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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LV AS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240002315916000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240002315916000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240002315916000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal commercialista Difensore_1, come in atti qualificato, ricorre avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09620240002315916000, emessa da Agenzia Entrate – IO (notificata in data 17.04.2024) per l'importo di €. 14.542,62.
Essa deriva dall'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti,
a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 della dichiarazione modello unico PF/2021 per l'anno 2020, i cui esiti sono stati comunicati con comunicazione di irregolarità, consegnata il 15.11.2023.
In data 26.04.2024, il ricorrente presentava istanza di autotutela non accolta dall'Agenzia delle Entrate, e
per questi motivi
impugnava detta cartella ritenendola illegittima, nulla ed erronea in quanto ritiene che l'Ufficio non avrebbe abbinato questi crediti alle imposte dovute per l'anno 2020 ed iscritte nella cartella impugnata. Chiede, con proprie motivazioni l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto oggetto della presente controversia, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le eccezioni di parte. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
E' stata medio tempore alla camera di consiglio del 17 marzo 2025 in discussione la sospensione dell'esecutività della cartella, la parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per un eventuale accordo conciliativo.
L'Ufficio non si opponeva e la Corte, preso atto delle richieste delle parti, rinviava a nuovo ruolo.
All'udienza pubblica del 1° dicembre 2025, è presente l'Ufficio, è assente la parte ricorrente;
la Corte preso atto della non avvenuta conciliazione, sentito il relatore ed i rappresentanti dell'Ufficio, trattiene il ricorso a decisione. MOTIVI della DECISIONE Letti gli atti ed i documenti di cui è causa, esaminate le rispettive doglianze, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Va, statuito “in primis” che in tema di impugnazione della cartella di pagamento, a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi, non vi è preclusione all'impugnazione della cartella di pagamento, basata dalla circostanza che essa sia fondata sui dati evidenziati dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione. La vicenda ha visto protagonista un contribuente a cui veniva inviata la comunicazione di irregolarità della dichiarazione (cosiddetto avviso bonario), e successivamente veniva notificata una cartella di pagamento.
Il contribuente avverso la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73; proponeva ricorso, con doglianze riguardanti non solo i vizi della cartella, ma anche nel merito.
Per cui risulta evidente che la cartella costituisce il primo atto utile per contestare la debenza dell'imposta richiesta a seguito di controlli automatizzati. Nel nostro caso in cui la cartella sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza della richiesta del fisco, questa ha natura di atto impositivo e come tale richiede una motivazione espressa idonea alla individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa che permette al contribuente di comprenderne i contenuti ed eventualmente contestare il merito della stessa (cfr. Cassazione sentenza n. 27271/2019).
Nel caso specifico di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 602/1973 e 54-bis DPR 633/72
“il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari, sanzioni ed interessi” (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 22281/2022). Naturalmente, laddove l'Ufficio abbia riportato nella cartella di pagamento, il necessario analitico riferimento agli elementi della dichiarazione (quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento), coinvolti dal controllo. Si ritiene che così ha agito l'Ufficio; procedendo in modo corretto alla ricostruzione delle dichiarazioni presentate dal Nominativo_1 (artigiano edile, zona di località_1) per gli anni d'imposta 2017 sino al 2020 con il PF/2021; il tutto analiticamente dimostrato con le controdeduzioni in atti ed accertato il debito dovuto dal ricorrente all'erario. Del che emetteva regolare ruolo delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, con il passaggio dell'onere della riscossione all'Agenzia delle
Entrate-IO.
In ragione di quanto sopra esposto, questa Corte aderisce ad un costante orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale, la cartella di pagamento notificata a seguito della procedura di controllo cartolare della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, DPR 600/1973, con cui viene recuperato l'omesso versamento di imposte indicate in dichiarazione dei redditi, non necessita di alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente il mero richiamo della dichiarazione dei redditi, oggetto di controllo cartolare.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Rieti il 1° dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LV AS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240002315916000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240002315916000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09620240002315916000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il 04/12/2025 Richieste delle parti:
La parte resistente si riporta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal commercialista Difensore_1, come in atti qualificato, ricorre avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09620240002315916000, emessa da Agenzia Entrate – IO (notificata in data 17.04.2024) per l'importo di €. 14.542,62.
Essa deriva dall'iscrizione a ruolo effettuata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti,
a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 della dichiarazione modello unico PF/2021 per l'anno 2020, i cui esiti sono stati comunicati con comunicazione di irregolarità, consegnata il 15.11.2023.
In data 26.04.2024, il ricorrente presentava istanza di autotutela non accolta dall'Agenzia delle Entrate, e
per questi motivi
impugnava detta cartella ritenendola illegittima, nulla ed erronea in quanto ritiene che l'Ufficio non avrebbe abbinato questi crediti alle imposte dovute per l'anno 2020 ed iscritte nella cartella impugnata. Chiede, con proprie motivazioni l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto oggetto della presente controversia, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le eccezioni di parte. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
E' stata medio tempore alla camera di consiglio del 17 marzo 2025 in discussione la sospensione dell'esecutività della cartella, la parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per un eventuale accordo conciliativo.
L'Ufficio non si opponeva e la Corte, preso atto delle richieste delle parti, rinviava a nuovo ruolo.
All'udienza pubblica del 1° dicembre 2025, è presente l'Ufficio, è assente la parte ricorrente;
la Corte preso atto della non avvenuta conciliazione, sentito il relatore ed i rappresentanti dell'Ufficio, trattiene il ricorso a decisione. MOTIVI della DECISIONE Letti gli atti ed i documenti di cui è causa, esaminate le rispettive doglianze, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Va, statuito “in primis” che in tema di impugnazione della cartella di pagamento, a seguito di controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi, non vi è preclusione all'impugnazione della cartella di pagamento, basata dalla circostanza che essa sia fondata sui dati evidenziati dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione. La vicenda ha visto protagonista un contribuente a cui veniva inviata la comunicazione di irregolarità della dichiarazione (cosiddetto avviso bonario), e successivamente veniva notificata una cartella di pagamento.
Il contribuente avverso la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73; proponeva ricorso, con doglianze riguardanti non solo i vizi della cartella, ma anche nel merito.
Per cui risulta evidente che la cartella costituisce il primo atto utile per contestare la debenza dell'imposta richiesta a seguito di controlli automatizzati. Nel nostro caso in cui la cartella sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza della richiesta del fisco, questa ha natura di atto impositivo e come tale richiede una motivazione espressa idonea alla individuazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonda la ripresa che permette al contribuente di comprenderne i contenuti ed eventualmente contestare il merito della stessa (cfr. Cassazione sentenza n. 27271/2019).
Nel caso specifico di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 602/1973 e 54-bis DPR 633/72
“il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari, sanzioni ed interessi” (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 22281/2022). Naturalmente, laddove l'Ufficio abbia riportato nella cartella di pagamento, il necessario analitico riferimento agli elementi della dichiarazione (quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento), coinvolti dal controllo. Si ritiene che così ha agito l'Ufficio; procedendo in modo corretto alla ricostruzione delle dichiarazioni presentate dal Nominativo_1 (artigiano edile, zona di località_1) per gli anni d'imposta 2017 sino al 2020 con il PF/2021; il tutto analiticamente dimostrato con le controdeduzioni in atti ed accertato il debito dovuto dal ricorrente all'erario. Del che emetteva regolare ruolo delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73, con il passaggio dell'onere della riscossione all'Agenzia delle
Entrate-IO.
In ragione di quanto sopra esposto, questa Corte aderisce ad un costante orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale, la cartella di pagamento notificata a seguito della procedura di controllo cartolare della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis, DPR 600/1973, con cui viene recuperato l'omesso versamento di imposte indicate in dichiarazione dei redditi, non necessita di alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente il mero richiamo della dichiarazione dei redditi, oggetto di controllo cartolare.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto e le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Rieti il 1° dicembre 2025