CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2025/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 431/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 2
e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza, n. 431/02/2025, con la quale la CGT di I grado di Foggia ha accolto parzialmente il suo ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo ed invito al pagamento, emesso dalla Società_1 e Società_1 srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia, relativo all'omesso versamento TARI per gli anni dal
2016 al 2019, con riguardo agli immobili indicati ai nn. 2 e 4 dell'atto impugnato.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso limitatamente all'immobile di cui al n. 4 rilevando l'erroneo calcolo dell'imposta da parte della società concessionaria. Respingeva invece il ricorso con riguardo all'immobile di cui al n. 2.
Successivamente all'appello, il difensore della società contribuente comunicava che l'Ricorrente_1 aveva raggiunto un accordo conciliativo con la società concessionaria a seguito del quale era stata rideterminata la TARI dovuta, nonché le sanzioni e gli interessi.
Poichè l'Ricorrente_1 aveva adempiuto all'accordo conciliativo pagando il dovuto in data 3 dicembre 2025, il difensore chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le parti hanno raggiunto, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del dlgs 175/2024 (già art. 48 dlgs 546/1992), recante il Testo Unico della Giustizia Tributaria, un accordo conciliativo che definisce l'intera controversia.
A seguito di ciò è cessata la materia del contendere e, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2025/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 431/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 2
e pubblicata il 03/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0561232023 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl propone appello avverso la sentenza, n. 431/02/2025, con la quale la CGT di I grado di Foggia ha accolto parzialmente il suo ricorso contro l'avviso di accertamento esecutivo ed invito al pagamento, emesso dalla Società_1 e Società_1 srl, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia, relativo all'omesso versamento TARI per gli anni dal
2016 al 2019, con riguardo agli immobili indicati ai nn. 2 e 4 dell'atto impugnato.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso limitatamente all'immobile di cui al n. 4 rilevando l'erroneo calcolo dell'imposta da parte della società concessionaria. Respingeva invece il ricorso con riguardo all'immobile di cui al n. 2.
Successivamente all'appello, il difensore della società contribuente comunicava che l'Ricorrente_1 aveva raggiunto un accordo conciliativo con la società concessionaria a seguito del quale era stata rideterminata la TARI dovuta, nonché le sanzioni e gli interessi.
Poichè l'Ricorrente_1 aveva adempiuto all'accordo conciliativo pagando il dovuto in data 3 dicembre 2025, il difensore chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le parti hanno raggiunto, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del dlgs 175/2024 (già art. 48 dlgs 546/1992), recante il Testo Unico della Giustizia Tributaria, un accordo conciliativo che definisce l'intera controversia.
A seguito di ciò è cessata la materia del contendere e, conseguentemente, va dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.