Sentenza 29 febbraio 2000
Massime • 1
Nel giudizio di appello, la richiesta di rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della l. 7 agosto 1997 , n. 267, per l'esame delle persone indicate nell'art. 513 cod. proc. pen. che abbiano reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari ovvero dell'udienza preliminare e che si siano avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere, deve essere formulata (ove non sia stata proposta con un motivo principale di appello) nei termini e con le modalità di cui all'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. concernenti la presentazione dei motivi nuovi, a pena di decadenza (nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto intempestiva l'istanza di rinnovazione avanzata nel corso della discussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2000, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 29/02/2000
1. Dott. Bruno OLIVA Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi SCELFO " N. 423
3. " Antonio AN RÒ " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco RP " N. 33275/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT AN, n. a Lecco il 07.07.1971;
VA SI, n. a Lecco il 06.03.1965
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 26.03.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo Scelfo
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto e Diritto
Con sentenza del 20.02.1996, il Tribunale di Lecco condanna, con le attenuanti generiche, EN LA e VA SS, alla pena di mesi otto di reclusione e L.
4.000.000 di multa ciascuno, per il delitto di cui al V co dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Ai predetti (al EN quale mandante), in concorso con il chiamante in correità ZA IV, si contesta la detenzione, a fini di spaccio, di otto confezioni di eroina (GR. 0,271 di principio attivo).
Impugnano il EN e il VA.
La Corte di Appello di Milano, in data 26.03.1999, conferma la sentenza di I grado.
Ricorre VA SS e deduce la violazione dell'art. 606 I co lett. b) ed e) C.P.P., in relazione all'art. 73 I co d.P.R. n.309/90, con riguardo all'art. 192 C.P., perché la chiamata in correità di ZA IV non è affatto riscontrata, ne' è stata valutata criticamente.
Infatti, il Tribunale non tiene presente gli elementi di segno contrario emersi in giudizio (soprattutto le dichiarazioni del Bonesatti) ne' valuta criticamente le incertezze e le contraddizioni nelle quali incorrono gli agenti, i quali riferiscono ciò che ha dichiarato lo ZA e, quindi, è lo stesso chiamante in correità che riscontra le sue accuse.
Non costituisce, poi, elemento di prova la circostanza che egli sia stato trovato in possesso di L.
7.000 soltanto, mentre gli altri tossicodipendenti ne avevano L. 20.000 (sufficienti all'acquisto dell'eroina) e ciò perché la minor somma di cui disponeva si giustifica col fatto che il denaro era stato racimolato nell'ambito del medesimo gruppo di giovani al fine di assicurarsi uno "schizzetto" e placare la necessità di droga.
Ricorre EN LA e deduce la violazione dell'art. 606 I co lett. b) ed e) C.P.P., in relazione al V co dell'art. 73 d.P.R. n.309/90, con riguardo all'art 192 co III C.P., in quanto i giudici lo condannano sulla base della chiamata in correità dello ZA che, tuttavia, è priva di riscontri.
Infatti, non sono tali ne' la circostanza che nella sua abitazione è stata rinvenuta una modesta quantità di stupefacente nè il fatto che egli custodisse a casa sua un verbale di perquisizione del chiamante in correità e che detenesse la somma di L. 941.000.
b) La violazione dell'art. 606 I co lett. c) C.P.P., con riferimento all'art. 513 C.P., perché le dichiarazioni dello ZA rese alla P.G., benché confermate avanti al GIP, non potevano essere acquisite al dibattimento ai sensi dell'art. 513 C.P.P. La Corte ritiene infondato il ricorso del VA, dato che, come rilevano esattamente giudici, le accuse del chiamante ZA IV sono riscontrate dalla deposizione del Bonesatti, il quale ha riferito che l'imputato l'aveva accolto nel gruppo di giovani che erano alla ricerca di stupefacenti.
La circostanza dimostra, evidenziano, che il VA il quale, per ragioni di cautela, non manifestava il ruolo attribuitogli dal chiamante ZA, svolgeva il compito di convogliare i giovani che intendevano acquistare la droga.
La circostanza trova conferma nel fatto che l'imputato era l'unico dei giovani tossicodipendenti a non avere la somma sufficiente all'acquisto della droga.
Dalla sentenza impugnata emergono, poi, ulteriori elementi di riscontro, concreti e specifici.
Si fa riferimento all'intervento degli agenti che sorpresero IV ZA mentre recuperava le confezioni di eroina in sequestro, nascoste nella zona cittadina frequentata pure dal VA. La Corte ritiene infondato anche il ricorso del EN, in relazione al quale, nell'ordine logico, va esaminata per prima la censura di cui alla lett. b) con la quale si denuncia la violazione dell'art. 513 C.P.P.. A tal proposito i giudici di merito osservano esattamente che non ricorre il vizio processuale dedotto dal ricorrente, perché la difesa non ha richiesto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 267/97, la tempestiva rinnovazione del dibattimento.
Infatti, la nuova normativa era subentrata nel corso del giudizio, per cui il motivo nuovo, avrebbe dovuto essere dedotto nei termini e nei modi di cui al IV co dell'art. 585 C.P.P. e non in sede di discussione, come è avvenuto, per cui il ricorrente è incorso nella decadenza sancita dal V co.
In relazione all'altra censura che il EN prospetta, il Collegio ritiene che anche su tale punto le argomentazioni svolte dai giudici sono esenti da vizi logici e giuridici.
Infatti, per come si rileva nella sentenza impugnata in ordine alla posizione processuale di entrambi gli imputati, la chiamata in correità del ZA è intrinsecamente attendibile, stante che le sue dichiarazioni non appaiono interessate ne' sono emersi elementi che denotano contrasto o inimicizia con i coimputati e sono, poi, riscontrate da una serie di circostanze da cui si evince la fondatezza delle accuse mosse ai ricorrenti.
Infatti, lo ZA ha dichiarato che spacciava per conto del EN e che era collaborato dal VA mentre il rinvenimento in casa del EN degli atti di perquisizione e sequestro (anche di stupefacenti) compiuti alcuni giorni prima nell'abitazione dello ZA dimostra, si evidenzia nella sentenza impugnata, l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il chiamante e il EN nello spaccio della droga.
Conferma tale conclusione il comportamento tenuto dall'imputato all'atto della irruzione degli agenti operanti nella sua abitazione. Rifiutò di fare entrare i poliziotti, tanto che si rese necessario sfondare la porta di ingresso.
Inoltre, rilevano i giudici, gli agenti, nel corso della perquisizione, rinvennero piccole quantitative di eroina nel water nonché la somma di L. 941.000, della quale l'imputato non giustificava la provenienza.
Conseguentemente i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 2000