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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. rg n. 2745/2024
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 24.9.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 21.5.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 14.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2025 R. G.
promossa da
C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Brucato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE -
contro
, C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ex Controparte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c.
-PARTE CONVENUTA- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, con sede in Termini Imerese, piazza Ferdinando Ugo di Blasi, n. 1;
-TERZO PIGNORATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note conclusive depositate in data 17.9.2025
Per la parte convenuta
Come da note conclusive depositate in data 11.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento presso terzi ex 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato il
4.7.2024, l' di Parte_2
Palermo, agiva esecutivamente nei confronti dell'Avv. , in qualità di debitore Controparte_1 principale, nonché del Tribunale di Termini Imerese, quale terzo pignorato, al fine di far valere il proprio credito, complessivamente pari ad € 105.908,59, derivante da una serie di cartelle di pagamento afferenti a crediti di diversa natura.
Avverso tale atto di pignoramento il debitore esecutato, mediante ricorso depositato in data 7.8.2024, proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. (procedimento iscritto, avanti codesto Tribunale, al n.r.g. 716/2024), chiedendo preliminarmente la sospensione della procedura esecutiva;
nel merito, lamentava l'illegittimità del pignoramento avviato per aver l'Avv.
, nella stessa data del 4.7.2024, presentato istanza di rateizzazione di tutte le posizioni CP_1 debitorie esistenti, istanza protocollata dalla in data 4.7.2024 ed Parte_1 alla quale il medesimo Ente rispondeva, in pari data, con nota di accoglimento (cfr. documenti tutti allegati alla comparsa di costituzione). Chiedeva dunque lo svincolo delle somme bloccate dal terzo pignorato, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 19.11.2024, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto (già sospesa inaudita altera parte con decreto dell'8.8.2024), assegnando alle parti temine perentorio fino al 23.12.2024 per l'introduzione della causa di merito.
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2024 l' (parte attrice Parte_1 in senso formale ma convenuta sul piano sostanziale) avviava il presente procedimento, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta perché tardiva, nonché il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria I grado;
nel merito poi, contestava la fondatezza delle pretese dell'opponente.
Con decreto reso in data 2.1.2025 ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice istruttore, rilevata la mancata notifica dell'atto introduttivo al terzo pignorato, Tribunale di Termini Imerese, onerava l'attore ad integrare il contraddittorio differendo, per l'effetto, l'udienza fissata nella citazione e rinviando la comparizione delle parti alla data del 21.5.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.4.2025 si costituiva in giudizio l'Avv.
(convenuto in senso formale ma attore sul piano sostanziale), reiterando le Controparte_1 difese svolte nel ricorso in opposizione e ribadendo l'insussistenza di alcuna pretesa esecutiva in capo all' . Controparte_2
Non si costituiva il terzo pignorato, il quale deve pertanto dichiararsi contumace ai fini del presente giudizio.
All'udienza del 21.5.2025 il Giudice istruttore, sentite le parti ed attesa la natura documentale della causa, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario
Prima di procedere alla disamina delle questioni di merito sottese alla presente opposizione, giova analizzare, preliminarmente, l'eccezione formulata dall' , Parte_1 odierna attrice, circa l'asserito difetto, nella fattispecie esame, della giurisdizione del Giudice adito.
Parte attrice, invero, a sostegno delle proprie difese ha preliminarmente invocato, tra gli altri motivi, il presunto difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, rappresentando che, “Come si evince agevolmente dall'estratto di ruolo che si versa in atti, la quasi totalità dei crediti vantati dall'Erario sono di natura tributaria. Sotto tale profilo, si chiede, pertanto, a codesto Ecc.mo Tribunale che codesto Ill.mo G.E. voglia ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario di Termini Imerese”.
Sul punto, il debitore oggi convenuto ha respinto siffatta difesa, rilevando come l'oggetto dell'opposizione proposta attenga non già a presunti vizi degli atti della riscossione, bensì direttamente all'azione esecutiva avviata, lamentando che il pignoramento contestato sarebbe stato illegittimamente introdotto nonostante la presentazione, in data 4.7.2024 (stesso giorno della sua notifica), dell'istanza di rateizzazione, a sua volta accolta in pari data ed immediatamente seguita dal pagamento della prima rata.
Ciò premesso, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Come risulta chiaramente dalla lettura del ricorso in opposizione proposto dall' Avv. , CP_1 quest'ultimo, mediante simile strumento, ha inteso contestare, in via esclusiva, la non debenza delle somme portate dal pignoramento contestato perché già oggetto di istanza di rateizzazione trasmessa all' e da quest'ultima accolta (cfr. istanza allegata alla comparsa Controparte_2 di costituzione e correlata nota di accoglimento del 4.7.2025). Parimenti, risulta altresì che il debitore opponente, a fronte dell'esito positivo della propria richiesta, abbia tempestivamente provveduto al pagamento della prima rata prevista, come attestato dalla lettera di addebito ed accredito in conto corrente del 4.7.2024 per l'importo di € 1.872,39, trasmessa in pari all'Ente creditore (cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna allegate alla comparsa di costituzione).
Così delineato l'oggetto delle contestazioni in esame, attesi i documenti alle stesse allegate, ne discende quindi che il debitore nulla abbia lamentato in ordine a presunti difetti di notifica degli atti prodromici all'esecuzione, limitandosi, piuttosto, a contestare l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata con l'atto di pignoramento perché promosso nonostante il parallelo accoglimento dell'istanza di rateizzazione afferente al medesimo credito preteso.
Orbene, sul tema, senza voler ripercorrere il lungo e complesso iter giurisprudenziale sviluppatosi nel corso del tempo, è tuttavia opportuno rammentare che, secondo il più recente orientamento della
Suprema Corte di legittimità, “Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”
(cfr. ex multis Cass. civ., S.U., n. 7822/2020; conf. Cass. S.U., n. 12642/2021; v. anche S.U., n.
1394/2022 e S.U., n. 8465/2022).
Ebbene, poiché, come visto sopra, l'ipotesi oggi in analisi attiene non già ad un'opposizione finalizzata a censurare la mancata notifica delle cartelle di pagamento precedenti al pignoramento, bensì, al contrario, ad un'opposizione diretta a contestare l'illegittimità dell'azione esecutiva poiché avviata nonostante la presenza di una causa preclusiva (l'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione), le questioni poste all'attenzione di codesto Tribunale appaiono ben rientrare nella giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente possibilità, per questo Ufficio, di procedere alla relativa disamina.
Deve pertanto confermarsi la giurisdizione del Tribunale oggi adito, con conseguente rigetto della presente eccezione.
III. Sulla tardività dell'opposizione
Con ulteriore motivo di opposizione, l' ha ugualmente Parte_1 contestato la tardività dell'opposizione proposta dall'Avv. , la quale sarebbe stata CP_1 presentata in violazione dei termini di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. Segnatamente, secondo la tesi attorea, poiché l'atto di pignoramento sarebbe stato notificato al debitore in data 4.7.2024,
l'eventuale opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto proporsi entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da tale data. Sennonché, come risulterebbe dal ricorso e dal successivo decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 616 c.p.c., tale strumento – qualificato dal medesimo opponente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. – sarebbe stato presentato, come si evince dal suo deposito, solo in data 7.8.2024, pertanto successivamente al termine perentorio di cui al citato art. 617, comma 2, c.p.c.
Simile rilievo è stato contestato dalla parte opponente, ad avviso della quale, al contrario, tenuto conto degli eventi occorsi a partire dal 4.7.2024, il relativo ricorso sarebbe stato depositato entro i termini di legge in data 7.8.2025. A tal proposito, in particolare, il debitore ha dedotto che, nella stessa data del 4.7.2024, contestualmente alla notifica dell'atto di pignoramento, lo stesso ha presentato istanza di rateizzazione del medesimo debito, cui è poi seguita, con nota trasmessa a mezzo mail del 4.7.2024, la comunicazione, da parte dell' , del Parte_1 suo avvenuto accoglimento e l'immediato pagamento, nella medesima giornata, della prima rata del piano accordato ad opera del contribuente. Parte convenuta ha poi evidenziato, altresì, che, pur a fronte della sua ammissione alla chiesta rateizzazione (della quale il medesimo avrebbe notiziato l'odierna creditrice), in data 23.7.2024 il Tribunale di Termini Imerese ha provveduto a comunicargli il pignoramento in esame, a sua volta ricevuto, in qualità di terzo, in data 16.7.2024 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione). Soltanto in tale momento, quindi, secondo la ricostruzione offerta dal debitore, quest'ultimo sarebbe venuto a conoscenza della prosecuzione, da parte dell'Ente creditore, dell'azione esecutiva promossa, ragion per cui, nella successiva data del 7.8.2024, lo stesso avrebbe poi proposto opposizione.
Tutto ciò premesso, sul punto appaiono opportune le seguenti considerazioni.
In via preliminare, occorre in primo luogo definire la distinzione tra gli strumenti, connessi ma tra loro diversi, dell'opposizione all'esecuzione da un lato e dell'opposizione agli atti esecutivi dall'altro.
Precisamente, se il primo – l'opposizione all'esecuzione – è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, il ricorrente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e, più generalmente, di tutti gli atti esecutivi posti in essere nel corso della procedura.
Se dunque con l'opposizione all'esecuzione si contesta il c.d. “an” dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o ancora, quando comporti l'espropriazione del bene, per non pignorabilità dello stesso, con il secondo mezzo – l'opposizione agli atti esecutivi – oggetto della doglianza è il quomodo dell'esecuzione, vale a dire la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti, dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (quali il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Sul piano temporale quindi, poiché l'opposizione all'esecuzione incide, come visto, sul diritto del creditore di procedere ad esecuzione, ne consegue che la stessa potrà proporsi, allorquando la procedura sia già iniziata, fino a quando non sia “disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” (art. 615, comma 2,
c.p.c.). Al contrario, con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, mirando quest'ultima a contestare i singoli atti esecutivi, la stessa potrà sollevarsi durante tutto l'arco del procedimento, purché, onde evitare una paralisi del processo, “nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” (cfr. art. 617, comma 2, c.p.c.).
Poste tali differenze, occorre a questo punto verificare se, nella fattispecie in esame, le doglianze mosse dal ricorrente siano ascrivibili al primo (opposizione all'esecuzione) od al secondo degli istituti sopra descritti (opposizione agli atti esecutivi).
Orbene, poiché, come può evincersi dal tenore delle norme sopra citate, l'oggetto delle opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c. può essere il più vario, mirando entrambi, in via generale, a paralizzare l'azione esecutiva intrapresa dal creditore, spetta al Giudicante, innanzi al quale il ricorso
è proposto, determinare l'effettivo inquadramento dello strumento operato, alla luce delle doglianze dalle parti esposte ed a prescindere dalla qualificazione formale dalle stesse indicata.
Ebbene, procedendo ad una disamina degli atti di causa, emerge come, nel caso in oggetto,
l'impugnazione proposta dall'esecutato, seppur da quest'ultimo qualificata come “Ricorso ex art.
617, co. 2, c.p.c.”, debba per converso considerarsi, atteso il suo contenuto, quale un'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., posto che l'opponente, impugnando l'atto di pignoramento, ha inteso contestare non tanto la regolarità formale dell'atto in sé, quanto, piuttosto, il diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Parte_1
In altri termini ancora, quindi, poiché le difese esposte dal ricorrente appaiono volte a dimostrare la non legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore per difetto, in capo a quest'ultimo, del diritto di procedere esecutivamente verso il debitore, ne discende che l'opposizione in esame non possa che qualificarsi quale un ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., indipendentemente dalla terminologia impiegata, nel proprio atto, ad opera dell'opponente.
Ne deriva così l'ammissibilità della stessa, risultando il ricorso depositato anteriormente all'emissione del provvedimento di assegnazione del credito preteso, con conseguente possibilità, per il Tribunale adito, di procedere alla sua disamina.
IV. Sul merito dell'opposizione
Come visto in parte premessa, l'odierno debitore ha lamentato la non debenza del credito portato dal pignoramento opposto. Precisamente, secondo la tesi dell'opponente, l' Riscossione CP_3 avrebbe avviato la procedura esecutiva malgrado non solo l'avvenuto accordo di rateizzazione, ma ugualmente l'intervenuto pagamento della prima rata rateizzata, così come previsto nel piano concordato.
Circa tale doglianza, come già visto in parte premessa, l' ne ha chiesto il Parte_1 relativo rigetto, evidenziando la regolarità e la correttezza del proprio operato e limitandosi a rappresentare, a tal fine, che la stessa, “già in data 09/08/2024, avendo preso atto della volontà del debitore di dilazionare il proprio debito, ha provveduto a ridurre l'ammontare del credito vantato con riferimento al pignoramento presso terzi, alla somma pari ad € 20.389,42, notificando il relativo atto al Tribunale di Termini Imerese. In pari data, l'Agente della Riscossione ha provveduto a notificare l'atto di riduzione del pignoramento presso terzi anche al difensore del contribuente,
l'Avv. Vincenzo Toscano (All. 2). In data 28/08/2024, anche al contribuente è stato comunicato a mezzo PEC l'atto di riduzione in argomento a mezzo (All. 3). Allo stato, pertanto, in ragione della Cont dilazione richiesta dal contribuente ed accordata dall' , è oggetto di pignoramento soltanto la somma effettivamente dovuta all'erario dal debitore esecutato, e cioè € 20.389,42. Non si vede come alcuna responsabilità possa essere addebitata al che ha ben operato in ossequio CP_5 della normativa vigente.” (cfr. in particolare pag. 8 dell'atto di citazione).
Sennonché, simile posizione non pare condivisile.
Preliminarmente, invero, risulta agli atti dell'odierno giudizio che l' abbia Controparte_6 notificato, in danno del medesimo debitore, un secondo atto di pignoramento presso terzi in data
2.10.2024, relativamente alle somme di cui all'atto di riduzione del 9.8.2024, sopra menzionato;
avverso tale ultimo atto parte debitrice ha nondimeno proposto opposizione avanti codesto Ufficio
(proc. iscritto al r.g.n. 883/2024 avanti codesto Tribunale), invocando le medesime argomentazioni già sollevate con il ricorso oggi in discussione (cfr. allegati alle note depositate dalla parte convenuta in data 21.5.2025). Siffatta opposizione è stata definita, in sede cautelare, con l'ordinanza di accoglimento emessa in data 25.10.2024 (cfr. allegati alle note depositate dalla parte convenuta in data 21.5.2025), nel cui corpo il Giudice dell'esecuzione ha rilevato, in particolare, che “l'
[...]
non avrebbe potuto e dovuto procedere alla notifica di un nuovo atto di Controparte_7 pignoramento per le somme presuntivamente dovute e di cui all'atto di riduzione del pignoramento, atteso che l'atto di pignoramento originario risultava e risulta essere sospeso nella sua interezza, giusta ordinanza di sospensione dei giorni 8-9/08/2024. A ciò si aggiunga che è di palese evidenza
l'identità tra i crediti contenuti nell'atto di pignoramento notificato all'Avv. in data CP_1
02/10/2024 e quelli contenuti nell'atto di pignoramento originario notificato, in data 04/07/2024”.
Avverso il predetto provvedimento di sospensione dell'esecuzione non risulta essere stato proposto reclamo, né riassunto il connesso giudizio di merito nel termine assegnato, sicché, in data 4.12.2024, la relativa procedura esecutiva è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., con svincolo delle somme pignorate presso il terzo in favore del debitore.
Alla circostanza sopra descritta deve poi aggiungersi la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno del proprio ricorso, dalla cui analisi emergono le seguenti evidenze:
-mediante una prima nota elaborata dall' in data 4.7.2024, è stato comunicato Parte_1 che “…Con riferimento all'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo con identificativo
286208 da Lei presentata il 04/07/2024, relativa ai seguenti documenti (…) Le comunichiamo di averLe accordato la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili.”;
- con ulteriore comunicazione elaborata dalla stessa sempre in data 4.7.2024 Parte_1
è stato rappresentato che “in riferimento all'istanza di rateizzazione da Lei presentata in data
04/07/2024 e approvata dalla scrivente in data 04/07/2024, per Parte_1 un totale di 72 rate, Le comunichiamo che al fine di semplificare e facilitare le modalità di pagamento, è possibile utilizzare le sezioni del modulo di pagamento precompilate che riportano i singoli importi delle rate ancora da saldare. Le alleghiamo, pertanto, il modulo di pagamento relativo alle 12 rate in scadenza dal 16/07/2024”;
- il medesimo giorno parte debitrice ha provveduto al pagamento della prima rata accordata, come risultante dalla copia della lettera di addebito ed accredito in conto corrente rilasciata dalla Banca di
Credito Cooperativo ed attinente al modulo di pagamento pago PA (cfr. documenti tutti allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, in materia deve richiamarsi l'art. 19, comma 1 quater, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, a tenore del quale “A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”. Ebbene, a fronte della normativa appena citata, le doglianze mosse dal debitore risultano fondate, avendo l'avv. , non solo ottenuto l'accoglimento della propria istanza, ma proceduto CP_1 altresì all'immediato pagamento della prima rata pattuita, con conseguente esecuzione del piano concordato. Ne sarebbe dovuta dunque derivare, per l'effetto, sia la tempestiva sospensione delle procedure esecutive nelle more promosse per i debiti rateizzati, sia l'impossibilità, in costanza di rateizzazione, di avvio di nuove azioni esecutive per le medesime pretese, circostanza tuttavia nella specie non occorsa, stante il mantenimento, da parte del creditore, del proprio operato.
Ne discende dunque che, in definitiva, stante le risultanze emergenti dalla documentazione offerta dal contribuente e non specificatamente contestata dall' , debba trovare Pt_1 Parte_1 accoglimento il presente motivo di opposizione, attesa l'impossibilità, per l' Controparte_6 ed in pendenza del piano di rateizzazione approvato, di proseguire o procedere esecutivamente in danno del debitore.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere Parte_1 dichiarata tenuta e condannata a rimborsare all'avv. le spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 52.000,01 a € 260.000,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 500,00 per la fase di studio della controversia;
€ 400,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 900,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.800,00 da rifondere all'avv. , oltre alle spese Controparte_1 documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opponente, in materia pare opportuno evidenziare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”.
A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma
1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene tuttavia che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il mero esito positivo dell'opposizione non appare sufficiente, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti, per ritenere la condotta tenuta dal creditore come qualificabile alla stregua dell'abuso del processo, sicché la presente istanza di condanna deve essere respinta.
Devono dichiararsi irripetibili, infine, le spese processuali afferenti alla posizione del terzo pignorato,
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, non costituitosi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie il ricorso in opposizione formulato ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., dall'avv.
nei confronti dell'atto di pignoramento di cui all'art. 72bis D.P.R. n. Controparte_1
602/1973 notificato dall' in data 4.7.2024. Parte_1
Condanna l' a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre al
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Rigetta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Così deciso in Termini Imerese, in data 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Addì 24.9.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 21.5.2025;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 14.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 274/2025 R. G.
promossa da
C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Brucato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE -
contro
, C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ex Controparte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c.
-PARTE CONVENUTA- TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, con sede in Termini Imerese, piazza Ferdinando Ugo di Blasi, n. 1;
-TERZO PIGNORATO CONTUMACE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice:
Come da note conclusive depositate in data 17.9.2025
Per la parte convenuta
Come da note conclusive depositate in data 11.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di pignoramento presso terzi ex 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato il
4.7.2024, l' di Parte_2
Palermo, agiva esecutivamente nei confronti dell'Avv. , in qualità di debitore Controparte_1 principale, nonché del Tribunale di Termini Imerese, quale terzo pignorato, al fine di far valere il proprio credito, complessivamente pari ad € 105.908,59, derivante da una serie di cartelle di pagamento afferenti a crediti di diversa natura.
Avverso tale atto di pignoramento il debitore esecutato, mediante ricorso depositato in data 7.8.2024, proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. (procedimento iscritto, avanti codesto Tribunale, al n.r.g. 716/2024), chiedendo preliminarmente la sospensione della procedura esecutiva;
nel merito, lamentava l'illegittimità del pignoramento avviato per aver l'Avv.
, nella stessa data del 4.7.2024, presentato istanza di rateizzazione di tutte le posizioni CP_1 debitorie esistenti, istanza protocollata dalla in data 4.7.2024 ed Parte_1 alla quale il medesimo Ente rispondeva, in pari data, con nota di accoglimento (cfr. documenti tutti allegati alla comparsa di costituzione). Chiedeva dunque lo svincolo delle somme bloccate dal terzo pignorato, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza resa in data 19.11.2024, sospendeva la procedura esecutiva in oggetto (già sospesa inaudita altera parte con decreto dell'8.8.2024), assegnando alle parti temine perentorio fino al 23.12.2024 per l'introduzione della causa di merito.
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2024 l' (parte attrice Parte_1 in senso formale ma convenuta sul piano sostanziale) avviava il presente procedimento, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta perché tardiva, nonché il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria I grado;
nel merito poi, contestava la fondatezza delle pretese dell'opponente.
Con decreto reso in data 2.1.2025 ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice istruttore, rilevata la mancata notifica dell'atto introduttivo al terzo pignorato, Tribunale di Termini Imerese, onerava l'attore ad integrare il contraddittorio differendo, per l'effetto, l'udienza fissata nella citazione e rinviando la comparizione delle parti alla data del 21.5.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.4.2025 si costituiva in giudizio l'Avv.
(convenuto in senso formale ma attore sul piano sostanziale), reiterando le Controparte_1 difese svolte nel ricorso in opposizione e ribadendo l'insussistenza di alcuna pretesa esecutiva in capo all' . Controparte_2
Non si costituiva il terzo pignorato, il quale deve pertanto dichiararsi contumace ai fini del presente giudizio.
All'udienza del 21.5.2025 il Giudice istruttore, sentite le parti ed attesa la natura documentale della causa, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario
Prima di procedere alla disamina delle questioni di merito sottese alla presente opposizione, giova analizzare, preliminarmente, l'eccezione formulata dall' , Parte_1 odierna attrice, circa l'asserito difetto, nella fattispecie esame, della giurisdizione del Giudice adito.
Parte attrice, invero, a sostegno delle proprie difese ha preliminarmente invocato, tra gli altri motivi, il presunto difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, rappresentando che, “Come si evince agevolmente dall'estratto di ruolo che si versa in atti, la quasi totalità dei crediti vantati dall'Erario sono di natura tributaria. Sotto tale profilo, si chiede, pertanto, a codesto Ecc.mo Tribunale che codesto Ill.mo G.E. voglia ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario di Termini Imerese”.
Sul punto, il debitore oggi convenuto ha respinto siffatta difesa, rilevando come l'oggetto dell'opposizione proposta attenga non già a presunti vizi degli atti della riscossione, bensì direttamente all'azione esecutiva avviata, lamentando che il pignoramento contestato sarebbe stato illegittimamente introdotto nonostante la presentazione, in data 4.7.2024 (stesso giorno della sua notifica), dell'istanza di rateizzazione, a sua volta accolta in pari data ed immediatamente seguita dal pagamento della prima rata.
Ciò premesso, paiono opportune le seguenti considerazioni.
Come risulta chiaramente dalla lettura del ricorso in opposizione proposto dall' Avv. , CP_1 quest'ultimo, mediante simile strumento, ha inteso contestare, in via esclusiva, la non debenza delle somme portate dal pignoramento contestato perché già oggetto di istanza di rateizzazione trasmessa all' e da quest'ultima accolta (cfr. istanza allegata alla comparsa Controparte_2 di costituzione e correlata nota di accoglimento del 4.7.2025). Parimenti, risulta altresì che il debitore opponente, a fronte dell'esito positivo della propria richiesta, abbia tempestivamente provveduto al pagamento della prima rata prevista, come attestato dalla lettera di addebito ed accredito in conto corrente del 4.7.2024 per l'importo di € 1.872,39, trasmessa in pari all'Ente creditore (cfr. ricevute di avvenuta accettazione e consegna allegate alla comparsa di costituzione).
Così delineato l'oggetto delle contestazioni in esame, attesi i documenti alle stesse allegate, ne discende quindi che il debitore nulla abbia lamentato in ordine a presunti difetti di notifica degli atti prodromici all'esecuzione, limitandosi, piuttosto, a contestare l'illegittimità della procedura esecutiva incardinata con l'atto di pignoramento perché promosso nonostante il parallelo accoglimento dell'istanza di rateizzazione afferente al medesimo credito preteso.
Orbene, sul tema, senza voler ripercorrere il lungo e complesso iter giurisprudenziale sviluppatosi nel corso del tempo, è tuttavia opportuno rammentare che, secondo il più recente orientamento della
Suprema Corte di legittimità, “Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”
(cfr. ex multis Cass. civ., S.U., n. 7822/2020; conf. Cass. S.U., n. 12642/2021; v. anche S.U., n.
1394/2022 e S.U., n. 8465/2022).
Ebbene, poiché, come visto sopra, l'ipotesi oggi in analisi attiene non già ad un'opposizione finalizzata a censurare la mancata notifica delle cartelle di pagamento precedenti al pignoramento, bensì, al contrario, ad un'opposizione diretta a contestare l'illegittimità dell'azione esecutiva poiché avviata nonostante la presenza di una causa preclusiva (l'avvenuto accoglimento dell'istanza di rateizzazione), le questioni poste all'attenzione di codesto Tribunale appaiono ben rientrare nella giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente possibilità, per questo Ufficio, di procedere alla relativa disamina.
Deve pertanto confermarsi la giurisdizione del Tribunale oggi adito, con conseguente rigetto della presente eccezione.
III. Sulla tardività dell'opposizione
Con ulteriore motivo di opposizione, l' ha ugualmente Parte_1 contestato la tardività dell'opposizione proposta dall'Avv. , la quale sarebbe stata CP_1 presentata in violazione dei termini di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. Segnatamente, secondo la tesi attorea, poiché l'atto di pignoramento sarebbe stato notificato al debitore in data 4.7.2024,
l'eventuale opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto proporsi entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da tale data. Sennonché, come risulterebbe dal ricorso e dal successivo decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 616 c.p.c., tale strumento – qualificato dal medesimo opponente come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. – sarebbe stato presentato, come si evince dal suo deposito, solo in data 7.8.2024, pertanto successivamente al termine perentorio di cui al citato art. 617, comma 2, c.p.c.
Simile rilievo è stato contestato dalla parte opponente, ad avviso della quale, al contrario, tenuto conto degli eventi occorsi a partire dal 4.7.2024, il relativo ricorso sarebbe stato depositato entro i termini di legge in data 7.8.2025. A tal proposito, in particolare, il debitore ha dedotto che, nella stessa data del 4.7.2024, contestualmente alla notifica dell'atto di pignoramento, lo stesso ha presentato istanza di rateizzazione del medesimo debito, cui è poi seguita, con nota trasmessa a mezzo mail del 4.7.2024, la comunicazione, da parte dell' , del Parte_1 suo avvenuto accoglimento e l'immediato pagamento, nella medesima giornata, della prima rata del piano accordato ad opera del contribuente. Parte convenuta ha poi evidenziato, altresì, che, pur a fronte della sua ammissione alla chiesta rateizzazione (della quale il medesimo avrebbe notiziato l'odierna creditrice), in data 23.7.2024 il Tribunale di Termini Imerese ha provveduto a comunicargli il pignoramento in esame, a sua volta ricevuto, in qualità di terzo, in data 16.7.2024 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione). Soltanto in tale momento, quindi, secondo la ricostruzione offerta dal debitore, quest'ultimo sarebbe venuto a conoscenza della prosecuzione, da parte dell'Ente creditore, dell'azione esecutiva promossa, ragion per cui, nella successiva data del 7.8.2024, lo stesso avrebbe poi proposto opposizione.
Tutto ciò premesso, sul punto appaiono opportune le seguenti considerazioni.
In via preliminare, occorre in primo luogo definire la distinzione tra gli strumenti, connessi ma tra loro diversi, dell'opposizione all'esecuzione da un lato e dell'opposizione agli atti esecutivi dall'altro.
Precisamente, se il primo – l'opposizione all'esecuzione – è il mezzo di gravame proponibile quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, con l'opposizione agli atti esecutivi, invece, il ricorrente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e, più generalmente, di tutti gli atti esecutivi posti in essere nel corso della procedura.
Se dunque con l'opposizione all'esecuzione si contesta il c.d. “an” dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o ancora, quando comporti l'espropriazione del bene, per non pignorabilità dello stesso, con il secondo mezzo – l'opposizione agli atti esecutivi – oggetto della doglianza è il quomodo dell'esecuzione, vale a dire la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti, dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (quali il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni).
Sul piano temporale quindi, poiché l'opposizione all'esecuzione incide, come visto, sul diritto del creditore di procedere ad esecuzione, ne consegue che la stessa potrà proporsi, allorquando la procedura sia già iniziata, fino a quando non sia “disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” (art. 615, comma 2,
c.p.c.). Al contrario, con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi, mirando quest'ultima a contestare i singoli atti esecutivi, la stessa potrà sollevarsi durante tutto l'arco del procedimento, purché, onde evitare una paralisi del processo, “nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti” (cfr. art. 617, comma 2, c.p.c.).
Poste tali differenze, occorre a questo punto verificare se, nella fattispecie in esame, le doglianze mosse dal ricorrente siano ascrivibili al primo (opposizione all'esecuzione) od al secondo degli istituti sopra descritti (opposizione agli atti esecutivi).
Orbene, poiché, come può evincersi dal tenore delle norme sopra citate, l'oggetto delle opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c. può essere il più vario, mirando entrambi, in via generale, a paralizzare l'azione esecutiva intrapresa dal creditore, spetta al Giudicante, innanzi al quale il ricorso
è proposto, determinare l'effettivo inquadramento dello strumento operato, alla luce delle doglianze dalle parti esposte ed a prescindere dalla qualificazione formale dalle stesse indicata.
Ebbene, procedendo ad una disamina degli atti di causa, emerge come, nel caso in oggetto,
l'impugnazione proposta dall'esecutato, seppur da quest'ultimo qualificata come “Ricorso ex art.
617, co. 2, c.p.c.”, debba per converso considerarsi, atteso il suo contenuto, quale un'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., posto che l'opponente, impugnando l'atto di pignoramento, ha inteso contestare non tanto la regolarità formale dell'atto in sé, quanto, piuttosto, il diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Parte_1
In altri termini ancora, quindi, poiché le difese esposte dal ricorrente appaiono volte a dimostrare la non legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore per difetto, in capo a quest'ultimo, del diritto di procedere esecutivamente verso il debitore, ne discende che l'opposizione in esame non possa che qualificarsi quale un ricorso ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., indipendentemente dalla terminologia impiegata, nel proprio atto, ad opera dell'opponente.
Ne deriva così l'ammissibilità della stessa, risultando il ricorso depositato anteriormente all'emissione del provvedimento di assegnazione del credito preteso, con conseguente possibilità, per il Tribunale adito, di procedere alla sua disamina.
IV. Sul merito dell'opposizione
Come visto in parte premessa, l'odierno debitore ha lamentato la non debenza del credito portato dal pignoramento opposto. Precisamente, secondo la tesi dell'opponente, l' Riscossione CP_3 avrebbe avviato la procedura esecutiva malgrado non solo l'avvenuto accordo di rateizzazione, ma ugualmente l'intervenuto pagamento della prima rata rateizzata, così come previsto nel piano concordato.
Circa tale doglianza, come già visto in parte premessa, l' ne ha chiesto il Parte_1 relativo rigetto, evidenziando la regolarità e la correttezza del proprio operato e limitandosi a rappresentare, a tal fine, che la stessa, “già in data 09/08/2024, avendo preso atto della volontà del debitore di dilazionare il proprio debito, ha provveduto a ridurre l'ammontare del credito vantato con riferimento al pignoramento presso terzi, alla somma pari ad € 20.389,42, notificando il relativo atto al Tribunale di Termini Imerese. In pari data, l'Agente della Riscossione ha provveduto a notificare l'atto di riduzione del pignoramento presso terzi anche al difensore del contribuente,
l'Avv. Vincenzo Toscano (All. 2). In data 28/08/2024, anche al contribuente è stato comunicato a mezzo PEC l'atto di riduzione in argomento a mezzo (All. 3). Allo stato, pertanto, in ragione della Cont dilazione richiesta dal contribuente ed accordata dall' , è oggetto di pignoramento soltanto la somma effettivamente dovuta all'erario dal debitore esecutato, e cioè € 20.389,42. Non si vede come alcuna responsabilità possa essere addebitata al che ha ben operato in ossequio CP_5 della normativa vigente.” (cfr. in particolare pag. 8 dell'atto di citazione).
Sennonché, simile posizione non pare condivisile.
Preliminarmente, invero, risulta agli atti dell'odierno giudizio che l' abbia Controparte_6 notificato, in danno del medesimo debitore, un secondo atto di pignoramento presso terzi in data
2.10.2024, relativamente alle somme di cui all'atto di riduzione del 9.8.2024, sopra menzionato;
avverso tale ultimo atto parte debitrice ha nondimeno proposto opposizione avanti codesto Ufficio
(proc. iscritto al r.g.n. 883/2024 avanti codesto Tribunale), invocando le medesime argomentazioni già sollevate con il ricorso oggi in discussione (cfr. allegati alle note depositate dalla parte convenuta in data 21.5.2025). Siffatta opposizione è stata definita, in sede cautelare, con l'ordinanza di accoglimento emessa in data 25.10.2024 (cfr. allegati alle note depositate dalla parte convenuta in data 21.5.2025), nel cui corpo il Giudice dell'esecuzione ha rilevato, in particolare, che “l'
[...]
non avrebbe potuto e dovuto procedere alla notifica di un nuovo atto di Controparte_7 pignoramento per le somme presuntivamente dovute e di cui all'atto di riduzione del pignoramento, atteso che l'atto di pignoramento originario risultava e risulta essere sospeso nella sua interezza, giusta ordinanza di sospensione dei giorni 8-9/08/2024. A ciò si aggiunga che è di palese evidenza
l'identità tra i crediti contenuti nell'atto di pignoramento notificato all'Avv. in data CP_1
02/10/2024 e quelli contenuti nell'atto di pignoramento originario notificato, in data 04/07/2024”.
Avverso il predetto provvedimento di sospensione dell'esecuzione non risulta essere stato proposto reclamo, né riassunto il connesso giudizio di merito nel termine assegnato, sicché, in data 4.12.2024, la relativa procedura esecutiva è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., con svincolo delle somme pignorate presso il terzo in favore del debitore.
Alla circostanza sopra descritta deve poi aggiungersi la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno del proprio ricorso, dalla cui analisi emergono le seguenti evidenze:
-mediante una prima nota elaborata dall' in data 4.7.2024, è stato comunicato Parte_1 che “…Con riferimento all'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo con identificativo
286208 da Lei presentata il 04/07/2024, relativa ai seguenti documenti (…) Le comunichiamo di averLe accordato la suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili.”;
- con ulteriore comunicazione elaborata dalla stessa sempre in data 4.7.2024 Parte_1
è stato rappresentato che “in riferimento all'istanza di rateizzazione da Lei presentata in data
04/07/2024 e approvata dalla scrivente in data 04/07/2024, per Parte_1 un totale di 72 rate, Le comunichiamo che al fine di semplificare e facilitare le modalità di pagamento, è possibile utilizzare le sezioni del modulo di pagamento precompilate che riportano i singoli importi delle rate ancora da saldare. Le alleghiamo, pertanto, il modulo di pagamento relativo alle 12 rate in scadenza dal 16/07/2024”;
- il medesimo giorno parte debitrice ha provveduto al pagamento della prima rata accordata, come risultante dalla copia della lettera di addebito ed accredito in conto corrente rilasciata dalla Banca di
Credito Cooperativo ed attinente al modulo di pagamento pago PA (cfr. documenti tutti allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Orbene, in materia deve richiamarsi l'art. 19, comma 1 quater, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, a tenore del quale “A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”. Ebbene, a fronte della normativa appena citata, le doglianze mosse dal debitore risultano fondate, avendo l'avv. , non solo ottenuto l'accoglimento della propria istanza, ma proceduto CP_1 altresì all'immediato pagamento della prima rata pattuita, con conseguente esecuzione del piano concordato. Ne sarebbe dovuta dunque derivare, per l'effetto, sia la tempestiva sospensione delle procedure esecutive nelle more promosse per i debiti rateizzati, sia l'impossibilità, in costanza di rateizzazione, di avvio di nuove azioni esecutive per le medesime pretese, circostanza tuttavia nella specie non occorsa, stante il mantenimento, da parte del creditore, del proprio operato.
Ne discende dunque che, in definitiva, stante le risultanze emergenti dalla documentazione offerta dal contribuente e non specificatamente contestata dall' , debba trovare Pt_1 Parte_1 accoglimento il presente motivo di opposizione, attesa l'impossibilità, per l' Controparte_6 ed in pendenza del piano di rateizzazione approvato, di proseguire o procedere esecutivamente in danno del debitore.
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza, l' deve essere Parte_1 dichiarata tenuta e condannata a rimborsare all'avv. le spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per la fascia “da € 52.000,01 a € 260.000,00” con esclusione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in l'applicazione dei valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate:
€ 500,00 per la fase di studio della controversia;
€ 400,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 900,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 1.800,00 da rifondere all'avv. , oltre alle spese Controparte_1 documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riferimento, invece, alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opponente, in materia pare opportuno evidenziare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”.
A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma
1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene tuttavia che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il mero esito positivo dell'opposizione non appare sufficiente, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti, per ritenere la condotta tenuta dal creditore come qualificabile alla stregua dell'abuso del processo, sicché la presente istanza di condanna deve essere respinta.
Devono dichiararsi irripetibili, infine, le spese processuali afferenti alla posizione del terzo pignorato,
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, non costituitosi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie il ricorso in opposizione formulato ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., dall'avv.
nei confronti dell'atto di pignoramento di cui all'art. 72bis D.P.R. n. Controparte_1
602/1973 notificato dall' in data 4.7.2024. Parte_1
Condanna l' a rimborsare a Parte_1 CP_1 le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre al
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge ed alle spese documentate.
Rigetta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di TRIBUNALE TERMINI IMERESE
Così deciso in Termini Imerese, in data 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi