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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/07/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis e segg. c.p.c. n.
1360/2025 R.G.V.G., promosso da
(Cod. Fisc. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 il 22.05.1970, residente in [...]
e da
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il E_ CodiceFiscale_2
12.02.1966, ivi residente, in Via Bastione n. 24 convenuta
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: (modifica di condizioni di divorzio – ricorso ex artt. 337 bis e segg. c.c. e ex 473 bis e segg. c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 337 bis e seguenti e 473 bis c.p.c. depositato il 28.05.2025, e , Parte_1 E_ generalizzati come in epigrafe, hanno adito il Tribunale di Massa, chiedendo che, a parziale modifica del decreto emesso in data
30.03.2001, con il quale questo stesso Tribunale aveva omologato la separazione consensuale tra i medesimi coniugi, trascritto presso l'Ufficio del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare con nota di trascrizione del 21.08.2013 n. 5610 - in forza del quale la casa familiare sita in Massa,
2 Via Giampaoli n. 1, in Massa (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Massa (MS) con il Foglio 67, particella 50 subalterno 21), di proprietà esclusiva del SI. , era stata assegnata alla SI.ra , quale Pt_1 CP_1 genitore collocatario della prole, assegnazione in seguito confermata dalla sentenza n. 620/2017 del 17.07.2017, con la quale questo stesso
Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i predetti coniugi – venisse revocata la richiamata statuizione inerente all'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , avendo ella, CP_1 unitamente al figlio , con la stessa convivente e nelle more Parte_2 divenuto maggiorenne, rilasciato la suddetta abitazione fin dal 30.09.2019, stabilendo altrove la propria residenza, come da scrittura privata inter partes in data 23.10.2019. Hanno chiesto, altresì, che venga disposta la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare a cura del Conservatore dei registri Immobiliari.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
La causa è pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale, ex art. 473 bis 51 comma 5 c.p.c..
§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti per disporre, a modifica del richiamato decreto del 30.03.2021, come confermato, in parte qua, con la successiva sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio inter partes n. 620/2017 del 17.07.2017, la revoca dell'assegnazione alla
SI.ra , quale genitore collocatario del figlio , della E_ Pt_2 casa familiare di proprietà del SI. , come sopra identificata;
ciò in Pt_1 considerazione della sopravvenienza costituita dall'avvenuto trasferimento della stessa ricorrente, unitamente al predetto figlio, presso altra dimora, risultando ella, non a caso, residente presso indirizzo diverso da quello della stessa casa coniugale.
3 La domanda merita pertanto accoglimento, essendo venuto meno il presupposto in virtù del quale era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra . E_
Nulla osta, per effetto della presente sentenza, alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendovi tuttavia luogo a provvedere in ordine alla richiesta di ordine al competente Conservatore dei Registri Immobiliare in relazione a detto incombente, trattandosi di formalità che, con il consenso delle parti interessate, va eseguita a fronte di presentazione della relativa domanda in sede amministrativa, sussistendo il presupposto per dar corso alla stessa cancellazione, a fronte della pronuncia della presente sentenza, in conformità al disposto di cui all'art. ex art. 337 sexies comma 1 c.p.c..
Stante la proposizione congiunta del ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto emesso in data 30.03.2001, di omologa della separazione consensuale tra i medesimi coniugi (trascritto presso l'Ufficio del Territorio, come confermato in parte qua dalla sentenza n. 620/2017 del 17.07.2017, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SIg.ri e , dispone la Parte_1 E_ revoca alla SI.ra , quale genitore collocataria del figlio E_
, dell'assegnazione della casa familiare sita in Massa, Via Pt_2
Giampaoli n. 1, in Massa (distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Massa (MS) con il Foglio 67, particella 50 subalterno 21), di proprietà esclusiva del SI. , nulla ostando alla cancellazione del Pt_1 provvedimento di assegnazione da parte del competente Conservatore dei
Registri Immobiliari a fronte della presentazione della relativa domanda in sede amministrativa.
4 Nulla sulle spese.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 10.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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