CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ER MI, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5312/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500002365 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5191/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, la Ricorrente_2
, in persona del legale rappresentante Signor Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l' Atto di Pignoramento presso terzi, notificato in data 10.04.2025, recante codice identificativo fascicolo n. 295/2025/6282 – COD. PROCEDURA 29584202500002365001 con il quale venivano sottoposte a pignoramento, fino alla concorrenza del credito di € 30.076,12, per le somme dovute al ricorrente da BANCA Banca_1 , in riferimento alla cartella di pagamento n. 29520240038043942000, notificata in data 17.06.2024 relativa a TARSU/TIA anni 2008, 2009,
2010, 2011 e 2022.
Eccepiva l'inammissibilità della misura cautelare per inesistenza della pretesa TARSU/TIA per gli anni 2008,
2009 e 2010 annullata con sentenza 1590 del 21/03/2025 CGT I grado di ME;
- l'inammissibilità della misura cautelare per la pretesa TARSU/TIA per gli anni 2011 e 2012; - la nullità dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione degli art.7 e 17 legge 212/2000; - la nullità per intervenuta prescrizione del credito indicato nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento;
la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale delle finanze n. 280 del
16/11/2000 cosiddetto “codice deontologico dei concessionari”; - la condanna della resistente di una somma aggiuntiva ex art.96 del cpc. per lite temeraria. Con vittoria di spese e distrazione.
Agenzia delle Entrate IS di ME e ATO ME1 SPA in liquidazione, non sono costituiti.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla pretesa Tarsu/Ttia per gli anni 2008, 2009 e 2010, come da sentenza n.1590 del 21/03/2025 CGT I grado di ME, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto avverso la prodromica cartella di pagamento n. 29520240038043942000, e confermato la pretesa per gli anni 2011 e 2012.
Limitatamente a tali parti, dunque, l'atto va annullato.
Il ripartirsi della reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
ER MI, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5312/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. CREDITI n. 29584202500002365 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5191/2025 depositato il 22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, la Ricorrente_2
, in persona del legale rappresentante Signor Rappresentante_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l' Atto di Pignoramento presso terzi, notificato in data 10.04.2025, recante codice identificativo fascicolo n. 295/2025/6282 – COD. PROCEDURA 29584202500002365001 con il quale venivano sottoposte a pignoramento, fino alla concorrenza del credito di € 30.076,12, per le somme dovute al ricorrente da BANCA Banca_1 , in riferimento alla cartella di pagamento n. 29520240038043942000, notificata in data 17.06.2024 relativa a TARSU/TIA anni 2008, 2009,
2010, 2011 e 2022.
Eccepiva l'inammissibilità della misura cautelare per inesistenza della pretesa TARSU/TIA per gli anni 2008,
2009 e 2010 annullata con sentenza 1590 del 21/03/2025 CGT I grado di ME;
- l'inammissibilità della misura cautelare per la pretesa TARSU/TIA per gli anni 2011 e 2012; - la nullità dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento in violazione degli art.7 e 17 legge 212/2000; - la nullità per intervenuta prescrizione del credito indicato nelle intimazioni di pagamento e nelle cartelle di pagamento;
la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale delle finanze n. 280 del
16/11/2000 cosiddetto “codice deontologico dei concessionari”; - la condanna della resistente di una somma aggiuntiva ex art.96 del cpc. per lite temeraria. Con vittoria di spese e distrazione.
Agenzia delle Entrate IS di ME e ATO ME1 SPA in liquidazione, non sono costituiti.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente alla pretesa Tarsu/Ttia per gli anni 2008, 2009 e 2010, come da sentenza n.1590 del 21/03/2025 CGT I grado di ME, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto avverso la prodromica cartella di pagamento n. 29520240038043942000, e confermato la pretesa per gli anni 2011 e 2012.
Limitatamente a tali parti, dunque, l'atto va annullato.
Il ripartirsi della reciproca soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.