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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 119/2023 RG promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARRU PIERINO ROSARIO e rappresentati e difesi dall'avv. MARCIALIS LUIGI per procura in atti, unitamente all'avv. SALE GIUSEPPE;
APPELLANTI contro
in persona Controparte_1 domiciliato P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. DIANA CARLO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: responsabilità sanitaria. All'udienza del 21.11.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte appellante: voglia la Corte, in via principale, A) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del
[...] rapporto instaurato con il signor e con la richiesta di assistenza CP_2 medico-ospedaliera dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare l'inadempimento agli obblighi di informazione del paziente e dei suoi eredi e congiunti sulla sua vicenda;
B) dichiarare tenuta e condannare la
[...]
ovvero il suo successo Controparte_1 CP_3
Regionale Sanitaria Liquidatoria - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale e/o legislativo - e specificamente del danno non patrimoniale con riferimento alla perdita della vita, alla componente “biologica”, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, all'autodeterminazione; del danno biologico terminale e del danno morale terminale o catastrofale per le sofferenze patite e
1 la lucida agonia;
del danno parentale e morale per le sofferenze patite, derivati agli appellanti in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del signor sia in proprio, e, se del caso ed in subordine, anche sotto CP_2 il profilo della perdita di “chances” di guarigione e di più lunga e migliore qualità della vita;
C) determinare detti danni in via equitativa negli importi accertati in causa, sia per i danni cagionati direttamente al signor CP_2
e nei quali succedono gli appellanti ex art. 581 codice civile, sia per i
[...] iure proprio degli appellanti negli importi determinati secondo le previsioni “a punto” delle “Tabelle di Milano”, ovvero delle “Tabelle di Roma, per ciascuno dei due figli signori e e della moglie Parte_1 Parte_2 signora;
D) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Parte_3 ex art. 1284 IV comma codice civile al saggio previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito; E) con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte e di mediazione;
in via subordinata istruttoria F) disporre la sostituzione dei consulenti tecnici d'ufficio e la rinnovazione delle operazioni peritali ex art. 196 cpc come richiesto con ricorso 16 febbraio 2021. G) ammettere la prova testimoniale dedotta dagli attori sui capi 8, 9 e 10 della seconda memoria istruttoria 17 giugno 2019, con i testimoni ivi indicati. Nell'interesse della parte appellata: voglia la Corte - respingere l'appello proposto dai Sigg.ri , e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondato e quindi c r nt 2 resa dal Tribunale Ordinario di Sassari in data 23.9.2022 pubblicata il 26.9.2022; - rigettare tutte le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e quindi Pt_3 Contr
la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della da ogni avversa domanda e pretesa - condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 952/2022, emessa in data 26.9.2022, il Tribunale di Sassari, sulla scorta della c.t.u. espletata, rigettava la domanda di risarcimento del danno, conseguente al decesso del congiunto , proposta dagli CP_2 eredi, la coniuge, , ed i figli, , nei Parte_3 Parte_1 Parte_2 confronti dell' , ponendo Controparte_1 le spese di lit In particolare, il tribunale riteneva che i sanitari della struttura ospedaliera Sirai di Carbonia avevano operato con diligenza e perizia in seguito al ricovero in data 25.10.2016 di , il quale era deceduto nel nosocomio il CP_2 successivo 14.11.2016. Gli eredi hanno proposto appello censurando la sentenza, con un unico CP_2 articolat , per avere erroneamente valutato il complesso istruttorio emergente dagli atti ed in particolare per avere erroneamente fatto proprie le
2 conclusioni cui pervenivano i due cc.tt.uu. di primo grado in relazione alla tardiva diagnosi di diverticolite acuta, da cui era conseguito il decesso del
, in violazione, altresì, dei principi di diritto espressi dalla Suprema CP_2
Corte con la sentenza n. 30999/18. In subordine, gli appellanti hanno chiesto l'espletamento di una nuova c.t.u. Si è costituita in giudizio la Controparte_4 resistendo all'appello, di cui hanno domandato il rigetto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa, disattese le istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Contr Gli eredi di convenivano in giudizio l' chiedendo il CP_2 risarcimento dei danni subiti in seguito alla morte del loro congiunto, deceduto il 14.11.2016 presso l'Ospedale Sirai di Carbonia, dopo che il 25.10.2016 era stato ricoverato nella struttura cardiologica del nosocomio lamentando dolori al petto ed al basso ventre. Durante la degenza, secondo gli eredi, i sanitari non avevano colposamente formulato una tempestiva diagnosi di diverticolite acuta, nonostante la presenza della relativa sintomatologia - febbre e dolori addominali, attenuati dalla somministrazione di analgesici -, poi sfociata in peritonite, da cui era scaturito, nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza, il decesso del paziente. Il tribunale gravato, sulla scorta delle conclusioni cui pervenivano i due cc.tt.uu. nominati nel giudizio, rigettava la domanda, assumendo che:
- “in relazione alla sintomatologia manifestata e risultante dagli atti si debba(doveva) escludere che vi sia stata imperizia o negligenza nell'attività (di diagnosi) posta in essere dai sanitari della struttura convenuta”;
- premesso, invero, che “la diagnosi di “diverticolosi del colon” nella sua accezione “acuta” si manifesta clinicamente attraverso il dolore acuto e/o dolorabilità alla palpazione nel quadrante addominale inferiore sinistro (fossa iliaca sx), associato ad un incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi) (parametri questi ultimi influenzabili, però, da svariate condizioni patologiche a genesi differente)”, nel caso di specie, come sostenuto dagli ausiliari, “valutati complessivamente tutti i dati evincibili dalla cartella clinica”, risultava che non era “stata registrata sintomatologia dolorosa addominale fino al 13.11, se non nell'unica giornata del 30.10”, peraltro, presumibilmente attenuata nella percezione del paziente “dall'assunzione di terapia anti-infiammatoria e antibiotica”, e che “gli elementi di natura clinico laboratoristico (febbre, incremento dei globuli bianchi e degli indici di flogosi) non potevano, da soli considerati, condurre a detta diagnosi”;
- il fatto che “in sede di consulenza cardiochirurgica del 28.10 sia(era) stato indicato in cartella “in attesa di consulenza chirurgia generale per sospetta diverticolite” non è(era) elemento sufficiente per ritenere concretizzata la colpa degli specialisti che in sede di consulenza chirurgica (effettuata nella stessa giornata) non hanno(avevano) formulato tale diagnosi in quanto in tale sede, all'esame operativo, non sono(erano) stati riferiti né riscontrati segni e sintomi
3 specifici di dolore in addome (i CTU lo descrivono come un “quadro addominale molto sfumato”)”;
- pertanto, “nel contesto di tale quadro clinico - alla presenza del solo dato obiettivo di “lieve dolorabilità” addominale, segnalato nelle prime giornate di ricovero - la mancata esecuzione della TAC addominale (che avrebbe consentito la diagnosi tempestiva di peritonite) è(era) da ritenersi esente da censure” e non erano applicabili i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30999/18, secondo cui “tiene una condotta colposa il medico che, dinanzi a sintomi aspecifici, non prenda scrupolosamente in considerazione tutti i loro possibili significati, ma senza alcun approfondimento si limiti a far propria una sola tra le molteplici e non implausibili diagnosi”, dato che i medici avevano “collocato i sintomi rilevati e rilevabili in un quadro diagnostico (soggetto a continua evoluzione) che solo ex post si è rivelato incompleto”. Orbene, ad avviso della Corte, tenuto conto del complesso materiale documentale in atti (cartella clinica e certificati medici) nonché del contenuto di entrambe le consulenze tecniche espletate in giudizio, sia quella dei due cc.tt.uu., la Prof.ssa , medico legale, ed il Prof. , Persona_1 Persona_2 chirurgo, sia quella dei due cc.tt.pp., il Prof. medico Persona_3 legale, ed il dott. , chirurgo, va affermata la responsabilità dei Persona_4 sanitari intervenuti ne del decesso del . CP_2
- I fatti di causa. Preliminarmente, giova riportare quanto emerge in fatto, chiaramente ed incontestatamente, dalla stessa c.t.u. espletata in giudizio, sulla base della cartella clinica:
