente in che misura aveva concretamente determinato la quota C, ed a quanto ammontava la sua Pal effettiva.
Tenuto conto di tutto ciò, l’esattezza dell’operazione esecutiva compiuta dall’Inps va scrutinata sulla base degli atti del procedimento, se non fosse che questi scontano l’inerzia del datore di lavoro. Un rapido esame del dettaglio algebrico rende evidenza di quanto si cerca di dire.
L’importo di Pal enunciato nella nota di accompagnamento al provvedimento di riliquidazione, come detto, è pari ad euro 51.131,56.
pag. 19 di 23 Sottraendo da tale importo quello della quota retributiva (euro 49.026,60 indicato nello schema), rimane la terza quota C, di 1.104,96.
Applicato il coefficiente di trasformazione, tale quota corrisponde ad un montante di 22.251,85 (1.104,96 ÷ 0,0496570 = 22.251,95).
Tenuto conto che, per i lavoratori dipendenti, il montante contributivo corrisponde al 33% dell’imponibile stipendiale, tale montante corrisponde sommariamente ad un imponibile di euro 73.431,10 (22.251,85 x 3,3 =
73.431,10).
Questa somma dovrebbe recepire – secondo le statuizioni della sentenza n. 39/2025 – le seguenti componenti:
- retribuzioni 2012 fino a novembre, calcolate senza computare le voci stipendiali accertate non spettanti +
- retribuzione di dicembre 2012 accertata giudizialmente +
- retribuzioni per prestazioni di fatto gen.-mar. 2013 accertate giudizialmente.
Senonché, a causa della condotta omissiva della Comunità montana, che non ha comunicato, tra gli altri, i dati stipendiali fino a novembre 2012, non è possibile verificare la composizione dell’imponibile da cui calcolare il montante contributivo per la quota C (o “terza quota”).
Stesso discorso vale, del resto, per le retribuzioni mancanti ai fini del parametro di calcolo delle altre quote.
Conclusivamente, la domanda dell’avv. MI va accolta nei confronti della Comunità montana e respinta nei confronti dell’Istituto previdenziale, cui va commessa unicamente una riedizione del procedimento di liquidazione che recepisca gli esiti dell’attività ordinata alla Comunità montana, pag. 20 di 23 ed una verifica finale della coerenza espositiva dei dati pensionistici.
Le domande di annullamento/declaratoria di nullità/inefficacia degli atti del procedimento presso l’Inps vanno respinte in tutte le formulazioni con cui sono proposte nel ricorso, poiché non si confrontano con la natura dichiarativa e non impugnatoria del presente giudizio pensionistico e poiché postulano la caducazione come effetto tipico del giudizio sugli atti, cosa che non è il giudizio contabile.
Quanto all’invocato potere sostitutivo del giudice nella liquidazione della pensione, la richiesta trova ostacolo già nella norma di cui all’art. 4 della l. n. 2248/1865, all. E (cd. legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo, in disparte le altre che sono seguite nell’ordinamento repubblicano) e si pone in contrasto con il canone costituzionale della separazione dei poteri.
Del resto, è la stessa ricorrente a contraddirla con l’ulteriore richiesta di nomina di un commissario ad acta: unico strumento consentito al giudice per promuovere esecutivamente un facere dall’amministrazione pubblica.
Quanto alle richieste di risarcimento – che la ricorrente stessa articola nel solco del rapporto privatistico, citando le norme del c.c. sulla responsabilità contrattuale – va ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 39/2025 e cioè che esse “attengono a questioni di carattere contrattuale/risarcitorio. Il loro contenuto, pertanto, esula sotto ogni profilo dal rapporto pensionistico e quindi dalla giurisdizione contabile, rientrando pacificamente in quella del giudice ordinario”.
È il caso di aggiungere che il c.g.c. non abilita in alcun modo il giudice dell’ottemperanza ad attribuire risarcimenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei confronti della Comunità montana.
pag. 21 di 23 Quanto all’Istituto previdenziale, la complessità della questione che ha indotto la ricorrente a proporre il giudizio ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Monocratico delle pensioni disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione contabile – in favore di quella ordinaria civile – sulla domanda di risarcimento ex artt. 1175 e 1218 c.c.
Accoglie il ricorso nei confronti della Comunità montana MI e per l’effetto ordina all’ente suddetto, in persona del suo legale rappresentante p.t., di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 39/2025 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente decisione, trasmettendo all’Istituto nazionale della previdenza sociale i dati stipendiali dell’avv. MI, chiaramente e dettagliatamente indicativi delle voci stipendiali lorde, attenendosi ai criteri dettati nella sent. n. 39/2025.
Nomina, per l’ipotesi di inerzia dopo il termine assegnato, il commissario ad acta nella persona del Direttore p.t. della Ragioneria territoriale dello Stato di Campobasso – con facoltà di delegare un funzionario della struttura
– che dovrà provvedere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’eventuale inottemperanza della Comunità montana.
Onera l’Istituto previdenziale – qualora non riceva dalla Comunità montana quanto sopra ordinato, entro il termine assegnato – di comunicare al commissario ad acta l’inottemperanza della Comunità montana, il giorno successivo allo spirare del termine assegnato.
pag. 22 di 23 Determina in euro 50,00 giornalieri la somma che la Comunità montana MI pagherà per ogni giorno di inottemperanza: dal primo giorno dopo la scadenza del termine fino al giorno in cui il commissario ad acta completerà l’adempimento e ne trasmetterà formalmente gli esiti all’Istituto previdenziale, incluso.
Fissa in euro 1.500,00 il compenso per l’attività del commissario ad acta, che sarà a carico della Comunità montana MI.
Condanna la Comunità montana MI al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e onorari di difesa, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Spese compensate nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza, disponendo che la presente sentenza sia comunicata contestualmente alla Comunità montana ed all’Istituto previdenziale, nonché al commissario ad acta nella persona del Direttore p.t. della Ragioneria territoriale dello Stato di Campobasso.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 18/3/2026.
Il giudice
GI CA
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 23 marzo 2026 F.to Il Responsabile della Segreteria RE AL (firmato digitalmente)
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