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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 10883 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra
Parte_1
( Avv.to P.Palmerio )
ricorrente e
Controparte_1
( funzionari ex art 417 c.p.c.)
resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe , premesso di aver lavorato quale docente di religione con contratti a tempi determinato con incarico annuale dall'anno scolastico 2014/2015 all'anno scolastico 2024/2025, segnatamente indicati in ricorso, e di essere ancora in servizio , lamentava l'abusiva reiterazione di tali contratti e chiedeva al Tribunale adito “ Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al Risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine come docente di religione cattolica, risarcimento del danno eurounitario, parametrato, all'art. 32 c.5 l.183/2010 poi art. 28,c2 dlgs81/2015 ,.Con condanna, del Controparte_1
( già denominato ) in persona del p.t., sede legale in Roma in Viale
[...] CP_2 CP_3
Trastevere 76/a cap 00153 , rappresentato difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n.12 e Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. Direttore
[...] Controparte_4
Generale p.t., con sede in Roma via Frangipane 41, ex lege rappresentato difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n.12 , congiuntamente. disgiuntamente e in solido tra loro al pagamento della somma, per danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine , risarcimento del danno eurounitario, parametrato, all'art. 32 c.5 l.183/2010 poi art. 28,c2 dlgs81/2015 ,come riconosciuta e liquidata in favore del ricorrente Prof. pari a 12 mensilità o diversa Parte_1 somma come risultante in giustizia , oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.,dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate “ ; il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva il convenuto argomentando in ordine alla legittimità dell'operato CP_1 dell'Amministrazione in relazione alla specifica normativa applicabile , all'insussistenza di danno risarcibile;
eccepiva genericamente la prescrizione parziale delle somme richieste e a titolo risarcitorio . La causa , rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta
, viene decisa . Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui appresso .Il tema oggetto della presente controversia attiene, in sintesi, al rapporto tra il regime dettato dal diritto interno per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D.lgs. n. 297/1994 e L. 183/2003 che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico) e le regole eurounitarie che vietano il ricorso indefinito a contratti a termine per sopperire ad esigenze datoriali. Sul punto, si è inizialmente espressa la Corte di Giustizia (sentenza 13 gennaio 2022, C-282/19) che , in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano per giustificare la reiterazione indefinita dei contratti a termine, trattandosi di un requisito richiesto sia per i docenti di ruolo che per i docenti non di ruolo. La Corte ha, dunque, precisato che, nonostante vi siano fattori di oscillazione nelle esigenze di docenti di religione cattolica che giustificano il ricorso a una successione di contratti a termine (ritenendo pertanto non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e 30% di docenti a termine), l'osservanza della clausola 5 punto 1 lett. a) dell'accordo quadro esige una verifica concreta che il rinnovo miri a soddisfare esigenze provvisorie al fine di arginare e prevenire possibili abusi . Successivamente è intervenuta anche la nota sentenza della Cassazione civ, sez. lav., n. 18698/2022 la quale, ricostruita la normativa di riferimento, ha dettato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non CP_5 può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli." Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato"."I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.La Corte di Cassazione, prendendo le mosse da quanto statuito dalla Corte di Giustizia ha, in primo luogo, individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire la condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art 3 della L. 186/2003, la quale prevede un obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di ruolo, che, sebbene non riservati ai precari, costituirebbero comunque una possibilità di evoluzione verso l'inserimento in ruolo (soprattutto a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 159/2019 art. 1 bis); rilevato, tuttavia, che l'ultimo concorso indetto risale al lontano 2004, la Cassazione ha di fatto rilevato come il , attraverso CP_1
