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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6104 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4299 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza del tribunale di TO UN n. 2656/2024, pubblicata il
7.3.2024, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato alla decisione del collegio dal giudice istruttore con ordinanza pubblicata il
13.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni svolta in trattazione scritta il
12.11.2025.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
Concessionaria della riscossione per conto del (Na), con Controparte_1 sede in Pescara, alla Via Venezia n. 49, iscritta al n. 152 dell'Albo del
[...]
ex art. 53 del D.lgs 15/12/97 n. 446, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Pasquale Carbone (c.f.: ), giusta procura in calce C.F._1 all'atto di appello.
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: ), con sede legale al Corso Garibaldi n. Parte_3 P.IVA_2
32 Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Russo (c.f.: , C.F._2 della (p.iva: ), presso il cui studio in Napoli al Controparte_3 P.IVA_3
Centro Direzionale Is. E/4 domicilia. 2 Appellato
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso (c.f.: ) giusta C.F._3 procura generale alle liti rep. n. 57001 - raccolta n. 16791, per Notaio Per_1 in Roma, del 13 novembre 2024, elettivamente domiciliata presso
[...] [...]
Affari Legali Territoriali Sud, in Piazza Matteotti, 2 – 80133 - Napoli. Controparte_4
Appellato
in persona del sindaco p.t. Controparte_1
Appellato non costituito
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a a e al Parte_1 Controparte_4
la ha esposto: Controparte_1 Parte_3
--che è falsa la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento n. 616153573128 (depositato da nel giudizio tributario a prova di buona notifica tramite servizio postale), Parte_1 riguardante l'avviso di accertamento ICI, anno 2011, avente n. 1063083160025245, mai ricevuto, appreso dalla lettera di diffida n. 2018055200286/2018, ricevuta in busta bianca priva di timbro postale, in data 04.04.18;
--che la sottoscrizione non può riferirsi a nessuno dei possibili consegnatari;
--che, dunque, si rende reso necessario proporre, avverso detto avviso di ricevimento, querela di falso.
Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“I) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante non ha mai personalmente sottoscritto l'avviso di ricevimento n. 616153573128 perfettivo di notifica dell'atto n. 1063083160025245 di Parte_1
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R.G. n. 4299/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
II) accogliere la querela di falso ed, in aggiunta al precedente chiesto, dichiarare altresì che alcuno dei possibili consegnatari come in corpo d'atto puntualmente indicati abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento n. 616153573128 perfettivo di notifica dell'atto n. 1063083160025245 di Parte_1 3 III) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, la falsità e/o la non autenticità della sottoscrizione predetta e del relativo documento
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione”.
1.1. Instaurato il contraddittorio non si è costituito il di Controparte_1 cui è stata dichiarata la contumacia.
Nelle rispettive comparse di costituzione, e hanno Controparte_4 Parte_1 eccepito di essere parimenti carenti di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda di falsità.
1.2. Istruita la causa mediante CTU grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale, circa la questione della legittimazione passiva ha così statuito:
“In via preliminare va evidenziato che legittimato passivo della querela di falso (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 19281/2019) è solamente colui che intende valersi del documento in giudizio, non anche l'autore del falso;
dal che discende il difetto di legittimazione passiva delle;
sul punto (cfr. Tribunale di Napoli 8925/219) CP_4
è, infatti, irrilevante rispetto alla querela di falso l'attività degli agenti che hanno materialmente compiuto l'atto contestato;
detta società non ha un effettivo interesse sostanziale ad ottenere la conferma della validità delle notifiche, tanto più che nella specie non è stato nemmeno paventato l'esercizio di una azione risarcitoria nei confronti dell'Ente convenuto che, pertanto, non è legittimato alla presente azione”.
Gradatamente, nel merito, ha accolto la domanda dichiarando la falsità della firma apposta all'avviso di ricevimento n. 61653573128, ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di CTU e delle spese legali in favore di parte attrice, liquidate in
€ 7.616,00 per compensi, infine ha compensato le spese di lite tra l'attore e le
[...]
Controparte_4
2. Avverso detta decisione propone appello la articolando i seguenti Parte_1 motivi.
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2.1 Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che soltanto l'Ente che intende valersi del documento impugnato sia legittimato passivo, di tal che afferma la legittimazione del solo concessionario ed esclude la legitimatio ad causam di Controparte_4 4 Nell'ambito di questo motivo l'appellante fonda la legittimazione passiva di sulla CP_4 circostanza che un suo impiegato abbia materialmente svolto le attività di consegna della e che detto dipendente sia l'unico responsabile dell'attestazione della validità della stessa, tanto che oggetto di querela sono le attestazioni rilasciate dall'agente postale.
2.2. Con il secondo motivo chiede di attestare la regolarità della notifica, sostenendo che ai fini della sua ritualità è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della società ricevente;
argomenta che vi è una presunzione che il soggetto rinvenuto dall'agente notificatore presso la sede sia abilitato a ricevere gli atti e che grava sul destinatario l'onere della prova contraria, di dimostrare, cioè, che non sussiste un rapporto tra la persona fisica ricevente e la società destinataria che abilita il soggetto che firma per ricevuta a ricevere gli atti;
aggiunge che la qualità di persona addetta alla sede non implica necessariamente un rapporto di lavoro stabile con la società, essendo sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto di questa ultima che non abbisogna di essere formalizzato.
Deduce che, conseguentemente, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, l'odierna appellata avrebbe dovuto provare che il consegnatario non era né dipendente, né addetto alla sede, né titolare di un incarico provvisorio e precario.
Su queste premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 2656/2024 – RGN: 34887/2019 resa, inter partes, dal
Tribunale di Napoli – sez. 09, pronunciata il 16.02.2024, pubblicata in data
07.03.2024:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare valida la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento postale relativo all'avviso di accertamento n. 1-063083-16-0025245 per ICI 2011, quest'ultimo emesso da , per conto del di TO UN (Na), notificato il Parte_1 CP_1
26.10.2016 a mezzo del Servizio Postale;
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IN VIA SUBORDINATA:
- dichiarare in ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Riscossore, essendo unico Parte_1 responsabile per la notifica la IE , con condanna di quest'ultima Controparte_4 5 alle spese di lite;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
- dichiarare la legittimazione passiva di tutti i convenuti, se del caso in solido tra loro, con contestuale ripartizione/rimodulazione delle spese di lite”.
3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa in data 18.12.2024 si è costituita
[...]
che ha evidenziato l'infondatezza del motivo relativo al difetto di Parte_3 legittimazione passiva di e l'inammissibilità del secondo motivo, non CP_4 essendo attinte da censura le valutazioni tecniche circa la falsità della sottoscrizione della relata di notifica di cui si è assunta la falsità.
Si è altresì costituita con comparsa in data 25.1.2025 che ha chiesto Controparte_4 il rigetto dell'appello, ribadendo il suo difetto di legittimazione passiva.
Il nonostante la rinnovazione della citazione in appello, Controparte_1 ritualmente eseguita in data 3 marzo 2025, non si è costituito e va dichiarato contumace.
In data 10 aprile 2025 è stato comunicato l'atto di appello alla procura Generale a cura della Cancelleria (cf relativa annotazione nello storico del fascicolo in SICID).
3.1. Precisate le conclusioni, all'udienza monocratica del 12.11.2025, svolta in trattazione scritta, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio, che, riunito in camera di consiglio il 19.11.2025, ha deliberato di emettere la presente sentenza.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
4. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. L'esame delle conclusioni rassegnate in via principale richiede, in via preliminare, lo scrutinio del secondo motivo (cf. sub 2.2. della premessa in fatto), che risulta fondato.
Il tribunale, premessa la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla L. n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (disciplinata dal regolamento postale, D.M. n. 9
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aprile 2001), ha rilevato che è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, sicché l'unico adempimento a cui è tenuto l'ufficiale postale è quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul 6 registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Fatta questa premessa, il giudice di prime cure ha considerato che in siffatti casi, di notifica diretta da parte del Concessionario “l'agente postale deve limitarsi ad attestare
l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario e pertanto l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Avendo la parte attrice indicato vari soggetti che potevano essere potenziali ricettori materiali dell'atto impugnato (il suo amministratore i soci di Controparte_5
che della detiene il 100% delle quote, e Parte_4 Parte_3 Controparte_6
, i 2 dipendenti di cui uno è l'amministratore , Controparte_7 Parte_4 CP_6
l'altro ; infine, quale amministratore, Controparte_8 Controparte_9 Persona_2
e quali dipendenti e quale addetta alle pulizie Persona_3 Persona_4 Testimone_1 della Finance and Services, con la quale sia che hanno Parte_3 Parte_4 stipulato un contratto per tenuta contabilità, deposito bilancio e servizio di domiciliazione e ritiro corrispondenza), il tribunale ha espletato perizia grafologica di comparazione tra la sigla apposta all'atto e la firma di detti soggetti, all'esito ha accolto la domanda di accertamento della falsità.
4.1.1. Il motivo é fondato, nella parte in cui sostiene che la sentenza va riformata perché onere probatorio gravante su chi agisce con la querela di falso non è adempiuto con la sola dimostrazione della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, “essendo sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto di questa ultima che non abbisogna di essere formalizzato”.
In punto di diritto, lo scrutinio di fondatezza della querela impone il richiamo alla stessa consolidata interpretazione della Suprema Corte (pure citata dal tribunale), secondo cui
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quando un atto impositivo è notificato, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, 7 che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, sicchè l'unico adempimento a cui è tenuto l'ufficiale postale è quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cf. Cass. ordinanza n. 4556 del 2020); ne consegue che in siffatti casi, di notifica diretta da parte del Concessionario, l'agente postale deve limitarsi ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016) e pertanto l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti a ciò abilitati.
Di questo principio non ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure.
La querela si palesa infondata già per il fatto che la non ha mai posto in Parte_3 discussione che l'atto impugnato per falsità sia stato effettivamente consegnato all'indirizzo riportato sull'avviso di ricevimento in oggetto, indirizzo di Corso
Garibaldi, 32, che anche dalla visura camerale storica risulta essere la sede legale.
Ma vi è un ulteriore profilo – questo assolutamente dirimente – che conduce alla declaratoria di infondatezza per difetto di prova del rimedio proposto, in accoglimento del secondo motivo.
Deve qui rammentarsi che secondo diverse decisioni della Suprema Corte – emesse in casi riferiti a notifiche dirette a mezzo posta rivolte verso persone fisiche – “non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (così Cass. sent. n. 16488/2016; vds, da ultimo Cass ord. 1686 del 19
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gennaio 2023, ove si ribadisce che “laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba 8 identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”).
Trasponendo questo principio al caso in esame, in cui la notifica, diretta alla
[...]
è stata eseguita presso la sua sede legale, verosimilmente sita in un Parte_3 condominio, atteso che al medesimo indirizzo di Corso Garibaldi, n. 32, è allocata anche la sede legale della sua socia unica, la deve evidenziarsi che Parte_5 giammai la querelante ha dedotto che – in disparte i citati dipendenti della e Parte_5 della Finance and Service – la sigla di sottoscrizione della ricevuta, non essendoci suoi lavoratori dipendenti, non fosse riferibile nemmeno al portiere dello stabile o alla donna delle pulizie addetta per la eventualmente presenti ed a ciò abilitati, né Parte_3 ha dedotto che non vi fosse affatto nello stabile in argomento un portiere oppure un suo occasionale addetto alle pulizie abilitato al ritiro.
Soprattutto, giammai la ha indicato che tutte le imprese indicate come Parte_3 possibili ricettori della corrispondenza postale (come indicato nell'atto di citazione la essa appellata e Finance and Service) erano prive di collaboratori a progetto Parte_4
o di collaboratori occasionali, evenienza tutt'altro che remota.
Peraltro, se è vero che le sedi della e della coincidono, Parte_3 Parte_5
è pur vero che dalla visura storica della si legge che al medesimo indirizzo di Parte_4
Corso Garibaldi 32 la ha il suo domicilio-sede legale presso lo studio Parte_5
“Rezzuto & Associati”, il che impone di aggiungere che nemmeno con riguardo agli addetti, collaboratori e dipendenti di questo studio, ovvero sull'evenienza che i medesimi possano ricevere atti indirizzati alla si rinviene alcuna Parte_3 allegazione probante.
In altri termini, la non ha dedotto, dipoi non ha nemmeno dato la prova Parte_3
(neanche per testimoni) che le uniche persone che frequentavano la sede legale erano quelle elencate in citazione di cui ha ottenuto la verificazione della firma e che erano le
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sole che potevano per suo conto ritirare gli atti, infine che non vi fosse nessuna altra persona a ciò addetta, anche solo occasionalmente.
Coglie, pertanto, nel segno la censura di che – per quanto qui rileva - Parte_1 sia sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per 9 conto della contribuente, incarico che non abbisogna di essere formalizzato, e che sotto questo profilo la spiegata querela di falso sia infondata.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è accolto, con la declaratoria di rigetto della querela di falso, in riforma della sentenza impugnata.
4.2. L'accoglimento delle conclusioni formulate in appello in via principale assorbe ogni altra difesa, inclusa la delibazione delle questioni sulla legittimazione passiva, formulate dall'appellante in via subordinata e per l'eventualità di rigetto del gravame.
5. Consegue alla riforma della sentenza di primo grado la condanna della
[...] alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore delle Parte_3 controparti costituite e e degli esborsi documentati Parte_1 Controparte_4 sostenuti da er l'iscrizione a ruolo dell'appello. Pt_1
Gli onorari sono riconosciuti nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass
Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di bassa complessità, nonché Per_5 dell'attività processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello.
Nessuna statuizione va assunta per spese di lite verso il Controparte_1 attesa la contumacia.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale ordinario di TO UN n. 2656/2024, pubblicata il 7.3.2024, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_1
2) In accoglimento dell'appello, previa riforma della sentenza impugnata, dichiara infondata e respinge la querela di falso dell'avviso di ricevimento n. 616153573128;
3) Condanna la a rimborsare a gli esborsi Parte_3 Parte_1 documentati sostenuti per l'iscrizione a ruolo dell'appello, pari ad € 1.165,50, nonchè alla refusione, in favore sia della che di dei Parte_1 Controparte_4
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compensi di lite, che liquida, in favore di ognuno delle due controparti costituite, come segue:
- per il primo grado di giudizio in € 4.000,00 per onorari,
- per il secondo grado in € 3.500,00 onorario, oltre, sugli onorari, rimborso spese 10 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate Parte_3 in primo grado;
- nulla per spese verso il contumace. Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 4299/2024 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4299 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avverso la sentenza del tribunale di TO UN n. 2656/2024, pubblicata il
7.3.2024, avente ad oggetto: “querela di falso”, riservato alla decisione del collegio dal giudice istruttore con ordinanza pubblicata il
13.11.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni svolta in trattazione scritta il
12.11.2025.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
Concessionaria della riscossione per conto del (Na), con Controparte_1 sede in Pescara, alla Via Venezia n. 49, iscritta al n. 152 dell'Albo del
[...]
ex art. 53 del D.lgs 15/12/97 n. 446, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Pasquale Carbone (c.f.: ), giusta procura in calce C.F._1 all'atto di appello.
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
(c.f.: ), con sede legale al Corso Garibaldi n. Parte_3 P.IVA_2
32 Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Russo (c.f.: , C.F._2 della (p.iva: ), presso il cui studio in Napoli al Controparte_3 P.IVA_3
Centro Direzionale Is. E/4 domicilia. 2 Appellato
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso (c.f.: ) giusta C.F._3 procura generale alle liti rep. n. 57001 - raccolta n. 16791, per Notaio Per_1 in Roma, del 13 novembre 2024, elettivamente domiciliata presso
[...] [...]
Affari Legali Territoriali Sud, in Piazza Matteotti, 2 – 80133 - Napoli. Controparte_4
Appellato
in persona del sindaco p.t. Controparte_1
Appellato non costituito
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a a e al Parte_1 Controparte_4
la ha esposto: Controparte_1 Parte_3
--che è falsa la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento n. 616153573128 (depositato da nel giudizio tributario a prova di buona notifica tramite servizio postale), Parte_1 riguardante l'avviso di accertamento ICI, anno 2011, avente n. 1063083160025245, mai ricevuto, appreso dalla lettera di diffida n. 2018055200286/2018, ricevuta in busta bianca priva di timbro postale, in data 04.04.18;
--che la sottoscrizione non può riferirsi a nessuno dei possibili consegnatari;
--che, dunque, si rende reso necessario proporre, avverso detto avviso di ricevimento, querela di falso.
Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“I) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante non ha mai personalmente sottoscritto l'avviso di ricevimento n. 616153573128 perfettivo di notifica dell'atto n. 1063083160025245 di Parte_1
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R.G. n. 4299/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
II) accogliere la querela di falso ed, in aggiunta al precedente chiesto, dichiarare altresì che alcuno dei possibili consegnatari come in corpo d'atto puntualmente indicati abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento n. 616153573128 perfettivo di notifica dell'atto n. 1063083160025245 di Parte_1 3 III) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, la falsità e/o la non autenticità della sottoscrizione predetta e del relativo documento
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con distrazione”.
1.1. Instaurato il contraddittorio non si è costituito il di Controparte_1 cui è stata dichiarata la contumacia.
Nelle rispettive comparse di costituzione, e hanno Controparte_4 Parte_1 eccepito di essere parimenti carenti di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto della domanda di falsità.
1.2. Istruita la causa mediante CTU grafologica per verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale, circa la questione della legittimazione passiva ha così statuito:
“In via preliminare va evidenziato che legittimato passivo della querela di falso (cfr.
Cassazione civile, ordinanza n. 19281/2019) è solamente colui che intende valersi del documento in giudizio, non anche l'autore del falso;
dal che discende il difetto di legittimazione passiva delle;
sul punto (cfr. Tribunale di Napoli 8925/219) CP_4
è, infatti, irrilevante rispetto alla querela di falso l'attività degli agenti che hanno materialmente compiuto l'atto contestato;
detta società non ha un effettivo interesse sostanziale ad ottenere la conferma della validità delle notifiche, tanto più che nella specie non è stato nemmeno paventato l'esercizio di una azione risarcitoria nei confronti dell'Ente convenuto che, pertanto, non è legittimato alla presente azione”.
Gradatamente, nel merito, ha accolto la domanda dichiarando la falsità della firma apposta all'avviso di ricevimento n. 61653573128, ha condannato la al Parte_1 pagamento delle spese di CTU e delle spese legali in favore di parte attrice, liquidate in
€ 7.616,00 per compensi, infine ha compensato le spese di lite tra l'attore e le
[...]
Controparte_4
2. Avverso detta decisione propone appello la articolando i seguenti Parte_1 motivi.
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R.G. n. 4299/2024 Sentenza CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
2.1 Con il primo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che soltanto l'Ente che intende valersi del documento impugnato sia legittimato passivo, di tal che afferma la legittimazione del solo concessionario ed esclude la legitimatio ad causam di Controparte_4 4 Nell'ambito di questo motivo l'appellante fonda la legittimazione passiva di sulla CP_4 circostanza che un suo impiegato abbia materialmente svolto le attività di consegna della e che detto dipendente sia l'unico responsabile dell'attestazione della validità della stessa, tanto che oggetto di querela sono le attestazioni rilasciate dall'agente postale.
2.2. Con il secondo motivo chiede di attestare la regolarità della notifica, sostenendo che ai fini della sua ritualità è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della società ricevente;
argomenta che vi è una presunzione che il soggetto rinvenuto dall'agente notificatore presso la sede sia abilitato a ricevere gli atti e che grava sul destinatario l'onere della prova contraria, di dimostrare, cioè, che non sussiste un rapporto tra la persona fisica ricevente e la società destinataria che abilita il soggetto che firma per ricevuta a ricevere gli atti;
aggiunge che la qualità di persona addetta alla sede non implica necessariamente un rapporto di lavoro stabile con la società, essendo sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto di questa ultima che non abbisogna di essere formalizzato.
Deduce che, conseguentemente, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, l'odierna appellata avrebbe dovuto provare che il consegnatario non era né dipendente, né addetto alla sede, né titolare di un incarico provvisorio e precario.
Su queste premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 2656/2024 – RGN: 34887/2019 resa, inter partes, dal
Tribunale di Napoli – sez. 09, pronunciata il 16.02.2024, pubblicata in data
07.03.2024:
IN VIA PRINCIPALE:
- dichiarare valida la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento postale relativo all'avviso di accertamento n. 1-063083-16-0025245 per ICI 2011, quest'ultimo emesso da , per conto del di TO UN (Na), notificato il Parte_1 CP_1
26.10.2016 a mezzo del Servizio Postale;
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IN VIA SUBORDINATA:
- dichiarare in ogni caso, nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente Riscossore, essendo unico Parte_1 responsabile per la notifica la IE , con condanna di quest'ultima Controparte_4 5 alle spese di lite;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA:
- dichiarare la legittimazione passiva di tutti i convenuti, se del caso in solido tra loro, con contestuale ripartizione/rimodulazione delle spese di lite”.
3. Instaurato il contraddittorio, con comparsa in data 18.12.2024 si è costituita
[...]
che ha evidenziato l'infondatezza del motivo relativo al difetto di Parte_3 legittimazione passiva di e l'inammissibilità del secondo motivo, non CP_4 essendo attinte da censura le valutazioni tecniche circa la falsità della sottoscrizione della relata di notifica di cui si è assunta la falsità.
Si è altresì costituita con comparsa in data 25.1.2025 che ha chiesto Controparte_4 il rigetto dell'appello, ribadendo il suo difetto di legittimazione passiva.
Il nonostante la rinnovazione della citazione in appello, Controparte_1 ritualmente eseguita in data 3 marzo 2025, non si è costituito e va dichiarato contumace.
In data 10 aprile 2025 è stato comunicato l'atto di appello alla procura Generale a cura della Cancelleria (cf relativa annotazione nello storico del fascicolo in SICID).
3.1. Precisate le conclusioni, all'udienza monocratica del 12.11.2025, svolta in trattazione scritta, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio, che, riunito in camera di consiglio il 19.11.2025, ha deliberato di emettere la presente sentenza.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Motivi della decisione
4. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. L'esame delle conclusioni rassegnate in via principale richiede, in via preliminare, lo scrutinio del secondo motivo (cf. sub 2.2. della premessa in fatto), che risulta fondato.
Il tribunale, premessa la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla L. n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (disciplinata dal regolamento postale, D.M. n. 9
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aprile 2001), ha rilevato che è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, sicché l'unico adempimento a cui è tenuto l'ufficiale postale è quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul 6 registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Fatta questa premessa, il giudice di prime cure ha considerato che in siffatti casi, di notifica diretta da parte del Concessionario “l'agente postale deve limitarsi ad attestare
l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario e pertanto l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”.
Avendo la parte attrice indicato vari soggetti che potevano essere potenziali ricettori materiali dell'atto impugnato (il suo amministratore i soci di Controparte_5
che della detiene il 100% delle quote, e Parte_4 Parte_3 Controparte_6
, i 2 dipendenti di cui uno è l'amministratore , Controparte_7 Parte_4 CP_6
l'altro ; infine, quale amministratore, Controparte_8 Controparte_9 Persona_2
e quali dipendenti e quale addetta alle pulizie Persona_3 Persona_4 Testimone_1 della Finance and Services, con la quale sia che hanno Parte_3 Parte_4 stipulato un contratto per tenuta contabilità, deposito bilancio e servizio di domiciliazione e ritiro corrispondenza), il tribunale ha espletato perizia grafologica di comparazione tra la sigla apposta all'atto e la firma di detti soggetti, all'esito ha accolto la domanda di accertamento della falsità.
4.1.1. Il motivo é fondato, nella parte in cui sostiene che la sentenza va riformata perché onere probatorio gravante su chi agisce con la querela di falso non è adempiuto con la sola dimostrazione della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, “essendo sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per conto di questa ultima che non abbisogna di essere formalizzato”.
In punto di diritto, lo scrutinio di fondatezza della querela impone il richiamo alla stessa consolidata interpretazione della Suprema Corte (pure citata dal tribunale), secondo cui
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quando un atto impositivo è notificato, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, 7 che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, sicchè l'unico adempimento a cui è tenuto l'ufficiale postale è quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cf. Cass. ordinanza n. 4556 del 2020); ne consegue che in siffatti casi, di notifica diretta da parte del Concessionario, l'agente postale deve limitarsi ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270 del 2012, 4895 del 2014, 14501 del 2016) e pertanto l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti a ciò abilitati.
Di questo principio non ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure.
La querela si palesa infondata già per il fatto che la non ha mai posto in Parte_3 discussione che l'atto impugnato per falsità sia stato effettivamente consegnato all'indirizzo riportato sull'avviso di ricevimento in oggetto, indirizzo di Corso
Garibaldi, 32, che anche dalla visura camerale storica risulta essere la sede legale.
Ma vi è un ulteriore profilo – questo assolutamente dirimente – che conduce alla declaratoria di infondatezza per difetto di prova del rimedio proposto, in accoglimento del secondo motivo.
