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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15318 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati
dr. Luigi Argan - Presidente
dr. Alfredo Matteo Sacco - Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 39770/2022 R.G. il 20.6.2022 e vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli dall'avv. Giovanni Soliani, Parte_1 Parte_2
giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Monti, giusta procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.6.2022, i sigg.ri e nella qualità Pt_1 Parte_2
di eredi legittimi della defunta madre, sig.ra (deceduta in data 7.11.2020), Persona_1 chiedevano disporsi la riduzione, ex art. 553 c.c., delle donazioni ricevute dalla sorella CP_1
sia per effetto dell'emissione di assegni da parte della de cuius per complessivi € 18.500,00, che del giroconto di € 9.100,00 (disposto dalla convenuta in data 6.11.2020), nonché della simulata compravendita dell'immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n. 19, di cui all'atto pubblico del
21.12.2010 a rogito del notaio da Roma (in quanto dissimulante una donazione Persona_2
in suo favore), con riconoscimento dei conguagli in denaro necessari alla ricostituzione delle loro rispettive quote di riserva;
si costituiva in giudizio la sig.ra che contestava la Controparte_1
domanda avversa e ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
veniva raccolto l'interrogatorio formale degli attori e disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della stima dell'immobile di via Bitinia, n. 19 alla data di apertura della successione;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 13.6.2025
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da parte degli odierni attori, eredi legittimi (e legittimari) della madre, sig.ra unitamente alla sorella , Persona_1 CP_1
odierna convenuta, trova il proprio fondamento nell'asserita lesione della loro quota di riserva per effetto delle donazioni ed attribuzioni patrimoniali effettuate dalla de cuius in favore di quest'ultima sia a mezzo della dissimulata donazione realizzata con atto di compravendita e vitalizio del 21.12.2010, avente ad oggetto il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n. 19 che mediante le attribuzioni patrimoniali realizzate con l'emissione degli assegni descritti in atti per complessivi € 18.500,00 che, infine, mediante il giroconto, effettuato dalla stessa convenuta in suo favore, dell'importo di € 9.100,00 dal conto corrente cointestato con la madre in data 6.11.2020.
Risulta fondata e meritevole di accoglimento la domanda di simulazione relativa (propedeutica e funzionale alla riduzione della dissimulata donazione) dell'atto di compravendita del
21.12.2010, con cui la sig.ra trasferiva alla odierna convenuta la nuda Persona_1 proprietà dell'immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n. 19; si osserva in proposito che, anche nell'ipotesi in cui il legittimario non sia stato totalmente pretermesso, ma lamenti comunque la lesione della propria quota di riserva, non opera “…la limitazione della prova testimoniale o per
presunzioni, in perfetta coerenza con quanto affermato da questa Corte, secondo cui, ove siano
proposte, congiuntamente, la domanda di accertamento della natura simulata di un contratto e
quella di riduzione della conseguente disposizione lesiva della legittima, va applicato un unico
regime probatorio. In proposito, “Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la
simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai
limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per
un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli,
pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato
solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo
della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti
nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12317 del 09/05/2019, Rv. 653810; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15510 del
13/06/2018, Rv. 649176)…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 23454 del 26.8.2021).
