Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 24/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 39/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati
LO NOVELLI Presidente
LA CASSANETI Giudice
EL PEPE Giudice - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 74762 R.G. nei confronti di IO EO e IO RE per il conto giudiziale n. 28212 reso in qualità di titolari della gestione economale del Comune di San IO Magno (SA) per l’esercizio finanziario 2022;
Visti gli atti di giudizio;
Uditi, nell’udienza del giorno 13.11.2025, con l’assistenza del segretario Andrea De Cicco: il relatore EL PE; il rappresentante del P.M. nella persona del V.P.G. Raffaella Miranda; gli agenti contabili presenti personalmente.
FATTO
Il giudizio di conto n. 28212 ha ad oggetto il conto degli economi IO EO (per il periodo 1.1.2022 – 30.6.2022) e IO RE (per il periodo 1.7.2022 -31-12-2022), reso a mezzo SIRECO, per la gestione del fondo economale del Comune di San IO Magno (SA) nel corso dell’esercizio finanziario 2022.
Il medesimo giudizio di conto è stato instaurato mediante deposito, avvenuto in data 1.7.2025, di una relazione d’irregolarità nella quale il Magistrato relatore ha contestato, con riflessioni e rilievi dettagliatamente articolati, una serie di criticità della gestione economale.
In essa ha innanzitutto evidenziato il mancato deposito di taluni dei documenti richiesti (delibera di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2022; provvedimento di parifica del conto; delibera di discarico della gestione economale).
Ha successivamente rilevato le seguenti criticità:
- Pluralità di agenti contabili per il medesimo esercizio finanziario e violazione del principio della responsabilità personale della gestione contabile, essendo stato depositato un unico conto, relativo all’intera annualità, in luogo di due conti separati ciascuno per il correlato periodo di carica degli economi;
- Assenza di visto di regolarità amministrativo-contabile e di provvedimento di parifica del conto giudiziale;
- Non conformità del conto al modello 23 d.p.r. n. 194/1996 per mancanza degli elementi minimi previsti dall’art. 616 r.d. n. 827/1924 (carico, scarico, resti da esigere, introito, esito e rimanenza).
- Violazione dell’art. 6 del Regolamento economale.
Sul punto riferisce che, dall’esame della documentazione depositata, risultano i seguenti mandati di pagamento: n. 297, del 17.3.2022, di € 1.291,25; n. 801, del 11.7.2022, di € 1.291,25; n. 1275, del 5.10.2022, di € 1.291,25; n. 1623 del 2.12.2022, di € 1.291,25; n. 91 del 19.1.2022, di € 462,72; n. 92, del 19.1.2022, di € 957,98; n. 94, del 19.1.2022, di € 885,50; n. 95, del 19.1.2022, di € 2.140,60; n. 96, del 19.1.2022, di € 435,70. Per ciascuno degli ultimi cinque mandati di pagamento è indicata la poco chiara dicitura “non pagare-compensazione contabile”; inoltre, il conto depositato riporta come cifra complessiva anticipata un totale di € 10.330,00, e in atti risulta depositato l’ordinativo di incasso n. 34 del 6.3.2023 per un importo pari ad € 5.165,00, con un disallineamento tra i mandati e la reversale; infine, rappresenta che la reversale (ordinativo n. 34/2023) è priva di quietanza della Tesoreria, con conseguente assenza di prova rispetto alla certezza del versamento;
- Non corrispondenza delle spese compiute alle previsioni dell’art. 4 del Regolamento del servizio economato del Comune; tali spese da considerarsi altresì illegittime per mancanza dei caratteri di indifferibilità, imprevedibilità ed urgenza ammontano ad € 690,00 e risultano essere le seguenti: spesa autorizzata con il buono n. 15 – manutenzione del verde – € 240,00; spesa autorizzata con il buono n. 26 – manutenzione delle aiuole – € 50,00; spesa autorizzata con il buono n. 37 – prodotti vati (panificio) –€ 150,00; spesa autorizzata con il buono n. 38 – prodotti vari (panificio) – importo di € 250,00;
- Non corrispondenza delle spese alle previsioni contenute nell’art. 6 del Regolamento del servizio economato, stante l’assenza di ogni indicazione (tipo di prodotto o servizio acquistato, relativa quantità, prezzo unitario) in merito alla spesa sostenuta, anche in ragione dell’omesso deposito di scontrini parlanti o documenti fiscale idonei ad identificare la tipologia di acquisto effettuato.
