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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 1552/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1552 R.G. dell'anno 2022 tra:
Controparte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Genovese, in virtù di P.IVA_1 autorizzazione del Giudice Delegato del 7/5/2022 e procura alle liti allegate all'atto di citazione;
ATTRICE
e
(c.f. ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Marino in virtù della determinazione del
Sindaco n. 162 del 23.09.2022 e procura alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Alessio Muscolino in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_4 C.F._2
Cucchiara giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
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(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._3 dall'avv. Antonino Carmicio giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._4 dall'avv. Anna Maria Crosta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_7 C.F._5
Vito Scalisi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
CONVENUTO avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 11/06/2024:
l'avv. Genovese per parte attrice ha concluso come in atto di citazione, chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c”;
l'avv. Marino per il convenuto previa richiesta di revoca Controparte_2 dell'ordinanza del 12/3/24 con cui è stata negato il richiamo del CTU, ha concluso come da comparsa di costituzione e memorie istruttorie e atti di causa;
l'avv. Muscolino, per il convenuto nonché, in sostituzione dell'avv. Scalisi, per il CP_3
convenuto , ha concluso riportandosi alle comparse di risposta e ai successivi atti di CP_7
causa;
l'avv. Cucchiara per il convenuto ha concluso come da comparsa di costituzione e CP_4
memorie in atti e ha chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
l'avv. Piazza in sostituzione dell'avv. Carmicio, per il convenuto , ha concluso CP_5
come da comparsa di costituzione e memorie successive e si è associato alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.;
l'avv. Crosta per la convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e CP_6
memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. e ha chiesto l'assegnazione di termini per comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte attrice.
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La LA , dedotte in giudizio le Controparte_1
prestazioni eseguite in dipendenza del contratto di servizio del 31/12/2009 (All. 16 atto citazione) con la relativa integrazione del 29/4/2010 (All. 17 atto di citazione), con scadenza al 31.12.2011, nonché del contratto di servizio per gli anni 2012-2013 approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 178/07/2012 (All. 19 atto di citazione), nonché le ulteriori prestazioni eseguite a seguito della scadenza di quest'ultimo e sino al 2017, segnatamente indicate nel PEF (Piano Economico Finanziario) previsionale 1 maggio - 30 settembre del
2014 - PEF consuntivo dal 1/10/2013 al 3/12/2014 (allegati nn. 213 e 214 alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice), nel PEF consuntivo dall'1 gennaio al 31/08 del 2015 - il PEF consuntivo dal 1/09 al 31/12 del 2015 (allegati nn. 216 e 217 alle memorie ex art. 183 co. 6 n.
2 di parte attrice), PEF 2016 (allegati nn. 236.1-236.2- 237 e 217 alle memorie ex art. 183 co.
6 n. 3 di parte attrice), PEF 2017 (l'allegato n. 238 alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte attrice), ha rilevato che l'ente locale destinatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a partire dall'anno 2010 sino al fallimento della società, nonché, successivamente, anche durante l'esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale protrattosi sino al 9.2.2017, si è reso parzialmente inadempiente agli obblighi di pagamento dei corrispettivi dovuti e fatturati, rimanendo debitore della complessiva somma di € 7.200.876,74 dovuta per corrispettivi dei costi diretti, indiretti e accessori e, in parte, per interessi moratori sui ritardi dei pagamenti rispetto alle scadenze delle fatture.
Ha sostenuto parte attrice, inoltre, in subordine, la responsabilità ex art. 191 D. Lgs. 267/2000 degli amministratori e dei dirigenti che si sono succeduti nel tempo nella direzione dei vari settori dell'ente e ha chiesto, pertanto, la loro condanna al pagamento delle somme vantate dalla LA chiedendo ancora, in ipotesi di eventuale riconoscimento del credito della
LA nei confronti degli amministratori e dirigenti, di potersi surrogare ex art. 2900 c.c. nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti amministratori e dirigenti nei confronti del
. Controparte_2
Ha chiesto, pertanto, l'attrice: “in via principale: Azione contrattuale di pagamento dei corrispettivi nei confronti del In accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto CP_2
sopra illustrate, ritenere e dichiarare che il è debitore nei Controparte_2 confronti della società della complessiva somma di €. 7.200.873,74 Parte_1
(iva compresa) per i servizi resi in suo favore e rappresentati dalle fatture sopra elencate;
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conseguentemente condannarlo a pagare alla LA la detta somma €. 7.200.876,74, maggiorata degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 sul ritardo nel pagamento delle sole fatture relative alle prestazioni dirette, indirette e aggiuntive (con esclusione quindi dei crediti derivanti dalle fatture sopra indicate aventi ad oggetto interessi moratori su ritardi pregressi), da ogni singola scadenza al soddisfo. In via subordinata: accertamento del credito nei confronti degli amministratori e dei dirigenti ai sensi dell'art. 191 D. Lgs.
267/2000: ritenere e dichiarare che il convenuto On. sindaco del ON CP_2
nel periodo dal 1.10.2013 al 9.2.2017 è obbligato, ai sensi dell'art. 191
[...] CP_2
Dlgs n. 267/2000, al pagamento, in favore della LA, degli importi fatturati dalla società per i servizi resi in favore del per un credito pari ad Controparte_1 CP_2
€.6.766.714,90, di cui €. 64.938,79 in solido con l'AR. e il Dr. CP_4 [...]
, €.68.935,65 in solido con l'AR. e la OT.SS CP_5 CP_4 Controparte_6
, €.6.632.840,46 in solido con l'Ing. , oltre interessi moratori ex
[...] Controparte_7
artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo.
Ritenere e dichiarare che il convenuto AR. , dirigente del Terzo Settore, Servizi CP_4
alla città e alle imprese, negli anni dal 5.8.2010 sino al 31.8.2014, è obbligato, ai sensi dell'art. 191 Dlgs n. 267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società per i servizi resi in favore del per un credito pari ad Controparte_1 CP_2
€.133.874,44, dei quali €.64.938,79 in solido con l'On. e con il OT. ON
, ed €. 68.935,65 in solido con l'On. e con la OT.SS Controparte_5 ON
, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno Controparte_6
della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Ritenere e dichiarare che il convenuto Dr.
, dirigente del Secondo Settore, Servizi finanziari, negli anni dal 2007 Controparte_5 sino al 11.6.2014, è obbligato, ai sensi dell'art. 191 Dlgs n. 267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società per i servizi resi in favore Controparte_1 del per un credito pari ad €.64.938,79, in solido con l'On. e con CP_2 ON
l'AR. , oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno della CP_4
scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Ritenere e dichiarare che la convenuta OT.SS
, dirigente del Secondo Settore, Servizi Finanziari, negli anni dal Controparte_6
12.6.2014 sino al 31.8.2014, è obbligato, ai sensi dell'art. 191 Dlgs n. 267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società per i Controparte_1
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servizi resi in favore del Comune, per un credito pari ad €. 68.935,65 in solido con l'On.
e con l'AR. , oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs ON CP_4
231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Ritenere e dichiarare che il convenuto Ing. , dirigente del Terzo Settore, Servizi alla città e alle Controparte_7 imprese, negli anni dal 1.9.2014 al 9.2.2017 è obbligato, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n.
