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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7519/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA Del Prete
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA PU VE – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7519/2024 R.G., avente ad oggetto:risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa congiuntamen- Parte_1 C.F._1 te e disgiuntamente dall' Avv. Michela Izzo (C.F. ), C.F._2 dall'avv.to Rosa Piscitelli (CF: ), dall'Avv. Gennaro Ma- C.F._3 siello (CF: ), ed elett.te domiciliata presso il loro studio C.F._4 in Cancello Scalo, alla Via Napoli n.720., in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(P.I. , rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiun- CP_1 P.IVA_1 tamente dall' Avv. Daniela Lumaca (C.F. ) e dall'avv C.F._5
AR GO (C.F. ed elett.te domiciliata presso C.F._6 il Servizio Legale dell'Ente in , alla via Unità Italiana, 28.in virtù di pro- CP_1 cura in atti;
-Convenuto- nonché
(C.F. ) ( C.F. ), Istruttore ONroparte_2 P.IVA_2 C.F._7
Direttivo Avvocato, iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati del foro di Santa
MA PU VE - ed elett.te domiciliato per la carica presso la sede del Co-
2
mune di sita in Piazza Municipio – in virtù di procura in atti;
CP_2
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice ha dedotto che, in data 19 Aprile 2023, in ver- Parte_1 CP_2 so le ore 18:00, un cane di grossa taglia e di colore chiaro e privo di collare, guinzaglio o targhetta, proveniente dal lato destro della stessa, gli si avventava contro afferrandole i pantaloni all'altezza della gamba destra. L'attrice ha preci- sato che nella fretta e paura cercò di divincolarsi dal cane e finì in terra sbattendo con la spalla sinistra. L'attrice ha osservato che a causa dell'aggressione, riporta- va notevoli lesioni certificate dal P.S di (“frattura dell'omero sinistro”). CP_1
Ha evidenziato che per le lesioni subite a causa dei fatti di causa è stata sottopo- sta a un intervento chirurgico, a seguito del quale emergevano postumi perma- nenti.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, disattesa ogni contra- ria istanza o eccezione, accogliere la presente domanda e per l'effetto: 1) In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del e ONroparte_2 dell' , ex art. 2043 cod. civ. per il danno subito dalla ricorrente, a CP_3 seguito dell'evento sopra descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo
e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, come statuito dalla Suprema Corte Sez. 6^ 24 marzo 2022, Ordi- nanza n.9621 ; 2) - Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti
i danni patiti dalla ricorrente e quantificabili in € 64.577,00 nonché alla rifusio- ne delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscri- vente procuratore in funzione anticipatoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'attualità, dalla data dell'evento, successivamente, rivalutate
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secondo gli indici ISTAT, anno per anno e con calcolo degli interessi legali sino all'attualità; 3) Condannare i convenuti alla refusione delle spese, diritti ed ono- rari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie come per legge.” ON Si è costituita la convenuta la quale ha eccepito in primo luogo la carenza di legittimazione passiva, non essendo pervenuta alcuna segnalazione relativa al- la presenza dei cani randagi né richieste di cattura. Inoltre, l'azienda sanitaria ha sostenuto che la pretesa è in ogni caso da ritenersi infondata, non essendo stato Co provato alcun comportamento commissivo o omissivo da parte dell'
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 4 c.p.c.; ancora in via preliminare in rito: dichiarare la domanda attrice improponibile ed im- procedibile nei confronti della convenuta per palese carenza di le- CP_1 gittimazione passiva della stessa;
- nel merito, rigettare la domanda perché in- fondata e priva di prova in quanto alcuna responsabilità è addebitabile all' ”. CP_1
Si è costituito il , il quale sostenuto che l'ente titolare ONroparte_2
ON dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi deve individuarsi nell' ai sensi dell'art. 5 lett. c della L.R. Campania n. 3/20 e inoltre, ha precisato che la parte attrice non ha dimostrato, l'esistenza di segnalazioni o richieste di interven- to, per un periodo coincidente a quello del presunto incidente, per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, 1. In via preliminare, accertare il difetto di legittimazione passiva del
;
2. Nel merito, rigettare le domande della parte attrice in ONroparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, accertare l'assenza di re- sponsabilità in capo al;
3. Con vittoria di spese e competenze ONroparte_2 professionali”.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata appli- cando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pro- nuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esami- nare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio,
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anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", im- ponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subor- dinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni emerse di carattere preliminare, va detto che esaminando la domanda per come formulata e allegata dall'attrice, ON alla luce delle specifiche contestazioni svolte sia dall' convenuto che dal
, si è rivelata infondata e va, pertanto, rigettata, non potendo af- ONroparte_2 fermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione dell'aggressione.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, da un confronto tra la prospettazione dei fatti offerta dall'attrice e la documentazione depositata in atti emerge una rilevante contraddittorietà. In- fatti nel libello introduttivo viene riportata la seguente dinamica: “In data
19/04/2023, in Teano (CE) verso le ore 18:00 circa alla Via Orsa in Teano-
Fraz- di Casafredda la sig. ra nel mentre proveniva da Casafredda Pt_1 precisamente dalla piazza e si dirigeva svoltando a sinistra alla Via Orsa ove ri- siede (CE), un cane di grossa taglia, non curato, di colore chiaro e privo di qualsivoglia collare, guinzaglio e/o targhetta, proveniente dal lato destro della
ai terreni lì esistenti, improvvisamente e violentemente gli si avventava Pt_1 contro afferrandole i pantaloni alla gamba destra e la , che si trovava Pt_1 sulla strada pronta per svoltare alla Via Orsa, nella fretta- paura cercò di divin- colarsi dal cane e finì in terra sbattendo con la spalla sinistra”.
Tale ricostruzione dei fatti risulta in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla stessa parte attorea al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto. Dal certifica- to di pronto soccorso alla voce “DATA E ORA DI ACCESSO “è indicato “Merco- ledì 19 Aprile alle ore 16.30” mentre, alla voce “DATA E ORE DI USCITA” è
5
indicato “Mercoledì 19 Aprile alle ore 18:37”.
Tale contraddittorietà rende, già da sola considerata, incerta la ricostruzione della vicenda.
A ciò si aggiunge il fatto che, nella sezione dati clinico anamnestico, è riportata la seguente dicitura “RIFERITA CADUTA ACCIDENTALE IN CASA“NEGA
TRAUMA CRANICO”. Anche questo dato documentale contribuisce a rendere incerta la dinamica con cui si sono svolti i fatti che hanno provocato le lesioni per le quali si chiede il risarcimento.
Viene infatti in rilievo una dichiarazione stragiudiziale, proveniente dalla parte attorea, cui conferire pieno valore confessorio. La dichiarazione riportata nel certificato, infatti, indica proprio che l'infortunio si verificava in uno spazio chiuso “caduta accidentale in casa” e non presso la via Orsa in Teano- Frazio- ne- di Casafredda, come riportato in citazione. Inoltre, la stessa attrice ha dichia- rato che l'evento lesivo si sarebbe verificato intorno alle 18:00, mentre al pronto soccorso come data di entrata è stato registrato un diverso orario (ore 16:30).
Sempre sotto il profilo documentale, va poi evidenziato che, dalla produzione fo- tografica allegata da parte attrice, risulta riprodotta un'immagine della strada
“Via Orsa” e dello stato dei luoghi da cui non si evince alcuna prova della pre- sunta “presenza di cani randagi”, di cui l'attrice si duole. In buona sostanza, emerge la contraddittorietà anche tra quanto sostenuto dall'attrice nell'atto intro- duttivo del giudizio e quanto emerge dai rilievi fotografici depositati.
In definitiva viene a delinearsi un quadro probatorio fumoso e contraddittorio che non consente di ritenere provata in maniera adeguata la dinamica con cui si sa- rebbero svolti i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
Orbene, in base al principio dell'onere della prova, deve affermarsi che l'attrice non abbia assolto all'onere che sulla stessa grava, venendo a delinearsi una con- traddittorietà incolmabile, alla luce di quanto qui riportato.
Ciò posto, per completezza, va aggiunto quanto segue.
La giurisprudenza afferma ormai pressoché pacificamente, che il danno cagiona- to dal c.detto “cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ.,
28 marzo 2006, n. 7080).
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In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orienta- mento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole ge- nerali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in gene- rale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'at- tore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai princi- pi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligato- ria” (Cassazione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato che non risulta provato che siano per- venute agli enti convenuti segnalazioni in merito alla presenza di cani randagi con riferimento al periodo in cui si sono verificati i fatti di causa e nella zona in- teressata.
Va aggiunto che il capo di prova articolato sul punto risulta inammissibile perché formulato in maniera estremamente generica e, pertanto, risulta non idoneo a fornire la prova delle avvenute segnalazioni.
L'assenza di tale prova impedisce di ritenere sussistente una condotta colposa degli enti convenuti, consistente nella violazione di obblighi gravanti sugli stessi e riconducibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbligo di attiva- zione.
La domanda, dunque, non può essere accolta.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, te- nendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. In particolare va con- siderato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
7
ON
• condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che liqui- da in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella mi- sura di legge, IVA e CPA come per legge;
• condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto co- mune, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Santa MA PU VE, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa MA Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa MA Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA PU VE – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa MA Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7519/2024 R.G., avente ad oggetto:risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa congiuntamen- Parte_1 C.F._1 te e disgiuntamente dall' Avv. Michela Izzo (C.F. ), C.F._2 dall'avv.to Rosa Piscitelli (CF: ), dall'Avv. Gennaro Ma- C.F._3 siello (CF: ), ed elett.te domiciliata presso il loro studio C.F._4 in Cancello Scalo, alla Via Napoli n.720., in virtù di procura in atti;
-Attore-
e
(P.I. , rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiun- CP_1 P.IVA_1 tamente dall' Avv. Daniela Lumaca (C.F. ) e dall'avv C.F._5
AR GO (C.F. ed elett.te domiciliata presso C.F._6 il Servizio Legale dell'Ente in , alla via Unità Italiana, 28.in virtù di pro- CP_1 cura in atti;
-Convenuto- nonché
(C.F. ) ( C.F. ), Istruttore ONroparte_2 P.IVA_2 C.F._7
Direttivo Avvocato, iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati del foro di Santa
MA PU VE - ed elett.te domiciliato per la carica presso la sede del Co-
2
mune di sita in Piazza Municipio – in virtù di procura in atti;
CP_2
-Convenuto-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da atto introduttivo e note relative all'udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'attrice ha dedotto che, in data 19 Aprile 2023, in ver- Parte_1 CP_2 so le ore 18:00, un cane di grossa taglia e di colore chiaro e privo di collare, guinzaglio o targhetta, proveniente dal lato destro della stessa, gli si avventava contro afferrandole i pantaloni all'altezza della gamba destra. L'attrice ha preci- sato che nella fretta e paura cercò di divincolarsi dal cane e finì in terra sbattendo con la spalla sinistra. L'attrice ha osservato che a causa dell'aggressione, riporta- va notevoli lesioni certificate dal P.S di (“frattura dell'omero sinistro”). CP_1
Ha evidenziato che per le lesioni subite a causa dei fatti di causa è stata sottopo- sta a un intervento chirurgico, a seguito del quale emergevano postumi perma- nenti.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, disattesa ogni contra- ria istanza o eccezione, accogliere la presente domanda e per l'effetto: 1) In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del e ONroparte_2 dell' , ex art. 2043 cod. civ. per il danno subito dalla ricorrente, a CP_3 seguito dell'evento sopra descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo
e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, come statuito dalla Suprema Corte Sez. 6^ 24 marzo 2022, Ordi- nanza n.9621 ; 2) - Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti
i danni patiti dalla ricorrente e quantificabili in € 64.577,00 nonché alla rifusio- ne delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione al sottoscri- vente procuratore in funzione anticipatoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'attualità, dalla data dell'evento, successivamente, rivalutate
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secondo gli indici ISTAT, anno per anno e con calcolo degli interessi legali sino all'attualità; 3) Condannare i convenuti alla refusione delle spese, diritti ed ono- rari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per anticipo fattone, oltre IVA, CPA, rimborso spese forfettarie come per legge.” ON Si è costituita la convenuta la quale ha eccepito in primo luogo la carenza di legittimazione passiva, non essendo pervenuta alcuna segnalazione relativa al- la presenza dei cani randagi né richieste di cattura. Inoltre, l'azienda sanitaria ha sostenuto che la pretesa è in ogni caso da ritenersi infondata, non essendo stato Co provato alcun comportamento commissivo o omissivo da parte dell'
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare la nullità della domanda ai sensi dell'art.164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 n. 4 c.p.c.; ancora in via preliminare in rito: dichiarare la domanda attrice improponibile ed im- procedibile nei confronti della convenuta per palese carenza di le- CP_1 gittimazione passiva della stessa;
- nel merito, rigettare la domanda perché in- fondata e priva di prova in quanto alcuna responsabilità è addebitabile all' ”. CP_1
Si è costituito il , il quale sostenuto che l'ente titolare ONroparte_2
ON dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi deve individuarsi nell' ai sensi dell'art. 5 lett. c della L.R. Campania n. 3/20 e inoltre, ha precisato che la parte attrice non ha dimostrato, l'esistenza di segnalazioni o richieste di interven- to, per un periodo coincidente a quello del presunto incidente, per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi.
Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, 1. In via preliminare, accertare il difetto di legittimazione passiva del
;
2. Nel merito, rigettare le domande della parte attrice in ONroparte_2 quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, accertare l'assenza di re- sponsabilità in capo al;
3. Con vittoria di spese e competenze ONroparte_2 professionali”.
Il merito
In primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata appli- cando il principio della “ragione più liquida”. A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pro- nuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esami- nare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio,
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anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", im- ponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esi- genze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subor- dinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni emerse di carattere preliminare, va detto che esaminando la domanda per come formulata e allegata dall'attrice, ON alla luce delle specifiche contestazioni svolte sia dall' convenuto che dal
, si è rivelata infondata e va, pertanto, rigettata, non potendo af- ONroparte_2 fermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione dell'aggressione.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, da un confronto tra la prospettazione dei fatti offerta dall'attrice e la documentazione depositata in atti emerge una rilevante contraddittorietà. In- fatti nel libello introduttivo viene riportata la seguente dinamica: “In data
19/04/2023, in Teano (CE) verso le ore 18:00 circa alla Via Orsa in Teano-
Fraz- di Casafredda la sig. ra nel mentre proveniva da Casafredda Pt_1 precisamente dalla piazza e si dirigeva svoltando a sinistra alla Via Orsa ove ri- siede (CE), un cane di grossa taglia, non curato, di colore chiaro e privo di qualsivoglia collare, guinzaglio e/o targhetta, proveniente dal lato destro della
ai terreni lì esistenti, improvvisamente e violentemente gli si avventava Pt_1 contro afferrandole i pantaloni alla gamba destra e la , che si trovava Pt_1 sulla strada pronta per svoltare alla Via Orsa, nella fretta- paura cercò di divin- colarsi dal cane e finì in terra sbattendo con la spalla sinistra”.
Tale ricostruzione dei fatti risulta in contrasto con le dichiarazioni rilasciate dalla stessa parte attorea al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto. Dal certifica- to di pronto soccorso alla voce “DATA E ORA DI ACCESSO “è indicato “Merco- ledì 19 Aprile alle ore 16.30” mentre, alla voce “DATA E ORE DI USCITA” è
5
indicato “Mercoledì 19 Aprile alle ore 18:37”.
Tale contraddittorietà rende, già da sola considerata, incerta la ricostruzione della vicenda.
A ciò si aggiunge il fatto che, nella sezione dati clinico anamnestico, è riportata la seguente dicitura “RIFERITA CADUTA ACCIDENTALE IN CASA“NEGA
TRAUMA CRANICO”. Anche questo dato documentale contribuisce a rendere incerta la dinamica con cui si sono svolti i fatti che hanno provocato le lesioni per le quali si chiede il risarcimento.
Viene infatti in rilievo una dichiarazione stragiudiziale, proveniente dalla parte attorea, cui conferire pieno valore confessorio. La dichiarazione riportata nel certificato, infatti, indica proprio che l'infortunio si verificava in uno spazio chiuso “caduta accidentale in casa” e non presso la via Orsa in Teano- Frazio- ne- di Casafredda, come riportato in citazione. Inoltre, la stessa attrice ha dichia- rato che l'evento lesivo si sarebbe verificato intorno alle 18:00, mentre al pronto soccorso come data di entrata è stato registrato un diverso orario (ore 16:30).
Sempre sotto il profilo documentale, va poi evidenziato che, dalla produzione fo- tografica allegata da parte attrice, risulta riprodotta un'immagine della strada
“Via Orsa” e dello stato dei luoghi da cui non si evince alcuna prova della pre- sunta “presenza di cani randagi”, di cui l'attrice si duole. In buona sostanza, emerge la contraddittorietà anche tra quanto sostenuto dall'attrice nell'atto intro- duttivo del giudizio e quanto emerge dai rilievi fotografici depositati.
In definitiva viene a delinearsi un quadro probatorio fumoso e contraddittorio che non consente di ritenere provata in maniera adeguata la dinamica con cui si sa- rebbero svolti i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento.
Orbene, in base al principio dell'onere della prova, deve affermarsi che l'attrice non abbia assolto all'onere che sulla stessa grava, venendo a delinearsi una con- traddittorietà incolmabile, alla luce di quanto qui riportato.
Ciò posto, per completezza, va aggiunto quanto segue.
La giurisprudenza afferma ormai pressoché pacificamente, che il danno cagiona- to dal c.detto “cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ.,
28 marzo 2006, n. 7080).
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In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orienta- mento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole ge- nerali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in gene- rale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'at- tore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai princi- pi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligato- ria” (Cassazione civile sez. III 31 luglio 2017 n. 18954).
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato che non risulta provato che siano per- venute agli enti convenuti segnalazioni in merito alla presenza di cani randagi con riferimento al periodo in cui si sono verificati i fatti di causa e nella zona in- teressata.
Va aggiunto che il capo di prova articolato sul punto risulta inammissibile perché formulato in maniera estremamente generica e, pertanto, risulta non idoneo a fornire la prova delle avvenute segnalazioni.
L'assenza di tale prova impedisce di ritenere sussistente una condotta colposa degli enti convenuti, consistente nella violazione di obblighi gravanti sugli stessi e riconducibili a specifiche regole cautelari che impongono un obbligo di attiva- zione.
La domanda, dunque, non può essere accolta.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, te- nendo conto delle questioni trattate e dell'attività espletata. In particolare va con- siderato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta la domanda;
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ON
• condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che liqui- da in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella mi- sura di legge, IVA e CPA come per legge;
• condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto co- mune, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge.
Santa MA PU VE, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa MA Del Prete
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