CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 974/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14666/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130100276760000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201701607362300000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170206780587000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180082016020000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103017448000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023014065043000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166509659000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso da sé stesso, ha impugnato l'atto d'intimazione di pagamento di € 17344,59, n. 097 2024 90760362 06/000 del 28.6.2024, asseritamente non notificato,
l'Agenzia delle entrate riscossione invitava il ricorrente a pagare entro 30 giorni l'importo di € 17.344,59, in virtù degli atti indicati nel prospetto allegato costituiti da 8 cartelle di pagamento.
Ha dedotto che, in data 19.7.2024, ha ricevuto pignoramento presso terzi del 1 luglio 2024, emesso sulla base di cartelle di pagamento comprensive anche di quelle indicate nell'atto qui opposto e la cui riscossione
è in corso di sospensione dal Tribunale di Ordinario di Roma.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- l'atto di intimazione notificato è privo della firma digitale (formato p7m) e pertanto insanabilmente inefficace per inesistenza giuridica dell'atto;
- la riscossione delle cartelle presupposto dell'atto impugnato è stata sospesa dal Tribunale di Ordinario di
Roma — sezione terza civile — G.E. dott. Nominativo_1, con decreto del 3.12.2018, notificato all'Agenzia dell'Entrate Riscossione, odierna resistente, in data 7.2.2019;
- l'atto impugnato non è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle-titolo;
- per le cartelle notificate a mezzo pec si rileva l'assoluta inesistenza giuridica della notificazione per mancanza della firma digitale formato (p7m); - prescrizione delle pretese creditorie delle cartelle titolo dell'intimazione in epigrafe indicata notificate in data antecedente al 20.7.2019 per IVA e IRPEF e antecedente al 20.7.2021 per Tasse automobilistiche;
la prescrizione della riscossione dei tributi come Irpef e gli altri da pagarsi periodicamente in 5 anni, mentre per le tasse automobilistiche il termine di prescrizione è di 3 anni;
- erroneità dei maggiori tributi accertati con le 2 penultime cartelle, relative agli anni d'imposta 201 8 e 2019 per erroneità del maggiore accertamento d'imposta; come risulta dalle dichiarazioni depositate il ricorrente ha regolarmente pagato tutte le imposte dovute per gli anni 2018 e 2019;
- domanda riconvenzionale per grave responsabilità aggravata dell'agente dl riscossione.
DE si è costituita in giudizio in data 30.10.2024, depositando memoria con allegata documentazione, con la quale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito dle ricorso del quale ha chiesto la reiezione.
Con atto depositato in giudizio in data 5.1.2026, il ricorrente, avvocato e che con il ricorso si rappresentava da solo, si è costituito con la difesa di un diverso difensore il quale ha chiesto rinvio per termine a difesa ed in subordine istanza di discussione in pubblica udienza con differimento orario per legittimo impedimento del nuovo difensore.
Alla camera di consiglio del 16.1.2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alle istanze di cui da ultimo della parte ricorrente, si rappresenta quanto segue.
Quanto all'istanza di rinvio, non si ravvisano motivi per disporlo. E, infatti, la comunicazione della trattazione
è stata effettuata nel rispetto dei termini di legge e la parte ricorrente bene avrebbe potuto provvedere alla nomina del nuovo difensore in tempo utile. Né vengono eventuali addotti motivi di urgenza per i quali si sia provveduto soltanto a ridosso dell'udienza.
Per quanto attiene alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e di rinvio dell'orario della trattazione, si rileva che:
- la discussione della causa avviene in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza;
- il ricorrente non ha richiesto la trattazione in pubblica udienza con il ricorso introduttivo del giudizio;
- l'avviso di trattazione dell'ufficio è stato pertanto effettuato con la specificazione che “La trattazione avverrà in Camera di Consiglio, salvo il disposto del I° Comma dell'art. 33 del d.lgs 546/92”;
- l'art. 33 del d.lgs 546/92 dispone che “1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.”;
- nel caso di specie l'istanza di trattazione in pubblica udienza è stata depositata in data 5.1.2026 e, pertanto, nel rispetto dei 10 giorni liberi prima della data indicata ma non risulta in atti che sia stata previamente notificata all'ufficio che si era costituito in giudizio in data 30.10.2024. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le considerazioni che seguono.
Il ricorrente richiama:
- ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento notificato il 19/07/2024 – Trib. Roma RGE
n°80508/2024 (pignoramento notificato successivamente alla impugnata intimazione);
- ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento crediti presso terzi n°097 84 2018 00027455
001 – Trib. Roma RGE n°81100/2018;
-ricorso in appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio avverso la sentenza n°
8042/2021 CGT I Roma.
Al riguardo si rileva che:
- il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio RGE n°80508/2024 attiene alla fase esecutiva e non alla pretesa creditoria ed è stato assunto successivamente alla notifica dell'intimazione impugnata;
- anche per il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio RGE n. 81100/2018 non viene data prova della riferibilità dello stesso alle parti ed agli atti del presente giudizio;
vieppiù trattandosi di sospensione cautelare datata non ne viene comprovata l'avvenuta conferma in sede giudiziale;
- l'appello è invece riferito alla sentenza n°8042/2021 CGT I Roma sfavorevole per il ricorrente: in detta pronuncia la Corte ha confermato la dovutezza dei crediti portati anche nella intimazione qui impugnata.
Dalla documentazione in atti, quanto alla notifica delle cartelle di pagamento presupposte, emerge che tutte le cartelle di pagamento sono state efficacemente notificate al contribuente nonché le seguenti notifiche:
- in data 29/09/2014 il preavviso di fermo amministrativo n°097 80 2014 00041900 che aziona la cartella n°
097 2013 0100276760;
- in data 26/03/2018 il preavviso di fermo amministrativo n°097 80 2018 00002759 che aziona che aziona la cartella n°097 2017 0100736230;
-in data 24/10/2018 del pignoramento crediti presso terzi ex. Art.72bis n°097 84 2018 00027455 001 che aziona la cartella n°097 2017 0206780587;
- in data 26/03/2019 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°097 76 2019 00002263 che aziona le cartelle nn°097 2013 0100276760, 097 2017 0100736230, 097 2017 0206780587 e n°097 2018
0082016020;
- in data 13/02/2020 la intimazione di pagamento n°097 2020 90 20117705 che aziona le cartelle nn°097
2017 0100736230, 097 2017 0206780587, 097 2018 0082016020 e n°097 2019 0025474932.
Tali atti riscossivi intermedi non sono mai stati impugnati dal ricorrente, con il conseguente consolidarsi delle relative decadenze;
avuto particolare riguardo alla censura inerente erroneità dei maggiori tributi accertati con le 2 penultime cartelle, relative agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Quanto alla censura concernente la firma dell'avviso di intimazione, nel caso in esame sono evidenti:
- la riconducibilità del documento al mittente, comprovata: dagli elementi propri della cartella di pagamento, dai dati di certificazione contenuti nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso
Gestore; dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato - pec.agenziariscossione. gov.it.;
- il raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc (la proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione)
a prescindere dalla contestata ritualità della notifica;
-l'assenza di contestazioni circa il pregiudizio al diritto di difesa che la denunciata violazione avrebbe arrecato alla parte denunciante.
Per quanto attiene alla prescrizione, la Cassazione riconosce pacificamente che il predetto termine è decennale per IRPEF e IVA e non invece quinquennale, come dedotto in ricorso.
Per quanto attiene alla prescrizione, inoltre, deve farsi riferimento a tutti gli atti interruttivi della prescrizione in precedenza richiamati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Roma, sez. 16, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di DE in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Componente relatore Presidente
MA TI TI IO LE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NATALE GIGLIOLA, Presidente
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Relatore
FRANCAVILLA DANIELA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14666/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249076036206 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130100276760000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097201701607362300000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170206780587000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180082016020000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025474932000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103017448000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972023014065043000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230166509659000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso da sé stesso, ha impugnato l'atto d'intimazione di pagamento di € 17344,59, n. 097 2024 90760362 06/000 del 28.6.2024, asseritamente non notificato,
l'Agenzia delle entrate riscossione invitava il ricorrente a pagare entro 30 giorni l'importo di € 17.344,59, in virtù degli atti indicati nel prospetto allegato costituiti da 8 cartelle di pagamento.
Ha dedotto che, in data 19.7.2024, ha ricevuto pignoramento presso terzi del 1 luglio 2024, emesso sulla base di cartelle di pagamento comprensive anche di quelle indicate nell'atto qui opposto e la cui riscossione
è in corso di sospensione dal Tribunale di Ordinario di Roma.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- l'atto di intimazione notificato è privo della firma digitale (formato p7m) e pertanto insanabilmente inefficace per inesistenza giuridica dell'atto;
- la riscossione delle cartelle presupposto dell'atto impugnato è stata sospesa dal Tribunale di Ordinario di
Roma — sezione terza civile — G.E. dott. Nominativo_1, con decreto del 3.12.2018, notificato all'Agenzia dell'Entrate Riscossione, odierna resistente, in data 7.2.2019;
- l'atto impugnato non è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartelle-titolo;
- per le cartelle notificate a mezzo pec si rileva l'assoluta inesistenza giuridica della notificazione per mancanza della firma digitale formato (p7m); - prescrizione delle pretese creditorie delle cartelle titolo dell'intimazione in epigrafe indicata notificate in data antecedente al 20.7.2019 per IVA e IRPEF e antecedente al 20.7.2021 per Tasse automobilistiche;
la prescrizione della riscossione dei tributi come Irpef e gli altri da pagarsi periodicamente in 5 anni, mentre per le tasse automobilistiche il termine di prescrizione è di 3 anni;
- erroneità dei maggiori tributi accertati con le 2 penultime cartelle, relative agli anni d'imposta 201 8 e 2019 per erroneità del maggiore accertamento d'imposta; come risulta dalle dichiarazioni depositate il ricorrente ha regolarmente pagato tutte le imposte dovute per gli anni 2018 e 2019;
- domanda riconvenzionale per grave responsabilità aggravata dell'agente dl riscossione.
DE si è costituita in giudizio in data 30.10.2024, depositando memoria con allegata documentazione, con la quale ha argomentatamente dedotto l'infondatezza nel merito dle ricorso del quale ha chiesto la reiezione.
Con atto depositato in giudizio in data 5.1.2026, il ricorrente, avvocato e che con il ricorso si rappresentava da solo, si è costituito con la difesa di un diverso difensore il quale ha chiesto rinvio per termine a difesa ed in subordine istanza di discussione in pubblica udienza con differimento orario per legittimo impedimento del nuovo difensore.
Alla camera di consiglio del 16.1.2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alle istanze di cui da ultimo della parte ricorrente, si rappresenta quanto segue.
Quanto all'istanza di rinvio, non si ravvisano motivi per disporlo. E, infatti, la comunicazione della trattazione
è stata effettuata nel rispetto dei termini di legge e la parte ricorrente bene avrebbe potuto provvedere alla nomina del nuovo difensore in tempo utile. Né vengono eventuali addotti motivi di urgenza per i quali si sia provveduto soltanto a ridosso dell'udienza.
Per quanto attiene alla richiesta di trattazione in pubblica udienza e di rinvio dell'orario della trattazione, si rileva che:
- la discussione della causa avviene in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza;
- il ricorrente non ha richiesto la trattazione in pubblica udienza con il ricorso introduttivo del giudizio;
- l'avviso di trattazione dell'ufficio è stato pertanto effettuato con la specificazione che “La trattazione avverrà in Camera di Consiglio, salvo il disposto del I° Comma dell'art. 33 del d.lgs 546/92”;
- l'art. 33 del d.lgs 546/92 dispone che “1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.”;
- nel caso di specie l'istanza di trattazione in pubblica udienza è stata depositata in data 5.1.2026 e, pertanto, nel rispetto dei 10 giorni liberi prima della data indicata ma non risulta in atti che sia stata previamente notificata all'ufficio che si era costituito in giudizio in data 30.10.2024. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le considerazioni che seguono.