267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società
[...] per i servizi resi in favore del per un credito pari ad €.6.632.840,46, in CP_1 CP_2 solido con l'On. oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dal ON
giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Correlata azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del : Accertato il credito della Controparte_2
LA nei confronti dei predetti amministratori e funzionari, ritenere e dichiarare che il
è tenuto ai sensi dell'art. 2040 c.c. al pagamento, a titolo di CP_2 Controparte_2
arricchimento senza causa, in favore dei convenuti On. arch. , ON CP_4
Dr. , OT.SS e Ing. , per le Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
quote a ciascuno spettanti secondo la ripartizione sopra indicata, della complessiva somma di €.6.766.714,90 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. surrogando la Controparte_1
nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti convenuti nei confronti del
[...] [...]
, condannare il al pagamento a favore della Controparte_2 CP_2 [...]
della predetta somma di €. 6.766.714,90, oltre interessi Controparte_1
moratori sino al soddisfo. In via ulteriormente subordinata: azione di condanna degli amministratori e dirigenti ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000: Nell'ipotesi in cui non dovesse accogliersi l'azione surrogatoria, si chiede che il Tribunale condanni: il convenuto
On. al pagamento, in favore della LA, della somma di €.6.766.714,90, ON di cui €. 64.938,79 in solido con l'AR. e il Dr. , CP_4 Controparte_5
€.68.935,65 in solido con l'AR. e la OT.SS , CP_4 Controparte_6
€.6.632.840,46 in solido con l'Ing. , oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 Controparte_7
D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. il convenuto
AR. al pagamento, in favore della LA della somma di €.133.874,44, dei CP_4 quali €.64.938,79 in solido con l'On. e con il Dr. , ed €. ON Controparte_5
68.935,65 in solido con l'On. e con la OT.SS , ON Controparte_6
Pag. 5 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. il convenuto Dr. al pagamento in favore Controparte_5 della della somma di €.64.938,79, in solido con l'On. e con l'AR. CP_1 ON
, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dal giorno della CP_4
scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. La convenuta OT.SS Controparte_6
al pagamento in favore della LA degli importi fatturati dalla società
[...] [...] della somma di €. 68.935,65 in solido con l'On. e con l'AR. CP_1 ON
, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza CP_4
di ogni singola fattura al soddisfo. Il convenuto Ing. al pagamento a favore Controparte_7
della LA degli importi fatturati dalla società della somma di Controparte_1
€.6.632.840,46, in solido con l'On. oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 ON
D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo”.
2) Difese dei convenuti.
2.1) Il , con comparsa depositata il 21/11/22: - ha eccepito Controparte_2
preliminarmente la prescrizione della pretesa creditoria di cui alle fatture relative alle annualità 2010-2011-2012, per il decorso del termine prescrizionale decennale (fino al luglio
2022) e, comunque, di quello determinato ex lege in relazione alle suddette pretese in mancanza di alcun atto interruttivo della prescrizione;
- ha eccepito, inoltre, la prescrizione degli interessi di mora richiesti dalla LA del fallimento per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, negando in ogni caso la loro debenza in quanto il contratto di servizio all'art. 10 disciplina la modalità ed il termine di pagamento delle fatture ma non prevede interessi in caso di ritardo, interessi che comunque sono stati erroneamente calcolati facendo riferimento al D. lgs n. 231/2002 applicabile alle sole transazioni commerciale e, nella fattispecie, i rapporti sono Parte_2
regolati dalla legge regionale e non rivestono carattere commerciale;
- ha contestato il fondamento stesso delle domande di parte attrice, negando l'effettuazione delle prestazioni richiamate in atto di citazione, eccependo l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte dalla LA a soddisfare l'onere probatorio sulla medesima gravante, in quanto tutte prive di attestazione di conformità ed alcune nemmeno allegate, nonché richiamando sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito che “laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura steSS non può costituire un valido elemento di
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prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cfr. Cass.
N. 17050 del 05.08.2011; Cass. N. 462 del 13.01.2014; Cass. N. 299 del 02.01.2016);
- ha eccepito, quindi, di aver sostenuto costi per servizi sostitutivi a quelli mai resi dalla di aver anticipato somme a titolo di rimborso spese di carburante e di Controparte_1
averne corrisposto ulteriori in favore dei creditori della a seguito di Controparte_1
ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione da doversi compensare con gli asseriti crediti vantati dall'attrice; in particolare, con riferimento alle domande avanzate da parte attrice per il periodo sino al 31/3/2015, il ha obiettato che non può ritenersi CP_2
accertato alcun inadempimento del nei confronti della Controparte_2 [...]
richiamando la relazione con nota Prot. N. 56134 del 16.09.2015 prodotta dal Controparte_1
CommiSSrio ad acta nominato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'energia e servizi di Pubblica utilità- con Decreto n. 1334 del 13.08.2025 ad istanza della
[...]
al fine di curare, ex art. 24 L.R. n. 44/1991, gli interventi sostitutivi neceSSri Controparte_1
per il pagamento delle somme dovute dal in favore della Controparte_2 [...]
fino alla data del 31.03.2015, giacché, nello specifico, il predetto Controparte_1
CommiSSrio ad acta, dopo gli accertamenti e l'acquisizione degli atti e documenti del caso, ha concluso affermando che il credito vantato dalla al 31.3.2015 non Controparte_1 era quello rappresentato dalla società di ambito nella misura di “€.1.862.957,47 bensì di €.
557.833,52”, precisando che “il superiore importo, risulta accantonato, per effetto di numerosi pignoramenti notificati all'Ente da creditori della Società medesima, e per i quali è stata già resa la dichiarazione di terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 c.p.c.”;
- con riferimento ai crediti all'anno 2015, ha dedotto l'estinzione per compensazione del credito vantato dalla per effetto dei costi sostenuti per interventi Controparte_1
sostitutivi, per pagamenti effettuati direttamente dal in favore dei creditori della CP_2
su ordine del Giudice dell'Esecuzione, per la fornitura dei buoni Controparte_1
carburante dovendosi in ultimo, detrarre ulteriori somme in conseguenza dei disservizi e inadempimenti della società puntualmente contestati dal , Controparte_2
circostanze tutte che hanno determinato per l'anno 2015, un credito a favore del predetto nei confronti della pari ad € 1.271.136,28; CP_2 Controparte_1
- con riferimento all'anno 2016, il ha dedotto di essere creditore Controparte_2
nei confronti della della somma di € 222.213,49 dovendosi Controparte_1
Pag. 7 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile compensare l'importo dovuto pari ad € 2.164.054,36 per i costi diretti ed indiretti relativi ai servizi effettivamente resi dalla con i pagamenti effettuati per Controparte_1
complessivi € 973.631,57 e con i costi sostenuti dal per servizi Controparte_2
sostitutivi in forza delle ordinanze sindacali, con le somme anticipate a titolo di rimborso spese di carburante ed a quelle corrisposte in favore dei creditori della a Controparte_1
seguito di ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione;
- con riferimento all'anno 2017, ha dedotto che è residuato un credito del Controparte_2
nei confronti della di € 32.154,83 conseguente ai pagamenti
[...] Controparte_1
parziali effettuati, alla contestazione di fatture emesse per servizi non effettivamente resi e alla compensazione di spese anticipate dal per l'acquisto di Controparte_2
buoni carburante consegnati;
- ha, peraltro, precisato che ha ricevuto la somma di euro 2.199.862,05 Controparte_1
e di euro 1.693.665,05 direttamente da parte della Regione il cui onere è a totale carico del che provvede al pagamento con rate annuali di euro 178.560.05 Controparte_2
circa, oltre gli interessi nella misura di euro 10.630,31, come desumibile dal decreto del ragioniere Generale n. 15-91 del 17.10.2016 nonché dalle note Prot. N. 2613E/2010 e Prot. N.