- il 25.10.2016 il , “ex fumatore, con anamnesi familiare positiva per CP_2 cardiopatia ische etto da ipertensione arteriosa”, era stato ricoverato per gli accertamenti del caso presso il reparto di Cardiologia dell'ospedale Sirai di Carbonia con anamnesi di “dolore puntorio retrosternale, irradiato al braccio sinistro e sudorazione algida”;
- nella medesima giornata il era sottoposto ad Elettrocardiogramma ed CP_2
Ecocardiogramma color doppler, da cui erano emersi “reperti indicativi di cardiopatia ischemica con moderata riduzione della trazione d'elezione”, e ad esami ematochimici e Coronografia, da cui era risultato, altresì, un “…dolore addominale basso …”;
- il giorno successivo, dal diario clinico si ricava che il paziente aveva continuato a lamentare “dolori al basso addome” ed il 27 ottobre “lieve dolorabilità in fossa iliaca sin ….gonalgia bilaterale”;
- dal 27 veniva prescritta terapia antibiotica con Tazocin, essendo risultato positivo all'urino coltura;
- il cardio chirurgo nella consulenza del 28.10.2016 aveva poi dato atto che per il paziente CO “…ricoverato in data 25 ottobre 2016 per angor, iperpiressia, dolore addominale localizzato ai quadranti inferiori..”, erano “in corso accertamenti per iperpiressia, in attesa di emocolture, WBC 19000, in attesa di consulenza chirurgia generale per sospetta diverticolite. …” e nella consulenza
4 chirurgica, in pari data, si dava ancora atto della “…algia addominale prevalentemente localizzata nei quadranti inferiori non ben precisata…”;
- il 29.10.2016, sempre dal diario clinico, risulta un “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”;
- il 30.10.2016 si registra “dolore ed impotenza funzionale al ginocchio sinistro e alle dita dei piedi.. Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”, per cui era prescritto ulteriore antidolorifico, oltre il già somministrato dal 27, mentre il 3.11.2016 Per_5 si registra la negazione di dolore addominale;
- il 10.11.2016 il paziente era sottoposto ad un ecodoppler e visitato dall'ortopedico;
- il 13.11.2016 erano ricomparsi i dolori addominali (alle ore 17.45: “…lamenta dolore ai quadranti inferiori dell'addome e stranguria … addome trattabile dolorante lievemente alla palpazione”), alle ore 19.00 “il paziente lamenta nausea” ed è “..presente lieve dolorabilità in fossa iliaca sinistra” ed, infine, alle ore 22.30 “lamenta intenso dolore addominale”, per cui veniva richiesta una “consulenza chirurgica urgente…”;
- veniva visitato dal chirurgo nella stessa giornata e veniva consigliato un “Rx Diretta Addome ed Ecografia addome. Da rivedere con gli esami richiesti…” mentre il 14 veniva praticato un ecocardiogramma color doppler, da cui risulta tra l'altro: “…addome acuto in attesa di intervento…” ed esame radiologico
”invalidato del notevole meteorismo intestinale e dalla mancata collaborazione del paziente…”;
- nella stessa giornata, il chirurgo, “… Presa visione degli esami eseguiti e data la persistenza della sintomatologia dolorosa”, aveva consigliato “esecuzione di TC addome urgente” e, nella stessa giornata, “..Presa visione della TC addome (segni di perforazione colica)”, il chirurgo aveva proposto un “intervento chirurgico di laparotomia esplorativa…”.
- immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico, dal registro operatorio risulta: “diagnosi preoperatoria di addome acuto (perforazione di viscere cavo). Laparotomia mediana xifo-pubica, aperto il peritoneo si evidenzia subito una massa in regione di fianco sinistra comprendente il colon discendente, il suo meso, il grande omento e diverse anse ileali con evidenti segni di flogosi acuta. E' presente versamento libero torbido sieroematico. Con caute manovre si esegue distacco della massa dalla doccia parietocolica sinistra con evidenza di coaguli e sangue….”;
- alle ore 14.30 del medesimo giorno, il era ricoverato in rianimazione CP_2 per “monitoraggio post operatorio in pz per perforazione intestinale già sofferente per grave ischemia trivasale in trattamento anticoagulante, in attesa di bypass aortocoronarico” ed ivi era deceduto alle ore 16.20.
- La decisione del tribunale. Tanto premesso, secondo i cc.tt.uu. di primo grado e le cui argomentazioni e conclusioni erano pedissequamente fatte proprie dal tribunale, nel caso di specie, non è possibile inferire alcuna responsabilità colposa, attiva e/o omissiva, dei sanitari intervenuti, posto che, secondo gli ausiliari, il paziente
5 “uomo di 57 anni all'epoca dei fatti di cui trattasi, affetto da ipertensione arteriosa”, era stato ricoverato il 25.10.2016 presso il reparto di cardiologia per “dolore puntorio retrosternale” ed i sanitari avevano, quindi, innanzi tutto, correttamente verificato la sussistenza di “una patologia cardiologica acuta in atto (infarto miocardico in coronaropatia trivasale con indicazione alla rivascolarizzazione miocardica), in assenza di altre condizioni clinicamente rilevanti”. In particolare, secondo gli ausiliari, dal momento che “durante i primi giorni di degenza (26 e 27 ottobre) furono registrati innalzamento della temperatura, dei globuli bianchi e della PCR e l'insorgenza di un quadro doloroso acuto al ginocchio bilateralmente tale da richiede la somministrazione di farmaco antidolorifico (perfalgan), in presenza di segni sfumati a livello addominale (26/10: “dolenzia in ipogastrio e fossa iliaca sin, dolorabile in fossa iliaca sin”; 27/10: “Addome trattabile non dolente lieve dolorabilità in fossa iliaca sin”)”, il “complesso quadro clinico fu adeguatamente attenzionato dal personale sanitario che correttamente richiese approfondimenti laboratoristici e clinici relativamente alla problematica cardiaca, addominale ed anche articolare”. Inoltre, sempre secondo gli ausiliari, nelle “consulenze espletate il 28/10, nell'evidenza di una condizione patologica in atto tale da indurre l'iperpiressia, l'aumento dei globuli bianchi e di altri parametri quali PCR (29/10: 16,90), non risultarono elementi suggestivi per patologia addominale in atto nonostante il sospetto formulato di diverticolite”…”, mentre “a causa della sintomatologia dolorosa, a carico dell'articolazione del ginocchio bilateralmente, maggiormente al ginocchio e al piede sinistro”, fin dal 27 novembre, erano state “ripetute somministrazioni di terapia antidolorifica/antinfiammatoria, finanche due artrocentesi con parziale beneficio (30/10 e 10/11)”, ininterrottamente fino al 10 novembre. Conseguentemente, sulla base di tali argomentazioni, i cc.tt.uu. concludevano nel senso che era “di immediata percezione la difficoltà di individuare una malattia diverticolare in atto nelle prime fasi della sua insorgenza”, dato che il sintomo più rilevante della malattia, “il dolore addominale, dolore acuto con dolorabilità alla palpazione in particolare nel quadrante addominale inferiore sinistro (fossa iliaca)”, non era “mai stato rilevato né lamentato dal soggetto (fatta eccezione per la sola giornata del 30/10 “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori” mentre nella giornata del 6/11 risulta: “nega dolore toracico e addominale”) fino al 13/11 quando fu riportato “lamenta dolore ai quadranti inferiori dell'addome e stranguria” e rilevato “addome: trattabile, dolorabile lievemente alla palpazione in ipogastrio e fossa iliaca sin” (vedi c.t.u. pag. 13) mentre gli ulteriori sintomi, che “solitamente” accompagnano tale patologia, cioè
“incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi)”, non possono essere definiti “patognomonico trattandosi di parametri influenzabili da svariate condizioni patologiche a genesi differente”, rilevando, peraltro, allo stesso tempo, che “il concomitante quadro articolare e la sua gestione terapeutica abbia(aveva) inevitabilmente attenuato .. segni e sintomi che si sono resi evidenti soltanto quando la malattia diverticolare divenne di entità tale da
6 raggiungere il terzo stadio della classificazione di Hinchey, ovvero la peritonite diffusa con perforazione intestinale” e “la concomitante somministrazione di antibiotico terapia per l'infezione delle vie urinarie, ha(aveva) determinato indirettamente un parziale beneficio sulla patologia addominale successivamente individuata;
si rammenta infatti che nei primi stadi della patologia diverticolare il trattamento di scelta è quello conservativo con l'utilizzo di antibiotico terapia che determina una diminuzione della sintomatologia dolorosa attesa in siffatta condizione, come nel caso di specie”. Per tali ragioni, veniva negato qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari, posto che, come sostenuto in sentenza, “Nel contesto di tale quadro clinico - alla presenza del solo dato obiettivo di “lieve dolorabilità” addominale, segnalato nelle prime giornate di ricovero - la mancata esecuzione della TAC addominale (che avrebbe consentito la diagnosi tempestiva di peritonite) è(era) da ritenersi esente da censure” ed “i medici hanno(avevano) collocato i sintomi rilevati e rilevabili in un quadro diagnostico (soggetto a continua evoluzione) che solo ex post si è rivelato incompleto”.
- Della responsabilità. Tali valutazioni non sono condivisibili sia perché si fondano su di una lettura non sempre esatta della cartella clinica sia perché basate su argomentazioni non sempre logiche. Innanzi tutto, risulta inficiata da illogicità l'argomentazione secondo cui nelle
“consulenze espletate il 28/10, nell'evidenza di una condizione patologica in atto tale da indurre l'iperpiressia, l'aumento dei globuli bianchi e di altri parametri quali PCR (29/10: 16,90), non risultarono elementi suggestivi per patologia addominale in atto nonostante il sospetto formulato di diverticolite”…”, dal momento che, invece, come riconosciuto dagli stessi cc.tt.uu., tale patologia era stata sospettata nell'immediatezza dal cardio chirurgo, sussistendone pertanto i relativi “elementi suggestivi” allo stesso tempo negati. Inoltre, il principale sintomo della diverticolite, cioè il dolore addominale, non solo era stato riscontrato nell'immediatezza fin dal ricovero, il 25.10.2016, quando già dai primi esami effettuati nella medesima giornata era emerso un
“…dolore addominale basso…”, il giorno successivo (“dolori al basso addome”) ed il 27 ottobre (“lieve dolorabilità in fossa iliaca sin ….”) ma altresì tale dolore era proseguito, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, anche in tutte le giornate successive fino al 30 novembre e non solo nella giornata del 30. Non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi che non era “registrata sintomatologia dolorosa addominale fino al 13.11, se non nell'unica giornata del 30.10”, come affermato in sentenza sulla scorta di quanto riportato nella c.t.u. Il 29 ed il 30 novembre risulta, infatti, dalla cartella clinica: “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”; “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”, tanto che, come sopra evidenziato, a fronte di tale sintomatologia, nella consulenza del cardio chirurgo già in data
7 28.10.2016, dato atto del ricovero anche “…per dolore addominale localizzato ai quadranti inferiori..”, era immediatamente suggerita una “sospetta diverticolite”. Peraltro, nel frattempo, a causa di un importante dolore al ginocchio, veniva somministrata una terapia antidolorifica, associata a quella antibiotica già in atto, e gli stessi ausiliari ammettevano che “il concomitante quadro articolare e la sua gestione terapeutica abbia(aveva) inevitabilmente attenuato .. segni e sintomi che si sono resi evidenti soltanto quando la malattia diverticolare divenne di entità tale da raggiungere il terzo stadio della classificazione di Hinchey, ovvero la peritonite diffusa con perforazione intestinale”. È evidente, pertanto, che a fronte di tale quadro clinico, di persistente dolore addominale, quanto meno dal 25 al 30, nonostante la somministrazione di terapia antidolorifica e antibiotica, associato peraltro ad altre evidenze sintomatiche, “incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi)”, come chiaramente indicato già nella prima consulenza del cardiologo, era necessario indagare immediatamente la presenza di una eventuale problematica a livello di addome, come suggerito dallo stesso cardio- chirurgo. La diminuzione del dolore addominale dopo comunque cinque giorni poteva, infatti, trovare ragione anche nella somministrazione di terapia antidolorifica e antibiotica, come affermato dagli stessi cc.tt.uu. Non si giustifica, quindi, l'omessa esecuzione di una TAC, effettuata solo il 14 novembre, quando ormai la diverticolite si era aggravata e la infiammazione aveva cagionato la perforazione dell'intestino, nonostante gli stessi ausiliari abbiano precisato che “La tomografia computerizzata (TC) dell'addome con mezzo di contrasto è indicata in tutti i pazienti con sospetta diverticolite acuta” e tale sospetto fosse stato adombrato fin dalla prima consulenza cardio- chirurgica del 28 ottobre. Come logicamente evidenziato nella c.t.p in atti, le cui argomentazioni sono riportate pedissequamente nell'atto di appello, nel caso in esame la somministrazione antibiotica effettuata al paziente, seppur insufficiente, aveva
“fatto sì che la sintomatologia della diverticolite si attenuasse ma non si risolvesse e - quando il giorno 6 novembre 2016, inopinatamente, i Sanitari, per mancata diagnosi, sospesero la terapia antibiotica - la conseguenza fu che nei giorni successivi l'infezione, causata dalla diverticolite e non più controllata dalla terapia antibiotica, riprese con maggior vigore determinando l'impetuosa crescita dell'ascesso colico, la conseguente perforazione nel cavo peritoneale, la peritonite generalizzata ed infine l'exitus”. Pertanto, “una diverticolite in fase iniziale, già sospettata (da cardiologi!) nelle primissime fasi del ricovero (vedi consulenza Cardiochirurgica dell'Ospedale Brotzu del 28 ottobre: doc. 18 pagina 89 - vedi allegato), veniva presa nella giusta considerazione dai solo il 14 novembre 2016 quando, finalmente (ma tardivamente) CP_5 prescritti ed eseguiti i corretti esami (in primis la TC, così come affermato dai CCTTU), che portavano ad immediato intervento chirurgico ormai pressoché privo di possibilità di successo ed esitato nella evitabilissima (con ragionamento controfattuale) morte del signor ”. CP_2
8 Pertanto, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, nel caso in esame, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 30999/18, anche a fronte in parte di sintomi aspecifici i sanitari
“potenzialmente ascrivibili a malattie diverse, o comunque di difficile interpretazione, il medico non può acquietarsi in una scettica epoché, sospendendo il giudizio ed attendendo il corso degli eventi” ma “deve, al contrario, o formulare una serie di alternative ipotesi diagnostiche, verificandone poi una per una la correttezza;
oppure almeno segnalare al paziente, nelle dovute forme richieste dall'equilibrio psicologico di quest'ultimo, tutti i possibili significati della sintomatologia rilevata”. In ogni caso, nella fattispecie in esame, l'ipotesi diagnostica di diverticolite era stata chiaramente formulata fin dai primi giorni di ricovero dal cardiochirurgo ma della stessa - nonostante il dolore persistente e la presenza degli altri sintomi seppur aspecifici (“incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi)” - non si era tenuto nel debito conto, posto che l'unico esame da effettuare in caso di sospetta diverticolite, la TAC con mezzo di contrasto, veniva effettuata solo dopo settimane di ricovero, quando oramai la stessa era divenuta di ultimo stadio. In definitiva, l'esito infausto conseguente ad un intervento chirurgico effettuato quando ormai la diverticolite era arrivata all'ultimo stadio di gravità, con perforazione intestinale (vedi gli stessi cc.tt.uu.: “Il decesso del soggetto è riconducibile allo shock cardiogeno conseguente alla sepsi diffusa da perforazione intestinale ed al sanguinamento profuso”), avrebbe potuto, ragionevolmente, e comunque secondo il criterio “del più probabile che non”, essere evitato se la diverticolite fosse stata adeguatamente trattata fin dai primi giorni del ricovero. Secondo gli accertamenti degli stessi cc.tt.uu., infatti, mentre la “peritonite diffusa da perforazione diverticolare è una condizione estremamente grave che comporta un elevato rischio di vita per il paziente e necessita di un trattamento immediato urgente”, quando la patologia addominale diverticolare è ai primi stadi è possibile sia una terapia antibiotica sia, in caso di fallimento, una terapia chirurgica, con esiti positivi nella maggioranza dei casi (“I pazienti con piccoli ascessi diverticolari (<
4-5 cm) possono essere trattati con la sola terapia antibiotica, mentre nei casi di ascessi di dimensioni maggiori (>
4-5 cm) dovrebbe essere effettuato un drenaggio percutaneo in associazione al trattamento antibiotico. Nei casi di fallimento del trattamento conservativo in pazienti con aria libera in addome senza liquido diffuso il trattamento di scelta è la resezione chirurgica con anastomosi intestinale con o senza stomia di protezione oppure la resezione colica secondo MA. L'intervento di MA consiste nella resezione del segmento colico interessato dal processo infiammatorio acuto con chiusura del moncone distale e confezionamento di una colostomia terminale su quello prossimale. La resezione secondo è ancora indicata nel trattamento Per_6 delle peritoniti diffuse in pazienti in condizioni critiche e in quelli con multiple patologie concomitanti. Un recente studio ha analizzato i risultati di 201,384 pazienti trattati in maniera conservativa (terapia antibiotica con o senza
9 drenaggio percutaneo) per diverticolite acuta. Gli autori hanno concluso che il fallimento del trattamento medico conservativo è significativamente maggiore nei pazienti con diverticolite complicata (12.5%) rispetto a quelli con malattia non complicata (5.7%)”.
