Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 974
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesistenza giuridica dell'atto per assenza firma digitale

    La riconducibilità del documento al mittente è comprovata dagli elementi propri della cartella di pagamento, dai dati di certificazione contenuti nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (pec.agenziariscossione.gov.it). Inoltre, la proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., a prescindere dalla contestata ritualità della notifica. Non vi sono contestazioni circa il pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Sospensione riscossione cartelle da parte del Tribunale Ordinario di Roma

    Il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio RGE n°80508/2024 attiene alla fase esecutiva e non alla pretesa creditoria ed è stato assunto successivamente alla notifica dell'intimazione impugnata. Anche per il provvedimento di sospensione emesso nel giudizio RGE n. 81100/2018 non viene data prova della riferibilità dello stesso alle parti ed agli atti del presente giudizio; vieppiù trattandosi di sospensione cautelare datata non ne viene comprovata l'avvenuta conferma in sede giudiziale.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle-titolo

    Dalla documentazione in atti, emerge che tutte le cartelle di pagamento sono state efficacemente notificate al contribuente, unitamente a successivi atti riscossivi intermedi (preavviso di fermo amministrativo, pignoramento crediti presso terzi, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intimazione di pagamento) che non sono mai stati impugnati dal ricorrente, con il conseguente consolidarsi delle relative decadenze.

  • Rigettato
    Inesistenza giuridica notifica PEC per mancanza firma digitale

    La riconducibilità del documento al mittente è comprovata dagli elementi propri della cartella di pagamento, dai dati di certificazione contenuti nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato (pec.agenziariscossione.gov.it). Inoltre, la proposizione del ricorso sana la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., a prescindere dalla contestata ritualità della notifica. Non vi sono contestazioni circa il pregiudizio al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese creditorie

    La Cassazione riconosce pacificamente che il predetto termine è decennale per IRPEF e IVA e non invece quinquennale, come dedotto in ricorso. Per quanto attiene alla prescrizione, inoltre, deve farsi riferimento a tutti gli atti interruttivi della prescrizione in precedenza richiamati.

  • Rigettato
    Erroneità dei maggiori tributi accertati

    Gli atti riscossivi intermedi relativi alle cartelle presupposte non sono mai stati impugnati dal ricorrente, con il conseguente consolidarsi delle relative decadenze, avuto particolare riguardo alla censura inerente erroneità dei maggiori tributi accertati con le 2 penultime cartelle, relative agli anni d'imposta 2018 e 2019.

  • Rigettato
    Domanda riconvenzionale per grave responsabilità aggravata dell'agente di riscossione

    Non specificato nel dispositivo, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso nel suo complesso è stato respinto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 23/01/2026, n. 974
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 974
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo