Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. IC RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, n. prot. 0319569 del 7.11.2023, con il quale il Comune di Cagliari ha comunicato il rigetto definitivo della DUA e vietato al ricorrente gli interventi di manutenzione straordinaria consistente nel frazionamento in due unità immobiliari (Sez. A, Fg. 7, mapp. 1519 sub. 4), siti in Cagliari, via Is Mirrionis 149, codice univoco 526716/2022, con ordine di interdizione e rimozione delle opere vietate;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.4.2024:
1) del provvedimento, senza data ma depositato in giudizio il 19.1.2024, con il quale il Comune di Cagliari ha annullato in autotutela il provvedimento interdittivo, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, n. prot. 0319569 del 7.11.2023, adottato nei confronti del ricorrente, per la pratica distinta al n. 34303.6-CU 526716/2022, nella parte in cui afferma che “ l’annullamento del provvedimento non costituisce rinuncia alla pretesa creditoria vantata dall’Ente all’incasso delle somme dovute a titolo di corrispettivo monetario come previsto nel caso de quo secondo la normativa vigente ” e nella parte con cui l’Amministrazione “ determina di dare immediato avvio al procedimento di recupero delle somme dovute dal sig. IC RA a titolo di corrispettivo monetario, come previsto nel caso de quo secondo la normativa di settore ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. SC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. IC RA, odierno ricorrente, ha impugnato il provvedimento interdittivo indicato in epigrafe, con cui il Comune di Cagliari, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 ha comunicato all’interessato il rigetto definitivo della DUA dal medesimo presentata vietandogli la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria su una unità immobiliare sita in Cagliari, via Is Mirrionis 149 (Sez. A, Fg. 7, mapp. 1519, sub. 4), consistente nel frazionamento in due unità immobiliari, con ordine di interdizione e rimozione delle opere vietate.
Nel provvedimento, che ha fatto seguito alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 e ai chiarimenti dell’interessato, si dà atto che il ricorrente ha fornito positivamente ogni chiarimento richiesto e prodotto adeguata documentazione integrativa su ognuna delle contestazioni formulate nella comunicazione ex art. 10- bis , tranne che in merito al pagamento del corrispettivo monetario sostitutivo degli spazi da destinare a parcheggio, in relazione al quale si specifica che “ non sono stati garantiti gli spazi riservati ai parcheggi di cui alla L. 122/89, né pagato il relativo corrispettivo monetario pari a € 341,50 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2538 del 22/04/2022 ”.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione di legge (art. 19, L. n. 241/1990) ”, in quanto il Comune di Cagliari avrebbe lasciato decorrere infruttuosamente il termine perentorio per intervenire ex art. 19 della l. n. 241/1990;
II) “ Violazione di legge (art. 15 quater , comma 7, L.R. n. 23 dell’11.10.1985 e art. 3 legge n. 241/1990); eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”, in quanto:
- il ricorrente non era tenuto a versare alcuna somma per la c.d. “monetizzazione” dei parcheggi, poiché i due appartamenti derivanti dal frazionamento e, in particolare, la prima unità immobiliare ulteriore, hanno una volumetria inferiore a 210 mc e non sono quindi assoggettati al versamento, secondo l’art. 15- quater , comma 7, della l.r. n. 23/1985;
- la citata norma regionale è quella applicabile al caso, mentre non esistono disposizioni regolamentari
comunali che prevedano deroghe a tale principio;
- il provvedimento impugnato è privo di motivazione adeguata sul punto, nonché viziato dalla mancanza di una corretta istruttoria, che non è stata attivata nemmeno in seguito ai chiarimenti trasmessi dal ricorrente.
1.2. Si è costituito il Comune intimato, il quale, con memoria depositata il 19 gennaio 2024, ha rappresentato che con determinazione del 18 gennaio 2024 il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela, con la conseguente sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
1.3. Con memoria depositata il 20.1.2024 il ricorrente dichiara di avere ancora interesse ad una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato nella sua interezza, in quanto il Comune, intervenendo in autotutela, “ ha scorporato il titolo edilizio dal versamento in denaro, annullando solo la parte dell’interdizione e riservandosi il recupero delle somme ”.
1.4. Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato il provvedimento, depositato in giudizio il 19.1.2024, con il quale il Comune di Cagliari ha annullato in autotutela il già gravato provvedimento interdittivo, nella parte in cui afferma che “ l’annullamento del provvedimento non costituisce rinuncia alla pretesa creditoria vantata dall’Ente all’incasso delle somme dovute a titolo di corrispettivo monetario come previsto nel caso de quo secondo la normativa vigente ” e nella parte con cui l’Amministrazione “ determina di dare immediato avvio al procedimento di recupero delle somme dovute dal sig. IC RA a titolo di corrispettivo monetario, come previsto nel caso de quo secondo la normativa di settore ”.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione di legge (art. 19, L. n. 241/1990) ”, in quanto:
- il Comune ha correttamente annullato il provvedimento interdittivo in autotutela sul presupposto che “ risulta essere stato adottato oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento ”, riservandosi però, erroneamente, di procedere al recupero della somma che sarebbe dovuta a titolo di monetizzazione dei posti auto non realizzati dal ricorrente;
- tuttavia, “ il ritardo ha determinato che il titolo edilizio di IC RA, formatosi attraverso SCIA, si è consolidato sulle dichiarazioni e sui documenti presentati a suo tempo dall’interessato, quindi sul presupposto che nessuna somma debba essere versata a titolo di monetizzazione dei posti auto perché l’immobile derivante dal frazionamento ha volumetria inferiore a 210 mc ”;
- il Comune, quindi, avrebbe dovuto annullare l’intero provvedimento interdittivo, senza riservarsi l’azione di recupero, come invece ha erroneamente fatto;
II) “ Violazione di legge (art. 15 quater , comma 7, l.r. n. 23 dell’11.10.1985 e art. 3, legge n. 241/1990); eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”, in quanto:
- il ricorrente non sarebbe tenuto a versare alcuna somma per la monetizzazione perché i due appartamenti derivanti dal frazionamento e, in particolare, la prima unità immobiliare ulteriore, hanno una volumetria inferiore a 210 mc e conseguentemente non sono assoggettati al versamento, in applicazione dell’art. 15- quater , comma 7, della l.r. n. 23/1985;
- la citata norma regionale è quella applicabile al caso, mentre non esistono disposizioni regolamentari comunali che prevedano deroghe a tale principio;
- il provvedimento impugnato è illegittimo anche per assenza di una motivazione adeguata sul punto e per mancanza di una corretta istruttoria, che non è stata attivata nemmeno in seguito ai chiarimenti dell’istante con cui si evidenziava che l’intervento non era assoggettato all’obbligo di monetizzazione a causa delle ridotte dimensioni dell’unità derivata.
1.5. Il Comune, con memoria depositata il 28 luglio 2025, ha chiesto la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.
1.6. Il ricorrente, con memoria del 12 settembre 2025, ha confermato la sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo al provvedimento interdittivo gravato con il ricorso introduttivo, mentre ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con riferimento alla pretesa comunale volta al recupero delle somme dovute a titolo di monetizzazione dei parcheggi.
1.7. Il Comune, con memoria di replica, ha ribadito la propria posizione.
1.8. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse, riconosciuta da ambo le parti, con riguardo al provvedimento interdittivo impugnato con il ricorso introduttivo.
Va dunque dichiarata in parte qua l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
3. Con riferimento, invece, alle domande proposte, con il gravame introduttivo e i motivi aggiunti, avverso la pretesa comunale volta al recupero delle somme dovute a titolo di monetizzazione dei parcheggi, il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. È incontestato che il ricorrente ha realizzato un frazionamento da cui sono derivati due appartamenti che hanno una volumetria inferiore a 210 mc, per i quali non è stato possibile realizzare i parcheggi obbligatori di rispettiva pertinenza, con conseguente necessità di verificare se sussista o meno in capo all’interessato l’obbligo di versare al Comune una somma a titolo di “monetizzazione delle aree per parcheggi”.
3.2. L’interessato ritiene di non essere tenuto a pagare per l’unità immobiliare ulteriore rispetto a quella originaria, e ciò ai sensi della previsione di cui all’art. 15- quater , comma 7, della l.r. n. 23/1985 (come modificato dall’art. 10, comma 1, della l.r. 3 luglio 2017, n. 11), a tenore della quale “ Nel caso di nuovi frazionamenti e ai fini della conclusione dei procedimenti di accertamento di conformità di frazionamenti eseguiti in assenza di titolo, la monetizzazione di cui al comma 6 non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi. Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ”.