- Del quantum: dei danni richiesti iure hereditatis. Quanto ai danni, gli eredi del povero , nell'atto di citazione introduttivo CP_2 del giudizio, domandavano, innanzi t isarcimento “iure hereditatis”, nei quali erano succeduti, dei danni subiti direttamente dal congiunto e “derivanti dalla perdita della vita e dal danno tanatologico e da agonia”, limitandosi a dedurre sul punto che “il signor ha perduto la vita, con gravi sofferenze CP_2 fisiche e dolori e con la consapevolezza, inoltre, della lucida cosciente percezione della sua condizione della prossima morte“, senza, peraltro, neppure nelle memorie ex art. 183 cpc, allegare alcuna ulteriore precisazione in ordine ai danni immediatamente derivati nel patrimonio del defunto e alle ragioni per cui il avrebbe potuto percepire l'imminente fine. CP_2
Orbene, esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita in sé (cfr Cass. SS.UU. n. 15350/15), la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 16272/23) in materia che “Chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (per questa ricostruzione v. diffusamente Cass. n. del 18056 del 2019)….” e quest'ultimo
“presuppone, per entrare nel patrimonio del defunto, che questi percepisca la condizione in cui si trova, che la vittima sia cosciente, quel tanto che le basti per percepire la sua condizione di malattia ed i patimenti, psichici e fisici, ad essa associati, e, ancor più perché percepisca la sofferenza creata dalla paura della morte imminente”. Ciò posto, in difetto di una anche solo generica allegazione sul punto va esclusa, innanzi tutto, la risarcibilità del danno biologico temporaneo subito da e, in difetto di qualsiasi deduzione probatoria specifica, va altresì CP_2
10 esclusa la ravvisabilità nel caso di specie di un danno “morale in senso stretto,
o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo”, trasmesso agli eredi, posto che non solo tale pretesa non era fondata su alcuna specifica allegazione ma altresì, dalle risultanze emergenti dalla cartella clinica, come sopra riportata, è possibile sostenere, in via di mera verosimiglianza, che il CP_2 non aveva affatto percepito la gravità della sua situazione ed il per morte imminente, posto che la problematica cardiaca per la quale era stato ricoverato era stata positivamente superata e nulla faceva pensare ad un esito infausto della degenza.
- dei danni richiesti iure proprio.
del danno da perdita del rapporto parentale. Inoltre, gli eredi, sempre nell'atto di citazione introduttivo, domandavano il danno subito iure proprio, allegando che la “famiglia del signor CP_2 era molto unita affettivamente e lo stesso metteva a disposizione il suo reddito di lavoro quale impiegato del Consorzio Agrario, non inferiore ad euro 1.200,00 mensili netti”, e sostenendo che “i danni iure proprio e parentali possono essere valutati invece in un importo non inferiore ad euro 300.000,00 per ciascuno dei due figli e per la moglie, considerando anche la perdita patrimoniale per il venire meno dello stipendio mensile del de cuius quale apporto economico al menage familiare“. Peraltro, nelle conclusioni domandavano anche la diversa somma, maggiore o minore, riconosciuta. A sostegno della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, gli eredi del depositavano, con la seconda memoria istruttoria, la dichiarazione dei CP_2 redditi del 2017 per l'anno 2016. Orbene, in materia di danno parentale, la Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 28989/19) ha avuto modo di chiarire che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” e (cfr da ultimo Cass. n. 21988/25) che “l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore
11 indiziario)”. Infine, con riguardo ai criteri di liquidazione, (cfr Cass. n. 5948/23)
“Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione…”. Orbene, nel caso di specie, gli eredi sono, rispettivamente, coniuge e figli del defunto, e tenuto conto:
- della assoluta prossimità del rapporto parentale e dell'incontestato rapporto di convivenza;
- dell'età delle parti al momento del fatto nel 2016 (57 il povero , CP_2
53 la 28 anni il figlio e 21 anni il figlio ); Pt_3 Pt_1 Pt_2
- delle circostanze di fatto in seguito alle quali si era verificato il decesso del paziente, improvvisamente e inaspettatamente, dopo venti giorni di ricovero ospedaliero;
sulla scorta delle ultime Tabelle di Milano del 2024, può liquidarsi in favore:
- della coniuge, , l'importo di euro 308.969,00, tenuto Parte_3 conto di un valore del punto base di euro 3.911,00, di 18 punti per l'età della vittima e del congiunto, di 16 punti per la convivenza, di 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e di 15 punti per l'intensità della relazione;
- del figlio , l'importo di euro 332.435,00, tenuto conto di un valore Pt_1 del punt di euro 3.911,00, di 24 punti per l'età del congiunto, di 18 punti per l'età della vittima, di 16 per la convivenza, di 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e di 15 punti per l'intensità della relazione;
- del figlio , l'importo di euro 332.435,00, tenuto conto di un valore Pt_2 del punto base di euro 3.911,00, di 24 punti per l'età del congiunto, di 18 punti per l'età della vittima, di 16 per la convivenza, di 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e di 15 punti per l'intensità della relazione. Su tali importi, rappresentando un debito di valore calcolato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi, al tasso maggiorato di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. (vedi sul punto Cass. n. 7677/25), come richiesto dall'appellante, sulla somma devalutata secondo indici ISTAT alla data del fatto illecito (decesso del
, il 14.11.2016) e via via rivalutata anno per anno fino all'attualità. CP_2
L'importo così ottenuto va, infine, maggiorato degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
12 - del danno patrimoniale. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr Cass. n. 29830/18) “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa”, posto che (cfr Cass. n. 18490/06) "i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno”. Infine, sempre in materia, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 10852/12) che “La liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale”. Orbene, nel caso di specie, gli eredi del allegavano che in seguito al CP_2 suo decesso avevano perduto “il suo reddito di lavoro quale impiegato del Consorzio Agrario, non inferiore ad euro 1.200,00 mensili netti”, messo a disposizione della famiglia “quale apporto economico al menage familiare”. A sostegno della pretesa depositavano la dichiarazione dei redditi del 2017 per l'anno fiscale 2016, da cui risulta una retribuzione lorda annua di euro 21.450,00 e imposte per euro 4.064,00. L'ATS, costituendosi, si limitava a contestare genericamente i danni pretesi (“Salvo più analitiche deduzioni ed eccezioni al riguardo, si contesta comunque l'esistenza e la quantificazione dei danni operata dagli attori”). Pertanto, verosimilmente, come dedotto dagli appellanti, lo stipendio del
, incontestatamente dipendente del Consorzio Agrario, era pari ad euro CP_2
1.200,00 mensili netti. Non è dato conoscere alcun ulteriore elemento di giudizio, ad esempio se la coniuge e i figli lavorassero, se per la casa coniugale venisse pagato un mutuo, se la famiglia avesse ulteriori spese fisse. Pertanto, se, da un lato, può ragionevolmente sostenersi che in ragione della stretta natura del rapporto parentale gli eredi abbiano subito la perdita futura del contributo che il defunto avrebbe presumibilmente apportato al nucleo
13 familiare, “sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume”, dall'altro, in difetto di qualsiasi preciso elemento di valutazione, il quantum può essere liquidato nella minima somma pari al 30% dello stipendio mensile, per euro 360,00 mensili, pari ad euro 4.320,00 annui, per ulteriori 10 anni di attività lavorativa fino al compimento di 67 anni di età – presumibile età pensionistica -, per un totale di euro 43.200,00, da considerare liquidati in via equitativa su valori attuali, oltre agli interessi, al tasso maggiorato di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. (vedi sul punto Cass. n. 7677/25), sulla somma suddetta devalutata secondo indici ISTAT alla data del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno fino all'attualità. L'importo così ottenuto va, infine, maggiorato degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo il minimo, data l'entità della condanna ed in difetto dell'espletamento di qualsiasi atto istruttorio in fase di appello, dello scaglione di valore della causa, determinato in base al cd decisum ed in relazione alla condanna di importo più elevato (cfr Cass. n. 10367/24: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”), oltre al 30% per la difesa di più parti. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della Gestione Regionale Liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_3 Parte_1
e ed in riforma della sente Parte_2
Sassari, dichiara la responsabilità di nella causazione del CP_1 decesso di e, per l'effe a Gestione Regionale CP_2
Sanitaria Liquidatoria a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore di l'importo di euro 308.969,00 ed in favore di Parte_3 Pt_1
e di l'importo di euro 332.435,00 per ciascuno
[...] Parte_2
in fa eredi pro quota l'importo di euro 43.200,00, oltre accessori come da parte motiva;
- condanna la a rifondere in Controparte_6 favore degli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che
14 liquida in complessivi euro 27.675,00, di cui euro 14.597,00 per il primo grado ed euro 13.078,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della Gestione Regionale Liquidatoria le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 2/12/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
15
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARRU PIERINO ROSARIO e rappresentati e difesi dall'avv. MARCIALIS LUIGI per procura in atti, unitamente all'avv. SALE GIUSEPPE;
APPELLANTI contro
in persona Controparte_1 domiciliato P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. DIANA CARLO che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO OGGETTO: responsabilità sanitaria. All'udienza del 21.11.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte appellante: voglia la Corte, in via principale, A) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1
alle obbligazioni alla stessa facenti capo in dipendenza del
[...] rapporto instaurato con il signor e con la richiesta di assistenza CP_2 medico-ospedaliera dallo stesso formulata e, in particolare, dichiarare l'inadempimento agli obblighi di informazione del paziente e dei suoi eredi e congiunti sulla sua vicenda;
B) dichiarare tenuta e condannare la
[...]