15320 del 10.12.2012 che la steSS ha inviato ai singoli comuni soci Controparte_1
della medesima, somme da compensarsi con le eventuali somme che dovessero essere accertate in giudizio;
Il ha chiesto, pertanto: Controparte_2
“preliminarmente:-Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della LA del
Fallimento della ad esigere gli asseriti crediti indicati nelle fatture Controparte_1
relative alle annualità 2010-2011-2012 (fino al luglio 2022), per il decorso del termine prescrizionale decennale e comunque di quello determinato ex lege in relazione alle suddette pretese, per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della LA del Fallimento della ad esigere gli interessi Controparte_1
moratori per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e comunque di quello determinato ex lege in relazione alle suddette pretese, per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Nel merito: -Ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande avanzate dalla nei Controparte_1 confronti del e per l'effetto rigettarle integralmente, poiché Controparte_2
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inammissibili infondate, ingiuste ed illegittime per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'estinzione per compensazione del credito asseritamente vantato e/o eventualmente accertato in giudizio con il credito vantato dal Controparte_2
per come dettagliatamente ed analiticamente indicato nella parte motiva;
-Ritenere
[...]
e dichiarare che il nessuna somma ed a nessun titolo deve alla Controparte_2
per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Condannare la Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
professionali di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.2) Il convenuto ha contestato sia l'an che il quantum del credito azionato, ON
eccependo il difetto di prova della sua sussistenza e deducendo, altresì, la carenza della propria legittimazione passiva per l'assenza dei presupposti applicativi, sia soggettivi che oggettivi, richiesti dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000. In ordine al primo aspetto ha precisato che la predetta norma non trova applicazione ai rapporti obbligatori dell'ente locale con soggetti non aventi natura, né formalmente né sostanzialmente, privatistica, essendo nonostante la veste formale di società per azioni, un soggetto chiaramente Controparte_1 pubblico, in quanto società “in house” ascrivibile al novero delle “pubbliche amministrazioni” (cfr. ex pluris Cass. Sez.II 14/03/2016 nr 4938). Sotto altro profilo ha contestato la tesi di controparte secondo cui, pur in presenza degli atti di regolarità contabile e degli impegni di spesa, sarebbe stata la mancanza di un contratto di servizio stipulato fra le parti, ad aver determinato il sorgere dell'obbligazione pecuniaria sostitutiva in capo ai dirigenti dell'ente ex art. 191 4° co TUEL, deducendo che la regolamentazione dei rapporti fra enti pubblici e società in house non richiede neceSSriamente una fonte contrattuale, proprio in virtù del rapporto di immedesimazione organica di cui si è detto sopra, che esclude la sussistenza di un rapporto contrattuale intersoggettivo e che la regolamentazione negoziale dei rapporti fra le parti è stata sostituita d'imperio, a far data del settembre del 2013, dalla regolamentazione ex lege assunta dal Presidente della Regione, in deroga alle disposizioni vigenti, per fronteggiare una situazione contingente di necessità ed urgenza. Ha precisato ulteriormente che anche nel caso in cui si dovesse astrattamente ipotizzare l'applicabilità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 191 4° TUEL, l'obbligazione sarebbe in ogni caso manifestamente esclusa in riferimento alla posizione del sindaco posto che la disposizione in parola stabilisce il sorgere dell'obbligazione de qua in capo “....all'amministratore,
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funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura..” e non nei confronti del
Sindaco. Ha contestato, infine l'an ed il quantum della pretesa attorea deducendo che per gli anni 2013 e 2014 il saldo debiti/crediti era pari a zero mentre per l'anno 2015 il comune di vantava un credito nei confronti di di ben € 1.271.136,28 come si CP_2 Controparte_1
desume chiaramente dalla determinazione Dirigenziale nr 140/DS del 28.07.2014, laddove si certifica che nel corso del detto anno il comune oltre ad aver dovuto effettuare degli esborsi per € 1.845.867,92 per supplire alla mancata erogazione dei servizi da parte della società partecipata, ha anticipato spese per € 358.950,00 per buoni carburante automezzi, oltre ad aver pagato, quale terzo pignorato, la complessiva somma di € 999.836,00, in forza di ordinanze di assegnazione emesse dal G.E. A seguito di pignoramenti presso terzi promossi dai creditori della Infine per l'annualità 2016 è residuato un credito del Controparte_1 comune nei confronti della società di € 222.213,49, come si evince chiaramente dalla nota n. prot. 68548 del 19.09.2017 ( cfr. Doc. nr 19). In conclusione, il ha chiesto : “In via CP_3
preliminare e nel rito - ritenere e dichiarare, per la causali di cui in premeSS, la carenza di legittimazione passiva dell'on e conseguentemente dichiarare inammissibile ON
tutte le domande proposte nei suoi confronti;
In via principale e nel merito: - rigettare la domanda attorea, in quanto radicalmente infondata, in fatto e diritto, per le causali di cui in premeSS;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
2.3) ha dedotto la inammissibilità dell'azione ex art. 191 D.Lgs n. 267/2000 per CP_4
difetto di legittimazione passiva, ed ha contestato le argomentazioni di parte attrice in ordine all'asserita insussistenza di un contratto di servizio con il atteso il mancato rinnovo CP_2
di quello in vigore fino al 2013. Ha richiamato pertanto, la disposizione adottata dal
Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 8 del 27.09.2013, e di quelle successive dal medesimo emanate quale CommiSSrio per l'emergenza sanitaria, che ha determinato un obbligo ex lege in capo al confermando come la , CP_2 Parte_3
a far data dal settembre del 2013 ha proseguito l'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per conto del , unico soggetto in capo al quale gravano gli oneri Controparte_2
derivanti da tale attività e quindi la relativa obbligazione di pagamento, in presenza, tra l'atro, in relazione agli atti contabili di cui si discute, il relativo impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria..
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Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione di pagamento per il decorso del termine quinquennale, ex art 2948 c.c. in assenza di qualsivoglia atto interruttivo. Ha rilevato, in ogni caso, l'infondatezza dell'asserita pretesa creditoria non solo in punto di an ma anche di quantum atteso che le fatture sulle quali si fonda la pretesa creditoria non risultano annotate nei libri contabili obbligatori, non vi è prova dell'eventuale consegna delle medesime all'ente locale, risultano prive di attestazione di conformità ed alcune non allegate. Ha, infine, richiamato l'esito della ricognizione dei debiti nei confronti di da parte Controparte_1
del commiSSrio ad acta nominato dalla Regione Siciliana -Assessorato Regionale dell'energia e servizi di Pubblica utilità- con Decreto n. 1334 del 13.08.2015, i quale ha rilevato che per la parte del 2013 intereSSta dalla gestione commiSSriale che per l'anno 2014, il saldo debiti- crediti era pari a zero. Il TA ha quindi chiesto: “-Preliminarmente: -Ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'AR. per le ragioni meglio CP_4
esposte nella parte in premeSS, dichiarando inammissibili le domande avanzate nei suoi confronti;
-Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della LA del Fallimento CP_
ad esigere il chiesto pagamento per il decorso del termine Controparte_1 quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Nel merito:
-Ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande avanzate dalla nei confronti dell'AR. Controparte_1
e per l'effetto rigettarle integralmente, poiché inammissibili infondate, ingiuste CP_4
ed illegittime per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Condannare la
[...]
al pagamento delle spese e compensi professionali di Controparte_1
causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Con ogni più ampia riserva ex art 183 VI c. cpc in relazione al comportamento processuale di controparte”.
2.4) Il convenuto : Controparte_5
- ha eccepito la inammissibilità dell'azione ex art. 191 D.Lgs n. 267/2000 per difetto di legittimazione passiva, contestando l'assunto attoreo in ordine all'inesistenza di un contratto di servizio tra e per il periodo successivo al 2013, affermando, al CP_2 Controparte_1 contrario, l'esistenza del vincolo obbligatorio in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 27.09.2013 emeSS ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs. n. 152/2006, e di quelle successive che hanno disposto la proroga della gestione commiSSriale sino al 2017 e sulle quali ha emesso le proprie fatture e Controparte_1
Pag. 11 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile correlativamente richiamate nelle determine di liquidazione adottate dal Controparte_2
;
[...]
- ha contestato il richiamo all'art.191 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 deducendo che l'attività da lui svota non può essere ricompresa in quella ivi indicata atteso che, quale dirigente del II Settore, Servizi Finanziari, del , ha soltanto Controparte_2 CP_2
emesso provvedimenti di liquidazione dei corrispettivi per servizi richiesti dal altro Settore
(III), limitandosi al pagamento di somme dovute per servizi resi e previo corretto impegno della spesa, attenendo il suo operato unicamente all'aspetto contabile del rapporto nel rispetto delle regole di contabilità pubblica, e non alla richiesta ed esecuzione della prestazione;
- ha eccepito in ordine alle fatture emesse nel periodo compreso tra il mese di aprile 2014 e il mese di febbraio 2015, dovesse applicarsi il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto il “Contratto di servizio 2012 - 2013” che regolava i rapporti
Contr tra e prevedeva che il corrispettivo fosse pagato in rate CP_2 Controparte_1
trimestrali entro trenta giorni dal ricevimento della fattura emeSS dalla società;
- ha contestato nel merito, la pretesa creditoria di parte attrice richiamando quanto affermato dal CommiSSrio ad acta nominato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità al fine di curare sostitutivamente gli adempimenti neceSSri per il pagamento delle somme dovute alla sino al 31/3/15, il quale, al termine del suo Parte_3
mandato ha precisato che per il 2014 il nulla doveva a CP_2 Controparte_2 [...]
e, per eSS, alla LA attrice e che, per l'anno 2015, l'esatto ammontare del CP_1 credito era pari ad € 557.833,52 confermando tuttavia, l'esistenza di numerosi pignoramenti presso terzi da parte di creditori della;
Controparte_1
- ha negato, inoltre, il valore probatorio delle fatture prodotte in giudizio in quanto documenti non idonei a fornire la prova né dell'esatto adempimento dell'esecuzione dei servizi in esse indicati, né dell'esattezza del corrispettivo indicato comunque compensato per l'intervenuto pagamento e/o comunque estinti per intervenuta compensazione con crediti del e/o in CP_2
forza di accordi transattivi.
L' ha, quindi, concluso, chiedendo: “ritenere e dichiarare il difetto di CP_5
legittimazione passiva del dott. e l'inammissibilità delle domande Controparte_5
proposte nei suoi confronti;
- in subordine, rigettare le domande proposte dalla LA attrice nei confronti dell'odierno comparente perché prescritte;
- in ulteriore subordine,
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respingere nel merito le domande perché infondate sia in fatto che in diritto;
- condannare la
LA attrice, al pagamento di spese e compensi, nonchè, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
2.5) La convenuta ha contestato le domande attoree in quanto Controparte_6
prescritte e comunque infondate sia in fatto che in diritto lamentando altresì il difetto di legittimazione passiva per le stesse motivazioni espresse dagli altri convenuti. Ha chiesto, in conclusione di: “- respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della OT.SS e l'inammissibilità Controparte_6
delle domande proposte nei suoi confronti;
- in ogni caso rigettare le domande proposte dal
Fallimento attore nei confronti della OT.SS perché prescritte e Controparte_6 comunque infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
2.6) Il convenuto , contestate le domande attoree in quanto prescritte e Controparte_7
comunque infondate sia in fatto che in diritto lamentando altresì il difetto di legittimazione passiva per le stesse motivazioni espresse dagli altri convenuti, ha, pertanto chiesto: “ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalla LA attrice nei confronti dell'Ing. , stante il Controparte_7
difetto di titolarità passiva in capo a questo, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore ritenuto di giustizia. In via subordinata e senza recesso alcuno dalla superiore contestazione preliminare, ritenere e dichiarare in ogni caso infondata, in fatto ed in diritto, la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla, con ogni e conseguente statuizione, anche in ordine alla spese ed ai compensi di causa”.
3) Parziale fondatezza della domanda attorea
3.1) A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha premesso che i servizi di gestione dei rifiuti che la costituita in attuazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 22 del Controparte_1
05.02.1997, era tenuta ad eseguire erano regolati da appositi contratti di servizio stipulati con i comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale così come previsto dall'art. 113, comma 11, D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 del 19 aprile 2001 (il , in forza di Decreto del Controparte_2
CommiSSrio Straordinario Emergenza Rifiuti, pubblicato nella GURS n. 29 del 06.06.2001, è stato inserito unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Trapani, denominato “TP2”).
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Risultano prodotti in atti i contratti di servizio stipulati con il Comune di : 1) Controparte_2
contratto del 31/12/2009 (All. 16 atto citazione) con la relativa integrazione del 29 aprile 2010
(All. 17 atto di citazione), con scadenza al 31.12.2011; 2) contratto di servizio per gli anni
2012-2013 approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 17/07/2012. (All. 19 atto di citazione).
3.2) La LA del domanda, in via principale, la condanna del Controparte_1
al pagamento delle somme dovute in relazione alla gestione in Controparte_2 CP_2 suo favore del ciclo integrato dei rifiuti quantificati in € 7.200.876,74, secondo il seguente prospetto riassuntivo:
Anni
Anno
Anno
Anno
Anno
2010/2013
2014
2015
2016
2017
€ 434.161,84 € 731.515,00 € 2.968.106,65 € 2.909.576,32 € 157.516,53
Con la comparsa conclusionale depositata il 9/9/2024 parte attrice ha precisato l'ammontare dell'asserita esposizione debitoria del convenuto, ed in relazione ai rilievi contenuti CP_2
nella CTU depositata in data 15/12/2023, ha chiesto l'accoglimento della domanda principale proposta nei confronti del , al pagamento della cifra accertata dal Controparte_2
CTU come pari - al netto delle somme oggetto di contestazione per servizi non resi, anticipi su carburante e prescrizione - di € 7.051.883,25, secondo il seguente prospetto riassuntivo:
Anni
Anno
Anno
Anno
Anno
2010/2013
2014
2015
2016
2017
€ 434.161,84 € 554.993,39 € 3.001.165,25 € 2.909.576,32 € 157.516,53
Il ha dedotto che l'attrice non ha fornito la prova rigorosa in Controparte_2 ordine all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti limitandosi a depositare le fatture, ed ha dedotto di vantare un credito nei confronti della che ha Controparte_1 determinato l'estinzione per compensazione del credito asseritamente vantato da quest'ultima, con i conseguenti saldi annuali di seguito descritti:
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Anni
Anno
Anno
Anno
Anno
2010/2013
2014
2015
2016
2017
Nessuna Credito del Credito del Nessuna Credito del
Comune di € di € di € somma dovuta somma dovuta CP_2 CP_2
24.891,93 681.501,19
o in subordine 32.154,83
€ 14.052,73 accertata dal
CTU
Ebbene, dall'esame del compendio documentale versato in atti emerge che le prestazioni e i rapporti patrimoniali della società d'ambito erano regolati da appositi contratti di servizio, previsti dall'art. 113, comma 11, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stipulati con i comuni dell'Ambito
Territoriale Ottimale.
Con specifico riguardo al il primo contratto risale al 31/12/09, Controparte_2 CP_2
successivamente integrato il 29/4/10, con scadenza al 31/12/11, e poi rinnovato per il periodo
2012 – 2013.
In particolare, l'art. 10 del contratto di servizio, così come modificato il 29/4/10 (con clausola presente anche nel rinnovo riguardante il periodo 2012 – 2013), prevedeva che il per CP_2
l'espletamento dei servizi, fosse tenuto a corrispondere alla società un corrispettivo a totale copertura dei costi concordati, da pagare in rate trimestrali entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Ancora, l'art. 10 prevedeva l'elaborazione annuale da parte della società di gestione di un documento previsionale dei costi e di un piano finanziario dei servizi da eseguire nell'anno successivo (PEF, piano economico e finanziario), costituente il documento base sia per la fatturazione (che avveniva con gli aggiustamenti neceSSri alla luce dei piani consuntivi predisposti dal gestore) che per la determinazione della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) da parte dei Comuni.
Quindi, a partire dal 2010, l'art. 10 del contratto rendeva indispensabile il PEF per la determinazione del quantum dovuto da ogni singolo comune inserito nell'ambito territoriale.
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Par L'art. 8 prevedeva poi servizi aggiuntivi, estranei alla e che venivano richiesti, approvati e fatturati di volta in volta, quali ad es. pulizie di discariche abusive, raccolta di olii vegetali, pulizia caditoie, raccolta rifiuti di giardini, di aree cimiteriali.
La ripartizione dei costi indiretti (per come risulta pure dal PEF allegato alla delibera del 2012 appena prima citata e dalla deliberazione intercomunale del 22.12.2009) era la seguente per ogni comune appartenente all'ambito ottimale rappresentato dalla società:
- 50% costi indiretti attribuiti in base al quantitativo rifiuti conferiti presso la discarica di C.da
Campana Misiddi di C.bello di CP_2
- 30% costi indiretti attribuiti in base alla popolazione residente risultante da ultimo censimento Istat;
20% costi indiretti attribuiti in base alla percentuale di partecipazione azionaria.
Ancora, la fatturazione dei costi diretti e indiretti avveniva sulla scorta delle previsioni contenute nei PEF e che la società d'ambito provvedeva a fine esercizio a elaborare un PEF consuntivo riportante i costi reali e i servizi effettivamente sostenuti, dal quale poteva scaturire una ulteriore fatturazione in caso di scostamento con i dati previsionali
Di seguito, anche ai fini di una più intellegibile trattazione, si procederà ad esaminare le rispettive, contrapposte, pretese creditorie distinte per intervallo temporale.
3.3) Analisi dei crediti dedotti in giudizio.
3.3.1) La curatela attrice deduce per gli anni 2010-2013, con riguardo al periodo di vigenza dei contratti di servizio prodotti in giudizio e sopra elencati, i crediti contemplati nelle seguenti fatture:
- fattura n. 78 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili agli urbani nella discarica di c/da Misiddi” €. 13.374.68;
- fattura n. 79 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili agli urbani nella discarica di c/da Misiddi €. 38.486,67;
- fattura n. 165 del 19.10.2011 relativa a corrispettivi per “Servizio a prestazione per carico e scarico per il trattamento delle acque reflue urbane (190805) nella discarica di c/da Misiddi”
€. 1.590,73;
- fattura n. 166 del 19.10.2011 relativa a corrispettivi per “Servizio e prestazione per la bonifica. Lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani” €.5.371,74;
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- fattura n. 121 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “conferimento di rifiuti fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (190805) nella discarica di c/da Misiddi
Campana” €.15.484,34;
- fattura n. 122 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “servizio a prestazione per svuotamento e sgombero di materiale assimilabile ai rifiuti urbani, cod. CER 200301, proveniente dall'Autoparco Comunale” € 25.310,00;
- fattura n. 292 del 31.12.2012 emeSS “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative al contratto di servizio anno 2010 – Periodo dal 01/02/2010 al 31/12/2011 (calcolati in riferimento al Dlg. 231/2002 art. 4 e 5)”, di €. 351.427,55, stornata parzialmente dalla nota di credito n. 238 del 24.9.2014 emeSS “a storno parziale della FT n. 292/2012 “per errato calcolo interessi di mora” relative al contratto di servizio anno 2010 periodo dal 1.2.2010 al 31.12.2010” di €.146.898,66, quindi da pagare per residui
€. 204.528,89, interessi maturati sulle seguenti fatture: n. 21 del 14.4.2010, relativa ad acconto per gestione diretta del primo trimestre 2010, come da PEF previsionale del
13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n. 42 del 18.8.2020 per secondo trimestre PEF del 13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n. 61 del 10.2020 per terzo trimestre PEF 13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n.
83 del 14.6.2011 per saldo 2010 PEF 13.4.2010; n. 78 del 16.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili …” di €. 13.374.68; fattura n. 79 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili” di €. 38.486,67;
- fattura n. 303 del 31.12.2012 emeSS “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative al contratto di servizio anno 2011 – Periodo dal 01/02/2011 al 31/12/2011 (calcolati in riferimento al Dgl. 231/2002 art. 4 e 5)” di €. 71.787,10, in relazione ai ritardati pagamenti delle seguenti fatture: fattura n. 51 del 28.4.2011, relativa ad
“acconto per prestazioni relative al primo trimestre 2011”, di €. 770.000,00; n. 84 del
17.6.2011, relativa a “II acconto per prestazioni relative al primo trimestre 2011” di €.
770.000,00; fattura n. 99 del 20.7.2011, relativa a “saldo prestazioni relative al 1 semestre
2011 – Riferimento P.E.F. 2011 trasmesso con Nota n. 4794E del 15.6.2011”, di €.
1.770.335,56; n. 125 del 25.8.2011, “per prestazioni relative ai mesi di luglio e agosto 2011”, di €. 1.103.445,18, fattura n.150 del 30.9.2011, relativa a “saldo prestazioni relative al periodo gennaio – settembre 2011 – Riferimento P.E.F. 2011 del 30.9.2011”, di €.
1.111.853,16; fattura n. 176 del 2.11.2011, “per prestazioni relative al mese di ottobre 2011 –
Pag. 17 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Riferimento PEF 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31; fattura n. 196 del 1.12.2011, “per prestazioni relative al mese di novembre 2011 – Riferimento PEF 2011 del 30.9.2011”, di €.
