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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicin Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1279/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Bartolini, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna via S.
Valitutti, in virtù di procura di nomina di nuovo difensore
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Giardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale Randi n. 92, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : dichiarare la separazione dei coniugi;
Parte_1
‐ disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a Ravenna (RA) via Suzzi n. 8 alla sig.ra
che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
‐ affidare esclusivamente il figlio alla IG.ra , collocandolo, altresì, Persona_2 Pt_1
pagina 1 di 11 presso la madre, nell'appartamento sito in Ravenna (RA) Via Suzzi n. 8, e disporre i diritti di visita del padre coadiuvati e monitorati dagli Assistenti Sociali;
‐ disporre che il IG. versi alla IG.ra l'importo di € 250,00 quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente così come determinate dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ravenna, da concordarsi previamente fra i genitori
e da rimborsarsi al genitore che le abbia anticipate dietro presentazione delle ricevute di spesa;
‐ stabilire che l'assegno unico per il minore venga erogato alla sig.ra , in quanto Parte_1 genitore collocatario del figlio minore;
‐ disporre che sia la madre a gestire l'indennità per l'invalidità di Parte_1 Per_1 utilizzando le relative somme al solo fine di sostenere le spese mediche e terapeutiche;
‐ disporre ogni altro provvedimento che sarà ritenuto equo e di giustizia.
‐ confermare l'ammissione della IG.ra al gratuito patrocinio stante la rinuncia al mandato Pt_1 del difensore successivamente nominato.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di legge”.
Per : “ dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a CP_1
carico della IG.ra per essersi la medesima resa responsabile della violazione del Parte_1 dovere di fedeltà oltre che di condotte aggressive e violente verso il IG. CP_1
− disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Ravenna, alla Via Suzzi n. 8 al IG. CP_1
affinché continui a vivere in tale abitazione insieme al figlio minore
[...] Per_1
− con riferimento alle modalità di affidamento del figlio minore Persona_2 in via principale: disporre che il minore nato a [...] in data [...], venga Persona_2 affidato in via prevalente al IG. il quale, anche in esito all'espletata CTU, si è rivelato CP_1 il genitore più idoneo a occuparsi del figlio, sia per le sue caratteristiche psico-fisiche, sia per la solida rete familiare di cui può usufruire, costituita dai di lui genitori, il tutto anche alla luce delle condizioni psichiche della ricorrente confermate dalla CTU;
in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso di nato a Ravenna il [...] a [...] entrambi i genitori;
disporre che la frequentazione padre-figlio avvenga come segue: fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina;
durante la settimana senza fine settimana paterno, il IG. terrà con sé il figlio 2 giorni infrasettimanali consecutivi, comprensivi di CP_1 pernottamento, oltre a un giorno dall'uscita dell'asilo fino alla cena con obbligo di riaccompagno presso la madre;
pagina 2 di 11 durante la settimana con fine settimana paterno, il IG. terrà con sé il figlio 2 giorni infrasettimanali con pernotto, a partire dall'uscita CP_1 dell'asilo e sino al mattino successivo, con obbligo di riaccompagno all'asilo o presso l'abitazione della madre, a seconda dei periodi;
nel periodo estivo, il IG. potrà tenere CP_1 con sé il figlio tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la IG.ra sul periodo;
Pt_1 circa le festività, il IG. avrà diritto di tenere con sé una settimana durante le vacanze CP_1 Per_1 natalizie e la metà delle vacanze pasquali.
Resta inteso che le parti potranno variare in ogni momento, di comune accordo e sulla base dei reciproci impegni personali/lavorativi, i già indicati tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito.
disporre a carico del IG. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla IG.ra Persona_2
della somma mensile di €. 150,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1 giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
disporre che l'assegno unico sia assegnato nella misura del 50% a ciascun genitore;
disporre che sia il padre a CP_1 gestire l'indennità per l'invalidità di utilizzando le relative somme al solo fine di sostenere Per_1 le spese mediche e terapeutiche;
− disporre che la madre si astenga dal frequentare il IG. quando si trova insieme al CP_2 figlio e che, comunque, il minore non abbia contatti con il IG. Persona_2 Persona_2 CP_2
, essendosi rivelato quest'ultimo totalmente disfunzionale, ancorché pregiudizievole per il
[...] minore;
− disporre che la IG.ra si adoperi affinché le sue sorelle si astengano dall'effettuare, in Pt_1 presenza del minore, commenti non opportuni, ovvero esprimano opinioni di risentimento nei confronti del padre, o comunque sentimenti negativi nei confronti di poiché fonti di pregiudizio CP_1 per Persona_2 dichiarare la IG.ra decaduta dal gratuito patrocinio ab origine, per avere la stessa Parte_1 nominato due avvocati, non essendo ciò consentito dalla legge sul gratuito patrocinio,
pagina 3 di 11 indipendentemente dal fatto che successivamente alla nomina un avvocato abbia rinunciato al mandato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.06.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale contrasse matrimonio a Ravenna, il 15.11.2015, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, atto n. 245 parte I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacque il figlio in data 7.07.2021. Per_1
Contestualmente la ricorrente richiedeva ex art. 473 bis .15 cpc provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela del minore, affetto da sindrome dello spettro autistico.
Il Giudice Delegato con provvedimento del 7.06.24 in via indifferibile ed urgente autorizzava la terapia psico educativa disposta dall'AUSL di Ravenna nell'interesse di nonostante il rifiuto Per_1 paterno.
Con memoria difensiva deposita in data 19.06.24 si è costituito , chiedendo la revoca del CP_1 provvedimento ex art. 473 bis .15 cpc.
Il Giudice confermava, integrandole, le proprie statuizioni con ordinanza del 25.07.24 ove prevedeva anche il concorso nel mantenimento del figlio da parte del padre. si è costituito nel giudizio principale con comparsa del 3.10.2024 e non si è opposto alla CP_1 domanda di separazione, ma ha chiesto l'addebito della stessa alla nonché disporsi statuizioni Pt_1 accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
In causa è intervenuto il Pubblico Ministero.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita mediante esame testi e CTU sulle capacità genitoriali.
Acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 11.12.2025.
pagina 4 di 11 Ciò premesso, le circostanze dedotte dalle parti, la aspra conflittualità esistente tra le stesse e l'insistenza nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione a va premesso, in diritto, che secondo Parte_1 la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 32837/2022).
Inoltre sempre per quanto qui interessa secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale (cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Orbene, il resistente lamenta, nel caso di specie, oltre alla sussistenza di una relazione extraconiugale della moglie con il signor che avrebbe minato la relazione coniugale, plurimi CP_2 comportamenti aggressivi e vessatori della moglie nonché violenze fisiche e morali dalla stessa pagina 5 di 11 perpetrate ai suoi danni anche in presenza del figlio minore le quali avrebbero reso Per_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà in ragione di una relazione extraconiugale con il sig.
[...] la stessa ricorrente ha allegato che lo è sempre stato presente nella sua vita sin da quando CP_2 CP_2 la stessa aveva otto anni e da sempre ha avuto una certa influenza sulla medesima definendo peraltro il rapporto quale “profonda amicizia”.
Sentito come teste lo stesso ha dichiarato:”…conosco da bambina, c'è stato un CP_2 Pt_1 avvicinamento circa 20 anni fa con anche dei rapporti fisici non si è trattato di una vera e propria relazione e non eravamo fidanzati, non uscivamo insieme e quindi non frequentavamo locali pubblici, ci vedevamo a casa mia a San Romualdo. Questo rapporto è durato circa due/tre anni. Dopo la fine del rapporto sopra descritto non ho più avuto rapporti fisici con e per circa 4/5 anni non ci siamo Pt_1 visti né sentito dopodichè ci siamo ritrovati in amicizia senza alcun rapporto fisico. Preciso che il rapporto con successivamente all'interruzione di cui ho sopra riferito e che perdura anche ora Pt_1 si concretizza in incontri conviviali da soli o in compagnia di amici e/o parenti, telefonate, messaggi”.
Il rapporto di mera amicizia di cui parlano sia la che appare peraltro smentito dal tono Pt_1 CP_2 dei numerosi messaggi che i due si inviavano e che il ha rinvenuto. CP_1
In particolare la chat del 4.7.23 (doc. 8a) ove lo (ovvero ) scrive alla ricorrente: CP_2 Per_4
“purtroppo non lo ricordiamo ma io e te girovaghiamo assieme già da moltissimi anni…e continueremo assieme fino all'infinito..” e la risponde: “siamo parti di una stessa anima, non potranno mai Pt_1 dividersi, esplorano insieme il cosmo da sempre e lo faranno per sempre”, la chat del 23.7.23 (doc. 8a) ove scrive: “Un abbraccio agli amori della mia vita…se mi vogliono” e la risponde: CP_2 Pt_1
“certo che ti vogliamo” e la chat dell'1.8.23 (doc. 8a) in cui scrive: “tu per me sei quella persona CP_2 che mi fa svegliare ogni mattina, assaporando ogni colore e ogni profumo, penso a te e sono felice, guardo te, ti abbraccio per assaporare ciò che per me è il paradiso…” ed infine la chat del 6.10.23 (doc.
