Articolo 8 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 7Articolo 9
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22 agosto 2012
Art. 8. Istruzione scolastica ortodossa 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Arcidiocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012