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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5813/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6580/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione II , in composizione collegiale,
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.5813/25 Ricorrente_2, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - Riscossione - Messina e l'Ato ME1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per RS /Tia anni 2008,9,10,11,12.
Deduce a fondamento del ricorso l'inesistenza del titolo su cui si fonda l'iscrizione a ruolo a titolo di TARSU in riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 .
Le parti resistenti non risultano costituite .
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione .
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto alla ricorrente, “in qualità di socio illimitatamente responsabile”, il pagamento di €. 26.570,88 a titolo di tributi e sanzioni riferibili alla società di persone Società_1 Società_2 S.N.C. In particolare, l'atto esattivo indica quale destinatario la “Sig.ra Ricorrente_2 socio di LC Società_1 Società_2 S.n.C. di Società_3 ” e che la pretesa è rivolta alla contribuente “in qualità di socio illimitatamente responsabile”.
La cartella di pagamento reca l'iscrizione a ruolo di somme pretese a titolo di TARSU in riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e richiama quale atto presupposto l'intimazione di pagamento n.
302422 del 29/07/2019. L'ATO Me 1 S.p.A. ha già notificato alla società Società_1 di Società_2 S.n.C. di Società_3 l'intimazione di pagamento n. 302422 del 29/07/2019.
La società ha impugnato il predetto atto innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina, che si è pronunciata in relazione alla questione controversa con la sentenza n. 851/2022, depositata il
23/03/2022, allegata in copia, dichiarando l'intervenuta prescrizione a richiedere il pagamento delle somme in questione e conseguentemente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 302422 del 29/07/2019. L'ATO Me 1 S.p.A. ha, altresì, preteso dalla società Società_1 di Società_2 S.n.C. di Società_3 il pagamento dei medesimi importi mediante la notifica della cartella di pagamento n.
29520240038024332000, che indica quale atto presupposto l'intimazione di pagamento n. 302422 del
29/07/2019.
Anche il predetto atto esattivo è stato impugnato dalla società innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in cui parti processuali del giudizio erano l'Resistente_1 S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
I giudici aditi si sono pronunciati in relazione alla questione controversa con la sentenza 322/2025, depositata il 21/01/2025, allegata in copia dichiarandone l'illegittimità della pretesa. Le pronunce sopra citate, che hanno accolto il ricorso della società, hanno privato la pretesa tributaria del supporto di un atto amministrativo che la legittimi.
In considerazione delle ragioni esposte nella narrativa si eccepisce l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per inesistenza del titolo su cui si fonda l'iscrizione a ruolo a titolo di TARSU in riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sulla scorta dell'intimazione di pagamento n. 302422 in quanto la pretesa è già stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con le sentenze n.
851/2022, depositata il 23/03/2022 e n. 322/2025, depositata il 21/01/2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla, l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1059,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RAMPULLA RITA, Presidente e Relatore
IANNELLO EMILIO, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5813/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038024332802 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 6580/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina sezione II , in composizione collegiale,
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.5813/25 Ricorrente_2, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag. Entrate - Riscossione - Messina e l'Ato ME1 spa in liquidazione avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe per RS /Tia anni 2008,9,10,11,12.
Deduce a fondamento del ricorso l'inesistenza del titolo su cui si fonda l'iscrizione a ruolo a titolo di TARSU in riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 .
Le parti resistenti non risultano costituite .
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione .
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto alla ricorrente, “in qualità di socio illimitatamente responsabile”, il pagamento di €. 26.570,88 a titolo di tributi e sanzioni riferibili alla società di persone Società_1 Società_2 S.N.C. In particolare, l'atto esattivo indica quale destinatario la “Sig.ra Ricorrente_2 socio di LC Società_1 Società_2 S.n.C. di Società_3 ” e che la pretesa è rivolta alla contribuente “in qualità di socio illimitatamente responsabile”.
La cartella di pagamento reca l'iscrizione a ruolo di somme pretese a titolo di TARSU in riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e richiama quale atto presupposto l'intimazione di pagamento n.
302422 del 29/07/2019. L'ATO Me 1 S.p.A. ha già notificato alla società Società_1 di Società_2 S.n.C. di Società_3 l'intimazione di pagamento n. 302422 del 29/07/2019.
La società ha impugnato il predetto atto innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Messina, che si è pronunciata in relazione alla questione controversa con la sentenza n. 851/2022, depositata il
23/03/2022, allegata in copia, dichiarando l'intervenuta prescrizione a richiedere il pagamento delle somme in questione e conseguentemente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 302422 del 29/07/2019. L'ATO Me 1 S.p.A. ha, altresì, preteso dalla società Società_1 di Società_2 S.n.C. di Società_3 il pagamento dei medesimi importi mediante la notifica della cartella di pagamento n.
29520240038024332000, che indica quale atto presupposto l'intimazione di pagamento n. 302422 del
29/07/2019.
Anche il predetto atto esattivo è stato impugnato dalla società innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in cui parti processuali del giudizio erano l'Resistente_1 S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
I giudici aditi si sono pronunciati in relazione alla questione controversa con la sentenza 322/2025, depositata il 21/01/2025, allegata in copia dichiarandone l'illegittimità della pretesa. Le pronunce sopra citate, che hanno accolto il ricorso della società, hanno privato la pretesa tributaria del supporto di un atto amministrativo che la legittimi.
In considerazione delle ragioni esposte nella narrativa si eccepisce l'illegittimità della cartella di pagamento opposta per inesistenza del titolo su cui si fonda l'iscrizione a ruolo a titolo di TARSU in riferimento ai periodi d'imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sulla scorta dell'intimazione di pagamento n. 302422 in quanto la pretesa è già stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con le sentenze n.
851/2022, depositata il 23/03/2022 e n. 322/2025, depositata il 21/01/2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla, l'atto impugnato. Condanna gli uffici convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €1059,00 oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.