Articolo 500 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 499Articolo 501
Versione
12 maggio 1963
Art. 500. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio fiananziario 1946-47 quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1946-47 (art. 496) ............... L. 338.069.945,41 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (art. 498) ............... " 293.283.316,58
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 831.353.261,99
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963