3.3. Il Comune, invece, valorizzando il riferimento alle “ disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ”, contenuto nell’inciso finale del citato comma 7, sostiene che il ricorrente sia tenuto a pagare per il nuovo appartamento, e ciò in applicazione dell’art. 64 del Regolamento edilizio comunale (approvato il 25.9.2014), il quale (all’ottavo periodo) prevede che “ Nel caso dei frazionamenti di singole unità immobiliari, nei cambi di destinazione d’uso delle unità immobiliari al piano terra di costruzioni esistenti disciplinati dall’art. 12 delle N.T.A. del PUC e negli ampliamenti volumetrici pertinenziali (depositi, magazzini, ripostigli, lavatoi, autorimesse e tettoie) non superiori al 20% del volume dell’unità immobiliare principale, qualora i parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, l’obbligo di assicurare la dotazione di aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato in un corrispettivo monetario, destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici ”.
La disposizione regolamentare in parola, secondo il Comune, sarebbe inquadrabile tra le “ disposizioni più restrittive ” fatte salve dalla su citata legge regionale, perché “ ha compiuto la scelta di assoggettare al pagamento della somma a titolo di monetizzazione anche le unità immobiliari con volumetria inferiore a 210 mc ” (pagg. 6-7 della memoria comunale) e “ costituisce autentica deroga all’esenzione in parola, limitatamente al territorio di Cagliari, per il quale resta dovuto il corrispettivo pecuniario a prescindere dal fatto che la volumetria dell’appartamento più piccolo derivante dal frazionamento [sia] inferiore a 210 mc ” (pagg. 8-9 della memoria comunale).
3.4. La tesi sostenuta dal Comune non è condivisibile.
La previsione del Regolamento edilizio (approvato, come visto sopra, nel 2014) invocata dal Comune si limita a stabilire che “ Nel caso dei frazionamenti di singole unità immobiliari […] , qualora i parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, l’obbligo di assicurare la dotazione di aree per la sosta di autoveicoli può essere trasformato in un corrispettivo monetario, destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici ”. Si tratta tipicamente di una “norma generale”.
L’art. 15- quater , comma 7, della l.r. n. 23/1985 (nella versione entrata in vigore nel 2017, come visto sopra), invece, contiene un quid pluris . La norma in parola, infatti, subito dopo la previsione generale della “monetizzazione delle aree per parcheggi” di cui al precedente comma 6 – previsione, peraltro, analoga a quella contenuta nell’art. 64 del citato Regolamento edilizio –, aggiunge che tale monetizzazione “ non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi ”. È un tipico esempio di norma speciale derogatoria, ove l’elemento di specialità – che circoscrive l’ambito applicativo della deroga alla monetizzazione - è dato dal riferimento alla dimensione volumetrica dell’unità immobiliare (che deve essere inferiore a 210 mc).
Ora, in ossequio al principio lex specialis derogat legi generali , appare chiaro che nella fattispecie debba trovare applicazione la deroga di cui al più volte citato art. 15- quater , comma 7, della l.r. n. 23/1985 e che, quindi, il ricorrente non sia tenuto al pagamento, a titolo di monetizzazione delle aree per parcheggi, per la nuova unità immobiliare realizzata con il frazionamento (ulteriore, cioè, rispetto a quella originaria).
Ad una diversa conclusione non può condurre l’inciso finale dello stesso comma 7 dell’art. 15- quater , secondo cui “ Sono fatte salve disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ”, valorizzato dalla difesa comunale a sostegno dell’operato dell’Ente.
Come chiarito sopra, infatti, la previsione che esclude la monetizzazione per la prima unità immobiliare ulteriore che abbia un volume inferiore a 210 mc ha natura di norma speciale derogatoria, rispetto alla quale non possono ritenersi più restrittive disposizioni che non facciano a loro volta espresso riferimento al medesimo elemento di specialità in questione (volume dell’unità immobiliare), né tantomeno disposizioni generali precedenti (come quella di cui all’art. 64 del Regolamento edilizio del Comune di Cagliari) chiaramente derogate dalla norma speciale successiva.
3.5. In definitiva, con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento interdittivo va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse; con riguardo alla pretesa comunale volta al recupero delle somme a titolo di monetizzazione dei parcheggi il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno accolti, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella loro interezza.
3.6. La peculiarità delle questioni interpretative affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fatta eccezione per il contributo unificato, da rimborsare al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo con riguardo alla domanda di annullamento del provvedimento interdittivo;
- accoglie il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti con riguardo alla pretesa comunale volta al recupero delle somme a titolo di monetizzazione dei parcheggi e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate e rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
SC NG, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NG | Marco CE |
IL SEGRETARIO