Tali spese illegittimamente rimborsate dall’economo per un totale di € 1.330,00 corrispondono ai seguenti buoni: n. 3 – manutenzione varia - € 150, n. 8 – materiale vario – € 26.00; n. 11 –materiale vario – € 235.00; n. 16 – materiale vario – € 130.00; n. 22 – materiale vario – € 190.00; n. 24 – materiale di consumo – € 30.00; n. 25 – materiale di consumo – € 144.00; n. 32 – cancelleria e stampanti – € 175.00; n. 34 – materiale di manutenzione – € 250.00.
Per le ragioni illustrate, tra cui l’irregolarità delle spese effettuate, il Magistrato istruttore ha chiesto che fosse dichiarata l’irregolarità del conto 28212 reso da IO EO e da IO RE, quali agenti contabili titolari della gestione economale del Comune di San IO Magno, con condanna di IO EO, per il periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2022, al pagamento di € 176,00, considerato che i buoni nn. 3 e 8 sono rispettivamente del 24.3.2022 e del 19.5.2022 e di IO RE, per il periodo 1.7.2022 – 31.12.2022, al pagamento di € 1.844,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
All’odierna pubblica udienza, il P.M. si è riportato alla memoria conclusionale in atti nella quale ha espresso parere favorevole rispetto ai rilievi del Magistrato relatore, evidenziando altresì come le memorie depositate in giudizio dai due agenti contabili non fossero sufficienti né idonee a scalfire le contestazioni mosse.
Gli agenti contabili hanno confermato le controdeduzioni contenute nelle memorie depositate.
La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico; l’interesse ordinamentale cui tende il processo verte, quindi, sull’accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso scrutinato riguarda la cassa economale del Comune di Sam IO Magno nell’esercizio finanziario 2022, affidata agli agenti contabili IO EO e IO RE.
Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022). Si tratta, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l’economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell’anticipazione, la quale comunque deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.
Al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi, l’economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito in favore dell’economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell’esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.
Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall’anticipazione della spesa, in deroga all’ordine cronologico delle fasi dell’ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni. Mentre, invero, quest’ultimo inizia con l’impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell’Ente di riferimento assume la c.d. qualifica di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli servizi/settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l’economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l’esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle Amministrazioni di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa.
Negli Enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi o uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite.
Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli Enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152 e 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3; 191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4 e 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. n. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei regolamenti di contabilità di ciascun Ente locale.
Il servizio di economato gestisce (secondo l’art. 153 comma 7, T.U.E.L.) la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al servizio di economato ineriscono alla gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente; dell’autoparco; del servizio di fotoriproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi presso l’Istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal servizio finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.
2. Premesso quanto sopra in punto di regolamentazione normativa del conto della gestione economale, nel caso di specie si osserva quanto segue, analizzando le singole criticità rilevate dal Magistrato relatore e quanto in proposito controdedotto dagli agenti contabili.
Il primo rilievo riguarda la violazione del principio della responsabilità personale della gestione contabile atteso che, nonostante la pluralità di agenti contabili per il medesimo esercizio finanziario, è stato depositato un unico conto giudiziale.
Tale rilievo può dirsi superato per effetto della volontà manifestata dal Magistrato relatore di procedere, nonostante l’irritualità della procedura seguita in occasione del passaggio di consegne, “all’analisi delle singole responsabilità degli economi in funzione del periodo di gestione”.