Il ricorrente richiama:
- ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento notificato il 19/07/2024 – Trib. Roma RGE
n°80508/2024 (pignoramento notificato successivamente alla impugnata intimazione);
- ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento crediti presso terzi n°097 84 2018 00027455
001 – Trib. Roma RGE n°81100/2018;
-ricorso in appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio avverso la sentenza n°
8042/2021 CGT I Roma.
Al riguardo si rileva che:
- il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio RGE n°80508/2024 attiene alla fase esecutiva e non alla pretesa creditoria ed è stato assunto successivamente alla notifica dell'intimazione impugnata;
- anche per il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio RGE n. 81100/2018 non viene data prova della riferibilità dello stesso alle parti ed agli atti del presente giudizio;
vieppiù trattandosi di sospensione cautelare datata non ne viene comprovata l'avvenuta conferma in sede giudiziale;
- l'appello è invece riferito alla sentenza n°8042/2021 CGT I Roma sfavorevole per il ricorrente: in detta pronuncia la Corte ha confermato la dovutezza dei crediti portati anche nella intimazione qui impugnata.
Dalla documentazione in atti, quanto alla notifica delle cartelle di pagamento presupposte, emerge che tutte le cartelle di pagamento sono state efficacemente notificate al contribuente nonché le seguenti notifiche:
- in data 29/09/2014 il preavviso di fermo amministrativo n°097 80 2014 00041900 che aziona la cartella n°
097 2013 0100276760;
- in data 26/03/2018 il preavviso di fermo amministrativo n°097 80 2018 00002759 che aziona che aziona la cartella n°097 2017 0100736230;
-in data 24/10/2018 del pignoramento crediti presso terzi ex. Art.72bis n°097 84 2018 00027455 001 che aziona la cartella n°097 2017 0206780587;
- in data 26/03/2019 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n°097 76 2019 00002263 che aziona le cartelle nn°097 2013 0100276760, 097 2017 0100736230, 097 2017 0206780587 e n°097 2018
0082016020;
- in data 13/02/2020 la intimazione di pagamento n°097 2020 90 20117705 che aziona le cartelle nn°097
2017 0100736230, 097 2017 0206780587, 097 2018 0082016020 e n°097 2019 0025474932.
Tali atti riscossivi intermedi non sono mai stati impugnati dal ricorrente, con il conseguente consolidarsi delle relative decadenze;
avuto particolare riguardo alla censura inerente erroneità dei maggiori tributi accertati con le 2 penultime cartelle, relative agli anni d'imposta 2018 e 2019.
Quanto alla censura concernente la firma dell'avviso di intimazione, nel caso in esame sono evidenti:
- la riconducibilità del documento al mittente, comprovata: dagli elementi propri della cartella di pagamento, dai dati di certificazione contenuti nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso
Gestore; dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato - pec.agenziariscossione. gov.it.;
- il raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc (la proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione)
a prescindere dalla contestata ritualità della notifica;
-l'assenza di contestazioni circa il pregiudizio al diritto di difesa che la denunciata violazione avrebbe arrecato alla parte denunciante.
Per quanto attiene alla prescrizione, la Cassazione riconosce pacificamente che il predetto termine è decennale per IRPEF e IVA e non invece quinquennale, come dedotto in ricorso.
Per quanto attiene alla prescrizione, inoltre, deve farsi riferimento a tutti gli atti interruttivi della prescrizione in precedenza richiamati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Roma, sez. 16, respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di DE in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2026
Componente relatore Presidente
MA TI TI IO LE