CASS
Sentenza 4 luglio 2022
Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2022, n. 25347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25347 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/08/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25347 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 01/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, in data 21 maggio 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata per conto di TO TR in relazione al periodo di restrizione (dapprima in regime di custodia cautelare in carcere, poi agli arresti domiciliari) in relazione a imputazioni provvisorie per reati in materia di stupefacenti. Il TR, ristretto in carcere dal 30 ottobre 2006 all'i febbraio 2007 e poi agli arresti domiciliari fino al 29 giugno dello stesso anno, veniva poi assolto, in primo grado, con le formule "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto"; la sentenza, confermata in appello, diveniva irrevocabile. La vicenda che formava oggetto degli addebiti é stata delineata nell'ordinanza della Corte lagunare soprattutto attraverso le dichiarazioni a suo tempo rese dallo stesso TR: il quale, rivestendo all'epoca il grado di maresciallo della Guardia di Finanza, dichiarò di essere entrato in contatto, in occasione di un controllo fiscale, con tale PI TO, che - asserendo di essere a conoscenza di traffici in materia di stupefacenti - cercava di accreditarsi presso la polizia tributaria;
ma, mentre i superiori del TR, da lui edotti della circostanza, reputavano non affidabile il TO (che in cambio delle sue informazioni chiedeva favori nel controllo fiscale), il TR, oltre a passare le informazioni al nucleo della Guardia di Finanza che si occupava di traffico di stupefacenti (capitanato da altro indagato, tale PE), continuava ad avere rapporti con il TO avviando con costui un'attività di compravendita di vestiario, "coperta" con terminologia consapevolmente ambigua nelle conversazioni. Pur avendo compreso successivamente che il PE non espletava attività istituzionale ed avendo, peraltro, promesso di sistemare le questioni fiscali del TO, il TR teneva, secondo la Corte lagunare, un comportamento gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il TR, con unico motivo nel quale egli denuncia vizio di motivazione: il ricorrente lamenta che la Corte di merito si é appiattita sulla ricostruzione in fatto adottata nella sentenza di primo grado, e sottolinea come in realtà - a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata - il TR protestò fin da subito la sua innocenza, fornendo prova della sua estraneità all'ambiente criminoso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza e caratterizzandosi anche per la sussistenza di profili di genericità. Si premette che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta Rv. 256764; e da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021). Tuttavia é errato l'assunto sostenuto dal ricorrente nel confutare il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla motivazione della sentenza assolutoria di primo grado, che ricostruisce compiutamente i fatti posti a base della stessa, anche attraverso le dichiarazioni dell'odierno ricorrente: si rammenta in proposito che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); inoltre va ribadito che il principio secondo il quale la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il ricorrente dato causa all'ingiusta detenzione, deve essersi concretata in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, va inteso con riferimento ai soli comportamenti che il giudice abbia escluso si siano verificati e non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa da quanto ritenuto dal giudice della cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 26/03/2004, Clericò, Rv. 228883). Ciò premesso, essendo emerso nel corso del giudizio di cognizione che il TR ebbe perduranti rapporti - addirittura anche commerciali - con il TO, di cui pure conosceva l'implicazione in condotte illecite, nonché con il PE - dal quale il TR non dipendeva, ma che agiva in una delicata posizione di "intromissione" in traffici di stupefacenti (astrattamente giustificata con la finalità, a quanto é dato comprendere, di effettuare indagini in proposito) -, é comunque stato accertato giudizialmente - e tanto emerge dalle circostanze riportate nell'ordinanza impugnata e tratte dalla sentenza assolutoria - che egli agiva in 3 una sorta di "zona d'ombra", caratterizzata da atteggiamento corrivi nei confronti del TO (che avrebbe agevolato a fini fiscali, e con il quale aprì pure un'attività di compravendita di vestiario, camuffata attraverso l'utilizzo di un linguaggio criptato) e dal rapporto ambiguo con il PE. Di tali elementi, non smentiti ed anzi confermati dal giudizio di cognizione e dalla sentenza assolutoria, era certamente nota la sussistenza già al momento dell'applicazione della custodia cautelare a carico dell'odierno ricorrente. Particolarmente deplorevole risulta l'agevolazione in favore del TO per sistemarne le questioni fiscali: si rammenta al riguardo che per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, Sentenza n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293). Ulteriore elemento di colpa grave ravvisabile nel comportamento del TR sono le conversazioni con linguaggio codificato, sebbene l'odierno ricorrente, anche in relazione alla sua attività lavorativa, ben dovesse comprendere che ciò poteva trarre in inganno gli inquirenti sul reale significato delle conversazioni: in proposito va ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25347 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 01/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Venezia, in data 21 maggio 2021, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata per conto di TO TR in relazione al periodo di restrizione (dapprima in regime di custodia cautelare in carcere, poi agli arresti domiciliari) in relazione a imputazioni provvisorie per reati in materia di stupefacenti. Il TR, ristretto in carcere dal 30 ottobre 2006 all'i febbraio 2007 e poi agli arresti domiciliari fino al 29 giugno dello stesso anno, veniva poi assolto, in primo grado, con le formule "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto"; la sentenza, confermata in appello, diveniva irrevocabile. La vicenda che formava oggetto degli addebiti é stata delineata nell'ordinanza della Corte lagunare soprattutto attraverso le dichiarazioni a suo tempo rese dallo stesso TR: il quale, rivestendo all'epoca il grado di maresciallo della Guardia di Finanza, dichiarò di essere entrato in contatto, in occasione di un controllo fiscale, con tale PI TO, che - asserendo di essere a conoscenza di traffici in materia di stupefacenti - cercava di accreditarsi presso la polizia tributaria;
ma, mentre i superiori del TR, da lui edotti della circostanza, reputavano non affidabile il TO (che in cambio delle sue informazioni chiedeva favori nel controllo fiscale), il TR, oltre a passare le informazioni al nucleo della Guardia di Finanza che si occupava di traffico di stupefacenti (capitanato da altro indagato, tale PE), continuava ad avere rapporti con il TO avviando con costui un'attività di compravendita di vestiario, "coperta" con terminologia consapevolmente ambigua nelle conversazioni. Pur avendo compreso successivamente che il PE non espletava attività istituzionale ed avendo, peraltro, promesso di sistemare le questioni fiscali del TO, il TR teneva, secondo la Corte lagunare, un comportamento gravemente colposo e quindi ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il TR, con unico motivo nel quale egli denuncia vizio di motivazione: il ricorrente lamenta che la Corte di merito si é appiattita sulla ricostruzione in fatto adottata nella sentenza di primo grado, e sottolinea come in realtà - a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata - il TR protestò fin da subito la sua innocenza, fornendo prova della sua estraneità all'ambiente criminoso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza e caratterizzandosi anche per la sussistenza di profili di genericità. Si premette che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione é del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta Rv. 256764; e da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021). Tuttavia é errato l'assunto sostenuto dal ricorrente nel confutare il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla motivazione della sentenza assolutoria di primo grado, che ricostruisce compiutamente i fatti posti a base della stessa, anche attraverso le dichiarazioni dell'odierno ricorrente: si rammenta in proposito che, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, Sentenza n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246); inoltre va ribadito che il principio secondo il quale la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il ricorrente dato causa all'ingiusta detenzione, deve essersi concretata in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione, va inteso con riferimento ai soli comportamenti che il giudice abbia escluso si siano verificati e non anche a quelli verificatisi ed in relazione ai quali il giudice della riparazione può attribuire valenza diversa da quanto ritenuto dal giudice della cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 20128 del 26/03/2004, Clericò, Rv. 228883). Ciò premesso, essendo emerso nel corso del giudizio di cognizione che il TR ebbe perduranti rapporti - addirittura anche commerciali - con il TO, di cui pure conosceva l'implicazione in condotte illecite, nonché con il PE - dal quale il TR non dipendeva, ma che agiva in una delicata posizione di "intromissione" in traffici di stupefacenti (astrattamente giustificata con la finalità, a quanto é dato comprendere, di effettuare indagini in proposito) -, é comunque stato accertato giudizialmente - e tanto emerge dalle circostanze riportate nell'ordinanza impugnata e tratte dalla sentenza assolutoria - che egli agiva in 3 una sorta di "zona d'ombra", caratterizzata da atteggiamento corrivi nei confronti del TO (che avrebbe agevolato a fini fiscali, e con il quale aprì pure un'attività di compravendita di vestiario, camuffata attraverso l'utilizzo di un linguaggio criptato) e dal rapporto ambiguo con il PE. Di tali elementi, non smentiti ed anzi confermati dal giudizio di cognizione e dalla sentenza assolutoria, era certamente nota la sussistenza già al momento dell'applicazione della custodia cautelare a carico dell'odierno ricorrente. Particolarmente deplorevole risulta l'agevolazione in favore del TO per sistemarne le questioni fiscali: si rammenta al riguardo che per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, Sentenza n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293). Ulteriore elemento di colpa grave ravvisabile nel comportamento del TR sono le conversazioni con linguaggio codificato, sebbene l'odierno ricorrente, anche in relazione alla sua attività lavorativa, ben dovesse comprendere che ciò poteva trarre in inganno gli inquirenti sul reale significato delle conversazioni: in proposito va ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2022.