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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5798 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Lucia Odello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la domanda di concessione di un permesso premio, presentata da CA PE. 2. Avverso tale ordinanza CA PE propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. Simona Debora Giannetti, deducendo violazione degli artt.
4-bis e 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2, 3, 24, 27 Cost. e 6 Cedu e vizio e/o assenza/apparenza di motivazione. Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia aderito plasticamente alle argomentazioni del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, eludendo le censure difensive e travisando gli elementi di prova anche per omissione, omettendo di acquisire, in particolare, la relazione del responsabile del gruppo della trasgressione e non confrontandosi con le allegazioni difensive e le risultanze delle istanze integrative della difesa, come la relazione della criminologa dott.ssa Galiena, esperta ex art. 80 Ord. pen. Rileva che il provvedimento si dilunga sulla storia del clan Lo RU, facendo riferimento alla nota della DDA, omettendo di individuare in concreto la condotta di PE per valutarne l'eventuale perdurante pericolosità sociale, sia in relazione all'effettiva assenza di collegamenti che all'avvenuta collaborazione processuale emergente dalle sentenze allegate dalla difesa. Lamenta che non viene valutato il percorso di revisione critica avviato da PE anche con riguardo alla relazione della suddetta criminologa e che l'ordinanza in esame compie un salto logico laddove non confronta le note della DDA con le sentenze e le produzioni difensive sulla collaborazione processuale e fa una valutazione meramente assertiva sulla strumentalità della condotta di PE. 3. Il ricorrente deposita, nel termine previsto per legge, motivi aggiunti redatti da altro difensore, avv. Claudio Sforza. 3.1. Con il primo dei motivi aggiunti lamenta omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa. Si insiste sull'attuale smantellamento del clan Lo RU. Si insiste, altresì, sulla collaborazione processuale di PE in vari procedimenti (il duplice omicidio Ascione- Montella, conclusosi col riconoscimento proprio in virtù di detta collaborazione, delle circostanze attenuanti generiche;
l'omicidio RO, nel quale si dà atto dell'ampia collaborazione resa), quale emergente anche da memoriali depositati ai giudici competenti e tale da avere consentito la ricostruzione probatoria dei delitti e dei ruoli di tutti i soggetti 4 coinvolti, nonché sulla manifestazione di dissociazione dall'associazione di riferimento resa da PE con missive alla Procura DDA e nel corso di un recente processo. Si evidenzia la partecipazione del detenuto alle attività trattamentali e in particolare ad una serie di corsi scolastici, nonché le dichiarazioni di perdono nei confronti dei familiari delle vittime rese nei processi a suo carico. 3.2. Col secondo motivo si denuncia contrasto di giudicati, rilevando che con precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano di luglio 2023 veniva valutato positivamente il processo di rivisitazione critica di PE in relazione al proprio passato, diversamente dall'ordinanza in esame. 3.3. Col terzo motivo aggiunto si ritorna sulla mancata valutazione della relazione della dott.ssa Elena Galiena, criminologa dell'Istituto di Opera, che evidenzia come il percorso di revisione critica di PE, certamente complesso, sul suo passato criminale sia stato posto in essere con un comportamento fattivo di ammissione di responsabilità in aula e di ricostruzione probatoria, senza mai definirlo strumentale come nell'ordinanza impugnata. 3.4. Col quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione per contrasto con le ordinanze del Tribunale di sorveglianza con cui è stata riconosciuta la liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo novembre 2019 - novembre 2022, in considerazione della condotta regolare del detenuto e della sua partecipazione all'opera rieducativa. La difesa, insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e i motivi aggiunti, che ad esso si ricollegano, sono infondati. 1.1. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep.2017, Patacchiola, Rv. 269195). Il permesso premio - concedibile al detenuto, di regola dopo l'espiazione di una quota- parte della pena inflitta, che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma del summenzionato articolo. In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del Regolamento di esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore;
ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia;
in caso di reati di cui al comma 1 dell'art.
4-bis Ord. pen., vengono acquisite le dettagliate informazioni ed i pareri di cui al all'art.
4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1, 2._ stesso ordinamento. La decisione sull'istanza di permesso deve essere, dunque, assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e all'esito del suo completamento, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comunque, in modo inequivoco, l'impossibilità di una favorevole valutazione, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa del richiesto beneficio, tali da non giustificare l'ulteriore attesa (in termini, sia pure con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292). E', quindi, innegabile la discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura richiesta allo stadio del percorso rieducativo del giudice di sorveglianza, il quale è, invero, tenuto ad esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negativi, o positivi, delle autorità amministrative dell'esecuzione. 1.2. Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano non incorre nelle denunciate violazioni di legge ed è immune da profili di illogicità, indicando dettagliatamente le ragioni per cui allo stato non sussistono ancora i presupposti di cui all'art. 30-ter Ord. pen. Evidenzia, invero, detto Tribunale, ripercorrendo nella prima parte del provvedimento le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, come sia attualmente operativo il clan Lo RU, che, da quanto evidenziato dalla nota della DDA, sulla base di una serie di recenti sentenze di condanna, non risulta smantellato, ma confluito nell'Alleanza di Secondigliano, riuscendo ad affermare, all'indomani degli arresti del capo clan Carlo Lo RU e dei suoi fedelissimi e quindi dell'uscita di scena di tutti i componenti la famiglia Lo RU, tramite i propri affiliati la supremazia sui territori di Miano e Piscinola. Sottolinea, con particolare riguardo alla posizione di CA PE, come la DDA abbia ricordato il ruolo di dirigente e organizzatore dell'associazione mafiosa e altresì di partecipe al gruppo di fuoco, rivestito dallo stesso, il quale commetteva molti omicidi anche nell'interesse del clan Amato-Pagano, alla luce della mutua assistenza esistente tra lo stesso e il clan Lo RU, e come la DDA abbia affermato - sempre sulla base di recenti provvedimenti giudiziari - l'attuale operatività del suddetto clan nei comuni di Melito e Mugnano di Napoli e nei quartieri di Secondigliano e Scampia. Rileva, con riguardo all'asserita "collaborazione processuale" del detenuto, che il Magistrato di sorveglianza osserva come la DDA abbia evidenziato che nessuna concreta sua dissociazione è stata portata all'attenzione del suo ufficio e che in alcuni processi il condannato non ha fornito alcuna indicazione utile alla ricostruzione dell'evento delittuoso, anzi ha cercato di sviare le indagini creandosi un alibi per dimostrare la sua estraneità ai fatti;
e come l'asserito allontanamento di PE dal gruppo criminoso di origine strida con lo scambio epistolare mantenuto dal predetto nell'ultimo biennio con persone che hanno rivestito per anni una posizione di rilievo nel clan Lo RU, come AE ET, coimputato in diversi episodi omicidiari (come da provvedimenti di trattenimento del 2021 e 2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo di missive con cui PE aggiornava il destinatario dell'attuale assetto organizzativo del clan Lo RU). Il Tribunale di sorveglianza sottolinea come il Magistrato di sorveglianza abbia evidenziato come dall'osservazione in carcere siano emersi atteggiamenti strumentali e nodi di ambiguità del detenuto, confermati anche dalla relazione ultima di osservazione aggiornata al 18 settembre 2024. Richiama quanto evidenziato dall'esperto ex art. 80 Ord. pen. circa il pensiero razionale poco incline a entrare in contatto con gli aspetti emotivi legati alla sofferenza patita fin da bambino e procurata agli altri. E, dopo avere premesso che PE ha depositato suoi appunti tratti dall'ascolto della relazione letta dal dott. Aparo nel corso di un laboratorio, osserva che col reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ci si duole della riproposizione con detto provvedimento dei medesimi argomenti utilizzati nel provvedimento di reiezione del reclamo avverso il diniego di declassificazione, senza invece considerare l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria e gli ulteriori elementi di revisione critica, anche considerata la positività dell'esperienza nel gruppo del dott. Aparo, costituenti un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione. Sottolinea, come, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, il provvedimento reclamato, che fa anche leva su una serie di recenti ammonimenti per inosservanza degli ordini relativi al periodo 2021-2023, sia compiutamente motivato. Osserva che l'adesione alle attività trattamentali è meramente formale e quantitativa e che di ciò dà atto la relazione di sintesi aggiornata all'il. dicembre 2023 . Laddove rileva che: - il condannato, entrato a far parte del progetto In-relazione, ha tenuto un ruolo di leader non propriamente positivo, riuscendo a zittire tutti gli interlocutori e conducendo i suoi interventi in modo da rendere il suo interlocutore bersaglio dei compagni, che riversavano su di lui la loro incapacità a reagire verso PE;
- lo stesso nel gruppo della trasgressione, gestito dal dott. Aparo, risulta non avere mai mantenuto la posizione assegnatagli e avere assunto iniziative non consone, alzandosi, spostandosi da un lato all'altro del tavolo e affermando, a riprova della assenza di resipiscenza, che i detenuti irriducibili ti ostracizzano se aderisci autenticamente alle attività di detto gruppo e, se invece si convincono che lo fai in modo strumentale, il carisma sale. Rileva, quindi, il provvedimento in esame che da ciò emerge l'indubbia capacità manipolatoria di PE e la non sufficiente maturazione psicologica e criminologica da consentire l'accesso alla richiesta di permesso premio;
e che tali dati sono confermati dall'aggiornata relazione di osservazione del 18 settembre 2024, successiva alla valutazione del Magistrato di sorveglianza. Osservano i Giudici della sorveglianza che: - la tendenza alla prevaricazione e all'insubordinazione del condannato pone seri interrogativi sulle manifestazioni esteriori che tendono ad accreditarne la piena adesione al trattamento e la già avvenuta conversione ai valori della legalità; - l'avvenuta reale dissociazione dai percorsi criminali pregressi è dunque ancora da intraprendere, risultando prematura ogni argomentazione circa la confessione di omicidi non contestati, ovvero circa dichiarazioni collaborative;
- nemmeno giovano, in questo contesto di osservazione della personalità, le lettere ai familiari delle vittime, le riparazioni pecuniarie e l'effettiva presa di distanza dalla criminalità, su cui fa leva la difesa, che, oltre a non essere accertate, non sono nemmeno realmente interiorizzate;
- infine, tutte le indicazioni relative al valore delle relazioni degli esperti indicati ( come quella del dott. Aparo) risultano superate dai negativi dati emersi dalla relazione di osservazione circa i comportamenti ambigui tenuti dal condannato e la difficile gestione dello stesso. A fronte di tali argomentazioni non solo non manifestamente illogiche, ma scevre da vizi giuridici, anzi conformi al dato normativo e alla sua interpretazione giurisprudenziale, il ricorso e i motivi aggiunti, che si limitano ad insistere nei termini di cui sopra sulla sussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario, manifestano la loro infondatezza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di PE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 5798 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/01/2025 Letta la requisitoria del dott. Lucia Odello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la domanda di concessione di un permesso premio, presentata da CA PE. 2. Avverso tale ordinanza CA PE propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. Simona Debora Giannetti, deducendo violazione degli artt.
4-bis e 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2, 3, 24, 27 Cost. e 6 Cedu e vizio e/o assenza/apparenza di motivazione. Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia aderito plasticamente alle argomentazioni del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, eludendo le censure difensive e travisando gli elementi di prova anche per omissione, omettendo di acquisire, in particolare, la relazione del responsabile del gruppo della trasgressione e non confrontandosi con le allegazioni difensive e le risultanze delle istanze integrative della difesa, come la relazione della criminologa dott.ssa Galiena, esperta ex art. 80 Ord. pen. Rileva che il provvedimento si dilunga sulla storia del clan Lo RU, facendo riferimento alla nota della DDA, omettendo di individuare in concreto la condotta di PE per valutarne l'eventuale perdurante pericolosità sociale, sia in relazione all'effettiva assenza di collegamenti che all'avvenuta collaborazione processuale emergente dalle sentenze allegate dalla difesa. Lamenta che non viene valutato il percorso di revisione critica avviato da PE anche con riguardo alla relazione della suddetta criminologa e che l'ordinanza in esame compie un salto logico laddove non confronta le note della DDA con le sentenze e le produzioni difensive sulla collaborazione processuale e fa una valutazione meramente assertiva sulla strumentalità della condotta di PE. 3. Il ricorrente deposita, nel termine previsto per legge, motivi aggiunti redatti da altro difensore, avv. Claudio Sforza. 3.1. Con il primo dei motivi aggiunti lamenta omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa. Si insiste sull'attuale smantellamento del clan Lo RU. Si insiste, altresì, sulla collaborazione processuale di PE in vari procedimenti (il duplice omicidio Ascione- Montella, conclusosi col riconoscimento proprio in virtù di detta collaborazione, delle circostanze attenuanti generiche;
l'omicidio RO, nel quale si dà atto dell'ampia collaborazione resa), quale emergente anche da memoriali depositati ai giudici competenti e tale da avere consentito la ricostruzione probatoria dei delitti e dei ruoli di tutti i soggetti 4 coinvolti, nonché sulla manifestazione di dissociazione dall'associazione di riferimento resa da PE con missive alla Procura DDA e nel corso di un recente processo. Si evidenzia la partecipazione del detenuto alle attività trattamentali e in particolare ad una serie di corsi scolastici, nonché le dichiarazioni di perdono nei confronti dei familiari delle vittime rese nei processi a suo carico. 3.2. Col secondo motivo si denuncia contrasto di giudicati, rilevando che con precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano di luglio 2023 veniva valutato positivamente il processo di rivisitazione critica di PE in relazione al proprio passato, diversamente dall'ordinanza in esame. 3.3. Col terzo motivo aggiunto si ritorna sulla mancata valutazione della relazione della dott.ssa Elena Galiena, criminologa dell'Istituto di Opera, che evidenzia come il percorso di revisione critica di PE, certamente complesso, sul suo passato criminale sia stato posto in essere con un comportamento fattivo di ammissione di responsabilità in aula e di ricostruzione probatoria, senza mai definirlo strumentale come nell'ordinanza impugnata. 3.4. Col quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione per contrasto con le ordinanze del Tribunale di sorveglianza con cui è stata riconosciuta la liberazione anticipata in relazione al periodo detentivo novembre 2019 - novembre 2022, in considerazione della condotta regolare del detenuto e della sua partecipazione all'opera rieducativa. La difesa, insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e i motivi aggiunti, che ad esso si ricollegano, sono infondati. 1.1. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep.2017, Patacchiola, Rv. 269195). Il permesso premio - concedibile al detenuto, di regola dopo l'espiazione di una quota- parte della pena inflitta, che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso - costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma del summenzionato articolo. In coerenza con tale impostazione, l'art. 65 del Regolamento di esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall'istituto penitenziario corredata, tra l'altro, dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del direttore;
ulteriori informazioni (comma 2) sono dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia;
in caso di reati di cui al comma 1 dell'art.
4-bis Ord. pen., vengono acquisite le dettagliate informazioni ed i pareri di cui al all'art.
4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1, 2._ stesso ordinamento. La decisione sull'istanza di permesso deve essere, dunque, assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e all'esito del suo completamento, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l'Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, Meneghetti), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comunque, in modo inequivoco, l'impossibilità di una favorevole valutazione, a fronte dell'accertata pericolosità del richiedente e dell'assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa del richiesto beneficio, tali da non giustificare l'ulteriore attesa (in termini, sia pure con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292). E', quindi, innegabile la discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura richiesta allo stadio del percorso rieducativo del giudice di sorveglianza, il quale è, invero, tenuto ad esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negativi, o positivi, delle autorità amministrative dell'esecuzione. 1.2. Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano non incorre nelle denunciate violazioni di legge ed è immune da profili di illogicità, indicando dettagliatamente le ragioni per cui allo stato non sussistono ancora i presupposti di cui all'art. 30-ter Ord. pen. Evidenzia, invero, detto Tribunale, ripercorrendo nella prima parte del provvedimento le argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, come sia attualmente operativo il clan Lo RU, che, da quanto evidenziato dalla nota della DDA, sulla base di una serie di recenti sentenze di condanna, non risulta smantellato, ma confluito nell'Alleanza di Secondigliano, riuscendo ad affermare, all'indomani degli arresti del capo clan Carlo Lo RU e dei suoi fedelissimi e quindi dell'uscita di scena di tutti i componenti la famiglia Lo RU, tramite i propri affiliati la supremazia sui territori di Miano e Piscinola. Sottolinea, con particolare riguardo alla posizione di CA PE, come la DDA abbia ricordato il ruolo di dirigente e organizzatore dell'associazione mafiosa e altresì di partecipe al gruppo di fuoco, rivestito dallo stesso, il quale commetteva molti omicidi anche nell'interesse del clan Amato-Pagano, alla luce della mutua assistenza esistente tra lo stesso e il clan Lo RU, e come la DDA abbia affermato - sempre sulla base di recenti provvedimenti giudiziari - l'attuale operatività del suddetto clan nei comuni di Melito e Mugnano di Napoli e nei quartieri di Secondigliano e Scampia. Rileva, con riguardo all'asserita "collaborazione processuale" del detenuto, che il Magistrato di sorveglianza osserva come la DDA abbia evidenziato che nessuna concreta sua dissociazione è stata portata all'attenzione del suo ufficio e che in alcuni processi il condannato non ha fornito alcuna indicazione utile alla ricostruzione dell'evento delittuoso, anzi ha cercato di sviare le indagini creandosi un alibi per dimostrare la sua estraneità ai fatti;
e come l'asserito allontanamento di PE dal gruppo criminoso di origine strida con lo scambio epistolare mantenuto dal predetto nell'ultimo biennio con persone che hanno rivestito per anni una posizione di rilievo nel clan Lo RU, come AE ET, coimputato in diversi episodi omicidiari (come da provvedimenti di trattenimento del 2021 e 2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo di missive con cui PE aggiornava il destinatario dell'attuale assetto organizzativo del clan Lo RU). Il Tribunale di sorveglianza sottolinea come il Magistrato di sorveglianza abbia evidenziato come dall'osservazione in carcere siano emersi atteggiamenti strumentali e nodi di ambiguità del detenuto, confermati anche dalla relazione ultima di osservazione aggiornata al 18 settembre 2024. Richiama quanto evidenziato dall'esperto ex art. 80 Ord. pen. circa il pensiero razionale poco incline a entrare in contatto con gli aspetti emotivi legati alla sofferenza patita fin da bambino e procurata agli altri. E, dopo avere premesso che PE ha depositato suoi appunti tratti dall'ascolto della relazione letta dal dott. Aparo nel corso di un laboratorio, osserva che col reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ci si duole della riproposizione con detto provvedimento dei medesimi argomenti utilizzati nel provvedimento di reiezione del reclamo avverso il diniego di declassificazione, senza invece considerare l'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria e gli ulteriori elementi di revisione critica, anche considerata la positività dell'esperienza nel gruppo del dott. Aparo, costituenti un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione. Sottolinea, come, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, il provvedimento reclamato, che fa anche leva su una serie di recenti ammonimenti per inosservanza degli ordini relativi al periodo 2021-2023, sia compiutamente motivato. Osserva che l'adesione alle attività trattamentali è meramente formale e quantitativa e che di ciò dà atto la relazione di sintesi aggiornata all'il. dicembre 2023 . Laddove rileva che: - il condannato, entrato a far parte del progetto In-relazione, ha tenuto un ruolo di leader non propriamente positivo, riuscendo a zittire tutti gli interlocutori e conducendo i suoi interventi in modo da rendere il suo interlocutore bersaglio dei compagni, che riversavano su di lui la loro incapacità a reagire verso PE;
- lo stesso nel gruppo della trasgressione, gestito dal dott. Aparo, risulta non avere mai mantenuto la posizione assegnatagli e avere assunto iniziative non consone, alzandosi, spostandosi da un lato all'altro del tavolo e affermando, a riprova della assenza di resipiscenza, che i detenuti irriducibili ti ostracizzano se aderisci autenticamente alle attività di detto gruppo e, se invece si convincono che lo fai in modo strumentale, il carisma sale. Rileva, quindi, il provvedimento in esame che da ciò emerge l'indubbia capacità manipolatoria di PE e la non sufficiente maturazione psicologica e criminologica da consentire l'accesso alla richiesta di permesso premio;
e che tali dati sono confermati dall'aggiornata relazione di osservazione del 18 settembre 2024, successiva alla valutazione del Magistrato di sorveglianza. Osservano i Giudici della sorveglianza che: - la tendenza alla prevaricazione e all'insubordinazione del condannato pone seri interrogativi sulle manifestazioni esteriori che tendono ad accreditarne la piena adesione al trattamento e la già avvenuta conversione ai valori della legalità; - l'avvenuta reale dissociazione dai percorsi criminali pregressi è dunque ancora da intraprendere, risultando prematura ogni argomentazione circa la confessione di omicidi non contestati, ovvero circa dichiarazioni collaborative;
- nemmeno giovano, in questo contesto di osservazione della personalità, le lettere ai familiari delle vittime, le riparazioni pecuniarie e l'effettiva presa di distanza dalla criminalità, su cui fa leva la difesa, che, oltre a non essere accertate, non sono nemmeno realmente interiorizzate;
- infine, tutte le indicazioni relative al valore delle relazioni degli esperti indicati ( come quella del dott. Aparo) risultano superate dai negativi dati emersi dalla relazione di osservazione circa i comportamenti ambigui tenuti dal condannato e la difficile gestione dello stesso. A fronte di tali argomentazioni non solo non manifestamente illogiche, ma scevre da vizi giuridici, anzi conformi al dato normativo e alla sua interpretazione giurisprudenziale, il ricorso e i motivi aggiunti, che si limitano ad insistere nei termini di cui sopra sulla sussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario, manifestano la loro infondatezza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di PE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.