Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3381 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRISENDA SIGNORINA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHETTI CARMELO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/10/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/08/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 278, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 16/09/2019, la figlia Per_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
“1) I coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con l'obbligo di comunicarlo all'altro coniuge, nonché a concedere l'autorizzazione per far ottenere alla figlia il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio 2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori in modo Per_1
condiviso, i quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, con dimora prevalente presso la madre, ed avrà il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, che si obbligano a prestarle cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun coniuge. 3) Il sig.
[...]
eserciterà il diritto di vedere la figlia e tenerla con sé secondo le seguenti modalità Pt_2
temporali: 3a) ogni lunedì dalle ore 17,00 alle ore 21,30 ( nel periodo scolastico) e dalle 17,00 alle 22,30 (nel periodo estivo), il mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 21,30 ( nel periodo scolastico) e dalle 17,00 alle 22,30 (nel periodo estivo), nonchè a settimane alterne con il fine settimana, dalle ore 17,00 del venerdì alle 17,00 del sabato comprensivo di pernottamento e, qualora per gli impegni lavorativi del non lo dovessero permettere, tale periodo, su Pt_2
accordo dei coniugi, potrà essere recuperato in altro giorno settimanale diverso da quelli suindicati;
inoltre alternativamente il fine settimana dalle 17,00 del sabato alle 22,30 della domenica, compreso il pernottamento;
inoltre potrà contattare la figlia a mezzo di due videochiamate al giorno una alle ore 13,00 e l'altra alle 20,00; 3b) ad anni alterni dalle 10,00 del 24 alle 10,00 del 25 ( notte di Natale) e dalle 10,00 del 25 alle 10,00 del 26,00 (giorno di
Natale) così come per la notte di capodanno ed il giorno Capodanno, iniziando dalle prossime festività con la notte di Natale con il padre, il giorno con la madre, la notte di Capodanno con la madre ed il giorno con il padre;
per le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
o quello successivo, dalle ore 9,00 alle ore 22,00, iniziando dalle prossime festività il giorno di Pasqua con la madre: 3d) per le vacanze estive, (in deroga a quanto stabilito al punto 3a) sette giorni continuativi nel mese di agosto con ciascuno di entrambi i genitori da concordarsi entro il mese di giugno;
3e) durante i compleanni, gli onomastici, la cresima, la comunione, la laurea o altro evento particolare della figlia, entrambi i genitori hanno diritto a partecipare agli eventi ed a stare con la stessa;
nel caso di festeggiamenti, questi potranno avvenire insieme oppure a pranzo con il padre e a cena con la madre e viceversa ad anni alterni;
4) I coniugi potranno effettuare anche dei viaggi con la figlia, tenuto conto delle esigenze scolastiche della stessa ed in deroga al diritto di visita sopra stabilito, purché siano sempre concordati tra i genitori;
in ogni caso il genitore affidatario avrà l'obbligo di comunicare all'altro la destinazione ed i recapiti telefonici ove poter contattare i figli. 5) il genitore nell'esercizio del diritto di tener presso di se la figlia avrà l'obbligo di prelevarla e di ricondurla nel luogo in cui la ha prelevata, da concordarsi preventivamente, in ogni caso anche per il tramite di componenti della propria famiglia di origine. 6) Il sig. Parte_2
contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo in favore della sig.ra
[...]
un importo mensile di € 150,00, oltre il 50% dell'assegno familiare ( previa Pt_1
esibizione della documentazione ) entro il 05 di ogni mese sulla carta Mooney il cui IBAN è
[...]; oltre alla partecipazione alle spese straordinarie,
(scolastiche, sportive e mediche) che si renderanno necessarie per la figlia in ragione del 50%
e ciò secondo le Linee guida del CNF. 7) La sig.ra rinuncia ad ogni forma di Parte_1
mantenimento per sé; 8) Nel caso in cui ciascun genitore non possa occuparsi personalmente della figlia, nel proprio periodo in cui la stessa gli rimane affidata, dovrà provvedervi prediligendo ove possibile la propria famiglia di origine ovvero l'altro coniuge e comunque con possibilità di affidarla a estranei il proprio nucleo familiare esclusivamente fino e non oltre alle ore 21.00, salvo diverso accordo preventivamente concordato con l'altro genitore.
Le parti si impegnano con la sottoscrizione della presente a dare esecuzione alle presenti condizioni”.
All'udienza del 12/02/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole. Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/10/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
NA (ME) il 26/03/1990, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di NA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 04/08/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 278, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/02/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)