Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2000, n. 6585
CASS
Sentenza 29 febbraio 2000

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Nel giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della l. 7 agosto 1997 , n. 267, per l'esame delle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen. che abbiano reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari ovvero dell'udienza preliminare e che si siano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere, deve essere formulata (ove non sia stata proposta con un motivo principale di appello) nei termini e con le modalità di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. concernenti la presentazione dei motivi nuovi, a pena di decadenza (nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva l'istanza di rinnovazione avanzata nel corso della discussione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2000, n. 6585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6585
    Data del deposito : 29 febbraio 2000

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