ovvero il suo successo Controparte_1 CP_3
Regionale Sanitaria Liquidatoria - in dipendenza di tutte le azioni esperibili, contrattuali e/o da contatto sociale ovvero anche di natura extracontrattuale - al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non patrimoniali, e, in particolare, di tutti i danni ai diritti della persona garantiti a livello normativo - costituzionale e/o legislativo - e specificamente del danno non patrimoniale con riferimento alla perdita della vita, alla componente “biologica”, alla vita di relazione, ai profili esistenziali, all'autodeterminazione; del danno biologico terminale e del danno morale terminale o catastrofale per le sofferenze patite e
1 la lucida agonia;
del danno parentale e morale per le sofferenze patite, derivati agli appellanti in conseguenza della vicenda per cui è causa, sia quali eredi del signor sia in proprio, e, se del caso ed in subordine, anche sotto CP_2 il profilo della perdita di “chances” di guarigione e di più lunga e migliore qualità della vita;
C) determinare detti danni in via equitativa negli importi accertati in causa, sia per i danni cagionati direttamente al signor CP_2
e nei quali succedono gli appellanti ex art. 581 codice civile, sia per i
[...] iure proprio degli appellanti negli importi determinati secondo le previsioni “a punto” delle “Tabelle di Milano”, ovvero delle “Tabelle di Roma, per ciascuno dei due figli signori e e della moglie Parte_1 Parte_2 signora;
D) con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Parte_3 ex art. 1284 IV comma codice civile al saggio previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, oltre il lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto essere corrisposti con riferimento alla data dell'illecito; E) con la condanna dell'appellata al rimborso delle spese processuali, comprese quelle relative alla consulenza tecnica di parte e di mediazione;
in via subordinata istruttoria F) disporre la sostituzione dei consulenti tecnici d'ufficio e la rinnovazione delle operazioni peritali ex art. 196 cpc come richiesto con ricorso 16 febbraio 2021. G) ammettere la prova testimoniale dedotta dagli attori sui capi 8, 9 e 10 della seconda memoria istruttoria 17 giugno 2019, con i testimoni ivi indicati. Nell'interesse della parte appellata: voglia la Corte - respingere l'appello proposto dai Sigg.ri , e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 infondato e quindi c r nt 2 resa dal Tribunale Ordinario di Sassari in data 23.9.2022 pubblicata il 26.9.2022; - rigettare tutte le domande proposte da , e Parte_1 Parte_2 [...]
in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e quindi Pt_3 Contr
la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della da ogni avversa domanda e pretesa - condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 952/2022, emessa in data 26.9.2022, il Tribunale di Sassari, sulla scorta della c.t.u. espletata, rigettava la domanda di risarcimento del danno, conseguente al decesso del congiunto , proposta dagli CP_2 eredi, la coniuge, , ed i figli, , nei Parte_3 Parte_1 Parte_2 confronti dell' , ponendo Controparte_1 le spese di lit In particolare, il tribunale riteneva che i sanitari della struttura ospedaliera Sirai di Carbonia avevano operato con diligenza e perizia in seguito al ricovero in data 25.10.2016 di , il quale era deceduto nel nosocomio il CP_2 successivo 14.11.2016. Gli eredi hanno proposto appello censurando la sentenza, con un unico CP_2 articolat , per avere erroneamente valutato il complesso istruttorio emergente dagli atti ed in particolare per avere erroneamente fatto proprie le
2 conclusioni cui pervenivano i due cc.tt.uu. di primo grado in relazione alla tardiva diagnosi di diverticolite acuta, da cui era conseguito il decesso del
, in violazione, altresì, dei principi di diritto espressi dalla Suprema CP_2
Corte con la sentenza n. 30999/18. In subordine, gli appellanti hanno chiesto l'espletamento di una nuova c.t.u. Si è costituita in giudizio la Controparte_4 resistendo all'appello, di cui hanno domandato il rigetto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La causa, disattese le istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Contr Gli eredi di convenivano in giudizio l' chiedendo il CP_2 risarcimento dei danni subiti in seguito alla morte del loro congiunto, deceduto il 14.11.2016 presso l'Ospedale Sirai di Carbonia, dopo che il 25.10.2016 era stato ricoverato nella struttura cardiologica del nosocomio lamentando dolori al petto ed al basso ventre. Durante la degenza, secondo gli eredi, i sanitari non avevano colposamente formulato una tempestiva diagnosi di diverticolite acuta, nonostante la presenza della relativa sintomatologia - febbre e dolori addominali, attenuati dalla somministrazione di analgesici -, poi sfociata in peritonite, da cui era scaturito, nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza, il decesso del paziente. Il tribunale gravato, sulla scorta delle conclusioni cui pervenivano i due cc.tt.uu. nominati nel giudizio, rigettava la domanda, assumendo che:
- “in relazione alla sintomatologia manifestata e risultante dagli atti si debba(doveva) escludere che vi sia stata imperizia o negligenza nell'attività (di diagnosi) posta in essere dai sanitari della struttura convenuta”;
- premesso, invero, che “la diagnosi di “diverticolosi del colon” nella sua accezione “acuta” si manifesta clinicamente attraverso il dolore acuto e/o dolorabilità alla palpazione nel quadrante addominale inferiore sinistro (fossa iliaca sx), associato ad un incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi) (parametri questi ultimi influenzabili, però, da svariate condizioni patologiche a genesi differente)”, nel caso di specie, come sostenuto dagli ausiliari, “valutati complessivamente tutti i dati evincibili dalla cartella clinica”, risultava che non era “stata registrata sintomatologia dolorosa addominale fino al 13.11, se non nell'unica giornata del 30.10”, peraltro, presumibilmente attenuata nella percezione del paziente “dall'assunzione di terapia anti-infiammatoria e antibiotica”, e che “gli elementi di natura clinico laboratoristico (febbre, incremento dei globuli bianchi e degli indici di flogosi) non potevano, da soli considerati, condurre a detta diagnosi”;
- il fatto che “in sede di consulenza cardiochirurgica del 28.10 sia(era) stato indicato in cartella “in attesa di consulenza chirurgia generale per sospetta diverticolite” non è(era) elemento sufficiente per ritenere concretizzata la colpa degli specialisti che in sede di consulenza chirurgica (effettuata nella stessa giornata) non hanno(avevano) formulato tale diagnosi in quanto in tale sede, all'esame operativo, non sono(erano) stati riferiti né riscontrati segni e sintomi
3 specifici di dolore in addome (i CTU lo descrivono come un “quadro addominale molto sfumato”)”;
- pertanto, “nel contesto di tale quadro clinico - alla presenza del solo dato obiettivo di “lieve dolorabilità” addominale, segnalato nelle prime giornate di ricovero - la mancata esecuzione della TAC addominale (che avrebbe consentito la diagnosi tempestiva di peritonite) è(era) da ritenersi esente da censure” e non erano applicabili i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30999/18, secondo cui “tiene una condotta colposa il medico che, dinanzi a sintomi aspecifici, non prenda scrupolosamente in considerazione tutti i loro possibili significati, ma senza alcun approfondimento si limiti a far propria una sola tra le molteplici e non implausibili diagnosi”, dato che i medici avevano “collocato i sintomi rilevati e rilevabili in un quadro diagnostico (soggetto a continua evoluzione) che solo ex post si è rivelato incompleto”. Orbene, ad avviso della Corte, tenuto conto del complesso materiale documentale in atti (cartella clinica e certificati medici) nonché del contenuto di entrambe le consulenze tecniche espletate in giudizio, sia quella dei due cc.tt.uu., la Prof.ssa , medico legale, ed il Prof. , Persona_1 Persona_2 chirurgo, sia quella dei due cc.tt.pp., il Prof. medico Persona_3 legale, ed il dott. , chirurgo, va affermata la responsabilità dei Persona_4 sanitari intervenuti ne del decesso del . CP_2
- I fatti di causa. Preliminarmente, giova riportare quanto emerge in fatto, chiaramente ed incontestatamente, dalla stessa c.t.u. espletata in giudizio, sulla base della cartella clinica:
- il 25.10.2016 il , “ex fumatore, con anamnesi familiare positiva per CP_2 cardiopatia ische etto da ipertensione arteriosa”, era stato ricoverato per gli accertamenti del caso presso il reparto di Cardiologia dell'ospedale Sirai di Carbonia con anamnesi di “dolore puntorio retrosternale, irradiato al braccio sinistro e sudorazione algida”;
- nella medesima giornata il era sottoposto ad Elettrocardiogramma ed CP_2
Ecocardiogramma color doppler, da cui erano emersi “reperti indicativi di cardiopatia ischemica con moderata riduzione della trazione d'elezione”, e ad esami ematochimici e Coronografia, da cui era risultato, altresì, un “…dolore addominale basso …”;
- il giorno successivo, dal diario clinico si ricava che il paziente aveva continuato a lamentare “dolori al basso addome” ed il 27 ottobre “lieve dolorabilità in fossa iliaca sin ….gonalgia bilaterale”;
- dal 27 veniva prescritta terapia antibiotica con Tazocin, essendo risultato positivo all'urino coltura;
- il cardio chirurgo nella consulenza del 28.10.2016 aveva poi dato atto che per il paziente CO “…ricoverato in data 25 ottobre 2016 per angor, iperpiressia, dolore addominale localizzato ai quadranti inferiori..”, erano “in corso accertamenti per iperpiressia, in attesa di emocolture, WBC 19000, in attesa di consulenza chirurgia generale per sospetta diverticolite. …” e nella consulenza
4 chirurgica, in pari data, si dava ancora atto della “…algia addominale prevalentemente localizzata nei quadranti inferiori non ben precisata…”;
- il 29.10.2016, sempre dal diario clinico, risulta un “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”;
- il 30.10.2016 si registra “dolore ed impotenza funzionale al ginocchio sinistro e alle dita dei piedi.. Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”, per cui era prescritto ulteriore antidolorifico, oltre il già somministrato dal 27, mentre il 3.11.2016 Per_5 si registra la negazione di dolore addominale;
- il 10.11.2016 il paziente era sottoposto ad un ecodoppler e visitato dall'ortopedico;
- il 13.11.2016 erano ricomparsi i dolori addominali (alle ore 17.45: “…lamenta dolore ai quadranti inferiori dell'addome e stranguria … addome trattabile dolorante lievemente alla palpazione”), alle ore 19.00 “il paziente lamenta nausea” ed è “..presente lieve dolorabilità in fossa iliaca sinistra” ed, infine, alle ore 22.30 “lamenta intenso dolore addominale”, per cui veniva richiesta una “consulenza chirurgica urgente…”;
- veniva visitato dal chirurgo nella stessa giornata e veniva consigliato un “Rx Diretta Addome ed Ecografia addome. Da rivedere con gli esami richiesti…” mentre il 14 veniva praticato un ecocardiogramma color doppler, da cui risulta tra l'altro: “…addome acuto in attesa di intervento…” ed esame radiologico
”invalidato del notevole meteorismo intestinale e dalla mancata collaborazione del paziente…”;
- nella stessa giornata, il chirurgo, “… Presa visione degli esami eseguiti e data la persistenza della sintomatologia dolorosa”, aveva consigliato “esecuzione di TC addome urgente” e, nella stessa giornata, “..Presa visione della TC addome (segni di perforazione colica)”, il chirurgo aveva proposto un “intervento chirurgico di laparotomia esplorativa…”.
- immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico, dal registro operatorio risulta: “diagnosi preoperatoria di addome acuto (perforazione di viscere cavo). Laparotomia mediana xifo-pubica, aperto il peritoneo si evidenzia subito una massa in regione di fianco sinistra comprendente il colon discendente, il suo meso, il grande omento e diverse anse ileali con evidenti segni di flogosi acuta. E' presente versamento libero torbido sieroematico. Con caute manovre si esegue distacco della massa dalla doccia parietocolica sinistra con evidenza di coaguli e sangue….”;
- alle ore 14.30 del medesimo giorno, il era ricoverato in rianimazione CP_2 per “monitoraggio post operatorio in pz per perforazione intestinale già sofferente per grave ischemia trivasale in trattamento anticoagulante, in attesa di bypass aortocoronarico” ed ivi era deceduto alle ore 16.20.
- La decisione del tribunale. Tanto premesso, secondo i cc.tt.uu. di primo grado e le cui argomentazioni e conclusioni erano pedissequamente fatte proprie dal tribunale, nel caso di specie, non è possibile inferire alcuna responsabilità colposa, attiva e/o omissiva, dei sanitari intervenuti, posto che, secondo gli ausiliari, il paziente
5 “uomo di 57 anni all'epoca dei fatti di cui trattasi, affetto da ipertensione arteriosa”, era stato ricoverato il 25.10.2016 presso il reparto di cardiologia per “dolore puntorio retrosternale” ed i sanitari avevano, quindi, innanzi tutto, correttamente verificato la sussistenza di “una patologia cardiologica acuta in atto (infarto miocardico in coronaropatia trivasale con indicazione alla rivascolarizzazione miocardica), in assenza di altre condizioni clinicamente rilevanti”. In particolare, secondo gli ausiliari, dal momento che “durante i primi giorni di degenza (26 e 27 ottobre) furono registrati innalzamento della temperatura, dei globuli bianchi e della PCR e l'insorgenza di un quadro doloroso acuto al ginocchio bilateralmente tale da richiede la somministrazione di farmaco antidolorifico (perfalgan), in presenza di segni sfumati a livello addominale (26/10: “dolenzia in ipogastrio e fossa iliaca sin, dolorabile in fossa iliaca sin”; 27/10: “Addome trattabile non dolente lieve dolorabilità in fossa iliaca sin”)”, il “complesso quadro clinico fu adeguatamente attenzionato dal personale sanitario che correttamente richiese approfondimenti laboratoristici e clinici relativamente alla problematica cardiaca, addominale ed anche articolare”. Inoltre, sempre secondo gli ausiliari, nelle “consulenze espletate il 28/10, nell'evidenza di una condizione patologica in atto tale da indurre l'iperpiressia, l'aumento dei globuli bianchi e di altri parametri quali PCR (29/10: 16,90), non risultarono elementi suggestivi per patologia addominale in atto nonostante il sospetto formulato di diverticolite”…”, mentre “a causa della sintomatologia dolorosa, a carico dell'articolazione del ginocchio bilateralmente, maggiormente al ginocchio e al piede sinistro”, fin dal 27 novembre, erano state “ripetute somministrazioni di terapia antidolorifica/antinfiammatoria, finanche due artrocentesi con parziale beneficio (30/10 e 10/11)”, ininterrottamente fino al 10 novembre. Conseguentemente, sulla base di tali argomentazioni, i cc.tt.uu. concludevano nel senso che era “di immediata percezione la difficoltà di individuare una malattia diverticolare in atto nelle prime fasi della sua insorgenza”, dato che il sintomo più rilevante della malattia, “il dolore addominale, dolore acuto con dolorabilità alla palpazione in particolare nel quadrante addominale inferiore sinistro (fossa iliaca)”, non era “mai stato rilevato né lamentato dal soggetto (fatta eccezione per la sola giornata del 30/10 “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori” mentre nella giornata del 6/11 risulta: “nega dolore toracico e addominale”) fino al 13/11 quando fu riportato “lamenta dolore ai quadranti inferiori dell'addome e stranguria” e rilevato “addome: trattabile, dolorabile lievemente alla palpazione in ipogastrio e fossa iliaca sin” (vedi c.t.u. pag. 13) mentre gli ulteriori sintomi, che “solitamente” accompagnano tale patologia, cioè
“incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi)”, non possono essere definiti “patognomonico trattandosi di parametri influenzabili da svariate condizioni patologiche a genesi differente”, rilevando, peraltro, allo stesso tempo, che “il concomitante quadro articolare e la sua gestione terapeutica abbia(aveva) inevitabilmente attenuato .. segni e sintomi che si sono resi evidenti soltanto quando la malattia diverticolare divenne di entità tale da
6 raggiungere il terzo stadio della classificazione di Hinchey, ovvero la peritonite diffusa con perforazione intestinale” e “la concomitante somministrazione di antibiotico terapia per l'infezione delle vie urinarie, ha(aveva) determinato indirettamente un parziale beneficio sulla patologia addominale successivamente individuata;
si rammenta infatti che nei primi stadi della patologia diverticolare il trattamento di scelta è quello conservativo con l'utilizzo di antibiotico terapia che determina una diminuzione della sintomatologia dolorosa attesa in siffatta condizione, come nel caso di specie”. Per tali ragioni, veniva negato qualsiasi profilo di responsabilità in capo ai sanitari, posto che, come sostenuto in sentenza, “Nel contesto di tale quadro clinico - alla presenza del solo dato obiettivo di “lieve dolorabilità” addominale, segnalato nelle prime giornate di ricovero - la mancata esecuzione della TAC addominale (che avrebbe consentito la diagnosi tempestiva di peritonite) è(era) da ritenersi esente da censure” ed “i medici hanno(avevano) collocato i sintomi rilevati e rilevabili in un quadro diagnostico (soggetto a continua evoluzione) che solo ex post si è rivelato incompleto”.
