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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1006/21
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1006 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto appello proposto da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla Via Starza n. 38, C.F. , rappresentato e difesa dall'Avv. Luca C.F._1
Martinelli, C.F. , elettivamente domiciliati in San IA C.F._2
d'ER (CE) alla Via Po, n.11, pec: ; Email_1
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Roma, Controparte_1
Via Venti Settembre n. 30, codice fiscale e partita IVA in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Claudio Mauriello (C.F. ), Paolo Mauriello (C.F. C.F._3
) e Giuseppe Serpico (C.F. ) C.F._4 C.F._5
elettivamente domiciliati, per quanto possa occorrere, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord ex art. 82 r. d. n. 37/1934, pec:
; Email_2
APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza dell'8 luglio 2024, tenutasi con le modalità di trattazione scritta previste dall'art. 221, quarto comma, l. n. 77/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo il 28 gennaio 2021,
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Parte_1
Nord, Dott.ssa Antonella Baffico, n. 6974/20, emessa il 4 dicembre 2019, depositata in
1 cancelleria il 29 settembre 2020, non notificata. Con tale provvedimento, emesso nell'ambito del giudizio di primo grado iscritto al n. 3646/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi del Giudice di Pace di Napoli nord, il Giudice di prime cure ha accolto, in parte, la domanda dell'attore, condannando l' , in Controparte_1
persona del l.r.p.t. “alla ripetizione, in favore dell'attore, dell'importo complessivo di €.
341,54, oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
…al rimborso della somma di euro 48,80 per le spese di procedimento di mediazione;
… al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio”.
Avverso la detta sentenza, ha proposto i seguenti motivi di appello: Parte_1
- Errata e/o omessa valutazione della prova sul quantum debeatur del giudice di primo grado e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. In particolare, parte appellante deduce di aver stipulato con un contratto di finanziamento contro delegazione Controparte_1 di pagamento (cessione del quinto dello stipendio) n. pratica 313288, per l'importo lordo di €. 30.296,31, da restituire in 120 rate mensili consecutive di €. 354,00 ciascuna, con decorrenza dal 1° Agosto 2011 e scadenza il 31 Luglio 2021, poi estinto anticipatamente in data 1° Gennaio 2016.
L'appellante ha dedotto l'erronea quantificazione della domanda attorea, confondendo la somma richiesta dal in separata sede alla compagnia assicuratrice Pt_1 [...]
(€ 341,54 a titolo di rimborso del premio assicurativo versato e non Parte_2 goduto) con la somma effettivamente dovuta allo stesso (€ 1.058,05), pari all'eccedenza versata in sede di conteggio estintivo a titolo di oneri, commissioni bancarie, commissioni finanziarie, commissioni di agente/mediatore e spese (euro 1.339,59, detratto il premio di euro 341,54 chiesto direttamente alla compagnia assicuratrice).
Con comparsa del 12 aprile 2021 si è costituita la parte appellata,
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
proposto o il suo rigetto, formulando altresì appello incidentale relativamente al capo della sentenza in cui il giudice di prime cure avrebbe riconosciuto il diritto di parte attrice alla liquidazione di ulteriori somme oltre a quelle già rimborsate dalla Banca.
Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il Giudice di Prime avrebbe Pt_3 erroneamente disapplicato l'art.
3.1. delle Condizioni Generali di Contratto (che prevede un rimborso, secondo uno specifico meccanismo, delle commissioni di gestione
- oneri recurring - da parte della Banca e dei premi assicurativi - oneri recurring - da parte della Compagnia Assicurativa), nonostante la piena validità della clausola,
2 conforme alla normativa e approvata, con doppia sottoscrizione, ai sensi degli artt.
1341, co. 2 e 1342 c.c., da parte del Inoltre, parte appellata ha formulato Pt_1
appello incidentale anche relativamente al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, in quanto maggiore rispetto all'importo in linea di capitale della condanna. Infine, in via di impugnazione incidentale, se del caso anche condizionata, la ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel Primo Grado CP_1 di giudizio (“a)… dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Napoli Nord a conoscere delle domande formulate dal Sig. contro la Pt_1 Controparte_1
a favore del Tribunale di Napoli Nord, se del caso, rimettendo le
[...]
parti presso il suddetto Tribunale;
b) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma subordinata di dichiarare la nullità dell'atto di citazione … c) In via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare, ma ulteriormente subordinata, di dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di;
d) Nel merito, Controparte_1
comunque di rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, ivi compresa quella di prescrizione, tutte le domande formulate da parte attrice, perché formulate genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. e) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente una responsabilità della per i fatti narrati Controparte_1 dal Sig. ridurre l'importo delle somme al minore importo che dovesse Pt_1 eventualmente risultare provato e, comunque, decurtare l'importo di euro 536,38 già corrisposto;
f) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”).
All'udienza del 6 maggio 2021, tenutasi nelle forme della trattazione cartolare, il giudice istruttore ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria.
Alla successiva udienza cartolare del 12 ottobre 2021, il giudice, rilevata la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, ha onerato parte appellante del deposito della propria produzione nel giudizio di primo grado, avendovi l'appellata già provveduto, rinviando a successiva udienza per la verifica dell'incombente.
All'udienza cartolare del 24 febbraio 2022, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni.
3 All'udienza cartolare dell'8 luglio 2024, tenutasi per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato, nelle rispettive note di trattazione, le proprie conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, per la mancata indicazione delle modifiche richieste al provvedimento impugnato.
Tale eccezione deve ritenersi priva di pregio.
L'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello sia motivato e che la motivazione contenga, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Come precisato dalle Sezioni Unite “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. S.U. 27199/2017).
Orbene, l'atto di appello in esame, oltre a indicare le parti della sentenza oggetto di censura, formula in maniera specifica le ragioni di dissenso all'iter logico argomentativo del giudice di prime cure con riferimento al motivo di appello (errata e/o omessa valutazione della prova sul quantum debeatur del giudice di primo grado). Parte appellante, infatti, testualmente riferisce: “si impugna la anzidetta sentenza - relativamente al quantum debeatur - nella parte motiva e precisamente alla pagina 2, laddove il Giudice di Pace di Napoli Nord nel richiamare le (ERRONEAMENTE) richieste formulate nell'atto introduttivo …il giudice di prime cure, infatti, pur
4 ritenendo fondata la pretesa creditoria del sig. ha completamento Parte_1
errato nella corretta quantificazione della domanda attorea, confondendo la somma che
l'attore premette di aver richiesto in separata sede alla compagnia assicuratrice
[...]
(€. 341,54 a titolo di rimborso del premio assicurativo versato e non Parte_2 goduto chiesto) con la somma effettivamente dovuta allo stesso (€. 1.058,05) pari all'eccedenza versata in sede di conteggio estintivo a titolo di oneri, commissioni bancarie, commissioni finanziarie, commissioni di agente/mediatore e spese” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 3-4).
Constatata la tempestività e la procedibilità dell'appello, i motivi di gravame vanno esaminati nel merito.
2. Come visto in precedenza, l'appellante ha sollevato, quale unico motivo di gravame,
l'errata valutazione della prova relativa al quantum della domanda attorea. Secondo la prospettazione di parte appellante, il giudice di prime cure, infatti, pur riconoscendo fondata la domanda attorea e accertata la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative, delle clausole che stabiliscono la non rimborsabilità tout court delle spese e degli oneri da corrispondere al cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 125 sexies Tub – il quale prevede, in caso di estinzione anticipata, il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la residua vita del credito – avrebbe poi erroneamente quantificato le somme oggetto di rimborso.
Parte appellata, costituendosi, ha invece proposto appello incidentale, relativamente: a) al capo della sentenza in cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente disapplicato l'art.
3.1. delle Condizioni Generali di Contratto, riconoscendo il diritto di parte attrice alla liquidazione di ulteriori somme oltre a quelle già rimborsate dalla b) alla CP_1
mancata indicazione dei costi oggetto di rimborso e, quindi, alla differenza tra oneri recurring e up front e all'esclusione del criterio pro rata temporis;
c) al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite. Infine, sempre in via incidentale
(previa ammissibilità dell'appello proposto dal , la ha reiterato le Pt_1 CP_1
conclusioni del primo grado, in primis quella relativa all'incompetenza per valore del
Giudice di pace di Napoli nord.
