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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2563/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17648/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2016.0120672911000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1905/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20.10.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259029818410000 ma limitatamente alla cartella di pagamento n.07120160120672911000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2011, scaturente dal ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 242,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento nonchè della successiva cartella di pagamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 5.11.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizioi, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica del sotteso, all'odierno provvedimento opposto, avviso di accertamento e, in via subordinata, nel rilevare di aver regolarmente notificato la prodromica cartella di pagamento e successivi atti interruttivi della prescrizione, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 17.11.2025, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato il prodromico avviso di accertamento che, in assenza di impugnazione risultava essere divenuto definitiv ed all'uopo nel chiedere confermarsi l'attività di recupero del credito vantato concludeva con la richiesta di declaratoria di rigetto del gravame.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
I motivi sono infondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che asorbe i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una intimazione di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima del provvedimento qui impugnato, segnatamente di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento ne tantomeno alcuna cartella di pagamento o atti successivi.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione e dall'Agenzia delle Entrate e ON resistenti, di contro e circostanza non contestata da parte istante, è risultata provata l'esecuzione della notifica, sia dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 8.5.2014 e sia della cartella di pagamento avvenuta in data
11.7.2017, nonchè di successive intimazioni di pagamento.
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e gli Enti impositori diano la prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e divenuti definitivi con la cristallizzazione del credito vantato.
Infine, relativamente all'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, va rilevato che non appare assolutamente maturata alla luce della validità delle valutate notifiche degli atti interruttivi e sia alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 (duecento oltre oneri accessori se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate e ON ed euro 200,00 (duecento) oltre oneri accessori se dovuti in favore della Regione Campania.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17648/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2016.0120672911000 BOLLO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1905/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20.10.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n.07120259029818410000 ma limitatamente alla cartella di pagamento n.07120160120672911000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2011, scaturente dal ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 242,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento nonchè della successiva cartella di pagamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 5.11.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizioi, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica del sotteso, all'odierno provvedimento opposto, avviso di accertamento e, in via subordinata, nel rilevare di aver regolarmente notificato la prodromica cartella di pagamento e successivi atti interruttivi della prescrizione, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 17.11.2025, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato il prodromico avviso di accertamento che, in assenza di impugnazione risultava essere divenuto definitiv ed all'uopo nel chiedere confermarsi l'attività di recupero del credito vantato concludeva con la richiesta di declaratoria di rigetto del gravame.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
I motivi sono infondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che asorbe i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una intimazione di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima del provvedimento qui impugnato, segnatamente di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento ne tantomeno alcuna cartella di pagamento o atti successivi.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione e dall'Agenzia delle Entrate e ON resistenti, di contro e circostanza non contestata da parte istante, è risultata provata l'esecuzione della notifica, sia dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 8.5.2014 e sia della cartella di pagamento avvenuta in data
11.7.2017, nonchè di successive intimazioni di pagamento.
Qualora la parte destinataria di un atto di riscossione contesti di averne ricevuto la notificazione e gli Enti impositori diano la prova della esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti atti non tempestivamente opposti e divenuti definitivi con la cristallizzazione del credito vantato.
Infine, relativamente all'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, va rilevato che non appare assolutamente maturata alla luce della validità delle valutate notifiche degli atti interruttivi e sia alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 (duecento oltre oneri accessori se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate e ON ed euro 200,00 (duecento) oltre oneri accessori se dovuti in favore della Regione Campania.
Napoli 3.2.2026