- Della responsabilità. Tali valutazioni non sono condivisibili sia perché si fondano su di una lettura non sempre esatta della cartella clinica sia perché basate su argomentazioni non sempre logiche. Innanzi tutto, risulta inficiata da illogicità l'argomentazione secondo cui nelle
“consulenze espletate il 28/10, nell'evidenza di una condizione patologica in atto tale da indurre l'iperpiressia, l'aumento dei globuli bianchi e di altri parametri quali PCR (29/10: 16,90), non risultarono elementi suggestivi per patologia addominale in atto nonostante il sospetto formulato di diverticolite”…”, dal momento che, invece, come riconosciuto dagli stessi cc.tt.uu., tale patologia era stata sospettata nell'immediatezza dal cardio chirurgo, sussistendone pertanto i relativi “elementi suggestivi” allo stesso tempo negati. Inoltre, il principale sintomo della diverticolite, cioè il dolore addominale, non solo era stato riscontrato nell'immediatezza fin dal ricovero, il 25.10.2016, quando già dai primi esami effettuati nella medesima giornata era emerso un
“…dolore addominale basso…”, il giorno successivo (“dolori al basso addome”) ed il 27 ottobre (“lieve dolorabilità in fossa iliaca sin ….”) ma altresì tale dolore era proseguito, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, anche in tutte le giornate successive fino al 30 novembre e non solo nella giornata del 30. Non può, pertanto, ragionevolmente sostenersi che non era “registrata sintomatologia dolorosa addominale fino al 13.11, se non nell'unica giornata del 30.10”, come affermato in sentenza sulla scorta di quanto riportato nella c.t.u. Il 29 ed il 30 novembre risulta, infatti, dalla cartella clinica: “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”; “Addome: globoso per adipe e meteorismo, trattabile ma dolente e dolorabile nei quadranti inferiori”, tanto che, come sopra evidenziato, a fronte di tale sintomatologia, nella consulenza del cardio chirurgo già in data
7 28.10.2016, dato atto del ricovero anche “…per dolore addominale localizzato ai quadranti inferiori..”, era immediatamente suggerita una “sospetta diverticolite”. Peraltro, nel frattempo, a causa di un importante dolore al ginocchio, veniva somministrata una terapia antidolorifica, associata a quella antibiotica già in atto, e gli stessi ausiliari ammettevano che “il concomitante quadro articolare e la sua gestione terapeutica abbia(aveva) inevitabilmente attenuato .. segni e sintomi che si sono resi evidenti soltanto quando la malattia diverticolare divenne di entità tale da raggiungere il terzo stadio della classificazione di Hinchey, ovvero la peritonite diffusa con perforazione intestinale”. È evidente, pertanto, che a fronte di tale quadro clinico, di persistente dolore addominale, quanto meno dal 25 al 30, nonostante la somministrazione di terapia antidolorifica e antibiotica, associato peraltro ad altre evidenze sintomatiche, “incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi)”, come chiaramente indicato già nella prima consulenza del cardiologo, era necessario indagare immediatamente la presenza di una eventuale problematica a livello di addome, come suggerito dallo stesso cardio- chirurgo. La diminuzione del dolore addominale dopo comunque cinque giorni poteva, infatti, trovare ragione anche nella somministrazione di terapia antidolorifica e antibiotica, come affermato dagli stessi cc.tt.uu. Non si giustifica, quindi, l'omessa esecuzione di una TAC, effettuata solo il 14 novembre, quando ormai la diverticolite si era aggravata e la infiammazione aveva cagionato la perforazione dell'intestino, nonostante gli stessi ausiliari abbiano precisato che “La tomografia computerizzata (TC) dell'addome con mezzo di contrasto è indicata in tutti i pazienti con sospetta diverticolite acuta” e tale sospetto fosse stato adombrato fin dalla prima consulenza cardio- chirurgica del 28 ottobre. Come logicamente evidenziato nella c.t.p in atti, le cui argomentazioni sono riportate pedissequamente nell'atto di appello, nel caso in esame la somministrazione antibiotica effettuata al paziente, seppur insufficiente, aveva
“fatto sì che la sintomatologia della diverticolite si attenuasse ma non si risolvesse e - quando il giorno 6 novembre 2016, inopinatamente, i Sanitari, per mancata diagnosi, sospesero la terapia antibiotica - la conseguenza fu che nei giorni successivi l'infezione, causata dalla diverticolite e non più controllata dalla terapia antibiotica, riprese con maggior vigore determinando l'impetuosa crescita dell'ascesso colico, la conseguente perforazione nel cavo peritoneale, la peritonite generalizzata ed infine l'exitus”. Pertanto, “una diverticolite in fase iniziale, già sospettata (da cardiologi!) nelle primissime fasi del ricovero (vedi consulenza Cardiochirurgica dell'Ospedale Brotzu del 28 ottobre: doc. 18 pagina 89 - vedi allegato), veniva presa nella giusta considerazione dai solo il 14 novembre 2016 quando, finalmente (ma tardivamente) CP_5 prescritti ed eseguiti i corretti esami (in primis la TC, così come affermato dai CCTTU), che portavano ad immediato intervento chirurgico ormai pressoché privo di possibilità di successo ed esitato nella evitabilissima (con ragionamento controfattuale) morte del signor ”. CP_2
8 Pertanto, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, nel caso in esame, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 30999/18, anche a fronte in parte di sintomi aspecifici i sanitari
“potenzialmente ascrivibili a malattie diverse, o comunque di difficile interpretazione, il medico non può acquietarsi in una scettica epoché, sospendendo il giudizio ed attendendo il corso degli eventi” ma “deve, al contrario, o formulare una serie di alternative ipotesi diagnostiche, verificandone poi una per una la correttezza;
oppure almeno segnalare al paziente, nelle dovute forme richieste dall'equilibrio psicologico di quest'ultimo, tutti i possibili significati della sintomatologia rilevata”. In ogni caso, nella fattispecie in esame, l'ipotesi diagnostica di diverticolite era stata chiaramente formulata fin dai primi giorni di ricovero dal cardiochirurgo ma della stessa - nonostante il dolore persistente e la presenza degli altri sintomi seppur aspecifici (“incremento degli indici di infiammazione (PCR e globuli bianchi)” - non si era tenuto nel debito conto, posto che l'unico esame da effettuare in caso di sospetta diverticolite, la TAC con mezzo di contrasto, veniva effettuata solo dopo settimane di ricovero, quando oramai la stessa era divenuta di ultimo stadio. In definitiva, l'esito infausto conseguente ad un intervento chirurgico effettuato quando ormai la diverticolite era arrivata all'ultimo stadio di gravità, con perforazione intestinale (vedi gli stessi cc.tt.uu.: “Il decesso del soggetto è riconducibile allo shock cardiogeno conseguente alla sepsi diffusa da perforazione intestinale ed al sanguinamento profuso”), avrebbe potuto, ragionevolmente, e comunque secondo il criterio “del più probabile che non”, essere evitato se la diverticolite fosse stata adeguatamente trattata fin dai primi giorni del ricovero. Secondo gli accertamenti degli stessi cc.tt.uu., infatti, mentre la “peritonite diffusa da perforazione diverticolare è una condizione estremamente grave che comporta un elevato rischio di vita per il paziente e necessita di un trattamento immediato urgente”, quando la patologia addominale diverticolare è ai primi stadi è possibile sia una terapia antibiotica sia, in caso di fallimento, una terapia chirurgica, con esiti positivi nella maggioranza dei casi (“I pazienti con piccoli ascessi diverticolari (<
4-5 cm) possono essere trattati con la sola terapia antibiotica, mentre nei casi di ascessi di dimensioni maggiori (>
4-5 cm) dovrebbe essere effettuato un drenaggio percutaneo in associazione al trattamento antibiotico. Nei casi di fallimento del trattamento conservativo in pazienti con aria libera in addome senza liquido diffuso il trattamento di scelta è la resezione chirurgica con anastomosi intestinale con o senza stomia di protezione oppure la resezione colica secondo MA. L'intervento di MA consiste nella resezione del segmento colico interessato dal processo infiammatorio acuto con chiusura del moncone distale e confezionamento di una colostomia terminale su quello prossimale. La resezione secondo è ancora indicata nel trattamento Per_6 delle peritoniti diffuse in pazienti in condizioni critiche e in quelli con multiple patologie concomitanti. Un recente studio ha analizzato i risultati di 201,384 pazienti trattati in maniera conservativa (terapia antibiotica con o senza
9 drenaggio percutaneo) per diverticolite acuta. Gli autori hanno concluso che il fallimento del trattamento medico conservativo è significativamente maggiore nei pazienti con diverticolite complicata (12.5%) rispetto a quelli con malattia non complicata (5.7%)”.
- Del quantum: dei danni richiesti iure hereditatis. Quanto ai danni, gli eredi del povero , nell'atto di citazione introduttivo CP_2 del giudizio, domandavano, innanzi t isarcimento “iure hereditatis”, nei quali erano succeduti, dei danni subiti direttamente dal congiunto e “derivanti dalla perdita della vita e dal danno tanatologico e da agonia”, limitandosi a dedurre sul punto che “il signor ha perduto la vita, con gravi sofferenze CP_2 fisiche e dolori e con la consapevolezza, inoltre, della lucida cosciente percezione della sua condizione della prossima morte“, senza, peraltro, neppure nelle memorie ex art. 183 cpc, allegare alcuna ulteriore precisazione in ordine ai danni immediatamente derivati nel patrimonio del defunto e alle ragioni per cui il avrebbe potuto percepire l'imminente fine. CP_2
Orbene, esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita in sé (cfr Cass. SS.UU. n. 15350/15), la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 16272/23) in materia che “Chiunque riporti delle lesioni personali causate dal fatto doloso o colposo altrui - siano esse causate da un incidente o, come nella specie, da un incidente chirurgico programmato di esito infausto - sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico. Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (per questa ricostruzione v. diffusamente Cass. n. del 18056 del 2019)….” e quest'ultimo
“presuppone, per entrare nel patrimonio del defunto, che questi percepisca la condizione in cui si trova, che la vittima sia cosciente, quel tanto che le basti per percepire la sua condizione di malattia ed i patimenti, psichici e fisici, ad essa associati, e, ancor più perché percepisca la sofferenza creata dalla paura della morte imminente”. Ciò posto, in difetto di una anche solo generica allegazione sul punto va esclusa, innanzi tutto, la risarcibilità del danno biologico temporaneo subito da e, in difetto di qualsiasi deduzione probatoria specifica, va altresì CP_2
10 esclusa la ravvisabilità nel caso di specie di un danno “morale in senso stretto,
o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo”, trasmesso agli eredi, posto che non solo tale pretesa non era fondata su alcuna specifica allegazione ma altresì, dalle risultanze emergenti dalla cartella clinica, come sopra riportata, è possibile sostenere, in via di mera verosimiglianza, che il CP_2 non aveva affatto percepito la gravità della sua situazione ed il per morte imminente, posto che la problematica cardiaca per la quale era stato ricoverato era stata positivamente superata e nulla faceva pensare ad un esito infausto della degenza.
- dei danni richiesti iure proprio.
del danno da perdita del rapporto parentale. Inoltre, gli eredi, sempre nell'atto di citazione introduttivo, domandavano il danno subito iure proprio, allegando che la “famiglia del signor CP_2 era molto unita affettivamente e lo stesso metteva a disposizione il suo reddito di lavoro quale impiegato del Consorzio Agrario, non inferiore ad euro 1.200,00 mensili netti”, e sostenendo che “i danni iure proprio e parentali possono essere valutati invece in un importo non inferiore ad euro 300.000,00 per ciascuno dei due figli e per la moglie, considerando anche la perdita patrimoniale per il venire meno dello stipendio mensile del de cuius quale apporto economico al menage familiare“. Peraltro, nelle conclusioni domandavano anche la diversa somma, maggiore o minore, riconosciuta. A sostegno della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, gli eredi del depositavano, con la seconda memoria istruttoria, la dichiarazione dei CP_2 redditi del 2017 per l'anno 2016. Orbene, in materia di danno parentale, la Suprema Corte (cfr per tutte Cass. n. 28989/19) ha avuto modo di chiarire che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” e (cfr da ultimo Cass. n. 21988/25) che “l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore
11 indiziario)”. Infine, con riguardo ai criteri di liquidazione, (cfr Cass. n. 5948/23)
“Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione…”. Orbene, nel caso di specie, gli eredi sono, rispettivamente, coniuge e figli del defunto, e tenuto conto:
- della assoluta prossimità del rapporto parentale e dell'incontestato rapporto di convivenza;
- dell'età delle parti al momento del fatto nel 2016 (57 il povero , CP_2
53 la 28 anni il figlio e 21 anni il figlio ); Pt_3 Pt_1 Pt_2
- delle circostanze di fatto in seguito alle quali si era verificato il decesso del paziente, improvvisamente e inaspettatamente, dopo venti giorni di ricovero ospedaliero;
sulla scorta delle ultime Tabelle di Milano del 2024, può liquidarsi in favore:
- della coniuge, , l'importo di euro 308.969,00, tenuto Parte_3 conto di un valore del punto base di euro 3.911,00, di 18 punti per l'età della vittima e del congiunto, di 16 punti per la convivenza, di 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e di 15 punti per l'intensità della relazione;
- del figlio , l'importo di euro 332.435,00, tenuto conto di un valore Pt_1 del punt di euro 3.911,00, di 24 punti per l'età del congiunto, di 18 punti per l'età della vittima, di 16 per la convivenza, di 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e di 15 punti per l'intensità della relazione;
- del figlio , l'importo di euro 332.435,00, tenuto conto di un valore Pt_2 del punto base di euro 3.911,00, di 24 punti per l'età del congiunto, di 18 punti per l'età della vittima, di 16 per la convivenza, di 12 punti per il numero di familiari nel nucleo primario e di 15 punti per l'intensità della relazione. Su tali importi, rappresentando un debito di valore calcolato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi, al tasso maggiorato di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. (vedi sul punto Cass. n. 7677/25), come richiesto dall'appellante, sulla somma devalutata secondo indici ISTAT alla data del fatto illecito (decesso del
, il 14.11.2016) e via via rivalutata anno per anno fino all'attualità. CP_2
L'importo così ottenuto va, infine, maggiorato degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
12 - del danno patrimoniale. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr Cass. n. 29830/18) “Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa”, posto che (cfr Cass. n. 18490/06) "i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato - assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno”. Infine, sempre in materia, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 10852/12) che “La liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale”. Orbene, nel caso di specie, gli eredi del allegavano che in seguito al CP_2 suo decesso avevano perduto “il suo reddito di lavoro quale impiegato del Consorzio Agrario, non inferiore ad euro 1.200,00 mensili netti”, messo a disposizione della famiglia “quale apporto economico al menage familiare”. A sostegno della pretesa depositavano la dichiarazione dei redditi del 2017 per l'anno fiscale 2016, da cui risulta una retribuzione lorda annua di euro 21.450,00 e imposte per euro 4.064,00. L'ATS, costituendosi, si limitava a contestare genericamente i danni pretesi (“Salvo più analitiche deduzioni ed eccezioni al riguardo, si contesta comunque l'esistenza e la quantificazione dei danni operata dagli attori”). Pertanto, verosimilmente, come dedotto dagli appellanti, lo stipendio del
, incontestatamente dipendente del Consorzio Agrario, era pari ad euro CP_2
1.200,00 mensili netti. Non è dato conoscere alcun ulteriore elemento di giudizio, ad esempio se la coniuge e i figli lavorassero, se per la casa coniugale venisse pagato un mutuo, se la famiglia avesse ulteriori spese fisse. Pertanto, se, da un lato, può ragionevolmente sostenersi che in ragione della stretta natura del rapporto parentale gli eredi abbiano subito la perdita futura del contributo che il defunto avrebbe presumibilmente apportato al nucleo
13 familiare, “sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143, 433 cod. civ.), che per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume”, dall'altro, in difetto di qualsiasi preciso elemento di valutazione, il quantum può essere liquidato nella minima somma pari al 30% dello stipendio mensile, per euro 360,00 mensili, pari ad euro 4.320,00 annui, per ulteriori 10 anni di attività lavorativa fino al compimento di 67 anni di età – presumibile età pensionistica -, per un totale di euro 43.200,00, da considerare liquidati in via equitativa su valori attuali, oltre agli interessi, al tasso maggiorato di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. (vedi sul punto Cass. n. 7677/25), sulla somma suddetta devalutata secondo indici ISTAT alla data del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno fino all'attualità. L'importo così ottenuto va, infine, maggiorato degli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo il minimo, data l'entità della condanna ed in difetto dell'espletamento di qualsiasi atto istruttorio in fase di appello, dello scaglione di valore della causa, determinato in base al cd decisum ed in relazione alla condanna di importo più elevato (cfr Cass. n. 10367/24: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”), oltre al 30% per la difesa di più parti. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della Gestione Regionale Liquidatoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- in accoglimento dell'appello proposto da , Parte_3 Parte_1
e ed in riforma della sente Parte_2
Sassari, dichiara la responsabilità di nella causazione del CP_1 decesso di e, per l'effe a Gestione Regionale CP_2
Sanitaria Liquidatoria a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore di l'importo di euro 308.969,00 ed in favore di Parte_3 Pt_1
e di l'importo di euro 332.435,00 per ciascuno
[...] Parte_2
in fa eredi pro quota l'importo di euro 43.200,00, oltre accessori come da parte motiva;
- condanna la a rifondere in Controparte_6 favore degli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che
14 liquida in complessivi euro 27.675,00, di cui euro 14.597,00 per il primo grado ed euro 13.078,00 per l'appello, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico della Gestione Regionale Liquidatoria le spese di c.t.u. Così deciso in Sassari, 2/12/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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