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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1823/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565879 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565879 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio Ta.Ri, riferimento n. 112401565879 emesso il 15.11.2024 per le annualità dal 2022 e 2023 e notificato a mezzo posta in data 13 dicembre 2024.
Con l'avviso di accertamento Roma Capitale riteneva omessa la dichiarazione ed il versamento della Ta.Ri di euro 4.859,00 per gli anni 2022 e 2023 in relazione ad un'autorimessa con 36 posti auto, siti in
Indirizzo_1, identificati in catasto al foglio 590, particella 177, diversi subalterni di categoria C06, per una superficie complessiva assoggettata a tassazione pari a mq 234.
L'Autorimessa in questione è pervenuta alla signora Ricorrente_1 per successione legittima, dopo la morte del marito, Nominativo_1, cf CF_1, giusta dichiarazione di successione presentata all'ADE Ufficio di Roma 3, il 23 novembre 2022, registrata al volume 88888 n. 500334.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'accertamento per motivazione meramente apparente e regolarità dei pagamenti eseguiti.
Infatti in relazione all'autorimessa accertata, per il periodo oggetto di accertamento, l'Ama ha continuato ad inviare alla signora Ricorrente_1 le fatture a nome del marito (deceduto il 9 luglio 2022), e che la stessa ha provveduto regolarmente a pagare: si allegano le fatture e i pagamenti del I e II semestre 2022 e le fatture e i pagamenti del I e II semestre 2023.
Non solo. Ma la signora Ricorrente_1 ha pagato le predette fatture sulla base di una precedente errata superficie di 450 mq, senza tener conto dell'accatastamento che lo stesso coniuge aveva presentato anni addietro e che aveva portato a sistemare la posizione catastale dei 36 posti auto, per una superficie complessiva lorda pari 245 mq, come risulta anche dalla visura catastale che si allega.
Tanto ciò è vero che lo stesso ufficio ha accertato e calcolato la Ta.Ri., per il 2022 e 2023, su una superficie netta complessiva di mq. 234.
E'chiaro dunque che l'Ufficio non ha considerato tutti questi elementi, e l'accertamento si palesa come ingiusto ed ingiustificato non essendo si è in presenza di una contribuente che ha omesso i pagamenti del tributo, ma, al contrario, di una contribuente che, in buona fede, ha pagato (addirittura di più: quasi il doppio di quanto dovuto) sulla base delle fatture che le sono continuate ad arrivare a nome del marito.
Chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune si costituiva in giudizio solo in data 08/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge consentiti, con memoria che pertanto non può essere utilizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come la ricorrente ha correttamente documentato, depositando la visura catastale intestata al coniuge defunto e la dichiarazione di successione, che gli immobili oggetto dell'atto accertativo opposto erano gli stessi di proprietà del marito ed alla stessa pervenuti per successione.
Ha poi documentato di aver corrisposto, a nome del marito e per gli anni 2022 e 2023 successivi alla morte, la TaRi per l'immobile di Indirizzo_1, Roma e per una superficie di 450 metri quadrati categoria 04 autorimesse.
Appare quindi documentato che, per gli immobili oggetto dell'atto accertativo opposto, il Comune abbia percepito il tributo per gli anni 2022 e 2023 - e per una superficie superiore - a nome del defunto Sig.
Nominativo_1 coniuge della ricorrente. Vero è che la ricorrente avrebbe dovuto procedere a cessare le utenze TaRi intestate al marito defunto ed attivare le utenze TaRi a proprio nome, ma sul punto va evidenziato che non solo il Comune ben era a conoscenza della morte del Sig. Nominativo_1 – attesa la gestione dell'anagrafe e dei servizi cimiteriali – e non avrebbe quindi dovuto continuare a chiedere il tributo al defunto, ma dall'omissione della ricorrente il Comune non ha subito alcun danno avendo per contro beneficiato del pagamento di un tributo superiore al dovuto.
Il ricorso va quindi ritenuto fondato e, pertanto, accolto.
Per quanto attiene le spese di giudizio, essendo stata la controversia all'evidenza generata dal non corretto adempimento delle formalità previste per lo specifico tributo da parte della ricorrente, che avrebbe dovuto cessare le utenze intestate al marito e presentare le dichiarazioni di inizio utenza a proprio nome, si ritiene di poter procedere alla loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1823/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565879 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565879 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio Ta.Ri, riferimento n. 112401565879 emesso il 15.11.2024 per le annualità dal 2022 e 2023 e notificato a mezzo posta in data 13 dicembre 2024.
Con l'avviso di accertamento Roma Capitale riteneva omessa la dichiarazione ed il versamento della Ta.Ri di euro 4.859,00 per gli anni 2022 e 2023 in relazione ad un'autorimessa con 36 posti auto, siti in
Indirizzo_1, identificati in catasto al foglio 590, particella 177, diversi subalterni di categoria C06, per una superficie complessiva assoggettata a tassazione pari a mq 234.
L'Autorimessa in questione è pervenuta alla signora Ricorrente_1 per successione legittima, dopo la morte del marito, Nominativo_1, cf CF_1, giusta dichiarazione di successione presentata all'ADE Ufficio di Roma 3, il 23 novembre 2022, registrata al volume 88888 n. 500334.
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'accertamento per motivazione meramente apparente e regolarità dei pagamenti eseguiti.
Infatti in relazione all'autorimessa accertata, per il periodo oggetto di accertamento, l'Ama ha continuato ad inviare alla signora Ricorrente_1 le fatture a nome del marito (deceduto il 9 luglio 2022), e che la stessa ha provveduto regolarmente a pagare: si allegano le fatture e i pagamenti del I e II semestre 2022 e le fatture e i pagamenti del I e II semestre 2023.
Non solo. Ma la signora Ricorrente_1 ha pagato le predette fatture sulla base di una precedente errata superficie di 450 mq, senza tener conto dell'accatastamento che lo stesso coniuge aveva presentato anni addietro e che aveva portato a sistemare la posizione catastale dei 36 posti auto, per una superficie complessiva lorda pari 245 mq, come risulta anche dalla visura catastale che si allega.
Tanto ciò è vero che lo stesso ufficio ha accertato e calcolato la Ta.Ri., per il 2022 e 2023, su una superficie netta complessiva di mq. 234.
E'chiaro dunque che l'Ufficio non ha considerato tutti questi elementi, e l'accertamento si palesa come ingiusto ed ingiustificato non essendo si è in presenza di una contribuente che ha omesso i pagamenti del tributo, ma, al contrario, di una contribuente che, in buona fede, ha pagato (addirittura di più: quasi il doppio di quanto dovuto) sulla base delle fatture che le sono continuate ad arrivare a nome del marito.
Chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune si costituiva in giudizio solo in data 08/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge consentiti, con memoria che pertanto non può essere utilizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte come la ricorrente ha correttamente documentato, depositando la visura catastale intestata al coniuge defunto e la dichiarazione di successione, che gli immobili oggetto dell'atto accertativo opposto erano gli stessi di proprietà del marito ed alla stessa pervenuti per successione.
Ha poi documentato di aver corrisposto, a nome del marito e per gli anni 2022 e 2023 successivi alla morte, la TaRi per l'immobile di Indirizzo_1, Roma e per una superficie di 450 metri quadrati categoria 04 autorimesse.
Appare quindi documentato che, per gli immobili oggetto dell'atto accertativo opposto, il Comune abbia percepito il tributo per gli anni 2022 e 2023 - e per una superficie superiore - a nome del defunto Sig.
Nominativo_1 coniuge della ricorrente. Vero è che la ricorrente avrebbe dovuto procedere a cessare le utenze TaRi intestate al marito defunto ed attivare le utenze TaRi a proprio nome, ma sul punto va evidenziato che non solo il Comune ben era a conoscenza della morte del Sig. Nominativo_1 – attesa la gestione dell'anagrafe e dei servizi cimiteriali – e non avrebbe quindi dovuto continuare a chiedere il tributo al defunto, ma dall'omissione della ricorrente il Comune non ha subito alcun danno avendo per contro beneficiato del pagamento di un tributo superiore al dovuto.
Il ricorso va quindi ritenuto fondato e, pertanto, accolto.
Per quanto attiene le spese di giudizio, essendo stata la controversia all'evidenza generata dal non corretto adempimento delle formalità previste per lo specifico tributo da parte della ricorrente, che avrebbe dovuto cessare le utenze intestate al marito e presentare le dichiarazioni di inizio utenza a proprio nome, si ritiene di poter procedere alla loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino