Sentenza 17 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2020, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2020 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI RAVENNAnel procedimento a carico di: IA GI nato a [...] il [...] IA GI nato a [...] il [...] MA ON nato a [...] il [...] inoltre: UNIPOL BANCA SPA avverso la sentenza del 13/05/2019 del TRIBUNALE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr. Pietro Gaeta che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito l'avv. A. Vaccari che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. D. Tassinari che ne ha chiesto l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 13/05/2019, dichiarava non doversi procedere a carico di IA NL, IA PP e MA NA, in relazione al reato di cui all art. 640 cod.pen., per tardività della querela. Gli imputati erano accusati di truffa ai danni di UN AN spa, avendo ottenuto finanziamenti dietro cessioni di credito fondate su documentazione risultata falsa. Ad avviso del Tribunale, non essendo state contestata la presenza di circostanze aggravanti, il reato doveva considerarsi procedibile a querela che tuttavia, presentata in data 16.6.2017, è stata giudicata tardiva a fronte di una piena conoscenza della falsità, in capo alla banca, risalente al 9.3.2017. 2. Propone ricorso per cassazione il PM presso il TRIBUNALE di RAVENNA, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 469 cod.proc.pen., per avere il giudice pronunciato sentenza predibattimentale nonostante l'opposizione del PM;
- violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 124 cod.pen., per avere il giudice ritenuto rilevante, al fine della decorrenza del termine per proporre querela, la data di conoscenza dell'inganno da parte della filiale bancaria interessata, non anche quella da parte dei soggetti preposti alla proposizione dell'istanza punitiva;
- violazione di legge in relazione all'art. 137 comma ibis del D.Lgs. 385/1993, fattispecie procedibile d'ufficio nella quale doveva essere riqualificata da parte del giudice la condotta contestata.
3. Con memoria depositata in data 16.11.2019 il difensore degli imputati IA NL, IA PP e MA NA ha chiesto rigettarsi il ricorso perché la sentenza ex art. 129 cod.proc.pen. deve considerarsi legittimamente emessa e la querela ben poteva essere proposta anche dal responsabile della filiale di banca che per prima è venuta a conoscenza della falsità dei documenti. Irrilevante deve considerarsi il rilievo della procedibilità officiosa della fattispecie ex art. 137 comma ibis del D.Lgs. 385/1993, non oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio di Procura ora impugnante. 3,1. La pubblica udienza si è svolta in data 28.11.2019 alla presenza delle parti in epigrafe indicate ma, a causa della protrazione della camera di consiglio, la sentenza è stata pronunciata in data 29.11.2019 .
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In relazione al primo motivo risulta dimostrato, sulla base di quanto risulta dal verbale dell'udienza in data 13.5.2019 (allegato al ricorso), che il PM (oltre che la parte civile) si sia opposto alla richiesta difensiva di declaratoria di non luogo a procedere per intempestività della querela, avanzata dalla difesa degli imputati dopo la verifica della rituale costituzione degli stessi ma anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. In detta situazione, evidente appare la rilevanza dell'insegnamento offerto da SU., n. 3027 del 19/12/2001, Rv. 220555, condiviso dal Collegio, in base al quale la sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio.
2. Quanto poi al contenuto della decisione del Tribunale, non pare ultroneo evidenziare che lo stesso non appare conforme all'insegnamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, (cfr. Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Rv. 272373) secondo il quale il termine di proposizione della querela per reati commessi in danno di una società per azioni si individua nel momento in cui il consigliere delegato o l'amministratore unico, titolari del potere di querela, abbiano conoscenza del fatto e del suo autore e possano, quindi, liberamente determinarsi;
del tutto carente, nella decisione impugnata, risulta la verifica della circostanza appena evidenziata. Ciò posto, la sentenza impugnata, ancorchè pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 469 cod. proc. pen., deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 19517 del 15/04/2016), al quale viene riservata, per evidenti ragioni di opportunità, anche la regolamentazione delle spese sostenute dalla parte civile UN AN spa nel presente grado. Assorbite rimangono le restanti questioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. Così deciso il 29/11/2019 Il Consigl