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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 876/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Loredana Caduto;
– ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1
AG GR;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.2.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere Dirigente Veterinario, I livello Dirigenziale, dipendente a far data dal 22.07.2002, dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, con contratto a tempo indeterminato, assegnato al Dipartimento di Prevenzione – Sanità Animale. Deduceva, inoltre, di aver lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze della disciolta (attuale e presso l' , Pt_2 CP_1 CP_2 sempre in qualità di Dirigente Veterinario con svariati contratti a tempo determinato (dal 20.12.2000 al 19.08.2001, dal 31.12.2001 al 05.04.2002 e dal 08.04.2002 al 21.07.2002), per poi essere assunto a tempo indeterminato presso la il 22.07.2002. Precisava, CP_1 inoltre, che con varie istanze avanzava alla Amministrazione resistente formale richiesta di riconoscimento della complessiva esperienza professionale maturata e, quindi, dell'anzianità di servizio dei periodi lavorati alle dipendenze della ex e con CP_3 CP_4 contratti a tempo determinato. Dedotta la violazione del principio di non discriminazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del servizio prestato in forza dei predetti contratti a tempo determinato ai fini giuridici ed economici, con condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di euro 13.910,98 a titolo di differenze retributive. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo la genericità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso, nonché l'intervenuta prescrizione. Considerata la natura documentale della controversia e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza il Giudice, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando immediata lettura della stessa completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, occorre osservare che è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e l'inquadramento della lavoratrice. Emerge, poi, dalla prova documentale in atti, che il Dott. abbia prestato servizio alle dipendenze dell' per un Parte_1 periodo di 14 mesi e 18 giorni di servizio in forza di nn. 3 contratti a tempo determinato (dal 20.12.2000 al 19.08.2001, dal 31.12.2001 al 05.04.2002 e dal 08.04.2002 al 21.07.2002), con brevi periodi di inattività intercorrenti tra il termine di un contratto e la stipula del successivo. Egli si duole, pertanto, del mancato computo del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, invocando il principio sovranazionale di non discriminazione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. A supporto occorre richiamare il principio di non discriminazione e parità di trattamento di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Invero, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” e che “La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. CG C-307/05 del 13 settembre 2007 – ). Persona_1
Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza di merito e di legittimità, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale relativa al settore scolastico, hanno affermato che non appare giustificata alcuna disparità di trattamento sul piano retributivo di lavoratori che svolgono analoghe mansioni e che sono assunti in forza di contratto a tempo determinato e indeterminato. Nemmeno si può giustificare un differente trattamento retributivo sul solo dato formale della distinzione tra personale “di ruolo” e “non di ruolo”. Occorrono, cioè, “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad un a reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. CG C-556/11 del 9.02.2012 – . Tes_1
Il principio, elaborato, come detto, con riferimento al contenzioso sorto nel settore scolastico, è stato da ultimo ribadito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche in settori diversi. La Corte ha ribadito che il semplice fatto che il lavoratore abbia svolto i periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una “ragione oggettiva” del tipo che, secondo il punto 1 o il punto 4 dell'accordo quadro, può escludere la parità di trattamento. Infine, occorre rilevare che la circostanza che è intervenuta la sentenza della CG ER (resa in materia scolastica ma espressiva di principi applicabili anche alla fattispecie per cui è causa) non vale a impedire l'accoglimento della domanda. Difatti, con la sentenza ER, la Corte di Giustizia ha pur sempre confermato il principio di non discriminazione affermato con riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato. Tanto premesso in via di principio, va anche rilevato che la resistente non ha contestato specificamente che il ricorrente abbia svolto le mansioni proprie del personale in servizio a tempo indeterminato. Nemmeno ha offerto prova, come era proprio onere fare, che la propria organizzazione interna prevedeva l'affidamento ai veterinari assunti a termine di mansioni non sovrapponibili a quelle dei veterinari a tempo indeterminato. E, allora, alla stregua dei principi affermati dalla normativa comunitaria, come precisati e ribaditi anche dalla CG sopra richiamata – normativa comunitaria che, in quanto norma
“interposta” e di rango sovranazionale, prevale sulle leggi nazionali eventualmente in contrasto con essa – va senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei rispettivi periodi di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Azienda sanitaria convenuta. Non è condivisibile, in proposito, l'argomentazione proposta dall' circa l'insussistenza del requisito dell'assenza di “soluzione di continuità” tra un contratto e l'altro prevista dall'art. 12 CCNL Dirigenza medica e veterinaria. Osserva il Tribunale che tale profilo non possa integrare una “ragione oggettiva” idonea a precludere il riconoscimento dell'anzianità di servizio considerato che l'interruzione è connaturata nei contratti a termine e, nel caso di specie, peraltro, essa si è concretizzata in poco meno di 4 mesi tra il primo contratto e il secondo e di soli 3 giorni tra il secondo e il terzo, cui intercorreva – infine - un solo giorno tra la cessazione dell'ultimo rapporto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato presso la medesima per cui vi è una sostanziale continuità tra i contratti a tempo determinato dedotti. Sulla questione oggetto del presente giudizio, da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione che, nell'esaminare l'art. 12 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria appena richiamato ha statuito che “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell'art. 12 del c.c.n.l. 1998-2001 per la Dirigenza medico-veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", svolto "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso - in conformità con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale "soluzione di continuità" è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità” (cfr. Cass. n. 7440/2018). Nel superare lo sbarramento opposto dalla apparente tassatività della norma, la stessa Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che ai fini dell'indennità di esclusività, dell'indennità di posizione e di ogni altro istituto collegato all'elemento dell'anzianità di servizio, la maturazione di quest'ultima può indifferentemente avvenire sia per effetto di un rapporto di lavoro a tempo determinato che in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha anche precisato che la validità espansiva di tale principio opera riguardo alle maggiorazioni retributive derivanti da tale presupposto giuridico, le quali potranno essere negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva. A tale fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, non rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la giustificazione di quella può legittimamente dipendere solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SOMME E PRESCRIZIONE Tanto premesso, occorre esaminare la domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 13.910,98 a titolo di differenze retributive. Allo scopo è necessario vagliare preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente. Ebbene, è noto ormai che “l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello di computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione” (Cass. n. 16958/2009); diversamente, quanto alle conseguenze economiche di tale riconoscimento opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Sul punto va allora chiarito che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, quanto all'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto integralmente il servizio pre ruolo prestato. Conclusioni parzialmente diverse devono, invece, raggiungersi con riguardo al pagamento delle differenze retributive dovute. In relazione alle richieste differenze retributive, invero, è parzialmente decorso il termine di prescrizione (quinquennale). Invero, il primo atto interruttivo della prescrizione allegato al ricorso è datato 26 giugno 2015 (seguito da ulteriore diffida del 2 maggio 2019 ed, infine, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio nel 2023). Deve allora ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Per l'effetto l' va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 3.689,67, La parte resistente va condannata pertanto al pagamento della predetta somma ricalcolata dal Tribunale a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Residua, allora, unicamente il governo delle spese di lite che sono compensate per 1/2, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato presso la resistente;
2) condanna al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma CP_1 complessiva di euro 3.689,67 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento della CP_1 restante parte, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 8.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 8.10.2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 876/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Loredana Caduto;
– ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. CP_1
AG GR;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.2.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo di essere Dirigente Veterinario, I livello Dirigenziale, dipendente a far data dal 22.07.2002, dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, con contratto a tempo indeterminato, assegnato al Dipartimento di Prevenzione – Sanità Animale. Deduceva, inoltre, di aver lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze della disciolta (attuale e presso l' , Pt_2 CP_1 CP_2 sempre in qualità di Dirigente Veterinario con svariati contratti a tempo determinato (dal 20.12.2000 al 19.08.2001, dal 31.12.2001 al 05.04.2002 e dal 08.04.2002 al 21.07.2002), per poi essere assunto a tempo indeterminato presso la il 22.07.2002. Precisava, CP_1 inoltre, che con varie istanze avanzava alla Amministrazione resistente formale richiesta di riconoscimento della complessiva esperienza professionale maturata e, quindi, dell'anzianità di servizio dei periodi lavorati alle dipendenze della ex e con CP_3 CP_4 contratti a tempo determinato. Dedotta la violazione del principio di non discriminazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto al riconoscimento del servizio prestato in forza dei predetti contratti a tempo determinato ai fini giuridici ed economici, con condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di euro 13.910,98 a titolo di differenze retributive. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' eccependo la genericità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso, nonché l'intervenuta prescrizione. Considerata la natura documentale della controversia e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza il Giudice, udita la discussione orale dei procuratori delle parti, ha pronunciato la presente sentenza, dando immediata lettura della stessa completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, occorre osservare che è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e l'inquadramento della lavoratrice. Emerge, poi, dalla prova documentale in atti, che il Dott. abbia prestato servizio alle dipendenze dell' per un Parte_1 periodo di 14 mesi e 18 giorni di servizio in forza di nn. 3 contratti a tempo determinato (dal 20.12.2000 al 19.08.2001, dal 31.12.2001 al 05.04.2002 e dal 08.04.2002 al 21.07.2002), con brevi periodi di inattività intercorrenti tra il termine di un contratto e la stipula del successivo. Egli si duole, pertanto, del mancato computo del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, invocando il principio sovranazionale di non discriminazione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. A supporto occorre richiamare il principio di non discriminazione e parità di trattamento di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE. Invero, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” e che “La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” (cfr. CG C-307/05 del 13 settembre 2007 – ). Persona_1
Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza di merito e di legittimità, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale relativa al settore scolastico, hanno affermato che non appare giustificata alcuna disparità di trattamento sul piano retributivo di lavoratori che svolgono analoghe mansioni e che sono assunti in forza di contratto a tempo determinato e indeterminato. Nemmeno si può giustificare un differente trattamento retributivo sul solo dato formale della distinzione tra personale “di ruolo” e “non di ruolo”. Occorrono, cioè, “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad un a reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (cfr. CG C-556/11 del 9.02.2012 – . Tes_1
Il principio, elaborato, come detto, con riferimento al contenzioso sorto nel settore scolastico, è stato da ultimo ribadito dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche in settori diversi. La Corte ha ribadito che il semplice fatto che il lavoratore abbia svolto i periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una “ragione oggettiva” del tipo che, secondo il punto 1 o il punto 4 dell'accordo quadro, può escludere la parità di trattamento. Infine, occorre rilevare che la circostanza che è intervenuta la sentenza della CG ER (resa in materia scolastica ma espressiva di principi applicabili anche alla fattispecie per cui è causa) non vale a impedire l'accoglimento della domanda. Difatti, con la sentenza ER, la Corte di Giustizia ha pur sempre confermato il principio di non discriminazione affermato con riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato. Tanto premesso in via di principio, va anche rilevato che la resistente non ha contestato specificamente che il ricorrente abbia svolto le mansioni proprie del personale in servizio a tempo indeterminato. Nemmeno ha offerto prova, come era proprio onere fare, che la propria organizzazione interna prevedeva l'affidamento ai veterinari assunti a termine di mansioni non sovrapponibili a quelle dei veterinari a tempo indeterminato. E, allora, alla stregua dei principi affermati dalla normativa comunitaria, come precisati e ribaditi anche dalla CG sopra richiamata – normativa comunitaria che, in quanto norma
“interposta” e di rango sovranazionale, prevale sulle leggi nazionali eventualmente in contrasto con essa – va senz'altro riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei rispettivi periodi di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Azienda sanitaria convenuta. Non è condivisibile, in proposito, l'argomentazione proposta dall' circa l'insussistenza del requisito dell'assenza di “soluzione di continuità” tra un contratto e l'altro prevista dall'art. 12 CCNL Dirigenza medica e veterinaria. Osserva il Tribunale che tale profilo non possa integrare una “ragione oggettiva” idonea a precludere il riconoscimento dell'anzianità di servizio considerato che l'interruzione è connaturata nei contratti a termine e, nel caso di specie, peraltro, essa si è concretizzata in poco meno di 4 mesi tra il primo contratto e il secondo e di soli 3 giorni tra il secondo e il terzo, cui intercorreva – infine - un solo giorno tra la cessazione dell'ultimo rapporto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato presso la medesima per cui vi è una sostanziale continuità tra i contratti a tempo determinato dedotti. Sulla questione oggetto del presente giudizio, da ultimo, è intervenuta la Corte di Cassazione che, nell'esaminare l'art. 12 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria appena richiamato ha statuito che “In tema di compensi spettanti al personale del Servizio Sanitario Nazionale, il comma 3 dell'art. 12 del c.c.n.l. 1998-2001 per la Dirigenza medico-veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività di cui al precedente art. 5 la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", svolto "senza soluzione di continuità" anche in aziende ed enti diversi del Comparto, deve essere inteso - in conformità con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - nel senso che, laddove il servizio del dirigente sia stato prestato, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN, non costituisce "soluzione di continuità" la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, né tale "soluzione di continuità" è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità” (cfr. Cass. n. 7440/2018). Nel superare lo sbarramento opposto dalla apparente tassatività della norma, la stessa Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che ai fini dell'indennità di esclusività, dell'indennità di posizione e di ogni altro istituto collegato all'elemento dell'anzianità di servizio, la maturazione di quest'ultima può indifferentemente avvenire sia per effetto di un rapporto di lavoro a tempo determinato che in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha anche precisato che la validità espansiva di tale principio opera riguardo alle maggiorazioni retributive derivanti da tale presupposto giuridico, le quali potranno essere negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva. A tale fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, non rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la giustificazione di quella può legittimamente dipendere solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate. CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SOMME E PRESCRIZIONE Tanto premesso, occorre esaminare la domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 13.910,98 a titolo di differenze retributive. Allo scopo è necessario vagliare preliminarmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente. Ebbene, è noto ormai che “l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello di computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione” (Cass. n. 16958/2009); diversamente, quanto alle conseguenze economiche di tale riconoscimento opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Sul punto va allora chiarito che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, quanto all'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto integralmente il servizio pre ruolo prestato. Conclusioni parzialmente diverse devono, invece, raggiungersi con riguardo al pagamento delle differenze retributive dovute. In relazione alle richieste differenze retributive, invero, è parzialmente decorso il termine di prescrizione (quinquennale). Invero, il primo atto interruttivo della prescrizione allegato al ricorso è datato 26 giugno 2015 (seguito da ulteriore diffida del 2 maggio 2019 ed, infine, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio nel 2023). Deve allora ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente. Per l'effetto l' va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 3.689,67, La parte resistente va condannata pertanto al pagamento della predetta somma ricalcolata dal Tribunale a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Residua, allora, unicamente il governo delle spese di lite che sono compensate per 1/2, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Esse per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato presso la resistente;
2) condanna al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma CP_1 complessiva di euro 3.689,67 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
3) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna al pagamento della CP_1 restante parte, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 8.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli