Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nella legge 3 febbraio 1949, n. 31 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entrera' in vigore il giorno Successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nella legge 3 febbraio 1949, n. 31 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49.
La presente legge entrera' in vigore il giorno Successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.