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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Salvatore Moccia, 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. 012 2011 00010013 54 IMU 2006
- SILENZIO RIFIUT n. 012 2011 00010013 54 IMU 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: per la ricorrente: “1. di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela;
2. di accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti per IMU/ICI anni 2006 e 2007; 3. per l'effetto, disporre l'annullamento della parte della cartella di pagamento n. 01220110001001354000, notificata il 2 febbraio 2011, relativamente al credito inerente al tributo IMU/ICI per le annualità 2006 e 2007 preteso dal Comune di Marcianise. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992”; per la resistente: “in via preliminare 1) per i su esposti motivi, accertare e dichiarare la tardività della domanda;
2) per l'effetto, rigettare il ricorso;
ancora in via preliminare 3) per i su esposti motivi, accertare e dichiarare che il “silenzio–rifiuto” su istanza di autotutela non è impugnabile;
4) per l'effetto, rigettare il ricorso;
sempre preliminarmente 5) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AdER in favore dell'Ente creditore Comune di Marcianise, qui malamente non convenuto;
6) per l'effetto, rigettare la domanda;
quale ultima eccezione preliminare 7) accertare e dichiarare l'insussistenza della prescrizione, di fatto interrotta dalle varie notificazioni realizzate da AdER e dalle plurime richieste di definizione agevolata presentatele da Ricorrente_1; 8) per l'effetto, rigettare la domanda;
in via del tutto subordinata, e NEL MERITO 9) alla luce delle plurime retate di notifica in atti (docc. da 6.1 a 18.2), e delle svariate Istanze di definizione agevolata in atti
(cfr. docc. 10.1, 12.1 e 14.1) che determinano da un lato l'ammissione della sussistenza del debito ad opera di UF e, dall'altro, avvenuta interruzione del decorso della prescrizione e, quindi, della palese infondatezza della domanda nel merito, rigettare integralmente il Ricorso attoreo che appare del tutto infondato in fatto ed in diritto, oltre che tardivo ed inammissibile, con conseguente conferma degli atti oggetto di odierna opposizione;
10) con vittoria di spese e competenze ex D.M. 55/14.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 1° agosto 2025 e depositato il 6 agosto successivo, Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza che aveva inviato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al Comune di Marcianise in data 18 dicembre 2024, diretta allo sgravio della cartella esattoriale n.
01220110001001354000, notificatale il 2 febbraio 2011, con la quale il concessionario della riscossione aveva reclamato il pagamento dell'IMU per diverse annualità, tra le quali il 2006 e il 2007, per il possesso di un fabbricato collabente. La ricorrente ha dedotto della prescrizione dell'imposta e della legittimità del ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992.
Costituendosi con controdeduzioni del 16 ottobre 2025, l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del gravame, perché tardivamente proposto, rispetto al silenzio rifiuto formatosi il 18 marzo
2025, e perché il diniego di autotutela non è impugnabile;
il suo difetto di legittimazione passiva;
la correttezza del procedimento di riscossione e l'infondatezza dell'avversa doglianza, essendo stato seguita la cartella dalla intimazione di pagamento n. 01220149007022235000, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 01276201400001044000, dalle intimazioni di pagamento n. 01220169003147737000 e n.
01220179000182333000, dall'Adesione alla definizione agevolata n. 20170209111750587, dalla
Comunicazione somme dovute n. 01290201700752306000, dall'adesione Istanza definizione agevolata n.
W-2019010700677284, dalla intimazione di pagamento n. 01220239000260259000, dalla istanza definizione agevolata n. W-2025042409133606, tutti regolarmente notificati e interruttivi della prescrizione.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 S.p.A. ha ribadito le sue doglianze in punto di maturata prescrizione del credito tributario.
Il Comune di Marcianise non s'è costituito.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente impugna il silenzio rifiuto che assume essersi formato, in data 18 marzo 2025, sull'istanza inviata il 18 dicembre 2024 al Comune di Marcianise ed all'Agenzia delle entrate – Riscossione.
Tale istanza, atteso il contenuto letterale, aveva duplice contenuto.
All'ente territoriale, in particolare, era chiesto lo “sgravio del tributo”; mentre all'Agenzia delle entrate –
Riscossione l'istante chiedeva “bloccare preventivamente e cautelativamente ogni azione esecutiva, nonché di rinunciare alle proprie pretese, relativamente al tributo”. Deve pertanto escludersi la riconducibilità della proposta impugnazione all'ipotesi disciplinata dalla lettera h) del novellato articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, riferita al “rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.
L'istanza rivolta all'Agenzia delle entrate-Riscossione neppure è riconducibile agli articoli 19, lett. g-bis) e g-ter) del citato d.lgs. n. 546/1992 e 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000, che si riferiscono espressamente all'amministrazione finanziaria, e non al concessionario della riscossione.
Solo la richiesta di “sgravio del tributo” rivolta al Comune di Marcianise può essere intesa e qualificata come sollecitazione all'autotutela dell'ente creditore, a norma dei richiamati articoli 19, lett. g-bis) e g-ter) del citato d.lgs. n. 546/1992 e 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000.
Nella fattispecie non è censurabile il diniego tacito di autotutela obbligatoria (“L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.”), posto il consolidamento ultrannuale della pretesa impositiva (“L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione…”), in quanto relativa a tributi degli anni 2006 e 2007, seguita da numerosi atti della riscossione: cartella di pagamento n. 01220110001001354000 notificata il 2 febbraio 2011, intimazione di pagamento n. 01220149007022235000 notificata il 14 ottobre 2014, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276201400001044000 notificata il 27 ottobre 2014, intimazione di pagamento n.
01220169003147737000 notificata il 13 giugno 2016, intimazione di pagamento n. 01220179000182333000 notificata il 19 gennaio 2017, comunicazione somme dovute n. 01290201700752306000 notificata il 3 giugno
2017, intimazione di pagamento n. 01220239000260259000 notificata il 14 febbraio 2023.
Neppure è ammissibile la censura del diniego tacito di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies: “Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione…”), che la lett. g-ter) citata limita al diniego espresso.
Nella parte in cui era chiesto lo sgravio del tributo l'istanza potrebbe qualificarsi come istanza di autotutela ex art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, secondo cui “gli enti e le società' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”, nel testo modificato dal d.lgs. n.
159/2015 e applicabile ratione temporis (abrogato solo dal d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33): la norma, che inizialmente creava un obbligo di sospensione immediata in capo agli enti e alle società incaricate della riscossione dei tributi, di ulteriori iniziative rispetto a quelle adottate, nella formulazione applicabile (dal 22 ottobre 2015) non produce più la sospensione, ma genera il silenzio assenso in caso di mancato riscontro dell'ente impositore all'istanza del contribuente. Le cause che consentivano di attivare il procedimento di sospensione erano quelle indicate nel comma 538 dell'art. 1 della indicata legge n. 228/2012: “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: … da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”. La norma da ultimo richiamata (art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012) stabiliva che l'istanza al concessionario della riscossione era proponibile entro 60 giorni dalla notifica di un atto della riscossione: l'istanza in esame, dichiaratamente presentata il 18 dicembre 2024, è intempestiva rispetto alla notifica del più prossimo atto della riscossione, risalente al 14 febbraio 2023, allorquando s'era perfezionata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01220239000260259000. Ne seguirebbe l'inammissibilità dell'istanza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e, considerando il valore (indeterminato) della controversia, le questioni discusse, l'attività svolta e le vigenti tariffe forensi, vanno liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 2300,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Salvatore Moccia, 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. 012 2011 00010013 54 IMU 2006
- SILENZIO RIFIUT n. 012 2011 00010013 54 IMU 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: per la ricorrente: “1. di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela;
2. di accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti per IMU/ICI anni 2006 e 2007; 3. per l'effetto, disporre l'annullamento della parte della cartella di pagamento n. 01220110001001354000, notificata il 2 febbraio 2011, relativamente al credito inerente al tributo IMU/ICI per le annualità 2006 e 2007 preteso dal Comune di Marcianise. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992”; per la resistente: “in via preliminare 1) per i su esposti motivi, accertare e dichiarare la tardività della domanda;
2) per l'effetto, rigettare il ricorso;
ancora in via preliminare 3) per i su esposti motivi, accertare e dichiarare che il “silenzio–rifiuto” su istanza di autotutela non è impugnabile;
4) per l'effetto, rigettare il ricorso;
sempre preliminarmente 5) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di AdER in favore dell'Ente creditore Comune di Marcianise, qui malamente non convenuto;
6) per l'effetto, rigettare la domanda;
quale ultima eccezione preliminare 7) accertare e dichiarare l'insussistenza della prescrizione, di fatto interrotta dalle varie notificazioni realizzate da AdER e dalle plurime richieste di definizione agevolata presentatele da Ricorrente_1; 8) per l'effetto, rigettare la domanda;
in via del tutto subordinata, e NEL MERITO 9) alla luce delle plurime retate di notifica in atti (docc. da 6.1 a 18.2), e delle svariate Istanze di definizione agevolata in atti
(cfr. docc. 10.1, 12.1 e 14.1) che determinano da un lato l'ammissione della sussistenza del debito ad opera di UF e, dall'altro, avvenuta interruzione del decorso della prescrizione e, quindi, della palese infondatezza della domanda nel merito, rigettare integralmente il Ricorso attoreo che appare del tutto infondato in fatto ed in diritto, oltre che tardivo ed inammissibile, con conseguente conferma degli atti oggetto di odierna opposizione;
10) con vittoria di spese e competenze ex D.M. 55/14.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 1° agosto 2025 e depositato il 6 agosto successivo, Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza che aveva inviato all'Agenzia delle entrate – Riscossione ed al Comune di Marcianise in data 18 dicembre 2024, diretta allo sgravio della cartella esattoriale n.
01220110001001354000, notificatale il 2 febbraio 2011, con la quale il concessionario della riscossione aveva reclamato il pagamento dell'IMU per diverse annualità, tra le quali il 2006 e il 2007, per il possesso di un fabbricato collabente. La ricorrente ha dedotto della prescrizione dell'imposta e della legittimità del ricorso avverso il silenzio rifiuto, ex art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992.
Costituendosi con controdeduzioni del 16 ottobre 2025, l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del gravame, perché tardivamente proposto, rispetto al silenzio rifiuto formatosi il 18 marzo
2025, e perché il diniego di autotutela non è impugnabile;
il suo difetto di legittimazione passiva;
la correttezza del procedimento di riscossione e l'infondatezza dell'avversa doglianza, essendo stato seguita la cartella dalla intimazione di pagamento n. 01220149007022235000, dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 01276201400001044000, dalle intimazioni di pagamento n. 01220169003147737000 e n.
01220179000182333000, dall'Adesione alla definizione agevolata n. 20170209111750587, dalla
Comunicazione somme dovute n. 01290201700752306000, dall'adesione Istanza definizione agevolata n.
W-2019010700677284, dalla intimazione di pagamento n. 01220239000260259000, dalla istanza definizione agevolata n. W-2025042409133606, tutti regolarmente notificati e interruttivi della prescrizione.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 S.p.A. ha ribadito le sue doglianze in punto di maturata prescrizione del credito tributario.
Il Comune di Marcianise non s'è costituito.
All'udienza del 19 gennaio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente impugna il silenzio rifiuto che assume essersi formato, in data 18 marzo 2025, sull'istanza inviata il 18 dicembre 2024 al Comune di Marcianise ed all'Agenzia delle entrate – Riscossione.
Tale istanza, atteso il contenuto letterale, aveva duplice contenuto.
All'ente territoriale, in particolare, era chiesto lo “sgravio del tributo”; mentre all'Agenzia delle entrate –
Riscossione l'istante chiedeva “bloccare preventivamente e cautelativamente ogni azione esecutiva, nonché di rinunciare alle proprie pretese, relativamente al tributo”. Deve pertanto escludersi la riconducibilità della proposta impugnazione all'ipotesi disciplinata dalla lettera h) del novellato articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, riferita al “rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.
L'istanza rivolta all'Agenzia delle entrate-Riscossione neppure è riconducibile agli articoli 19, lett. g-bis) e g-ter) del citato d.lgs. n. 546/1992 e 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000, che si riferiscono espressamente all'amministrazione finanziaria, e non al concessionario della riscossione.
Solo la richiesta di “sgravio del tributo” rivolta al Comune di Marcianise può essere intesa e qualificata come sollecitazione all'autotutela dell'ente creditore, a norma dei richiamati articoli 19, lett. g-bis) e g-ter) del citato d.lgs. n. 546/1992 e 10-quater e 10-quinquies della legge 212/2000.
Nella fattispecie non è censurabile il diniego tacito di autotutela obbligatoria (“L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione o sanzionatori ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.”), posto il consolidamento ultrannuale della pretesa impositiva (“L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione…”), in quanto relativa a tributi degli anni 2006 e 2007, seguita da numerosi atti della riscossione: cartella di pagamento n. 01220110001001354000 notificata il 2 febbraio 2011, intimazione di pagamento n. 01220149007022235000 notificata il 14 ottobre 2014, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276201400001044000 notificata il 27 ottobre 2014, intimazione di pagamento n.
01220169003147737000 notificata il 13 giugno 2016, intimazione di pagamento n. 01220179000182333000 notificata il 19 gennaio 2017, comunicazione somme dovute n. 01290201700752306000 notificata il 3 giugno
2017, intimazione di pagamento n. 01220239000260259000 notificata il 14 febbraio 2023.
Neppure è ammissibile la censura del diniego tacito di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies: “Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione…”), che la lett. g-ter) citata limita al diniego espresso.
Nella parte in cui era chiesto lo sgravio del tributo l'istanza potrebbe qualificarsi come istanza di autotutela ex art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, secondo cui “gli enti e le società' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538”, nel testo modificato dal d.lgs. n.
159/2015 e applicabile ratione temporis (abrogato solo dal d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33): la norma, che inizialmente creava un obbligo di sospensione immediata in capo agli enti e alle società incaricate della riscossione dei tributi, di ulteriori iniziative rispetto a quelle adottate, nella formulazione applicabile (dal 22 ottobre 2015) non produce più la sospensione, ma genera il silenzio assenso in caso di mancato riscontro dell'ente impositore all'istanza del contribuente. Le cause che consentivano di attivare il procedimento di sospensione erano quelle indicate nel comma 538 dell'art. 1 della indicata legge n. 228/2012: “Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: … da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”. La norma da ultimo richiamata (art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012) stabiliva che l'istanza al concessionario della riscossione era proponibile entro 60 giorni dalla notifica di un atto della riscossione: l'istanza in esame, dichiaratamente presentata il 18 dicembre 2024, è intempestiva rispetto alla notifica del più prossimo atto della riscossione, risalente al 14 febbraio 2023, allorquando s'era perfezionata la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01220239000260259000. Ne seguirebbe l'inammissibilità dell'istanza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e, considerando il valore (indeterminato) della controversia, le questioni discusse, l'attività svolta e le vigenti tariffe forensi, vanno liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro 2300,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.