Deve qui rammentarsi che secondo diverse decisioni della Suprema Corte – emesse in casi riferiti a notifiche dirette a mezzo posta rivolte verso persone fisiche – “non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare” (così Cass. sent. n. 16488/2016; vds, da ultimo Cass ord. 1686 del 19
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gennaio 2023, ove si ribadisce che “laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba 8 identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati”).
Trasponendo questo principio al caso in esame, in cui la notifica, diretta alla
[...]
è stata eseguita presso la sua sede legale, verosimilmente sita in un Parte_3 condominio, atteso che al medesimo indirizzo di Corso Garibaldi, n. 32, è allocata anche la sede legale della sua socia unica, la deve evidenziarsi che Parte_5 giammai la querelante ha dedotto che – in disparte i citati dipendenti della e Parte_5 della Finance and Service – la sigla di sottoscrizione della ricevuta, non essendoci suoi lavoratori dipendenti, non fosse riferibile nemmeno al portiere dello stabile o alla donna delle pulizie addetta per la eventualmente presenti ed a ciò abilitati, né Parte_3 ha dedotto che non vi fosse affatto nello stabile in argomento un portiere oppure un suo occasionale addetto alle pulizie abilitato al ritiro.
Soprattutto, giammai la ha indicato che tutte le imprese indicate come Parte_3 possibili ricettori della corrispondenza postale (come indicato nell'atto di citazione la essa appellata e Finance and Service) erano prive di collaboratori a progetto Parte_4
o di collaboratori occasionali, evenienza tutt'altro che remota.
Peraltro, se è vero che le sedi della e della coincidono, Parte_3 Parte_5
è pur vero che dalla visura storica della si legge che al medesimo indirizzo di Parte_4
Corso Garibaldi 32 la ha il suo domicilio-sede legale presso lo studio Parte_5
“Rezzuto & Associati”, il che impone di aggiungere che nemmeno con riguardo agli addetti, collaboratori e dipendenti di questo studio, ovvero sull'evenienza che i medesimi possano ricevere atti indirizzati alla si rinviene alcuna Parte_3 allegazione probante.
In altri termini, la non ha dedotto, dipoi non ha nemmeno dato la prova Parte_3
(neanche per testimoni) che le uniche persone che frequentavano la sede legale erano quelle elencate in citazione di cui ha ottenuto la verificazione della firma e che erano le
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sole che potevano per suo conto ritirare gli atti, infine che non vi fosse nessuna altra persona a ciò addetta, anche solo occasionalmente.
Coglie, pertanto, nel segno la censura di che – per quanto qui rileva - Parte_1 sia sufficiente anche un incarico provvisorio e precario di ricevere le notificazioni per 9 conto della contribuente, incarico che non abbisogna di essere formalizzato, e che sotto questo profilo la spiegata querela di falso sia infondata.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è accolto, con la declaratoria di rigetto della querela di falso, in riforma della sentenza impugnata.
4.2. L'accoglimento delle conclusioni formulate in appello in via principale assorbe ogni altra difesa, inclusa la delibazione delle questioni sulla legittimazione passiva, formulate dall'appellante in via subordinata e per l'eventualità di rigetto del gravame.
5. Consegue alla riforma della sentenza di primo grado la condanna della
[...] alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, in favore delle Parte_3 controparti costituite e e degli esborsi documentati Parte_1 Controparte_4 sostenuti da er l'iscrizione a ruolo dell'appello. Pt_1
Gli onorari sono riconosciuti nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass
Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di bassa complessità, nonché Per_5 dell'attività processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello.
Nessuna statuizione va assunta per spese di lite verso il Controparte_1 attesa la contumacia.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale ordinario di TO UN n. 2656/2024, pubblicata il 7.3.2024, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_1
2) In accoglimento dell'appello, previa riforma della sentenza impugnata, dichiara infondata e respinge la querela di falso dell'avviso di ricevimento n. 616153573128;
3) Condanna la a rimborsare a gli esborsi Parte_3 Parte_1 documentati sostenuti per l'iscrizione a ruolo dell'appello, pari ad € 1.165,50, nonchè alla refusione, in favore sia della che di dei Parte_1 Controparte_4
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compensi di lite, che liquida, in favore di ognuno delle due controparti costituite, come segue:
- per il primo grado di giudizio in € 4.000,00 per onorari,
- per il secondo grado in € 3.500,00 onorario, oltre, sugli onorari, rimborso spese 10 generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate Parte_3 in primo grado;
- nulla per spese verso il contumace. Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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