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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi Parte_1
n.211 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello.
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10250/2023 depositata il 16.11.2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione dal Tribunale di Catania, Parte_1 esponeva che con il ricorso proposto dinanzi al predetto Tribunale aveva chiesto: “- previa declaratoria di nullità, o disapplicazione del D.D.G. n. 1259 del CP_2
23.11.2017 nella parte in cui dovesse ritenersi prevedere il depennamento definitivo dalla graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione ed anche a prescindere dai motivi della stessa, nonché nella parte in cui non prevede comunque la permanenza in graduatoria dei vincitori rinunciatari per tutta la durata di vigenza della graduatoria stessa per le assunzioni sui posti disponibili nel triennio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 138/2017 e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del depennamento della ricorrente dalla graduatoria generale di merito stante la sussistenza di giustificato motivo della mancata accettazione della proposta di assunzione, con il conseguente reinserimento in graduatoria, previa disapplicazione del decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del CP_2 prot. n.1461 del 09.10.2019 con cui dispone il depennamento dei soggetti, ivi compresa la ricorrente, inclusi nell'allegato elenco dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria generale di merito del concorso per cui è causa;
per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore della ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocata in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 o comunque fino alla permanenza di efficacia della graduatoria del concorso. Quanto sopra, previa eventuale disapplicazione “anche della nota rot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, del decreto CP_2 dell' del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone CP_3
l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio
n.2258/2019 e n.2259/2019, nonché del decreto dell' del 30.08.2019 CP_3 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti e
2 conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione, della nota prot. AOODGPER.REG.UFF. CP_2
n.36619 dell'08.08.2019, del decreto dell' del 23.08.2019 prot. 21994 CP_3
e di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019 nonché del decreto dell' del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi CP_3 in questione ai citati soggetti;
accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione delle ulteriori 34 sedi rimaste vacanti e disponibili in esito alla nomina dei vincitori per l'a.s. 2019/2020 del concorso di cui al DDG n. 1259 del CP_2
23.11.2017. - per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore della ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocata in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 o comunque fino alla permanenza di efficacia della graduatoria del concorso.”
Al fine allegava di essere docente a tempo indeterminato e in servizio presso l' di LO quale vincitrice del corso concorso nazionale per il CP_4 reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017; CP_2 di essere stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico;
di essersi collocata al posto 1279 della graduatoria generale di merito del concorso (indetto per complessivi n. 2416 posti) ed individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza
1.09.2019; di aver indicato quale prima preferenza la Regione Sicilia, dovendo prestare assistenza alla madre gravemente malata riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 L.n.104/92; di essere stata assegnata alla regione
Lombardia; di aver rinunciato alla proposta e di essere stata depennata dalla graduatoria generale di merito.
Tanto esposto, lamentava l'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla graduatoria di concorso, sostenendo che la rinuncia o la mancata accettazione della proposta di assunzione nella regione di assegnazione non poteva portare al depennamento dalla graduatoria;
che doveva ritenersi che il vincitore sarebbe stato messo da parte in quella fase di utilizzazione della graduatoria per il solo anno
2019/2020, ferma restando la permanenza in graduatoria per tutta la durata della
3 stessa e, quindi, utilmente per le assunzioni da effettuare sui posti divenuti vacanti nel triennio;
che l'Amministrazione non aveva tenuto in alcun conto l'ipotesi in cui la rinuncia era stata indotta da oggettivi motivi di impedimento.
Lamentava, poi, che L'Amministrazione resistente non aveva reso disponibili per l'assunzione dei vincitori del concorso non solo le 21 sedi illegittimamente accantonate ma anche ulteriori 34 sedi vacanti.
Nel contraddittorio con il il primo giudice Controparte_1 riteneva il ricorso è infondato e lo respingeva integralmente compensando le spese.
Con atto di gravame la censurava la decisione chiedendone la riforma con Pt_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni che reiterava.
Con deposito telematico del 3.10.2025 l'appellante ha depositato copia dell'atto notificato e messaggi pec di accettazione e consegna dell'avvenuta notifica dell'atto di rinuncia al ricorso a mezzo pec al . Controparte_1
All'udienza del 27.11.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. (ritualmente comunicato) all'odierna udienza. Nessuno è comparso neppure a tale udienza e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4 Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del grado.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi Parte_1
n.211 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello.