8a) ove la ricorrente scrive a “inutile dire che non riesco a immaginare nemmeno la mia vita CP_2 senza mio figlio ma da anni, tanti anni lo stesso è per te. Ogni passo, ogni scelta, ogni pensiero, ogni decisione sei presente e senza il tuo appoggio io non posso mettere un piede fuori casa”.
La stessa CTU ha rilevato come il rapporto tra la ricorrente e lo sia apparso “fortemente CP_2 invischiato, contenente elementi erotizzati e mutevole nei ruoli che vi si ricoprono connotato da una forte interdipendenza.
Con riguardo ai comportamenti violenti sia in senso verbale che fisico nei riguardi del marito la teste ha dichiarato: “ho assistito a diversi episodi in cui la aggrediva verbalmente mio Testimone_1 Pt_1 fratello davanti a noi parenti e anche al bambino…lo accusava di non essere in grado di educare il pagina 6 di 11 bambino e di dover fare tutto lei, ciò avveniva con toni molto accesi. Non ho mai visto aggressioni fisiche da parte della ma mio fratello mi ha riferito essere avvenute in particolare di aver Pt_1 ricevuto schiaffi e delle gomitate addirittura mentre lei era alla guida ed era presente anche Per_1
So che la ha confermato questi episodi parlandone in chat con un suo amico (il sig. . Pt_1 CP_2
La teste ha affermato: “ho assistito a episodi di aggressione verbale della Testimone_2 nei confronti di di fronte a parenti e anche al bambino ogniqualvolta non veniva Pt_1 CP_1 assecondato il suo volere. Mio figlio mi ha raccontato di essere stato aggredito fisicamente dalla moglie di avere ricevuto schiaffi e pugni da lei sia a casa che in auto nel primo caso il bambino dormiva, nel secondo era presente. Ho appreso poi da mio figlio che questi episodi sono stati confermati dalla in alcune chat che sono agli atti. Durante i litigi cui ho assistito la accusava mio figlio Pt_1 Pt_1 di non essere in grado di accudire il bambino nel modo preteso da lei di essere incapace, lo umiliava pubblicamente”.
Le aggressioni fisiche riportate dalle testi hanno trovato conferma in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nella chat del 7.12.23 (doc. 8 b) ove scrive: “non lo sopporto. Lo sto insultando davanti a non lo sopporto…esplodesse cazzo”, nella chat del 29.1.24 (doc. 8 b) ove scrive: “ma io non Per_5 mi ricordo perché in macchina l'ho riempito di botte, che poi va beh, anche a casa le ha prese…” e la chat del 3.2.24 (doc. 8 b) ove scrive: “ah stasera l'ho minacciato di nuovo che si prende dei pugni in bocca..poi ti dirò la cosa a voce”.
Il Collegio osserva, quindi, che, a prescindere dalla relazione extraconiugale la cui efficienza causale sulla crisi coniugale non appare certa, giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte al marito da parte della moglie comportano sicuramente l'addebito della separazione a questa, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
In relazione all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la pagina 7 di 11 decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa - le cui conclusioni Persona_6 devono condividersi alla luce dell 'accurata indagine, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta, sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai CTP -, si desume che: “entrambi i genitori con modalità diverse sono apparsi attenti ad offrirgli (al minore) stimoli e a migliorare la comunicazione. Pur avendo una modalità più meccanica di relazionarsi al bambino la madre investe una grande quantità di energie per comprenderlo, stimolarlo e aiutarlo a comunicare, affidandosi completamente ai suggerimenti offerti dalle figure professionali applicandoli correttamente e cercando le giuste strategie. Il padre oltre ad utilizzare gli strumenti compensativi si affida alla propria capacità di sintonizzazione emotivamente, riuscendo a rappresentare una figura della quale il minore è apparso molto rassicurato. A livello individuale pertanto i genitori sono apparsi adeguati nel rapportarsi al bambino…sotto il profilo personologico non emerge, a carico dei due genitori una significativa condizione psicopatologica.
Emergono dinamiche relazionali disfunzionali nella famiglia materna che hanno avuto una ricaduta sulla relazione di coppia..entrambi i genitori rappresentano per il minore una figura importante di riferimento dal punto di vista affettivo e ad entrambi il bambino è apparso affidarsi serenamente affrontando con naturalezza i momenti di passaggio da uno all'altro”.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU - , ritiene doversi disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. pagina 8 di 11 La collocazione prevalente del minore deve essere disposta presso la madre cui deve essere assegnata la casa coniugale come già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Deve essere inoltre riconosciuto il diritto per il padre di tenere il figlio presso di sé nella prima settimana il martedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì e nella seconda settimana dal martedì all'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e dal venerdì (e non giovedì non potendosi altrimenti parlare di collocamento prevalente presso la madre) all'uscita da scuola fino all'ingesso a scuola del lunedì mattina oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, due settimane non consecutive durante le vacanze estive.
Si precisa che i genitori alterneranno negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Circa il mantenimento del figlio minorenne, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di risulta CP_1 come lo stesso lavori presso la come operaio percependo una busta paga di circa € Parte_2
1.400,00 al mese (doc. 4) e sia proprietario esclusivo della casa coniugale.
Quanto a risulta allo stato occupata come barista presso la pasticceria Il Duomo di Parte_1
Ravenna ma non si conoscono le sue effettive entrate.
La stessa non appare essere intestataria di beni immobili.
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di , nonché degli oneri abitativi per il padre c) del collocamento prevalente del CP_1 figlio presso la madre, come sopra disposto, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si pagina 9 di 11 attribuisce per l'intero alla madre come di seguito disposto, il Collegio stima equo disporre che
[...]
contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando a , entro il CP_1 Controparte_3 giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 100,00, rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà Controparte_3 per l'intero l'assegno unico universale per i figli e gestirà l'indennità per l'invalidità di Per_1 utilizzando le relative somme solo per sostenere le spese mediche e terapeutiche;
Quanto alle ulteriori e diverse domande formulate dal resistente se ne rileva l'inammissibilità.
Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza devo essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico delle parti in misura di ½ ciascuna.
Quanto all'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato la stessa deve essere Parte_1 revocata stante la nomina di due difensori e senza che sulla revoca possa incidere la rinuncia ex post da parte di un difensore in corso di causa (così Cassazione n. 1736/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1279/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale di e con addebito della stessa a Parte_1 CP_1
; Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna per l'annotazione (atto n.245, p. 1 del registro atti di matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2015);
-dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso la madre cui deve essere assegnata la casa coniugale e con diritto per il padre di tenere il figlio presso di sé nella prima settimana il martedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì e nella seconda settimana dal martedì all'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e dal venerdì all'uscita da scuola fino all'ingesso a scuola del lunedì mattina oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, due settimane non consecutive durante le vacanze estive, si precisa che i genitori alterneranno negli anni il giorno di Natale e
Capodanno; le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando a CP_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 100,00, rivalutabili annualmente in Controparte_3
pagina 10 di 11 base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli e gestirà l'indennità per Controparte_3
l'invalidità di utilizzando le relative somme solo per sostenere le spese mediche e Per_1 terapeutiche;
- compensa tra le parti le spese di lite;
-le spese di CTU così come liquidate vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna;
- revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicin Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1279/2024 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Bartolini, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna via S.
Valitutti, in virtù di procura di nomina di nuovo difensore
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca CP_1 C.F._2
Giardini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale Randi n. 92, in virtù di procura allegata alla memoria di nomina del nuovo difensore
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : dichiarare la separazione dei coniugi;
Parte_1
‐ disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a Ravenna (RA) via Suzzi n. 8 alla sig.ra
che vi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
‐ affidare esclusivamente il figlio alla IG.ra , collocandolo, altresì, Persona_2 Pt_1
pagina 1 di 11 presso la madre, nell'appartamento sito in Ravenna (RA) Via Suzzi n. 8, e disporre i diritti di visita del padre coadiuvati e monitorati dagli Assistenti Sociali;
‐ disporre che il IG. versi alla IG.ra l'importo di € 250,00 quale contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo vigente così come determinate dal Protocollo siglato dal Tribunale di Ravenna, da concordarsi previamente fra i genitori
e da rimborsarsi al genitore che le abbia anticipate dietro presentazione delle ricevute di spesa;
‐ stabilire che l'assegno unico per il minore venga erogato alla sig.ra , in quanto Parte_1 genitore collocatario del figlio minore;
‐ disporre che sia la madre a gestire l'indennità per l'invalidità di Parte_1 Per_1 utilizzando le relative somme al solo fine di sostenere le spese mediche e terapeutiche;
‐ disporre ogni altro provvedimento che sarà ritenuto equo e di giustizia.
‐ confermare l'ammissione della IG.ra al gratuito patrocinio stante la rinuncia al mandato Pt_1 del difensore successivamente nominato.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di legge”.
Per : “ dichiarare la separazione personale dei coniugi, con pronuncia di addebito a CP_1
carico della IG.ra per essersi la medesima resa responsabile della violazione del Parte_1 dovere di fedeltà oltre che di condotte aggressive e violente verso il IG. CP_1
− disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita a Ravenna, alla Via Suzzi n. 8 al IG. CP_1
affinché continui a vivere in tale abitazione insieme al figlio minore
[...] Per_1
− con riferimento alle modalità di affidamento del figlio minore Persona_2 in via principale: disporre che il minore nato a [...] in data [...], venga Persona_2 affidato in via prevalente al IG. il quale, anche in esito all'espletata CTU, si è rivelato CP_1 il genitore più idoneo a occuparsi del figlio, sia per le sue caratteristiche psico-fisiche, sia per la solida rete familiare di cui può usufruire, costituita dai di lui genitori, il tutto anche alla luce delle condizioni psichiche della ricorrente confermate dalla CTU;
in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso di nato a Ravenna il [...] a [...] entrambi i genitori;
disporre che la frequentazione padre-figlio avvenga come segue: fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina;
durante la settimana senza fine settimana paterno, il IG. terrà con sé il figlio 2 giorni infrasettimanali consecutivi, comprensivi di CP_1 pernottamento, oltre a un giorno dall'uscita dell'asilo fino alla cena con obbligo di riaccompagno presso la madre;
pagina 2 di 11 durante la settimana con fine settimana paterno, il IG. terrà con sé il figlio 2 giorni infrasettimanali con pernotto, a partire dall'uscita CP_1 dell'asilo e sino al mattino successivo, con obbligo di riaccompagno all'asilo o presso l'abitazione della madre, a seconda dei periodi;
nel periodo estivo, il IG. potrà tenere CP_1 con sé il figlio tre settimane, anche non consecutive, previo accordo con la IG.ra sul periodo;
Pt_1 circa le festività, il IG. avrà diritto di tenere con sé una settimana durante le vacanze CP_1 Per_1 natalizie e la metà delle vacanze pasquali.
Resta inteso che le parti potranno variare in ogni momento, di comune accordo e sulla base dei reciproci impegni personali/lavorativi, i già indicati tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito.
disporre a carico del IG. CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento alla IG.ra Persona_2
della somma mensile di €. 150,00, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di Parte_1 giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
disporre che l'assegno unico sia assegnato nella misura del 50% a ciascun genitore;
disporre che sia il padre a CP_1 gestire l'indennità per l'invalidità di utilizzando le relative somme al solo fine di sostenere Per_1 le spese mediche e terapeutiche;
− disporre che la madre si astenga dal frequentare il IG. quando si trova insieme al CP_2 figlio e che, comunque, il minore non abbia contatti con il IG. Persona_2 Persona_2 CP_2
, essendosi rivelato quest'ultimo totalmente disfunzionale, ancorché pregiudizievole per il
[...] minore;
− disporre che la IG.ra si adoperi affinché le sue sorelle si astengano dall'effettuare, in Pt_1 presenza del minore, commenti non opportuni, ovvero esprimano opinioni di risentimento nei confronti del padre, o comunque sentimenti negativi nei confronti di poiché fonti di pregiudizio CP_1 per Persona_2 dichiarare la IG.ra decaduta dal gratuito patrocinio ab origine, per avere la stessa Parte_1 nominato due avvocati, non essendo ciò consentito dalla legge sul gratuito patrocinio,
pagina 3 di 11 indipendentemente dal fatto che successivamente alla nomina un avvocato abbia rinunciato al mandato.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.06.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale contrasse matrimonio a Ravenna, il 15.11.2015, trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, atto n. 245 parte I, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione col predetto nacque il figlio in data 7.07.2021. Per_1
Contestualmente la ricorrente richiedeva ex art. 473 bis .15 cpc provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela del minore, affetto da sindrome dello spettro autistico.
Il Giudice Delegato con provvedimento del 7.06.24 in via indifferibile ed urgente autorizzava la terapia psico educativa disposta dall'AUSL di Ravenna nell'interesse di nonostante il rifiuto Per_1 paterno.
Con memoria difensiva deposita in data 19.06.24 si è costituito , chiedendo la revoca del CP_1 provvedimento ex art. 473 bis .15 cpc.
Il Giudice confermava, integrandole, le proprie statuizioni con ordinanza del 25.07.24 ove prevedeva anche il concorso nel mantenimento del figlio da parte del padre. si è costituito nel giudizio principale con comparsa del 3.10.2024 e non si è opposto alla CP_1 domanda di separazione, ma ha chiesto l'addebito della stessa alla nonché disporsi statuizioni Pt_1 accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
In causa è intervenuto il Pubblico Ministero.
All'esito dell'udienza avanti al Giudice Delegato, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita mediante esame testi e CTU sulle capacità genitoriali.
Acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 11.12.2025.
pagina 4 di 11 Ciò premesso, le circostanze dedotte dalle parti, la aspra conflittualità esistente tra le stesse e l'insistenza nella domanda di separazione consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
Va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
Circa la domanda di addebito della separazione a va premesso, in diritto, che secondo Parte_1 la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 32837/2022).
Inoltre sempre per quanto qui interessa secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale (cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Orbene, il resistente lamenta, nel caso di specie, oltre alla sussistenza di una relazione extraconiugale della moglie con il signor che avrebbe minato la relazione coniugale, plurimi CP_2 comportamenti aggressivi e vessatori della moglie nonché violenze fisiche e morali dalla stessa pagina 5 di 11 perpetrate ai suoi danni anche in presenza del figlio minore le quali avrebbero reso Per_1 intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà in ragione di una relazione extraconiugale con il sig.
[...] la stessa ricorrente ha allegato che lo è sempre stato presente nella sua vita sin da quando CP_2 CP_2 la stessa aveva otto anni e da sempre ha avuto una certa influenza sulla medesima definendo peraltro il rapporto quale “profonda amicizia”.
Sentito come teste lo stesso ha dichiarato:”…conosco da bambina, c'è stato un CP_2 Pt_1 avvicinamento circa 20 anni fa con anche dei rapporti fisici non si è trattato di una vera e propria relazione e non eravamo fidanzati, non uscivamo insieme e quindi non frequentavamo locali pubblici, ci vedevamo a casa mia a San Romualdo. Questo rapporto è durato circa due/tre anni. Dopo la fine del rapporto sopra descritto non ho più avuto rapporti fisici con e per circa 4/5 anni non ci siamo Pt_1 visti né sentito dopodichè ci siamo ritrovati in amicizia senza alcun rapporto fisico. Preciso che il rapporto con successivamente all'interruzione di cui ho sopra riferito e che perdura anche ora Pt_1 si concretizza in incontri conviviali da soli o in compagnia di amici e/o parenti, telefonate, messaggi”.
Il rapporto di mera amicizia di cui parlano sia la che appare peraltro smentito dal tono Pt_1 CP_2 dei numerosi messaggi che i due si inviavano e che il ha rinvenuto. CP_1
In particolare la chat del 4.7.23 (doc. 8a) ove lo (ovvero ) scrive alla ricorrente: CP_2 Per_4
“purtroppo non lo ricordiamo ma io e te girovaghiamo assieme già da moltissimi anni…e continueremo assieme fino all'infinito..” e la risponde: “siamo parti di una stessa anima, non potranno mai Pt_1 dividersi, esplorano insieme il cosmo da sempre e lo faranno per sempre”, la chat del 23.7.23 (doc. 8a) ove scrive: “Un abbraccio agli amori della mia vita…se mi vogliono” e la risponde: CP_2 Pt_1
“certo che ti vogliamo” e la chat dell'1.8.23 (doc. 8a) in cui scrive: “tu per me sei quella persona CP_2 che mi fa svegliare ogni mattina, assaporando ogni colore e ogni profumo, penso a te e sono felice, guardo te, ti abbraccio per assaporare ciò che per me è il paradiso…” ed infine la chat del 6.10.23 (doc.
8a) ove la ricorrente scrive a “inutile dire che non riesco a immaginare nemmeno la mia vita CP_2 senza mio figlio ma da anni, tanti anni lo stesso è per te. Ogni passo, ogni scelta, ogni pensiero, ogni decisione sei presente e senza il tuo appoggio io non posso mettere un piede fuori casa”.
La stessa CTU ha rilevato come il rapporto tra la ricorrente e lo sia apparso “fortemente CP_2 invischiato, contenente elementi erotizzati e mutevole nei ruoli che vi si ricoprono connotato da una forte interdipendenza.
Con riguardo ai comportamenti violenti sia in senso verbale che fisico nei riguardi del marito la teste ha dichiarato: “ho assistito a diversi episodi in cui la aggrediva verbalmente mio Testimone_1 Pt_1 fratello davanti a noi parenti e anche al bambino…lo accusava di non essere in grado di educare il pagina 6 di 11 bambino e di dover fare tutto lei, ciò avveniva con toni molto accesi. Non ho mai visto aggressioni fisiche da parte della ma mio fratello mi ha riferito essere avvenute in particolare di aver Pt_1 ricevuto schiaffi e delle gomitate addirittura mentre lei era alla guida ed era presente anche Per_1
So che la ha confermato questi episodi parlandone in chat con un suo amico (il sig. . Pt_1 CP_2
La teste ha affermato: “ho assistito a episodi di aggressione verbale della Testimone_2 nei confronti di di fronte a parenti e anche al bambino ogniqualvolta non veniva Pt_1 CP_1 assecondato il suo volere. Mio figlio mi ha raccontato di essere stato aggredito fisicamente dalla moglie di avere ricevuto schiaffi e pugni da lei sia a casa che in auto nel primo caso il bambino dormiva, nel secondo era presente. Ho appreso poi da mio figlio che questi episodi sono stati confermati dalla in alcune chat che sono agli atti. Durante i litigi cui ho assistito la accusava mio figlio Pt_1 Pt_1 di non essere in grado di accudire il bambino nel modo preteso da lei di essere incapace, lo umiliava pubblicamente”.
Le aggressioni fisiche riportate dalle testi hanno trovato conferma in quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nella chat del 7.12.23 (doc. 8 b) ove scrive: “non lo sopporto. Lo sto insultando davanti a non lo sopporto…esplodesse cazzo”, nella chat del 29.1.24 (doc. 8 b) ove scrive: “ma io non Per_5 mi ricordo perché in macchina l'ho riempito di botte, che poi va beh, anche a casa le ha prese…” e la chat del 3.2.24 (doc. 8 b) ove scrive: “ah stasera l'ho minacciato di nuovo che si prende dei pugni in bocca..poi ti dirò la cosa a voce”.
Il Collegio osserva, quindi, che, a prescindere dalla relazione extraconiugale la cui efficienza causale sulla crisi coniugale non appare certa, giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte al marito da parte della moglie comportano sicuramente l'addebito della separazione a questa, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
In relazione all'affidamento del figlio minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la pagina 7 di 11 decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Quanto, poi, ai casi in cui la coppia genitoriale interagisca sulla base di una spiccata conflittualità, secondo il condivisibile orientamento della Corte della nomofilachia, di per sé, la “mera conflittualità” tra i coniugi - normalmente manifestantesi nell'ambito del conflitto familiare - non può impedire il ricorso all'istituto dell'affido condiviso, purché, però, si mantenga nell'ambito di un tollerabile disagio per la prole. Tale conflittualità, invece, è ostativa all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico dei figli, in modo tale da pregiudicare il loro interesse (Cass. ord. n. 5604/2020).
Ebbene, nel caso di specie dalla relazione della CTU, dott.ssa - le cui conclusioni Persona_6 devono condividersi alla luce dell 'accurata indagine, anche anamnestica, eseguita dalla CTU, dell'assenza di vizi logici nelle conclusioni cui la CTU è pervenuta, sulla base dei dati analizzati e delle risposte fornite ai CTP -, si desume che: “entrambi i genitori con modalità diverse sono apparsi attenti ad offrirgli (al minore) stimoli e a migliorare la comunicazione. Pur avendo una modalità più meccanica di relazionarsi al bambino la madre investe una grande quantità di energie per comprenderlo, stimolarlo e aiutarlo a comunicare, affidandosi completamente ai suggerimenti offerti dalle figure professionali applicandoli correttamente e cercando le giuste strategie. Il padre oltre ad utilizzare gli strumenti compensativi si affida alla propria capacità di sintonizzazione emotivamente, riuscendo a rappresentare una figura della quale il minore è apparso molto rassicurato. A livello individuale pertanto i genitori sono apparsi adeguati nel rapportarsi al bambino…sotto il profilo personologico non emerge, a carico dei due genitori una significativa condizione psicopatologica.
Emergono dinamiche relazionali disfunzionali nella famiglia materna che hanno avuto una ricaduta sulla relazione di coppia..entrambi i genitori rappresentano per il minore una figura importante di riferimento dal punto di vista affettivo e ad entrambi il bambino è apparso affidarsi serenamente affrontando con naturalezza i momenti di passaggio da uno all'altro”.
Pertanto il Collegio, recependo i suggerimenti della CTU - , ritiene doversi disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. pagina 8 di 11 La collocazione prevalente del minore deve essere disposta presso la madre cui deve essere assegnata la casa coniugale come già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Deve essere inoltre riconosciuto il diritto per il padre di tenere il figlio presso di sé nella prima settimana il martedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì e nella seconda settimana dal martedì all'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e dal venerdì (e non giovedì non potendosi altrimenti parlare di collocamento prevalente presso la madre) all'uscita da scuola fino all'ingesso a scuola del lunedì mattina oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, due settimane non consecutive durante le vacanze estive.
Si precisa che i genitori alterneranno negli anni il giorno di Natale e Capodanno;
le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Circa il mantenimento del figlio minorenne, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4,
c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di risulta CP_1 come lo stesso lavori presso la come operaio percependo una busta paga di circa € Parte_2
1.400,00 al mese (doc. 4) e sia proprietario esclusivo della casa coniugale.
Quanto a risulta allo stato occupata come barista presso la pasticceria Il Duomo di Parte_1
Ravenna ma non si conoscono le sue effettive entrate.
La stessa non appare essere intestataria di beni immobili.
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di , nonché degli oneri abitativi per il padre c) del collocamento prevalente del CP_1 figlio presso la madre, come sopra disposto, d) dell'ammontare dell'assegno unico universale che si pagina 9 di 11 attribuisce per l'intero alla madre come di seguito disposto, il Collegio stima equo disporre che
[...]
contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando a , entro il CP_1 Controparte_3 giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 100,00, rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale. percepirà Controparte_3 per l'intero l'assegno unico universale per i figli e gestirà l'indennità per l'invalidità di Per_1 utilizzando le relative somme solo per sostenere le spese mediche e terapeutiche;
Quanto alle ulteriori e diverse domande formulate dal resistente se ne rileva l'inammissibilità.
Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza devo essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU devono porsi definitivamente a carico delle parti in misura di ½ ciascuna.
Quanto all'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato la stessa deve essere Parte_1 revocata stante la nomina di due difensori e senza che sulla revoca possa incidere la rinuncia ex post da parte di un difensore in corso di causa (così Cassazione n. 1736/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1279/2024 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
- dichiara la separazione personale di e con addebito della stessa a Parte_1 CP_1
; Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna per l'annotazione (atto n.245, p. 1 del registro atti di matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 2015);
-dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente dello stesso presso la madre cui deve essere assegnata la casa coniugale e con diritto per il padre di tenere il figlio presso di sé nella prima settimana il martedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del venerdì e nella seconda settimana dal martedì all'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola del mercoledì e dal venerdì all'uscita da scuola fino all'ingesso a scuola del lunedì mattina oltre a tre giorni durante le vacanze pasquali, sette giorni durante le vacanze natalizie, due settimane non consecutive durante le vacanze estive, si precisa che i genitori alterneranno negli anni il giorno di Natale e
Capodanno; le vacanze pasquali saranno suddivise equamente tra i genitori alternando negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio minore versando a CP_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 100,00, rivalutabili annualmente in Controparte_3
pagina 10 di 11 base agli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
percepirà per l'intero l'assegno unico universale per i figli e gestirà l'indennità per Controparte_3
l'invalidità di utilizzando le relative somme solo per sostenere le spese mediche e Per_1 terapeutiche;
- compensa tra le parti le spese di lite;
-le spese di CTU così come liquidate vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura di ½ ciascuna;
- revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.Giovanni Trerè
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