Inoltre, va sottolineato come il conto giudiziale trasmesso per l’esercizio 2022, ancorché unitario, risulti firmato da ciascun agente contabile limitatamente al proprio periodo di competenza (1.1.2022 - 30.6.2022 per IO EO e 1.7.2022 - 31.12.2022 per IO RE) onde garantire continuità ed omogeneità della gestione economale per l’intera annualità.
Il secondo rilievo concerne l’assenza di visto di regolarità amministrativo-contabile e di provvedimento di parifica del conto giudiziale.
Al riguardo, il Magistrato relatore imputa a IO RE di avere, da luglio 2022, nella duplice veste di responsabile del settore finanziario e di economo, illegittimamente sottoscritto il conto invece di astenersi affidando tale adempimento in funzione sostitutiva al Segretario comunale o al Sindaco in questo modo contravvenendo alle previsioni del d.lgs. 267/2000 (artt. 49, comma 2, 97, comma 4, lett. b) e d) e art. 50).
L’assenza del visto di regolarità amministrativo-contabile risulterebbe altresì aggravata dalla mancanza di un formale provvedimento di parifica.
Se per il visto di regolarità amministrativo-contabile non può che rilevarsi una irregolarità non sanabile stante la violazione del principio di alterità tra soggetto controllato e controllore, quanto alla parifica, essa può sostanzialmente ricavarsi aliunde dalla verifica di cassa del revisore attestante la concordanza dei conti dell’economo e della tesoreria sulla base di risultanze documentali che si reputano idonee.
Altro rilievo del Magistrato relatore riguarda la non conformità del conto scrutinato al modello 23 di cui al d.p.r. n. 194/1996, che si riferisce al conto della gestione dell’economo e “prevede l’indicazione nella parte sinistra delle anticipazioni e dei rimborsi periodici con indicazione del periodo, del mandato di pagamento e dell’importo, nella parte destra i versamenti in tesoreria con indicazione del periodo e della tipologia di pagamento, il numero d’ordine e l’importo e infine gli estremi della deliberazione di scarico. Il totale della parte sinistra deve pareggiare con quello della parte destra”.
Il conto in esame è carente nella parte sinistra del carico, dell’indicazione degli estremi dell’anticipazione ricevuta e dell’importo degli eventuali mandati di reintegro; nella parte destra dello scarico, degli estremi e dell’importo dei buoni economali, degli estremi e dell’importo della reversale di restituzione dell’anticipazione con la relativa quietanza del tesoriere.
In altri termini, in base alla documentazione in atti, le informazioni indicate nel conto n. 28212 non risultano in grado di evidenziare riassuntivamente i risultati della gestione contabile propria dei due economi in considerazione dell’assenza degli elementi minimi previsti dall’art. 616 r.d. n. 827/1924 e cioè: il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza.
Nel depositare in atti le proprie memorie difensive, gli economi IO EO e IO RE hanno provveduto ad allegare alle stesse il mod. 23) completo di indicazione nella parte sinistra delle anticipazioni trimestrali e dei mandati e di reintegro, nella parte destra degli estremi dei buoni economali con l'indicazione dell'importo in corrispondenza di ciascuno, nonché degli estremi e dell'importo della reversale di restituzione dell'anticipazione con la quietanza del tesoriere. In tali memorie si precisa altresì che: “contattata la società fornitrice del software, quest'ultima ha provveduto a rettificare alcune descrizioni delle operazioni contabili inerenti: i rimborsi delle spese effettuate dall'economo, in precedenza riportati erroneamente, a dare indicazioni all'ufficio di ragioneria dell'ente circa la stampa analitica del mod. 23) […] All'esito di quanto sopra, la gestione concernente L'ESERCIZIO 2022 viene riepilogata nelle seguenti risultanze finali:
CONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Anticipazioni 5.165,00
Spese effettuate dall'economo 5.165,00
Rimborsi ricevuti 5.165,00
Restituzione Fondo economale 5.165,00”.
Da quanto evidenziato, emerge dunque come la gestione economale per l’esercizio 2022 si sia chiusa in pareggio: le spese effettuate ammontano ad euro 5.142,50 e sono state riconosciute interamente e rimborsate all'economo, in unica soluzione, in data 6.2.2023; inoltre, le anticipazioni ricevute dall’economo per complessivi euro 5.165,00 sono state restituite a fine gestione, e precisamente in data 6.2.2023, con ordinativo di incasso n. 34/2023.
Altro rilievo riguarda, poi, la violazione dell’art. 6 del Regolamento economale e la non corrispondenza delle spese effettuate agli artt. 4 e 6.
Sul punto, permane la consistente perplessità descritta nella relazione d’irregolarità dove si evidenzia che per taluni mandati di pagamento (n. 1623, del 2.12.2022, di € 1.291,25; n. 91, del 19.1.2022, di € 462,72; n. 92, del 19.1.2022, di € 957,98; n. 94, del 19.1.2022, di € 885,50; n. 95, del 19.1.2022, di € 2.140,60; n. 96, del 19.1.2022, di € 435,70) è indicata la poco chiara dicitura “non pagare-compensazione contabile”. Al riguardo, nelle memorie difensive degli agenti contabili si rappresenta che “l'ufficio, nel caso specifico, ha fatto ricorso all'istituto della compensazione con lo scopo di estinguere il debito dei confronti dell'economo per le spese sostenute per il pagamento dei buoni corredati da scontrini e fatture e, contestualmente, ha emesso l'ordinativo d'incasso a estinzione del debito dell'economo nei confronti del comune per la restituzione dell'anticipazione di cassa ricevuta. Tanto al fine di consentire la tracciabilità dei […] movimenti contabili (mandati di pagamento) effettuati in uscita a pareggio degli ordinativi d'incasso […]”.
Ebbene, in proposito, va osservato che tale procedura è completamente irrituale poiché, oltre a non essere prevista dal quadro normativo della gestione economale, sopra descritto, viola, altresì, il principio di integrale rappresentazione delle poste in bilancio, con divieto di compensazione tra partite di segno opposto - principio di ampia estensione non solo nell’ambito della contabilità finanziaria ma anche in quella economico-patrimoniale (art. 2423-ter cod. civ.) - nonché contravviene il principio di annualità confliggendo con l’esigenza di assoluta trasparenza delle operazioni eseguite necessaria a ricondurre interamente a bilancio ed entro l’anno gli effetti della gestione economale.
Va altresì rilevato che il Magistrato relatore ha contestato ai due agenti contabili la violazione dell’art. 4 del Regolamento economale in relazione al rimborso di spese illegittime, in quanto prive dei caratteri di indifferibilità, imprevedibilità ed urgenza, per complessivi € 690,00 (spesa autorizzata con il buono n. 15 – manutenzione del verde – € 240,00; spesa autorizzata con il buono n. 26 – manutenzione delle aiuole – € 50,00; spesa autorizzata con il buono n. 37 – prodotti vati (panificio) –€ 150,00; spesa autorizzata con il buono n. 38 – prodotti vari (panificio) – importo di € 250,00).
Tali spese risulterebbero illegittime e non rimborsabili per mancanza di prova dei caratteri tipici di non programmabilità, urgenza e indifferibilità di cui all’art. 4 del ridetto Regolamento.
Il Magistrato relatore ha, poi, contestato il rimborso di spese irregolari in quanto prive di ogni indicazione sul tipo di prodotto o servizio acquistato, sulla relativa quantità e sul prezzo unitario, considerato l’omesso deposito di scontrini parlanti o documenti fiscale idonei ad identificare la tipologia di acquisto effettuato, diversamente da quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento. Tali spese, che ammontano a complessivi € 1.330,00, corrispondono ai seguenti buoni: n. 3 – manutenzione varia - € 150, n. 8 – materiale vario – € 26.00; n. 11 –materiale vario – € 235.00; n. 16 – materiale vario – € 130.00; n. 22 – materiale vario – € 190.00; n. 24 – materiale di consumo – € 30.00; n. 25 – materiale di consumo – € 144.00; n. 32 – cancelleria e stampanti – € 175.00; n. 34 – materiale di manutenzione – € 250.00.
Nelle memorie depositate i due agenti contabili hanno, per contro, evidenziato che l’oggetto delle singole spese non è rilevabile dalla descrizione generica riportata nella registrazione contabile bensì dall’oggetto della prestazione che, il più delle volte, è desumibile dallo scontrino e dalla nota dettaglio (bolla di consegna). A sostegno, hanno allegato le note di dettaglio unitamente ai relativi scontrini fiscali.
Con riferimento a tali spese, va osservato che, ancorché analiticamente documentate nel corso del presente giudizio, le stesse, da un lato, non risultano pienamente sussumibili nel tassativo elenco di quelle ammissibili ex art. 4 del Regolamento e, dall’altro, non soddisfano i caratteri di non programmabilità ed urgenza richiesti dalla procedura delle spese economali. Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, il ricorso alla cassa economale deve essere, a pena di illegittimità, motivato e documentato nei presupposti, tra i quali rientra immancabilmente l’ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all’Amministrazione (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 42/2023 e n. 134/2022; Sez. Giur. Sicilia, sent. 177/2022). Peraltro, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economali non debbono mai mancare dei caratteri che sono loro necessariamente propri (imprevedibilità e non programmabilità), dovendosi diversamente ritenere illecita la condotta tenuta dall’agente contabile (Sez. Giur. Liguria, sent. n. 61/2022).
Riguardo la non corrispondenza delle spese alle previsioni dell’art. 6 del Regolamento del Servizio economato del Comune, va osservato che i profili d’irregolarità evidenziati dal Magistrato relatore non possono dirsi superati da integrazioni documentali attestanti, ad esempio, tipologia, oggetto e quantità della spesa, intervenute soltanto nel corso del presente giudizio anche perché dette integrazioni appaiono lacunose con riferimento alla indicazione delle ragioni giustificative del ricorso alla procedura economale. In relazione a tale ultimo profilo, infatti, non può non rilevarsi come le richieste avanzate dal Responsabile del settore interessato abbiano omesso di indicare le esigenze di immediatezza e urgenza a sostegno di ciascuna tipologia di spesa effettuata così contravvenendo alla disciplina regolamentare in materia.
Da ciò discende l’irregolarità delle spese pagate dai due agenti contabili, avvicendatisi nella carica di economo, nei termini che seguono:
- IO EO per un totale di € 176,00 in relazione al periodo 1.1.2022 -30.6.2022, tenuto conto che i buoni economali n. 3 (€ 150,00) e n. 8 (€ 26,00) sono rispettivamente del 24.3.2022 e del 19.5.2022;
- IO RE per complessivi € 1.844,00 in relazione al periodo 1.7.2022 - 31.12.2022 per i buoni economali n. 11 per € 235.00; n. 15 per € 240,00; n. n. 16 per € 130.00; n. 22 per € 190.00; n. per € 30.00; n. 25 per € 144.00; n. 26 per € 50,00; n. 32 per € 175.00; n. 34 per € 250.00; n. 37 per € 150,00; n. 38 per € 250,00.
3. Conclusivamente, la gestione della cassa economale per l’esercizio 2022 deve essere dichiarata irregolare pur in assenza di ammanchi e, per l’effetto, IO EO e IO RE vanno condannati al pagamento, in favore del Comune di San IO Magno, degli importi rispettivamente di € 176,00 e di € 1.844,00.
Tali importi, comprensivi di rivalutazione monetaria, devono essere incrementati di interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara l’irregolarità del conto e della gestione della cassa economale per l’esercizio 2022, con condanna degli agenti contabili IO EO e IO RE nei termini di cui in parte motiva.
Liquida le spese di giudizio con separata nota di segreteria.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025.
ESTENSORE PRESIDENTE
EL PE LO NO
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 24/02/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
RI ZI
(firma digitale)