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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GG IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1470/2025 promossa da: rappresentata e difesa dagli Avvocati BARBARA CALENZO e Parte_1
CE LE e presso il loro studio in MODENA, VIA TAGLIO, n. 22, elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29.4.2025, la signora ha riferito di avere Parte_1 corrisposto, al sig. , tra il 2011 ed il 2016, la somma di complessivi euro € 43.326,10, a CP_1 mezzo assegni, affinché venisse investita “nel modo migliore” e che stante il passare del tempo, in assenza di informazioni, aveva richiesto al medesimo i report relativi agli investimenti eseguiti a suo nome, senza ottenere però alcun riscontro;
tra l'altro, nel corso dell'anno 2019, era venuta a conoscenza della delibera n. 20189 del 15.11.2017, in forza della quale il sig. era stato radiato CP_1 dall'albo unico dei consulenti finanziari, per aver eseguito operazioni non autorizzate da un cliente.
In ragione di quanto precede, la ricorrente ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione della CP_1 somma di euro 43.326,10 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 26.7.2021, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
pagina 2 di 4 Nella contumacia del convenuto, è stata ammessa la prova per interpello e testi formulata nel ricorso.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 2.12.2025.
DIRITTO
La ricorrente ha riferito di avere consegnato al sig. la complessiva somma di euro CP_1
43.326,10 affinché venisse investita “nel modo migliore” e di non avere avuto mai riscontro degli investimenti che avrebbero dovuti essere eseguiti a suo nome, nonostante le ripetute richieste rivolte al sig. Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto. CP_1
Ora, chi agisce ex art. 2033 c.c. - così dovendosi interpretare e qualificare la domanda proposta sulla base dei fatti allegati - deve provare l'avvenuto pagamento ed allegare la mancanza di una causa che lo giustifichi, mentre grava sull'accipiens la dimostrazione dell'esistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Nel caso di specie, a corredo della domanda, la ricorrente ha prodotto la copia degli assegni emessi in favore del sig. (doc.
1-17 del ricorso). Risulta provata, quindi, la dazione della somma, della CP_1 quale è chiesta la restituzione, in favore del convenuto.
E' provato, anche, che la somma è stata consegna al sig. operante nel settore finanziario (doc. 18 CP_1 del ricorso), affinché venisse investita.
Non vi è prova, invece, della giusta causa del pagamento e, in particolare, dell'utilizzo della somma a fini di investimento da parte del convenuto. Il resistente è rimasto contumace e, di conseguenza, non ha dimostrato l'esistenza di un titolo che giustifichi la dazione della somma, oggetto della richiesta di restituzione.
Pertanto, e concludendo, il resistente va condannato a restituire quanto ricevuto dalla ricorrente, oltre interessi dalla data del 26.7.2021 di invito alla stipula della negoziazione assistita (doc. 20 del ricorso) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in favore del procuratore attoreo antistatario nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, anche in ragione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- condanna il sig. al pagamento in favore della signora della CP_1 Parte_1 somma di euro 43.326,10 oltre interessi dalla data del 26.7.2021 al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna il sig. al pagamento in favore della signora delle CP_1 Parte_1 spese di lite da distrarsi in favore del suo procuratore che liquida in euro 3.809,00 per compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di GG IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1470/2025 promossa da: rappresentata e difesa dagli Avvocati BARBARA CALENZO e Parte_1
CE LE e presso il loro studio in MODENA, VIA TAGLIO, n. 22, elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29.4.2025, la signora ha riferito di avere Parte_1 corrisposto, al sig. , tra il 2011 ed il 2016, la somma di complessivi euro € 43.326,10, a CP_1 mezzo assegni, affinché venisse investita “nel modo migliore” e che stante il passare del tempo, in assenza di informazioni, aveva richiesto al medesimo i report relativi agli investimenti eseguiti a suo nome, senza ottenere però alcun riscontro;
tra l'altro, nel corso dell'anno 2019, era venuta a conoscenza della delibera n. 20189 del 15.11.2017, in forza della quale il sig. era stato radiato CP_1 dall'albo unico dei consulenti finanziari, per aver eseguito operazioni non autorizzate da un cliente.
In ragione di quanto precede, la ricorrente ha chiesto la condanna del sig. alla restituzione della CP_1 somma di euro 43.326,10 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 26.7.2021, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
pagina 2 di 4 Nella contumacia del convenuto, è stata ammessa la prova per interpello e testi formulata nel ricorso.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 2.12.2025.
DIRITTO
La ricorrente ha riferito di avere consegnato al sig. la complessiva somma di euro CP_1
43.326,10 affinché venisse investita “nel modo migliore” e di non avere avuto mai riscontro degli investimenti che avrebbero dovuti essere eseguiti a suo nome, nonostante le ripetute richieste rivolte al sig. Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto. CP_1
Ora, chi agisce ex art. 2033 c.c. - così dovendosi interpretare e qualificare la domanda proposta sulla base dei fatti allegati - deve provare l'avvenuto pagamento ed allegare la mancanza di una causa che lo giustifichi, mentre grava sull'accipiens la dimostrazione dell'esistenza di una causa giustificativa del pagamento.
Nel caso di specie, a corredo della domanda, la ricorrente ha prodotto la copia degli assegni emessi in favore del sig. (doc.
1-17 del ricorso). Risulta provata, quindi, la dazione della somma, della CP_1 quale è chiesta la restituzione, in favore del convenuto.
E' provato, anche, che la somma è stata consegna al sig. operante nel settore finanziario (doc. 18 CP_1 del ricorso), affinché venisse investita.
Non vi è prova, invece, della giusta causa del pagamento e, in particolare, dell'utilizzo della somma a fini di investimento da parte del convenuto. Il resistente è rimasto contumace e, di conseguenza, non ha dimostrato l'esistenza di un titolo che giustifichi la dazione della somma, oggetto della richiesta di restituzione.
Pertanto, e concludendo, il resistente va condannato a restituire quanto ricevuto dalla ricorrente, oltre interessi dalla data del 26.7.2021 di invito alla stipula della negoziazione assistita (doc. 20 del ricorso) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in favore del procuratore attoreo antistatario nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, anche in ragione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- condanna il sig. al pagamento in favore della signora della CP_1 Parte_1 somma di euro 43.326,10 oltre interessi dalla data del 26.7.2021 al saldo;
pagina 3 di 4 - condanna il sig. al pagamento in favore della signora delle CP_1 Parte_1 spese di lite da distrarsi in favore del suo procuratore che liquida in euro 3.809,00 per compensi e in euro 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 3.12.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 4 di 4