5 3. Ritenuta l'ammissibilità dell'appello, occorre esaminare in via prioritaria la sollevata eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace adito, reiterata da parte appellata con motivo di appello incidentale condizionato.
Nel giudizio di prime cure parte attrice ha espressamente richiesto l'accertamento del proprio diritto al rimborso della somma di complessivi euro 1.058,05, limitando quindi la domanda nell'ambito della competenza per valore del giudice di pace.
Secondo la ricostruzione di parte appellata/appellante incidentale, ciò presupponeva, tuttavia, un accertamento cognitivo sull'intero contenuto del contratto, il cui valore eccedeva quello di competenza del giudice adito.
Tale motivo è infondato.
Per determinare il valore di una causa incardinata dinanzi al giudice di pace, occorre avere riguardo esclusivamente alle norme che disciplinano la competenza contenute negli articoli 7, 10 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. n. 11203/2000). In particolare, ai sensi dell'art. 14 c.p.c., nelle cause relative a somme di danaro, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte “ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore (nella specie, rata di finanziamento),
e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda” (Cass. 4638/2002, Cass.
8717/2004, Cass. 3348/2005).
Sulla base di tale circostanza non rileva, ai fini del valore della causa, la circostanza per cui l'attore ha invocato la nullità della clausola contrattuale relativa all'estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi dell'antecedente logico necessario sotteso alla domanda restitutoria formulata.
Deve pertanto aversi riguardo, ai fini della competenza per valore, al solo petitum richiesto dalla parte con la domanda.
4. Venendo all'esame del merito, siccome l'appello principale muove doglianze riguardanti il quantum della pretesa restitutoria azionata, mentre l'appello incidentale censura la decisione impugnata in relazione all'an del diritto vantato dal Pt_1 andranno esaminati preliminarmente i motivi dell'appello incidentale.
6 La questione sottoposta al tribunale involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies TUB nella versione applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa.
Secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non considerare che l'art. 125-sexies del TUB prevede, in caso di estinzione anticipata del contratto, un rimborso solo di una componente degli oneri recurring, relativi cioè ai soli servizi non goduti a causa della perenzione anticipata del rapporto.
Inoltre, secondo l'appellante incidentale, la non avrebbe la legittimazione passiva CP_1
relativamente al rimborso dei premi assicurativi (già rimborsatigli dalla Compagnia assicurativa) e delle commissioni di intermediazione e, comunque, non sarebbe applicabile il criterio pro rata temporis.
La questione involge il diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies TUB nella versione applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa. In particolare, ai sensi del primo comma della norma citata, “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
È stato in passato affermato, da diverse pronunce dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. ex multis decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento) nonché dalle disposizioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria” del 29.7.2009, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinerebbe la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front).
7 Sulla tematica è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi in materia.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”).
Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front (imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto) e quelli recurring (che maturano, invece, durante lo svolgimento del rapporto).
Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo.
Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame, e ciò anche alla luce dell'art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010, che costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che rappresenta
8 l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE) e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile (in tal senso Tribunale di Napoli 9.2.2021, Tribunale di Savona 14.11.2020,
Tribunale di Torino 21.3.2020).
Quindi, in conclusione, il consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring, per cui devono essere respinte le doglianze dell'appellante incidentale, nella parte in cui ritiene necessario effettuare una distinzione tra costi upfront e recurring al fine di diminuire l'ammontare del credito restitutorio.
Per quanto concerne, invece, il criterio di rimborsabilità, se è vero che sia la direttiva
2008/48 che la sentenza della Corte di Giustizia non prendono esplicita posizione in ordine all'individuazione di un possibile criterio di calcolo per la riduzione, è anche vero che la sentenza della Corte (par. 24) ha individuato due possibili interpretazioni della locuzione “per la restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. La Corte infatti ha affermato che tale espressione potrebbe significare “che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto”, o in alternativa indicare
“il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore
e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto”.
Ad avviso di questo Tribunale, tra le due interpretazioni deve senz'altro preferirsi la seconda. Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia, come detto, ha chiaramente inteso superare la distinzione tra costi up-front e recurring, con un'operazione che pare operare non solo sul piano dell'individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, e quindi anche sul criterio di calcolo.
La previsione di criteri di calcolo differenziati si scontrerebbe apertamente con le finalità della direttiva di consentire un'elevata protezione del consumatore ponendolo al riparo dalle decisioni arbitrarie ed unilaterali dell'intermediario di etichettare alcuni
9 costi in modo da poter limitare la riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata.
Dal riferimento alla “restante durata del contratto” deve quindi ricavarsi, quale metodo di calcolo per la riduzione di tutti i costi, quello strettamente proporzionale.
5. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale e considerando la disciplina applicabile al caso di specie, occorre ora valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei costi, anche alla luce dell'art.
3.1. del contratto di finanziamento, rubricato “estinzione anticipata”, a norma del quale “in caso di estinzione anticipata del prestito…gli importi indicati nelle sopra citate lettere A, B, F e
G non saranno rimborsabili, …”.
Orbene, la sopra riportata clausola contrattuale (cfr. doc. 4 produzione primo grado
Con
) che ha imposto la rinuncia al rimborso delle commissioni, spese e interessi in caso di estinzione anticipata è da considerarsi nulla, come correttamente rilevato anche dal giudice di prime cure, perché violativa del principio della causa in concreto dei contratti, dando luogo ad uno spostamento patrimoniale in favore della banca non giustificato da alcuna causa e non bilanciato da alcun equivalente sacrificio in capo all'istituto di credito (cfr. sulla nullità per causa in concreto Cassazione civile, sez. III, sentenza 08/05/2006 n° 10490).
Pertanto, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. CP_1
Sul punto, giova infine evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 2022, ha affermato che, in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), limitatamente al rinvio recettizio alle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, nella
10 misura in cui limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore ad alcune tipologie di costi.
La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la
Corte Costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'11 settembre
2019, C-383/18, caso “Lexitor”.
A seguito della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 125 sexies comma 1 TUB, per i contratti anteriori al 25.7.2021, può essere oggetto della sola interpretazione conforme alla sentenza sicché spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione CP_2
proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021.
6. Per quanto concerne, infine, la rimborsabilità dei costi relativi ai contratti assicurativo e di mediazione creditizia, si sottolinea la sussistenza di un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento in oggetto. Il mutuatario non può, quindi, sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio o di intermediazione, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale.
Pertanto, l'appellante ha diritto a vedersi rimborsati tutti i costi sostenuti, senza distinzione alcuna.
7. Ciò posto, deve darsi atto dell'errore compiuto dal giudice di primo grado nella determinazione del calcolo delle somme rimborsate.
Passando, dunque, al calcolo dell'importo da restituire, dividendo l'importo delle voci dovute (€ 1188,54 per commissioni finanziarie, € 1667,16 per commissioni accessorie,
€ 611,71 per spese assic.) per il numero delle rate originariamente pattuite (120) e moltiplicata la somma per il numero delle rate residue (67) alla data di estinzione, detraendo l'importo già rimborsato dall'Istituto bancario (€ 1935,97 – € 536,38 – cfr.
11 doc. n. 5 di parte e l'importo di € 341,54 richiesto direttamente alla CP_1
assicuratrice il totale residuo dovuto è pari ad euro 1.058,05. Parte_2
Pertanto, l'appello è fondato e va, quindi, riconosciuto il diritto di al Parte_1
rimborso della somma complessiva di euro 1.058,05, oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, allo scaglione di riferimento per le cause fino ad €
1.100,00. Le fasi di studio, introduttiva e decisionale si liquidano ai medi dei valori di riferimento, mentre nulla è dovuto per le attività di trattazione e istruttoria, che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Margherita Lojodice, nella causa in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 6974/20 emessa dal Giudice di
Pace di Napoli Nord, non notificata e depositata in cancelleria il 29 settembre 2020, e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna Controparte_1
in persona del legale rapp,te p.t., al pagamento, in favore di parte
[...] appellante dell'importo di euro 1.058,05 oltre interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- Condanna in persona del legale Controparte_1 rapp,te p.t., al rimborso delle spese di lite in favore dell'Avv. Luca Martinelli, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
ER, così deciso nella camera di consiglio del 03 febbraio 2025
Il Giudice monocratico
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