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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2323 /2025
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nato a [...] il [...] , rapp.tato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Di Ruggiero Maria Francesca ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.ta e Controparte_1 C.F._2 difesa dall' avv. Jossa Giuseppe resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche ex art 127 ter cpc con scadenza al 17.11.2025.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2025 il sig. , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 05.06.2012 in Marigliano con la sig.ra che dalla unione Controparte_1
Per_ nasceva la figlia in data 15.07.2014, assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità caratteriali: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dalla predetta coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: in via principale e prima dell'emissione di ogni altro provvedimento, disporre un percorso di sostegno alla genitorialità , e/o nel caso valutazione, a carico della madre, affido condiviso all' esito positivo del percorso, collocazione della minore presso di sé, determinazione del contributo al mantenimento per la minore nella misura di € 250,00, oltre spese straordinarie.
Il Presidente relatore, esaminato il ricorso, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
17.11.2025, concedendo a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e a parte resistente termine per l'eventuale costituzione.
In data 16.10.2025 si costituiva la resistente e le parti per il tramite dei rispettivi difensori rappresentavano di essere addivenuti ad un accordo.
Il Presidente relatore, esaminata l'istanza , fissava l'udienza di comparizione in modalità cartolare con termine per note autorizzando le parti a assegnare conclusioni congiunte.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Preliminarmente il Tribunale prende atto della rinuncia di parte ricorrente alle istanze e conclusioni del ricorso introduttivo ed alla declaratoria di addebito della separazione ivi compreso accertamento responsabilità genitoriale ed assegnazione casa coniugale e mantenimento.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter far ritiene quelle svolte dalle stesse parti nell' accordo formalizzato con note telematiche del 16.10.2025, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti nonché della figlia minore.
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti e tenuto conto dell'impegno delle parti ad assumere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un Per_ rapporto equilibrato e continuativo di nell'interesse prioritario della stessa, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata . Per_ In particolare, riguardo alla piccola i coniugi concordano per l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la residenza del padre, in piena attuazione del principio di bigenitorialità proprio del nostro ordinamento giuridico, con diritto di visita materno così come riportato in accordo Per_ pedissequamente ivi trascritto: la minore risiederà presso il padre con diritto/dovere della madre di condurla con sé, compatibilmente alle esigenze scolastiche e sportive della minore, tutti i giorni
(lunedì-venerdì) dalle ore 19,00 alle ore 21,30 (la minore quindi cenerà tutti i giorni presso la mamma). Inoltre la madre terrà con sé la figlia un weekend alternato, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica. Nel periodo estivo la sig.ra avrà facoltà di tenere con sé la minore CP_1 per quindici giorni consecutivi dal giorno 1 agosto al 15 agosto;
nel periodo natalizio e pasquale la madre avrà facoltà di tenere con sé la figlia ad anni alterni. In particolare dalla sottoscrizione del presente atto il calendario di frequentazione del primo anno di turnazione sarà così articolato: durante Per_ le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con il padre la vigilia di Natale 24 dicembre 2025, e con la madre il giorno 25 dicembre 2025 (dalle ore 11,00), il giorno 26 dicembre 2025 con la mamma ed il giorno 6 gennaio 2026 con il papà ; il 31 dicembre 2025 con la mamma ed il 1 di gennaio 2026
(dalle ore 11,00) con il papà. Durante le festività Pasquali 2026 la minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre, Lunedì dell'Angelo con il padre. Alle suddette festività verrà applicata poi l'alternanza nella turnazione dei genitori per gli anni successivi. Indipendentemente dall'ordinario calendario, e con recupero della giornata eventualmente persa, il giorno della Festa della Mamma, compleanno ed onomastico della stessa, la minore starà con la madre, il Sig. la festa del papà, Pt_1 il compleanno e l'onomastico dello stesso. Inoltre indipendentemente dal calendario sarà garantita la Per_ Per_ presenza di alle ricorrenze/onomastico/compleanno dei nonni presso i quali andrà con il Per_ genitore che ne ha il relativo vincolo parentale. Indipendentemente dal calendario, ove sia sottoposta per qualsivoglia motivo a visita medica e/o accertamento medico nel giorno di competenza di un genitore, l'altro genitore avrà diritto di presenziare e ne dovrà pertanto essere preventivamente avvisato al fine di consentirne la partecipazione. Il compleanno della minore sarà invece trascorso dalla stessa secondo calendario ordinario ma assicurando la presenza di entrambi i genitori alla eventuale festa organizzata per la bambina, con precisazione che i genitori si impegnano, per dare centralità ed ambiente sereno alla figlia, ad astenersi dal far presenziare alle feste della minore eventuali loro partner ove e se esistenti nel corso degli anni.
Quanto al contributo al mantenimento della minore, le parti convengono che in considerazione dei tempi di permanenza quasi paritetici che la minore trascorrerà con i genitori e quindi del consequenziale mantenimento in forma diretta della minore, la sig.ra rinunzia a favore del CP_1 sig. (genitore collocatario) alla propria quota parte di assegno unico (che ammonta in toto Pt_1 mensilmente ad € 190,00) che verrà da quest'ultimo riscosso in via esclusiva;
oltre alla partecipazione al 50% per le spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che i coniugi non formulano domanda di mantenimento in quanto entrambi si dichiarano autonomi economicamente.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Na) il 15/09/1982 e c.f nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/12/1980 che hanno contratto matrimonio in data 05.06.2012 in Marigliano ( atto n. 25 P. II, s.
A, anno 2012 );
2) Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
Per_
3) Dispone affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza del padre e con diritto di visita materno come in parte motiva;
4) Assegna la casa coniugale presa in fitto alla sig.ra alle condizioni di cui in Controparte_1 accordo;
5) Dispone che ciascun genitore provveda alle esigenze della minore in considerazione dei tempi paritetici di permanenza presso gli stessi, prendendo atto che l'intera quota di AUU viene percepita dal sig. ; Parte_1
6) Prende atto delle ulteriori disposizioni pattizie di cui all'accordo vincolanti tra le parti ex artt.
1321 e 1322 cc;
7) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
8) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 17/11/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca