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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
GN UI AN, EL
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 479/2022 depositato il 03/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520199010395670000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120047959420000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150014278910000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150030141470000 BO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 24/2022 - pronunciata in data 5 novembre 2021 e depositata in segreteria in data 11 gennaio 2022 - con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito ad avviso di intimazione e alle quattro cartelle di pagamento prodromiche emesse dall'Agenzia delle Entrate
RI di Cagliari, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Dopo avere proposto appello richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni già proposte in primo grado il contribuente depositava memoria illustrativa datata 4 febbraio 2026 con la quale comunicava che una cartella di pagamento, nelle more del giudizio, era stata pagata e che altre due sono state annullate automaticamente dall'ufficio ("stralcio") in quanto di importo inferiore ai mille euro.
L'Amministrazzione finanziaria si costituiva ritualmente in giudizio.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto di quanto comunicato ed esaminata la documentazione agli atti, ritiene che debba essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento numero 02520130027501221000 per avvenuto pagamento, nonché numero 02520150014278910000
e numero 02520150030141470000 a seguito di annullamento per importi inferiori a mille euro (legge di bilancio 2023 numero 197/2022).
L'appello deve essere accolto con riferimento alla cartella esattoriale numero 0252012004795942000 in quanto, dall'esame della documentazione agli atti, risulta violazione del procedimento notificatorio avvenuto ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile.
Manca, infatti, qualsiasi riferimento all'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione dell'appellante, adempimento tassativamente previsto dalla legge.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, necessita, infatti, del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione ordinanza numero
8910 depositata in data 4 aprile 2025).
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
La parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento numero 02520130027501221000 nonché numero 02520150014278910000 e numero
02520150030141470000.
Accoglie nel resto l'appello con riferimento alla cartella di pagamento numero 0252012004795942000 che annulla.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
GN UI AN, EL
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 479/2022 depositato il 03/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 11/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520199010395670000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120047959420000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150014278910000 BO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150030141470000 BO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il signor Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 24/2022 - pronunciata in data 5 novembre 2021 e depositata in segreteria in data 11 gennaio 2022 - con la quale la seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo in merito ad avviso di intimazione e alle quattro cartelle di pagamento prodromiche emesse dall'Agenzia delle Entrate
RI di Cagliari, dichiarava il ricorso inammissibile e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Dopo avere proposto appello richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni già proposte in primo grado il contribuente depositava memoria illustrativa datata 4 febbraio 2026 con la quale comunicava che una cartella di pagamento, nelle more del giudizio, era stata pagata e che altre due sono state annullate automaticamente dall'ufficio ("stralcio") in quanto di importo inferiore ai mille euro.
L'Amministrazzione finanziaria si costituiva ritualmente in giudizio.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preso atto di quanto comunicato ed esaminata la documentazione agli atti, ritiene che debba essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento numero 02520130027501221000 per avvenuto pagamento, nonché numero 02520150014278910000
e numero 02520150030141470000 a seguito di annullamento per importi inferiori a mille euro (legge di bilancio 2023 numero 197/2022).
L'appello deve essere accolto con riferimento alla cartella esattoriale numero 0252012004795942000 in quanto, dall'esame della documentazione agli atti, risulta violazione del procedimento notificatorio avvenuto ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile.
Manca, infatti, qualsiasi riferimento all'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione dell'appellante, adempimento tassativamente previsto dalla legge.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, necessita, infatti, del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione ordinanza numero
8910 depositata in data 4 aprile 2025).
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
La parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sasrdegna - sezione
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento numero 02520130027501221000 nonché numero 02520150014278910000 e numero
02520150030141470000.
Accoglie nel resto l'appello con riferimento alla cartella di pagamento numero 0252012004795942000 che annulla.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio