Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6567 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto, prot. -OMISSIS- dell’8.11.2024 (allegato n. 1), dell-OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 11 ore settimanali di sostegno didattico, per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del PEI a.s. 2024/2025, del 30.10.2024;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l’Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa ivi compreso il decreto di assegnazione delle ore;
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A.
dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Atteso che la ricorrente, sulla premessa del dichiarato e documentato stato di portatore di handicap (art. 3 comma 1 l. 104/92) del proprio figlio minore, agisce per l’annullamento del provvedimento del d.s. indicato in epigrafe, e del P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, atti nei quali si assegnano 11 ore di sostegno scolastico, in suo favore; affermando, viceversa, la necessità di una copertura delle ore di sostegno scolastico specializzato, pari all’intero orario scolastico di 40 ore;
Rilevato che dalla diagnosi funzionale in atti emerge la necessità del sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità;
Rilevato che nello stesso P.E.I. gravato si legge (pag. 17): “NUMERO DI ORE SETTIMANALI 11 (MA) NECESSITA DI 40 ORE”;
Rilevato che con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 20/12/2024 è stata accolta la domanda di misura cautelare monocratica ritenendosi pertanto che “alla luce degli atti versati in giudizio e visto il P.E.I. per il corrente anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi all’attribuzione di appena 11 ore di sostegno, a fronte di un orario di frequenza scolastica di 40 ore e della situazione di disabilità del minore, sopra illustrata, nonché vista la diagnosi funzionale e l’esplicito riconoscimento, nello stesso P.E.I. gravato, dell’insufficienza dell’attuale dotazione di sostegno, assicurata al minore”;
Considerato che con ordinanza-OMISSIS-la Sezione ha confermato il citato decreto rinviando la causa alla camera di consiglio del 23 luglio 2025 nella quale si sarebbe provveduto, oltre che alla verifica dell’ottemperanza ai dicta cautelari, anche sulle spese della fase cautelare;
Considerato che con richiesta di passaggio in decisione del 18 luglio 2025 la difesa dei ricorrenti ha rappresentato al Collegio che la Pubblica Amministrazione resistente ha provveduto a ottemperare dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 14.02.2025 disponendo l’integrazione delle ore di sostegno scolastico specializzato. Pertanto, ha chiesto che venga dichiarata l’intervenuta cessata materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del legale anticipatario per soccombenza virtuale;
Rilevato che alla Camera di consiglio del 23 luglio 2025 il Collegio, sulla scorta della riportata dichiarazione della parte ricorrente, non ha potuto che dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art, 34, co. 5, c.p.a. trattenendo la causa in decisione, previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio, come da verbale, in ordine all’eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art 60, c.p.a.;
Considerato, inoltre, che, avendo la difesa attorea espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, deve il Collegio procedere all’accertamento della fondatezza del ricorso nel merito, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente;
Orbene, nel merito dell’azione, ai fini della richiesta pronuncia di condanna alle spese di lite sub specie di “soccombenza virtuale”, denota il Collegio che il provvedimento impugnato di assegnazione alla minore per cui è controversia, di un numero inadeguato di ore di sostegno risulta carente di motivazione rapportata alla peculiarità della patologia sofferta dal minore - particolarmente grave ai sensi dell’art. 3, co.3, L. n. 104/1992 - e alla necessità del correlato idoneo numero di ore di sostegno scolastico necessario a garantire alla medesima il diritto all’integrazione e alla congrua fruizione del servizio pubblico di istruzione, apparendo il citato provvedimento, ancorato alla sola considerazione dell’organico dei docenti;
Ne consegue che deve opinarsi che il ricorso, notificato il 20 dicembre 2024, abbia avuto efficienza causale sulla nuova determinazione dell’Amministrazione, di assegnazione alla minore per cui è causa, di un insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza settimanale, come preteso dalla parte ricorrente con il ricorso in epigrafe e disposto con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2025, ragion per cui può acclararsi e pronunciarsi la condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente, sub specie di c.d. soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ritenuto, conseguentemente, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., e che l’Amministrazione scolastica resistente vada condannata a pagare ai ricorrenti le spese di lite, incluse quelle afferenti la fase cautelare esitata con l’emissione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere alla ricorrente le spese e i compensi di lite, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, con attribuzione all’Avv. Ciro Santonicola antistatario ex art 93, c.p.c..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AN, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.