Articolo 30 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 gennaio 1978
Art. 30. Lavori di variante e nuovi prezzi

La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , spetta al dirigente del compartimento della viabilita' dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purche' la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non puo' in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purche' le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.
La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e' attribuita al dirigente del compartimento della viabilita', sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purche' i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1978
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