Soccorrono, nella fattispecie in esame, molteplici spunti argomentativi che consentono di raggiungere un sufficiente e ragionevole quadro probatorio della natura simulata del trasferimento oneroso apparentemente realizzato tra la de cuius e la odierna convenuta con atto pubblico del 21.12.2010; in primo luogo, si osserva che il pagamento del prezzo d'acquisto della nuda proprietà dell'immobile avrebbe dovuto essere pagato, ai sensi dell'art. 4), in parte mediante la corresponsione dell'importo di € 125.000,00 ed in parte mediante l'assunzione, da parte della sig.ra delle obbligazioni di mantenimento vitalizio in favore della Controparte_1
madre, come disciplinate al successivo art. 11; si rileva ancora che non vi è alcuna traccia, agli atti del presente giudizio, dell'effettivo pagamento, da parte della convenuta, dell'importo di €
125.000,00 in favore della sig.ra pagamento che in atto pubblico risulta effettuato Per_1
mediante assegno bancario non trasferibile di pari importo e rispetto al quale la venditrice rilasciava ampia e liberatoria quietanza;
tuttavia, dalla disamina degli estratti del conto corrente bancario intrattenuto dalla sig.ra in cointestazione con la LI , non si evince Per_1 CP_1 alcun accredito, in data 21.12.2010 o nel corso dei mesi e degli anni successivi, dell'importo di
€ 125.000,00 (cfr. la documentazione bancaria allegata sub 6 all'atto di citazione), sicchè risulta certo ed ampiamente documentato in atti (oltre che non contestato dalla convenuta) che il prezzo di € 125.000,00 per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile non fu mai, in realtà,
corrisposto alla apparente venditrice.
Né appaiono condivisibili sul punto gli assunti della convenuta secondo cui il detto importo (€
125.000,00) sarebbe stato compensato con gli esborsi da lei sostenuti, fin dall'anno 1999, per l'assistenza ed il mantenimento della madre: in primo luogo, il contratto del 21.12.2010, nella parte relativa alla regolamentazione del prezzo d'acquisto, non contiene alcun accenno a tale ipotetica (e fantomatica) compensazione e, soprattutto, risulta documentalmente comprovato dalla documentazione bancaria versata in atti dagli attori che la sig.ra lungi dall'essere Per_1
mantenuta dalla LI , fosse economicamente indipendente, in quanto titolare di CP_1
pensione dell'importo di circa € 1.800,00 mensili;
a ciò si aggiunga che non risultano in alcun modo dimostrate le ipotetiche spese sostenute dalla convenuta per il mantenimento (ovvero per il pagamento di spese straordinarie) in favore della madre per il periodo 1999 – 2010, mentre le movimentazioni del conto corrente evidenziano, per un verso, il prevalente apporto di provvista a mezzo dell'accredito dei ratei pensionistici della sig.ra e, per altro verso, Per_1
una serie di operazioni bancarie e/o prelievi di somme in contanti ampiamente compatibili con l'assolvimento (con provvista di provenienza, in gran parte, dalla de cuius) delle ordinarie esigenze della vita quotidiana;
appare, pertanto, ragionevole supporre, in difetto di qualsivoglia spunto di prova in senso contrario, che anche per il periodo pregresso la sig.ra così Per_1
come per periodo successivo al dicembre 2010, abbia provveduto autonomamente al proprio mantenimento, utilizzando i proventi della propria pensione.
Risulta, pertanto, sufficientemente comprovata la circostanza del mancato pagamento della parte del prezzo d'acquisto dell'immobile, contrattualmente stabilita in € 125.000,00 né in via diretta (ossia mediante l'incasso dell'assegno bancario menzionato nell'atto pubblico di acquisto)
né mediante una ipotetica compensazione con (indimostrate e genericamente allegate) spese di mantenimento che la odierna convenuta avrebbe sostenuto per il mantenimento della madre per il periodo 1999 – 2010. Per le medesime considerazioni, anche il collegato rapporto di vitalizio di cui all'art. 11 del contratto del 21.12.2010 deve ritenersi simulato e privo di effettivo carattere oneroso;
la piena e documentata indipendenza economica della sig.ra priva di concreto significato le Per_1
obbligazioni di “…mantenimento, non periodiche ma continuative ed ininterrotte…fornitura di
vitto e generi alimentari…fornitura…di vestiario di ogni genere…fornitura di medicine, articoli
sanitari…pulizia e manutenzione ordinaria dell'appartamento…” con una prevedibile spesa annua di € 7.000,00 a carico della vitaliziante, di cui all'art. 11, n. 2) del contratto del 21.12.2010; per altro verso, l'assistenza morale ”…consistente nel far compagnia alla vitaliziata a sua richiesta,
farle visita ed accompagnarla nei luoghi indicati, rendersi reperibile, anche telefonicamente, per
le esigenze della vitaliziata…” di cui all'art. 11, n. 1) del contratto in esame integra l'adempimento di obbligazioni naturali, prive di natura onerosa, derivanti dal rapporto di filiazione intercorrente tra la convenuta e la sig.ra e sicuramente non in grado di sbilanciare il Persona_1
complessivo assetto negoziale del contratto del 21.12.2010 (qualificato come compravendita e vitalizio oneroso) o di determinarne la risoluzione, per il caso di eventuale inadempimento;
a ciò
si aggiunga che il rapporto di convivenza tra la convenuta e la madre presso l'appartamento in questione priva di sostanziale significato il contenuto delle obbligazioni di assistenza morale di cui al contratto di vitalizio in atti, essendo la convivenza tra le due donne idonea, di per sé, a garantire alla sig.ra la compagnia e l'assistenza morale di cui all'art. 11, n. 1) del Per_1
contratto del 21.12.2010.
Nella assoluta mancanza di qualsivoglia riscontro della effettiva natura onerosa del contratto (sia di compravendita che di vitalizio), risulta pienamente dimostrata la natura relativamente simulata del trasferimento della nuda proprietà del bene, in quanto dissimulante una attribuzione patrimoniale a titolo totalmente gratuito in favore della odierna convenuta;
secondo i principi espressi dalla S.C. in materia di domanda di simulazione proposta da un terzo (quale è da considerarsi il legittimario pretermesso o parzialmente pretermesso rispetto all'atto compiuto dal de cuius) “…qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da
un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del
carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dall'onere di provare
l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti – contenuta nel rogito notarile – che il prezzo è
stato versato, trattandosi per l'acquirente di una meda dichiarazione favorevole a sé. Rimasto
inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del
contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014)…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 5372 del
29.2.2024).
Deve, pertanto, ritenersi sufficientemente dimostrata la circostanza della simulazione relativa del trasferimento a titolo oneroso nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n.
19, in favore della convenuta, risultandone sufficientemente dimostrata la natura donativa, con la conseguente inclusione del relativo controvalore nel donatum ai fini della riunione fittizia e del calcolo della quota di riserva degli attori.
Con riferimento all'attribuzione patrimoniale in favore della convenuta, asseritamente realizzata dalla de cuius mediante l'emissione degli assegni di cui al documento allegato sub 7) all'atto di citazione (che, sia pure nel silenzio di parte attrice sul punto, si suppone essere stata dedotta in giudizio quale vera e propria donazione in favore della convenuta ai fini della riunione fittizia), si osserva che alcuni di detti assegni risultano essere stati tratti dalla sig.ra in favore di Per_1
sé medesima e dalla stessa controfirmati per l'incasso; altri assegni risultano essere stati emessi in favore di terzi soggetti, dei quali non risultano in alcun modo comprovati i dedotti collegamenti con collaboratori di impresa della convenuta;
risulta emesso in favore della convenuta il solo assegno del 4.1.2019 dell'importo di € 2.000,00, della cui natura donativa, anche in considerazione della naturale astrattezza del titolo, non si rinviene prova alcuna agli atti del presente giudizio.
Non può, infine, essere qualificata come donazione effettuata dalla de cuius in favore della LI
la disposizione eseguita da quest'ultima in data 6.11.2020 dal conto corrente cointestato CP_1
con la madre, dal momento che l'operazione bancaria in questione si configura come giroconto eseguito dalla stessa sig.ra in suo favore;
si osserva inoltre che, essendo il conto Controparte_1
corrente in questione cointestato tra la convenuta e la de cuius, soltanto il 50% dell'importo oggetto di giroconto in favore della prima potrebbe essere considerato quale bene sottratto al patrimonio della sig.ra in epoca anteriore all'apertura della successione;
e tuttavia, a Per_1 fronte dei giustificativi forniti dalla convenuta in ordine all'utilizzo di tale importo (pagamento delle spese funebri e di sepoltura della sig.ra , gli attori hanno rinunciato a detto capo Per_1
di domanda in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c.
Dalle considerazioni che precedono discende la parziale fondatezza della domanda di riduzione in riferimento al solo immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n. 19, il cui valore, ai fini della ricostruzione del donatum, dev'essere computato in riferimento al valore della piena proprietà,
dal momento che, secondo i principi ribaditi sul punto dalla S.C. “…al fine di stabilire se l'atto di
disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai
legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena
proprietà (Cass. 24-7-2008 n. 20387; Cass. 20-12-1973 n. 3452). Non vi è ragione per
discostarsi da tale orientamento, atteso che, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati
in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione,
per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda
proprietà…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 14747 del 19.7.2016).
Gli esiti degli accertamenti peritali svolti in corso di causa hanno consentito di appurare che il valore della piena proprietà dell'immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n. 19, alla data del
7.11.2020 fosse rapportabile all'importo di € 300.000,00.
In assenza di relictum (il conto corrente cointestato con la odierna convenuta risulta sostanzialmente azzerato alla data di apertura della successione), l'ammontare del donatum ai fini della riunione fittizia risulta, sulla base degli accertamenti peritali svolti in corso di causa,
pari ad € 300.000,00 in riferimento al valore della piena proprietà dell'immobile sito in Roma,
alla via Bitinia, n. 19 alla data di apertura della successione (7.11.2020).
La successione della sig.ra è regolata dal testamento pubblico del 1.12.2010 Persona_1
(registrato con atto del notaio da Roma del 25.1.2023), nel quale la stessa così Persona_2
disponeva delle proprie sostanze “…premetto di essere proprietaria di immobile in Roma alla via
Bitinia, n. 19, posto al piano terzo, interno 8, in Catasto al foglio 900, p.lla 450, sub.
9. Ho tre
figli: , e . L'unica tra i miei figli che mi ha sempre assistita e mi è stata CP_1 Pt_2 Pt_1
vicina, sia moralmente che economicamente, è mia LI . ed istituisco mia CP_1 CP_2 erede nella quota di disponibile mia LI , la quale oltre la detta quota conseguirà anche CP_1
la quota di legittima. Gli altri figli conseguiranno la sola quota di legittima. Inoltre gli altri eredi,
predetti ed , dovranno restituire a mia LI tutto quanto ella dovesse Pt_2 Pt_1 CP_1
essere creditrice alla mia morte in considerazione dell'assistenza prestatami…”.
In presenza di successione testamentaria con attribuzione dell'intera quota disponibile alla odierna convenuta e nella totale assenza di relictum, appare evidente che la donazione dell'unico bene immobile di proprietà della de cuius abbia leso la quota di riserva dei due attori,
determinandone la necessità di riduzione;
sul piano concreto e nel rispetto delle volontà
testamentarie, deve riconoscersi l'attribuzione, in favore della convenuta, della quota di 5/9 di titolarità dell'immobile oggetto della donazione (di cui i 2/9 a titolo di quota di riserva ed i 3/9
quale quota disponibile interamente devoluta in suo favore), mentre la quota di riserva dei due attori è pari a quella di 2/9 ciascuno;
la riduzione della donazione comporta, pertanto, il riconoscimento, in favore degli odierni attori, di una percentuale di titolarità dell'immobile del
22,22% ciascuno (pari ai 2/9) e corrispondente all'importo di € 66.670,00 ciascuno (derivante dalla differenza tra il complessivo valore del donatum - € 300.000,0000 - e la quota di riserva e disponibile di spettanza della convenuta - € 167.670,00) sull'intero valore del bene, ai fini della piena ricostituzione della loro quota di riserva.
E pertanto, considerato che la lesione è stata determinata da un unico atto di donazione e che la successione è testamentaria;
determinato in € 67.670,00 il valore della quota di riserva di ciascuno degli attori a seguito della riunione fittizia dei beni oggetto di donazione (art. 556 c.c.);
considerato che la modalità di riduzione delle donazioni è disciplinata dall'art. 559 c.c. e che, nel caso di specie, l'atto dispositivo è unico, si osserva, quanto agli effetti, che nel caso di donazione avente ad oggetto beni immobili, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 560 c.c.; la separazione in natura, nel caso di specie, non può avvenire, tenuto conto della non divisibilità
del bene nelle stabilite percentuali di titolarità degli odierni contendenti;
non soccorrendo, quindi,
il criterio temporale, né la divisibilità in natura del cespite, l'immobile deve tornare nell'asse ereditario per la quota di 4/9 al fine di ricostituire la quota spettante agli attori, il che determina la caduta in comunione dell'immobile in oggetto nella percentuale del 22,22% in favore di ciascuno dei due attori e nella percentuale del 77,78% in favore della convenuta. Deve, pertanto, accertata la lesione della quota di legittima spettante agli attori, essere dichiarata la retrocessione nell'eredità della quota dell'immobile oggetto di donazione in favore della convenuta nei limiti di quanto necessario alla ricostituzione della predetta quota di riserva,
con il riconoscimento in favore dei sigg.ri e per l'effetto della riduzione in Pt_1 Parte_2
tal modo operata, della quota pari al 22,22% ciascuno della piena proprietà dell'immobile sito in
Roma, alla via Bitinia, n. 19.
Il fugace accenno allo scioglimento della comunione ereditaria, formulato dagli attori soltanto nelle conclusioni rassegnate in atto introduttivo e mai più coltivato lungo l'intero corso del giudizio, non può certamente implicare la valida proposizione di una domanda di divisione giudiziale;
le domande di divisione e di riduzione sono, infatti, autonome e distinte tra loro,
tendenti a finalità differenti e fondate su causae petendi tra loro autonome anche se l'accoglimento della domanda di riduzione proposta, come nel caso in esame, dal legittimario totalmente pretermesso, può avere come effetto proprio l'instaurazione di una comunione ereditaria;
si esprime in tal senso l'insegnamento della S.C., secondo cui “…l'azione di divisione
ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la
qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la
seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in
essa, indipendentemente dalla divisione;
ne consegue che la domanda di divisione e collazione
non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 18468
del 4.9.2020).
Il non integrale accoglimento della domanda giustifica la compensazione, in ragione di un terzo,
delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue, liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con atto di citazione notificato in data in data 1.6.2022 nei confronti di Parte_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1 1) in parziale accoglimento della domanda, dichiara la simulazione relativa dell'atto di compravendita e mantenimento del 21.12.2010 a rogito del notaio da Roma Persona_2
(Rep. n. 18768, Racc. n. 6491), in quanto dissimulante la donazione, in favore della sig.ra della nuda proprietà dell'immobile sito in Roma, alla via Bitinia, n. 19;--- Controparte_1
2) accertata la lesione della quota di legittima spettante agli attori, dispone la riduzione della donazione di cui al precedente capo 1) e per l'effetto dichiara la titolarità, in capo ai sigg.ri e della quota pari al 22,22% ciascuno della piena proprietà Parte_1 Parte_2
dell'unità immobiliare sita in Roma, alla via Bitinia, n. 19, scala A, piano 3, int. 8, censita in
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 900, part. 450, sub. 9, cat. A/4, classe 4 e la titolarità,
in capo alla sig.ra della residua quota pari a 77,78% della predetta unità Controparte_1
immobiliare;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) rigetta per il resto la domanda;
---
5) condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di giudizio che liquida (quanto ai due terzi) in complessivi € 7.240,00 in favore dell'avv. Giovanni Soliani per dichiarato anticipo,
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
6) compensa tra le parti le restanti spese;
---
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.---
Roma, 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Andreina Gagliardi dr. Luigi Argan