l'inosservanza di tale obbligo, avrebbe impedito il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo ad un abuso meritevole di adeguato ristoro. La Suprema Corte ha poi individuato un ulteriore abuso nell'ipotesi di plurime assunzioni a termine che avvengono discontinuamente, per effetto delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno, rilevando, anche in questo caso, un abuso nell'inadempimento dell'obbligo concorsuale triennale. L'unica ipotesi che la Corte ha mantenuto fuori dai casi di abuso sopra delineati è dunque quella dei contratti di durata infrannuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze aventi natura temporanea, con onere in capo al in ordine CP_1 alla prova dell'effettiva sussistenza della casuale. Sotto il profilo dei rimedi, premessa l'impossibilità di una conversione del rapporto a tempo indeterminato, stante la regola di rango costituzionale del concorso pubblico sancita dall'art. 97 Cost. (ritenuta dalla Corte di Giustizia in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici), è possibile ricorrere alla previsione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 (prima art 32 comma 5 L. 183/2010) qualificato come danno c.d. eurounitario (cfr. Cass. Su n. 5072/2016 e ritenuto idoneo dalla Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2018 C 494/2016) determinato tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 12. Il c.d. danno eurounitario è da individuarsi, infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel fatto stesso di procrastinare lo status del docente precario che, diversamente, dal docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso. Tali principi sono stati di recente ribaditi dalla S.C. con ordinanza n° 13640 Anno 2025 secondo la quale “ Va al riguardo data continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui «Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato» (Cass. n. 18698/2022). Orbene, è evidente che la corte distrettuale non ha tenuto conto del principio sopraindicato nel caso di reiterati contratti annuali per più di tre anni come nei casi di specie senza che sia stato mai bandito il prescritto concorso triennale. Tale condotta amministrativa integra gli estremi dell'abuso e quindi l'insussistenza del presupposto giustificativo delle esigenze temporanee per il legittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato, come contestato nel motivo di censura
“. Nella fattispecie è dato pacifico e documentale che parte ricorrente abbia stipulato diversi contratti per periodi superiori a 36 mesi , per oltre 10 anni , tutti di durata annuale, senza che nelle more sia stato indetto il concorso volto alla assunzione quale docente di ruolo e che tale situazione integri pertanto un abuso meritevole di trovare adeguato ristoro. Va ricordato che, nelle more, è intervenuto l'art.12 DL n.131/2024, pubblicato in G.U. del 1679/2024 , che in modifica dell'art.36 comma 5 D.leg 165/2001 ha statuito “ Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”Facendo applicazione di tali criteri , ed in particolare del rilevante numero di contratti , si stima equo liquidare il risarcimento nella misura di 12 mensilità della retribuzione dell'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto .Deve osservarsi che la pretesa risarcitoria azionata dalle ricorrenti resta immune dall'eccezione di prescrizione, peraltro genericamente sollevata dal vertendosi, CP_1 nel caso in esame, di fatto illecito, oltretutto permanente (Trib. Terni-Sez. Lav., 15.6.2022, n. 220), rispetto al quale trova applicazione il termine di prescrizione decennale. E poiché il danno per abusiva reiterazione di contratti a termine, consistente nella perdita di chance di una occupazione alternativa migliore (Cass. n. 5740/2020), si è verificato per la prima volta al momento del superamento del limite triennale, protraendosi sino all'attualità (essendo ancora in corso, alla data di deposito dei ricorsi introduttivi, un rapporto di lavoro a tempo determinato), alcuna prescrizione può ritenersi compiuta (Trib. Chieti-Sez. Lav., 23.2.2023, n. 88). Quanto alla decorrenza degli accessori, si deve fare applicazione del principio di diritto statuito da Cass. 3027/14, secondo il quale dalla natura di liquidazione forfettaria e onnicomprensiva del relativo danno consegue che gli accessori ex art. 429 terzo comma c.p.c. sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza, che appunto delimita temporalmente la liquidazione stessa. Le spese , liquidate e distratte come da dispositivo seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunziando: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi di contratto a termine e per l'effetto condanna il resistente al risarcimento dei danni in favore della parte ricorrente da CP_1 quantificarsi in n.12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , oltre accessori come in motivazione;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 3100,00 oltre accessori di legge .
Roma , 24/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli