Art. 15. Personale non insegnante
Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327 , in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonche' negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, e' assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso e' assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.
Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327 , in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonche' negli istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, e' assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso e' assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.