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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 2 luglio
2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 804/2023 R.G. e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Katia Ferrarini, come C.F._2
da mandato in atti;
RICORRENTI
E
( ); Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
avente a oggetto: occupazione senza titolo di immobile conclusioni delle parti: come da note di udienza
Fatto e diritto
1. Con “Ricorso ex art. 447 bis c.p.c.” e Parte_1 Parte_2
“proprietari per successione ereditaria dell'immobile posto in Casalanguida, via
1 del Popolo [...] 32 unitamente al fratello deceduto ”, hanno convenuto Per_1
in giudizio coniuge del figlio di , , domandan- Controparte_1 Per_1 CP_2
done la condanna al rilascio del, e comunque a consentire loro gli “ingres- so/ispezione” al, predetto immobile, che la stessa occupa “con i due figli minori” impedendo ai ricorrenti qualsiasi accesso, ancorché “il marito non conviv[a] con lei da tempo”, e al pagamento di un indennizzo di 100,00 euro al mese dal giugno
2022 sino al rilascio.
cui ricorso e decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente CP_1
notificati (a mezzo posta, con CAD e compiuta giacenza in Casalanguida, Via del
Popolo 32), non si è costituita.
I ricorrenti hanno rappresentato che “ ha restituito nel marzo 2024 le CP_1
chiavi dell'immobile che ha rilasciato”, sicché sono “rinunciate le domande di immediato rilascio dell'immobile [...] e ordine di ingresso/ispezione”.
2. Il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna al rilascio e rigetta la domanda di condanna al pagamento di inden- nizzo.
È in atti dichiarazione a nome in tal senso sottoscritta, datata 8 Persona_2
febbraio 2022, per cui “Io [...] [...] Residente a Casalanguida con Persona_2
la famiglia in via del Popolo [...] 32 [c]omunico di lasciare la casa coniugale assie- me a tutta la famiglia entro e non oltre la fine del mese di giugno corrente anno”; sono poi in atti raccomandate con prova di ricezione della convenuta, datate lu- glio 2022, febbraio 2023 e maggio 2023, nelle quali anche in nome dei ricorrenti si rappresenta a tra l'altro, che “lei usa l'immobile di proprietà dei miei CP_1
assistiti, e solo per una piccola quota di proprietà di suo marito , Persona_2
senza aver mai versato alcuna somma, a titolo di indennizzo per l'uso delle parti non di proprietà”.
2 In ricorso è dedotto che i ricorrenti “ogni anno” vanno “presso l'immobile per passarvi qualche giorno in agosto”; e che ha impedito loro anche gli ac- CP_1
cessi finalizzati alla “verifica dello stato di [...] manutenzione” e alla “vendita” dell'immobile, e a “disporre di beni personali e privati in esso allocati”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Innanzitutto, può ritenersi provato nella presente sede quantomeno un diritto dei ricorrenti al rilascio per restituzione da estinzione di titolo di detenzione sub specie di comodato, con esclusione pertanto della necessità di prova del diritto di
(com)proprietà. Depone infatti in tal senso, nel concorso con le allegazioni e ulte- riori produzioni dei ricorrenti, la sopra richiamata dichiarazione di Testimone_1
[...
In secondo luogo, per un verso, la facoltà di uso della cosa da parte del compro- prietario non è proporzionata alla quota, ma è una facoltà integrale non esclusiva, che incontra i limiti ex art. 1102 c.c. del divieto di impedire agli altri compartecipi il pari godimento e del divieto di alterare la destinazione della cosa;
per altro ver- so, secondo la giurisprudenza in tutti i casi di occupazione senza autorizzazione del titolare la prova del danno subito dal proprietario è integrata sulla base di pre- sunzioni semplici (C. 18740/2019) quanto al danno normalmente connesso alla perdita di disponibilità del bene e all'impossibilità di conseguire l'utilità derivante dalla sua natura normalmente fruttifera, ossia nella misura del c.d. danno figurativo, parametrato sul valore locativo del bene usurpato (C. 9137/2013).
Nel caso di specie, l'uso del comproprietario a mezzo di autoriz- Persona_2
zazione della o non opposizione alla permanenza nell'immobile della coniuge ha integrato un godimento oltre quota che ha impedito il pari godimento CP_1
degli altri comproprietari (come può ritenersi provato in virtù delle raccomandate sopra richiamate); ma il Tribunale ritiene che ciò non fondi il credito di “inden- nizzo” preteso dai ricorrenti, sia, appunto, perché la convenuta, nei confronti degli
3 stessi (e a maggior ragione considerando la convivenza “con i due figli minori”), non è occupante senza titolo ma solo oltre titolo;
sia perché il “pari godimento” preteso e, quindi, impedito, è stato comunque limitato, trattandosi di “qualche giorno in agosto ogni anno” (ma nel 2022 “per sopravvenuti impegni i ricorrenti non diedero corso alle vacanze”) e di accessi per “verifica dello stato di [...] ma- nutenzione” e “vendita” dell'immobile e per “disporre di beni personali e privati in esso allocati”.
3. In relazione alle spese di lite, per la domanda di condanna al rilascio la soc- combenza virtuale è della convenuta, in virtù di quanto sopra detto;
con soccom- benza reciproca parziale dei ricorrenti quanto alla domanda di condanna all'indennizzo; il Tribunale liquida le spese di lite come da dispositivo in base ai parametri ex d.m. 147/2022 considerando, appunto, la distanza tra petitum e deci- sum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna al rilascio e rigetta la domanda di condanna al pagamento di indennizzo;
b) condanna al rimborso, in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 1.200,00 per compensi, eu- Parte_2
ro 70,00 per spese documentate, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%
e accessori di legge.
Lanciano, 17 gennaio 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi
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