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10250/2023 depositata il 16.11.2023
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione dal Tribunale di Catania, Parte_1 esponeva che con il ricorso proposto dinanzi al predetto Tribunale aveva chiesto: “- previa declaratoria di nullità, o disapplicazione del D.D.G. n. 1259 del CP_2
23.11.2017 nella parte in cui dovesse ritenersi prevedere il depennamento definitivo dalla graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione ed anche a prescindere dai motivi della stessa, nonché nella parte in cui non prevede comunque la permanenza in graduatoria dei vincitori rinunciatari per tutta la durata di vigenza della graduatoria stessa per le assunzioni sui posti disponibili nel triennio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 138/2017 e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del depennamento della ricorrente dalla graduatoria generale di merito stante la sussistenza di giustificato motivo della mancata accettazione della proposta di assunzione, con il conseguente reinserimento in graduatoria, previa disapplicazione del decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del CP_2 prot. n.1461 del 09.10.2019 con cui dispone il depennamento dei soggetti, ivi compresa la ricorrente, inclusi nell'allegato elenco dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria generale di merito del concorso per cui è causa;
per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore della ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocata in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 o comunque fino alla permanenza di efficacia della graduatoria del concorso. Quanto sopra, previa eventuale disapplicazione “anche della nota rot. AOODGPER.REG.UFF. n.36619 dell'08.08.2019, del decreto CP_2 dell' del 23.08.2019 prot. 21994 e di ogni altro atto che dispone CP_3
l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio
n.2258/2019 e n.2259/2019, nonché del decreto dell' del 30.08.2019 CP_3 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi in questione ai citati soggetti e
2 conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione, della nota prot. AOODGPER.REG.UFF. CP_2
n.36619 dell'08.08.2019, del decreto dell' del 23.08.2019 prot. 21994 CP_3
e di ogni altro atto che dispone l'accantonamento delle 21 sedi in favore dei ricorrenti di cui alle sentenze Tar Lazio n.2258/2019 e n.2259/2019 nonché del decreto dell' del 30.08.2019 prot. prot.22741 di assegnazione delle sedi CP_3 in questione ai citati soggetti;
accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione delle ulteriori 34 sedi rimaste vacanti e disponibili in esito alla nomina dei vincitori per l'a.s. 2019/2020 del concorso di cui al DDG n. 1259 del CP_2
23.11.2017. - per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere all'assegnazione in favore della ricorrente della sede di servizio quale dirigente scolastico presso la regione Sicilia, in quanto collocata in posizione utile nella graduatoria generale di merito del concorso e procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la regione Sicilia con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 o comunque fino alla permanenza di efficacia della graduatoria del concorso.”
Al fine allegava di essere docente a tempo indeterminato e in servizio presso l' di LO quale vincitrice del corso concorso nazionale per il CP_4 reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017; CP_2 di essere stata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico;
di essersi collocata al posto 1279 della graduatoria generale di merito del concorso (indetto per complessivi n. 2416 posti) ed individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza
1.09.2019; di aver indicato quale prima preferenza la Regione Sicilia, dovendo prestare assistenza alla madre gravemente malata riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 L.n.104/92; di essere stata assegnata alla regione
Lombardia; di aver rinunciato alla proposta e di essere stata depennata dalla graduatoria generale di merito.
Tanto esposto, lamentava l'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla graduatoria di concorso, sostenendo che la rinuncia o la mancata accettazione della proposta di assunzione nella regione di assegnazione non poteva portare al depennamento dalla graduatoria;
che doveva ritenersi che il vincitore sarebbe stato messo da parte in quella fase di utilizzazione della graduatoria per il solo anno
2019/2020, ferma restando la permanenza in graduatoria per tutta la durata della
3 stessa e, quindi, utilmente per le assunzioni da effettuare sui posti divenuti vacanti nel triennio;
che l'Amministrazione non aveva tenuto in alcun conto l'ipotesi in cui la rinuncia era stata indotta da oggettivi motivi di impedimento.
Lamentava, poi, che L'Amministrazione resistente non aveva reso disponibili per l'assunzione dei vincitori del concorso non solo le 21 sedi illegittimamente accantonate ma anche ulteriori 34 sedi vacanti.
Nel contraddittorio con il il primo giudice Controparte_1 riteneva il ricorso è infondato e lo respingeva integralmente compensando le spese.
Con atto di gravame la censurava la decisione chiedendone la riforma con Pt_1
l'accoglimento delle originarie conclusioni che reiterava.
Con deposito telematico del 3.10.2025 l'appellante ha depositato copia dell'atto notificato e messaggi pec di accettazione e consegna dell'avvenuta notifica dell'atto di rinuncia al ricorso a mezzo pec al . Controparte_1
All'udienza del 27.11.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. (ritualmente comunicato) all'odierna udienza. Nessuno è comparso neppure a tale udienza e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4 Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del grado.
Roma, 4.12.2025
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