Art. 2.
Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata verra' fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi, alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi, predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.
In caso di riconosciuta necessita' il Ministro per i trasporti potra' disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.
Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata verra' fatto a misura dell'esecuzione dei lavori relativi, alla sede stradale ed ai fabbricati dei tronchi, predetti, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.
In caso di riconosciuta necessita' il Ministro per i trasporti potra' disporre, per l'inizio dei lavori, il pagamento di una anticipazione pari ad un decimo della somma accordata.