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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12213/2025 R.G. promosso da
) (avv. TINTI CAROLINA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. TINTI CAROLINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Affido condiviso dei figli, di anni 15 frequentante la prima classe dell'Istituto di Istruzione Persona_1
Superiore NZ ND di RG (BS) e di anni 12 frequentante la prima classe della scuola Persona_2 secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo G. Agosti di Dello, con collocamento presso la madre;
3) Assegnazione alla sig.ra della casa coniugale cointestata al 50% tra i coniugi e identificata Parte_2
Comune di Longhena (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 3 particella 212 Cat. A/3 Classe 2 Consistenza 4,5 vani Via Cavour
n. 12 Piano T-1;
4) Il sig. nelle more si è trasferito in altro immobile acquistato con accollo di un mutuo con rate mensili di Pt_1
€ 388,00# e provvederà ad asportare dalla casa familiare tutti i beni personali e quant'altro di sua proprietà;
5) L'arredamento della casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra Pt_2
6) Per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni con i figli, il padre li terrà con sé per due pomeriggi la settimana dall'uscita da scuola fino al dopocena e per due giorni ogni weekend, comprensivi di un pernottamento, tra il venerdì
1 e il sabato o tra il sabato e la domenica, in base ai turni di lavoro del padre e agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
7) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, i genitori si accorderanno, con congruo anticipo, per stabilire i periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi.
8) Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per la metà delle festività
(compatibilmente con le proprie esigenze lavorative), alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno.
9) Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
10) I figli minori, inoltre, trascorreranno con i rispettivi genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza e, a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno, i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del compleanno del sig. e analogamente avverrà Pt_1 per la Festa della Mamma e il compleanno della signora Pt_2
11) I compleanni dei minori li trascorreranno con entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
12) Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto.
13) Il sig. corrisponderà alla sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2026, a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento dei due figli minori la somma di € 400,00# entro il giorno 13 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo indici di ISTAT;
14) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia così come meglio identificate e concordate:
Spese per la salute:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
2 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) traporto pubblico.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro quindici giorni, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
15) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
16) Nulla vicendevolmente sarà dovuto a titolo di mantenimento tra le parti, essendo il sig. dal 2007 assunto Pt_1
a tempo indeterminato presso la ditta Ideal Plastic srl di Maclodio (BS) con uno stipendio mensile medio pari ad €
1.900,00# e la sig.ra assunta a tempo determinato sino al 30.06.2025 presso l'I.I.S. Grazio Cossali di Pt_2
Orzinuovi con uno stipendio medio mensile di € 1200,00# ;
17) Entrambi sono proprietari di un'autovettura: il sig. di una Renault Scenic tg EM340NZ e la sig.ra Pt_1 Pt_2 di una Fiat Panda tg CL553AP;
3 18) Il saldo del conto corrente cointestato aperto presso Banco BPM Filiale di Dello n. 005890 sul quale sino ad oggi venivano accreditati i relativi stipendi e sul quale venivano domiciliate le spese familiari, verrà diviso tra i coniugi al 50%.
19) La signora provvederà ad aprire altro conto corrente spostando su quest'ultimo le domiciliazioni delle Pt_2 utenze della casa coniugale che rimarranno a suo carico;
20) Sino all'estinzione del finanziamento aperto per la ristrutturazione della casa familiare cointestata (ultima rata dicembre 2025) il sig. provvederà al pagamento delle rate ancora in scadenza pari ad € 490,00# mensili;
Pt_1
21) Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche, per i figli a carico, spetteranno al 50% a ciascun genitore;
22) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori, obbligandosi espressamente a concordare preventivamente e specificatamente tra di loro ogni viaggio o vacanza all'estero con il minore.
23) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare, rinunciando all'udienza di comparizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Longhena (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2012).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS ET ND CH
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12213/2025 R.G. promosso da
) (avv. TINTI CAROLINA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. TINTI CAROLINA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 11/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Affido condiviso dei figli, di anni 15 frequentante la prima classe dell'Istituto di Istruzione Persona_1
Superiore NZ ND di RG (BS) e di anni 12 frequentante la prima classe della scuola Persona_2 secondaria di primo grado presso l'Istituto Comprensivo G. Agosti di Dello, con collocamento presso la madre;
3) Assegnazione alla sig.ra della casa coniugale cointestata al 50% tra i coniugi e identificata Parte_2
Comune di Longhena (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 3 particella 212 Cat. A/3 Classe 2 Consistenza 4,5 vani Via Cavour
n. 12 Piano T-1;
4) Il sig. nelle more si è trasferito in altro immobile acquistato con accollo di un mutuo con rate mensili di Pt_1
€ 388,00# e provvederà ad asportare dalla casa familiare tutti i beni personali e quant'altro di sua proprietà;
5) L'arredamento della casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra Pt_2
6) Per quanto riguarda i rapporti e le frequentazioni con i figli, il padre li terrà con sé per due pomeriggi la settimana dall'uscita da scuola fino al dopocena e per due giorni ogni weekend, comprensivi di un pernottamento, tra il venerdì
1 e il sabato o tra il sabato e la domenica, in base ai turni di lavoro del padre e agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
7) Per quanto riguarda le vacanze estive, pasquali e natalizie da trascorrere con i figli minori, i genitori si accorderanno, con congruo anticipo, per stabilire i periodi prescelti, compatibilmente ai desideri, agli impegni ed alle possibilità dei genitori e dei figli stessi.
8) Durante le festività natalizie, in ogni caso, il padre vedrà e terrà con sé i figli minori per la metà delle festività
(compatibilmente con le proprie esigenze lavorative), alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno.
9) Durante le festività pasquali, il padre vedrà e terrà con sé i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
10) I figli minori, inoltre, trascorreranno con i rispettivi genitori le festività infrannuali, con il criterio dell'alternanza e, a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno, i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del compleanno del sig. e analogamente avverrà Pt_1 per la Festa della Mamma e il compleanno della signora Pt_2
11) I compleanni dei minori li trascorreranno con entrambi i genitori, salvo diversi accordi.
12) Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
entrambi i genitori, pertanto, dovranno accordarsi, con congruo preavviso e comunque entro la fine del mese di maggio, sul periodo prescelto.
13) Il sig. corrisponderà alla sig.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2026, a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento dei due figli minori la somma di € 400,00# entro il giorno 13 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo indici di ISTAT;
14) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute da entrambi i genitori al 50% come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia così come meglio identificate e concordate:
Spese per la salute:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
2 b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) traporto pubblico.
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro quindici giorni, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 15 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
15) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da entrambi i genitori;
16) Nulla vicendevolmente sarà dovuto a titolo di mantenimento tra le parti, essendo il sig. dal 2007 assunto Pt_1
a tempo indeterminato presso la ditta Ideal Plastic srl di Maclodio (BS) con uno stipendio mensile medio pari ad €
1.900,00# e la sig.ra assunta a tempo determinato sino al 30.06.2025 presso l'I.I.S. Grazio Cossali di Pt_2
Orzinuovi con uno stipendio medio mensile di € 1200,00# ;
17) Entrambi sono proprietari di un'autovettura: il sig. di una Renault Scenic tg EM340NZ e la sig.ra Pt_1 Pt_2 di una Fiat Panda tg CL553AP;
3 18) Il saldo del conto corrente cointestato aperto presso Banco BPM Filiale di Dello n. 005890 sul quale sino ad oggi venivano accreditati i relativi stipendi e sul quale venivano domiciliate le spese familiari, verrà diviso tra i coniugi al 50%.
19) La signora provvederà ad aprire altro conto corrente spostando su quest'ultimo le domiciliazioni delle Pt_2 utenze della casa coniugale che rimarranno a suo carico;
20) Sino all'estinzione del finanziamento aperto per la ristrutturazione della casa familiare cointestata (ultima rata dicembre 2025) il sig. provvederà al pagamento delle rate ancora in scadenza pari ad € 490,00# mensili;
Pt_1
21) Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche, per i figli a carico, spetteranno al 50% a ciascun genitore;
22) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in relazione ai figli minori, obbligandosi espressamente a concordare preventivamente e specificatamente tra di loro ogni viaggio o vacanza all'estero con il minore.
23) I coniugi dichiarano di non volersi riconciliare, rinunciando all'udienza di comparizione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Longhena (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2012).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS ET ND CH
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