613.959,31; Fattura n. 1 del 2.1.2012, “per prestazioni relative al mese di dicembre 2011 –
Riferimento PEF 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31; fattura n. 165 del 19.10.2011 per
“Servizio a prestazione per carico e scarico” di €. 1.590,73; fattura n.166 del 19.10.2011 per
“Servizio e prestazione per la bonifica” di € 5.371,74;
- fattura n. 326 del 31.12.2012 emeSS “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative al contratto di servizio anno 2012 – Periodo dal 01/02/2012 al 31/12/2012 (calcolati in riferimento al Dgl. 231/2002 art. 4 e 5)” di €. 8.562,77, in relazione alle seguenti fatture: n. 16 del 10.2.2012, relativa ad “Acconto per prestazioni relative al mese di gennaio 2012”, di €. 550.000,00; n. 30 del 1.3.2012, relativa ad “Acconto per prestazioni relative al mese di febbraio 2012”, di €. 550.000,00; n. 55 del 5.4.2012, per
“saldo prestazioni relative al 1 trimestre 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di
€.867.597,48; fattura n. 76 del 2.5.2012, per “prestazioni relative al mese di aprile 2012 –
Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 129 del 1.6.2012, per “prestazioni relative al mese di maggio 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n.
145 del 2.7.2012, per “prestazioni relative al mese di giugno 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 191 del 1.8.2012, per “prestazioni relative al mese di luglio 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 207 del 3.9.2012, per
“prestazioni relative al mese di agosto 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €.
655.865,83; n. 227 del 1.10.2012, per “prestazioni relative al mese di settembre 2012 –
Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 243 del 2.11.2012, per “prestazioni relative al mese di ottobre 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n.
272 del 3.12.2012, per “prestazioni relative al mese di novembre 2012 – Riferimento PEF
2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 345 del 31.12.2012, per “prestazioni contratto di servizio a consuntivo anno 2012”, di €. 461.917,27; n. 121 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “conferimento di rifiuti fanghi” di €.15.484,34; n. 122 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “servizio a prestazione per svuotamento” di €.25.310,00;
- fattura n. 80 del 23.4.2014 “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative “ai contratti di servizio anni 2011, 2012 e dal 1.1.2013 al 30.9.2013,
(calcolati in riferimento al Dgl. 231/2002 art. 4 e 5)” di €. 111.802,83, in relazione alle
Pag. 18 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile seguenti fatture: n. 26 del 8.3.2013 “Per prestazioni relative al mese di gennaio e febbraio
2013 – Riferimento PEF 2013 del 08/03/2013”, di €. 1.267.499,28; n. 43 del 4.4.2013 “Per prestazioni relative al mese di marzo 2013 – Riferimento PEF 2013 del 08/03/2013”, di €.
633.749,63; n. 68 del 3.5.2013 “Per prestazioni relative al mese di aprile 2013 – Riferimento
PEF 2013 del 08/03/2013”, di €. 633.749,63; n. 120 del 3.6.2013 “Per prestazioni relative al mese di maggio 2013 – Riferimento PEF 2013 del 08/03/2013”, di €. 633.749,63; n. 139 del
1.7.2013 “Per prestazioni relative al mese di giugno 2013 – Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 21.6.2013”, di €. 646.914,07; n. 154 del 2.8.2013 “Per prestazioni relative al mese di luglio 2013 – Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 30.7.2013”, di €.
665.247,50; n. 168 del 2.9.2013 “Per prestazioni relative al mese di agosto 2013 –
Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 30.7.2013”, di €. 670.247,60; n. 190 del 30.9.2013
“Per prestazioni relative al mese di settembre 2013 – Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 30.7.2013, salvo eventuali differenze che saranno successivamente determinate e fatturate a conguaglio”, di €. 670.247,60; n. 310 del 31.12.2013 “Per prestazioni di servizio a consuntivo relative al periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 - – Riferimento PEF 2013 a consuntivo - Periodo dal 1.1.2013 al 30.9.2013”, di €. 55.521,75.
In ordine a dette fatture previo scomputo della somma di € 62.137,91 portata dalla nota di credito n. 264 del 31.12.13 (relativa a riaccredito di premialità dell'anno 2012), la pretesa creditoria ammonta ad € 434.161,84.
3.3.2) In relazione ai crediti maturati nel periodo 2010-2012 il Controparte_2
ha eccepito la prescrizione decennale, mentre il convenuto ha eccepito la maturazione CP_4 del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., a mente del quale “si prescrivono in cinque anni: …… 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”
A tale duplice eccezione la LA attrice ha replicato, con la prima memoria istruttoria, indicando gli atti interruttivi e i riconoscimenti di debito già versati in atti agli allegati 85-95 dell'atto introduttivo.
Ebbene, gli allegati 85, 86 e 87 non fanno riferimento ai crediti maturati prima del 30/9/13, mentre il “riepilogo crediti” datato 23/6/17 (allegato 88 dell'atto di citazione) e il “riepilogo crediti” datato 27/10/17, contengono l'esplicito riferimento al saldo di € 434.161,84 per crediti maturati prima della gestione liquidatoria iniziata il 30.9.2013 e, tuttavia, pure a fronte
Pag. 19 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile di netta contestazione ad opera del convenuto , la curatela attrice Controparte_2 non è stata in grado di fornire prova dell'invio e della ricezione delle suddette note, sì che le stesse risultano prive di efficacia interruttiva della prescrizione.
Risulta, invece, non specificamente contestato l'invio (provato dalla copia della ricevuta dell'invio a mezzo pec) della diffida del 29/7/2020, pure contenente lo specifico riferimento al saldo di € 434.161,84 per crediti maturati prima della gestione liquidatoria iniziata il
30/9/2013.
Ebbene, “Non si applica la prescrizione breve quinquennale agli interessi moratori poiché è neceSSrio che questi interessi siano contraddistinti da periodicità, elemento mancante agli interessi moratori;
affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i crediti di interessi è neceSSrio che vi siano accordi che conferiscano autonomia e periodicità al debito di interessi, distinguendolo dal debito principale che si regola in un'unica soluzione” e ancora
“laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di "un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass. Civ. Cass. Civ. sez. I, 24/04/2024, n.11125; conf. Cass. Civ., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass. Civ., n. 25047 del 2009; Cass. Civ., n. 9695 del 2011).
Pertanto, alla luce dell'atto interruttivo sopra riportato, l'eccezione di prescrizione risulta infondata tanto per i crediti per interessi moratori sopra descritti e complessivamente ammontanti ad € 396.681,59, tanto per i crediti vantati in relazione alle prestazioni indicate nelle fatture n. 78 del 20.12.2010 per €. 13.374.68, n. 79 del 20.12.2010 per €. 38.486,67, n.
165 del 19.10.2011 per €. 1.590,73, n. 166 del 19.10.2011 per €.5.371,74, n. 121 del
22.5.2012 per €.15.484,34, n. 122 del 22.5.2012 per € 25.310,00; per complessivi €
99.618,16.
Dunque, dovranno essere esaminate, anche con riguardo ai crediti vantati per il periodo antecedente all'inizio della gestione commiSSriale, le questioni di merito poste in evidenza negli scritti difensivi.
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3.3.3) La domanda di adempimento riguardante i crediti vantati in relazione alle prestazioni indicate nelle fatture n. 78 del 20.12.2010 per €. 13.374.68, n. 79 del 20.12.2010 per €.
38.486,67, n. 165 del 19.10.2011 per €. 1.590,73, n. 166 del 19.10.2011 per €.5.371,74, n. 121 del 22.5.2012 per €.15.484,34, n. 122 del 22.5.2012 per € 25.310,00, per complessivi €
99.618,16, rientra nell'ambito di applicazione del contratto di servizio concluso tra
[...]
e il 31/12/2009 e sue successive integrazioni e, Controparte_1 Controparte_2
tuttavia, non risulta corredata dall'allegazione di regolare impegno di spesa.
Al riguardo, si osserva che la questione del difetto del regolare impegno di spesa è stata sollevata da parte del per la prima volta - e con riguardo a tutti i Controparte_2
crediti per cui è causa - con la terza memoria istruttoria, per essere poi ribadita in comparsa conclusionale.
In materia, tuttavia, non può riconoscersi preclusione processuale alcuna, giacché la questione
è pacificamente rilevabile d'ufficio (Cass. Civ. sez. III, 14/05/2024, n.13159; Cass. Civ. sez.
I, 05/04/2023, n.9364; Cass. Civ. sez. I, 02/01/2014, n.12) e nell'odierna fattispecie processuale, a seguito del rilievo operato dal convenuto con la terza memoria CP_2
istruttoria, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nella propria memoria di replica, la circostanza non può ritenersi “non contestata” ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ed invero, “Il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. sez. III, 08/09/2022, n.26510), giacché “Ai sensi dell'art. 167 c.p.c. l'onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, deve coordinarsi con quello di allegazione che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto
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genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. sez. II, 14/07/2021, n. 20070; conf. sez. VI, 26/11/2020, n.26908).
Dunque, poiché nessuna parte processuale ha allegato in modo specifico i termini degli impegni di spesa assunti dal con riguardo alle prestazioni di Controparte_2
non sussisteva alcun correlato onere di contestazione da parte del Controparte_1 convenuto, sì che l'esistenza degli impegni di spesa non può dirsi provata con CP_2
riguardo ai crediti suddetti.
Ebbene, ai sensi dell'art. 191, primo comma, D Lgs 267/2000 (TUEL), nella formulazione ratione temporis vigente, “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione
e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo intereSSto
l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione” e, ancora, ai sensi del quarto comma “
4. Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Dunque, in assenza di specifica allegazione e prova di un regolare impegno di spesa
(nemmeno contemplato, contrariamente a quanto prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, nelle fatture dedotte in giudizio), non può dirsi validamente sorta nei confronti del l'obbligazione relativa ai crediti sopra indicati. Controparte_2
3.3.4) A diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda i crediti per interessi moratori, maturati con riferimento a prestazioni eseguite nella vigenza del contratto di servizio, meglio precisati nelle fatture individuate ai nn. 292/12, 303/12, 326/12 e 80/14.
Esse, invero, riguardano la circostanza non contestata del ritardato pagamento, a sua volta avente come presupposto la non contestata regolarità dell'impegno di spesa rispetto all'intera somma dovuta e corrisposta.
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Rispetto alla quantificazione di tali interessi non è stata moSS alcuna contestazione, mentre il
CTU, in assenza di osservazioni critiche, ne ha riscontrato l'ampia conformità al dettato normativo.
E del resto, quanto all'applicabilità della disciplina degli interessi moratori ex d. lgs 231/2002, si osserva che la posizione dell'ente pubblico partecipante all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, giacché tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della società, né incide, sotto il profilo giuridico- formale, sulla distinzione tra l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta pur sempre un centro autonomo d'imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, diverso dall'ente partecipante (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2024, n. 9593; 22/02/2019, n.
5346).
Può dirsi che l'esistenza di un rapporto di alterità giuridica tra la società a partecipazione pubblica e l'ente pubblico partecipante costituisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale la qualificazione della società come longa manus della Pubblica Amministrazione e della sua organizzazione come mera articolazione interna della steSS, per effetto del controllo analogo esercitato dall'ente pubblico sugli organi e l'attività dell'ente privato, assumono rilievo esclusivamente ai fini della spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità per danno erariale esercitata nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (cfr. Cass.,
Sez. Un., 22/02/2023, n. 5569; 28/06/2022, n. 20632; 18/05/2022, n. 15979) ed ai fini dell'affidamento diretto di contratti ad opera dell'ente partecipante, a determinate condizioni, in deroga alle regole dell'evidenza pubblica (cfr. art. 16, comma primo, del D.Lgs. n. 175 del
2016), nonché, per converso, ai fini della neceSSria applicazione di tali regole ai contratti stipulati dalla società per l'acquisto di lavori, beni e servizi (cfr. art. 16, comma settimo, del
D.Lgs. n. 175 del 2016).
Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle società d'ambito costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma
Pag. 23 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale consente a tal fine il ricorso alle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui è compresa la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: la società d'ambito costituisce infatti una modalità di gestione di un servizio esercitato in forma associativa e collettiva da tutti gli enti inclusi nell'ambito territoriale ottimale, i quali la costituiscono e vi partecipano in qualità di soci, nominando gli organi sociali ed esercitando i loro diritti di socio in conformità della disciplina civilistica, affidando alla società lo svolgimento del servizio attraverso la stipulazione di appositi contratti, ed attribuendole le potestà pubbliche neceSSrie mediante provvedimenti di natura concessoria, sicché anche il corrispettivo previsto dal contratto di affidamento non è qualificabile come un mero rimborso delle spese sostenute dalla società per il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, costituendo piuttosto la controprestazione dovuta per la gestione dello stesso.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'obbligatorietà della costituzione delle società
d'ambito, che consente di provvedervi anche d'autorità, in mancanza di un'iniziativa volontaria degli enti territoriali intereSSti, trattandosi, come precisato dalla steSS giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa del ricorrente, di una caratteristica collegata alla gestione ottimale dei servizi pubblici locali per ambiti territoriali omogenei, prevista dalla normativa più recente in conformità ai principi comunitari di adeguatezza ed efficienza dell'organizzazione, che ha comportato il superamento del modello fondato sulla gestione frammentaria dei servizi da parte dei singoli comuni (cfr. Tar Sicilia, Palermo, 10/05/2006, n.
1061), ma non incide sulla natura delle predette società, dotate di personalità giuridica distinta da quella degli enti pubblici che vi partecipano, nonché di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria. Parimenti ininfluente deve ritenersi il trasferimento di beni e funzioni disposto dagli enti pubblici partecipanti in favore della società d'ambito al fine di consentirle di esercitare la propria attività, configurandosi lo stesso come un fenomeno di successione tra enti (cfr. Tar Sicilia, Catania, 26/10/2006, n. 1993; 2/12/2003, n. 1974), attuato mediante atti negoziali o provvedimenti amministrativi, che, lungi dallo smentire, conferma semmai la distinzione tra le rispettive sfere giuridiche, in assenza della quale l'attribuzione potrebbe aver luogo mediante atti aventi efficacia meramente interna all'organizzazione dell'ente pubblico.
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Ebbene, l'autonoma soggettività giuridica di cui sono dotate le società d'ambito rispetto agli enti pubblici che vi partecipano consente di ritenere infondata anche la tesi sostenuta dalla difesa del secondo cui il rapporto d'immedesimazione organica esistente tra la CP_2
società e l'ente pubblico di cui costituisce espressione esclude la configurabilità di un rapporto contrattuale tra gli stessi, riconducibile alla nozione di transazione commerciale di cui al
D.Lgs. n. 231 del 2006 (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2024, n. 23386).
Quanto poi all'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal medesimo decreto in attuazione della direttiva 2000/35/UE trovano applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, e sono quindi compatibili anche con il contratto di appalto, come definito dall'art. 1655 cod. civ. (cfr. Cass.,
Sez. III, 25/07/2023, n. 22260).
Dunque, poiché gli interessi pretesi dalla parte attrice, all'esito della CTU, risultano di ammontare inferiore a quelli computabili secondo i criteri direttivi del d. lgs 231/2002 (p. 42 relazione CTU), può essere accolta la domanda formulata dalla LA con riguardo al pagamento di interessi moratori indicati nelle fatture nn. 292/12, 303/12, 326/12 e 80/14 per complessivi € 396.681,59.
3.3.5) In difetto di specifica allegazione e prova degli impegni di spesa, non può trovare accoglimento, per le ragioni sopra già esplicitate, la domanda di adempimento formulata in via principale dalla con riguardo ai restanti Controparte_1
crediti dedotti in atto di citazione e riguardanti gli anni 2014-2017.
In memoria di replica parte attrice ha genericamente dedotto che “tutti i provvedimenti di liquidazione, i mandati di pagamento, le delibere con le quali si pagavano i terzi pignoranti o si contestavano i disservizi o si incaricavano i terzi riportavano sempre l'indicazione del relativo impegno di spesa e del capitolo di bilancio”.
Ora, in disparte la genericità della deduzione, deve dirsi che le suddette circostanze non possono ritenersi in alcun modo idonee a dimostrare la neceSSria asseverazione della copertura finanziaria, giacché, a tutto concedere, idonee a dimostrare la preventiva assunzione
Pag. 25 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile dell'impegno di spesa con riguardo a quanto è stato pagato, non anche in relazione alle odierne pretese dell'attrice.
3.3.6) Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda proposta in via subordinata nei confronti degli amministratori e funzionari , e CP_3 CP_5 CP_6 CP_4 CP_7
per i seguenti due ordini di motivi.
La domanda indica, esplicitamente, quale fatto costitutivo il difetto di un contratto scritto a fondamento delle obbligazioni dedotte da parte attrice.
E', tuttavia, principio di diritto ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Per l'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto obbligatorio tra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale e fornitori di beni o servizi, è indispensabile l'assenza di impegno di spesa. Tuttavia, tale meccanismo non si applica in caso di invalidità dei contratti conclusi con l'ente locale se vi è un impegno contabile registrato. Inoltre, l'azione di arricchimento è considerata sussidiaria e non competente se è possibile recuperare la diminuzione patrimoniale attraverso un'altra azione prevista dalla legge” (Cass. Civ. sez. II, 06/05/2024, n.12164; cfr. Cass. Civ. sez. I,
28/10/2024, n.27814; Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
Dunque, il fatto costitutivo dedotto da parte attrice (assenza di contratto avente forma scritta)
è inidoneo, in via autonoma, a fondare la domanda ex art. 191 TUEL, mentre l'assenza di regolare impegno di spesa non è mai stata dedotta da parte attrice e, addirittura, apertamente contestata da quest'ultima, come visto, in memoria di replica.
In ogni caso, deve osservarsi come, per effetto della ordinanza pronunciata in data 27/9/13, ai sensi dell'art. 191 D. Lgs 152/2006, dal Presidente della Regione Siciliana, “considerata
l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure neceSSrie per addivenire all'affidamento del servizio […]”, disponeva, in ordine a ogni ambito territoriale la nomina di un commiSSrio straordinario, avente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, la funzione di garantire “la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e
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Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni. Gli oneri derivanti da tale attività, per
i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio. In caso di mancata corresponsione di detti oneri, il potrà attingere, previa diffida ai trasferimenti regionali Parte_5 non vincolanti destinati ai suddetti enti locali”.
Ebbene, in ragione del potere sostitutivo attribuito al commiSSrio straordinario non appare prospettabile alcuno dei presupposti indicati dall'art. 191 TUEL ai fini della configurabilità della responsabilità di amministratori e funzionari.
Ed invero, tutti i poteri gestori erano esercitati dal commiSSrio in nome e per conto dei
Comuni, sì che l'amministrazione comunale era esclusa da ogni determinazione in ordine alla determinazione riguardante la “continuità del servizio” sì che non può appare sostenibile che alcuno dei funzionari o degli amministratori del abbia disposto Controparte_2 la “acquisizione di beni o servizi” o abbia reso “possibili le singole prestazioni”, secondo previsione di cui all'art. 191 TUEL.
Invero, l'attività provvedimentale dell'amministrazione comunale, secondo lo schema della gestione commiSSriale, si limitava alla liquidazione (o al rifiuto di liquidazione) delle somme inserite nella contabilità separata quali spese proporzionalmente ripartite tra i comuni originariamente partecipanti alla società d'ambito.
Quanto sopra vale – in modo convergente - a precludere l'accoglimento della domanda subordinata proposta ex art. 191 TUEL.
3.3.7) E' conseguentemente inammissibile la domanda surrogatoria del pari posta in via subordinata dalla LA attrice.
Ed invero, parte attrice chiede di “ritenere e dichiarare che il è Controparte_2 tenuto ai sensi dell'art. 2040 c.c. [rectius dell'art. 2041 c.c.] al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, in favore dei convenuti On. arch. , ON CP_4
Dr. , OT.SS e Ing. , per le Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
quote a ciascuno spettanti secondo la ripartizione sopra indicata, della complessiva somma di €.6.766.714,90” e, “conseguentemente, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. surrogando la
nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti Controparte_1
convenuti nei confronti del , condannare il al Controparte_2 CP_2 CP_2
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pagamento a favore della della predetta Controparte_1 somma di €. 6.766.714,90, oltre interessi moratori sino al soddisfo”.
Tuttavia, difettando la responsabilità ex art. 191 TUEL di amministratori e funzionari, questi ultimi non appaiono legittimati ex art. 2041 c.c. nei confronti del sì che risulta CP_2 mancante l'oggetto stesso della domandata surrogazione.
3.3.8) Seguendo la impostazione contabile del convenuto , sì Controparte_2
come illustrata in comparsa di costituzione e risposta, nel corso dell'anno di esercizio 2015 era maturato, nei rapporti di dare/avere con la un credito dell'Ente Controparte_1 comunale pari ad € 1.271.136,28, posto in compensazione con il credito riconosciuto, per quell'anno, in favore della come pari ad € 1.048.922,70. Parte_6
Da siffatta compensazione residuava, quindi, un credito del pari ad € 222.213,49 che, CP_2 portato in compensazione con le competenze spettanti alla per l'anno Controparte_1
2017, conduce a un saldo creditorio finale, in favore del , pari ad Controparte_2
€ 32.154,83.
Il CTU ha, tuttavia, all'esito dell'esame delle Determine Dirigenziali di liquidazione delle somme pignorate, rilevato che “l'importo di Euro 249.171,44 è stato imputato al pagamento della fattura n. 151/PA del 15/09/2015, giuste D.D. nn. 278-644-867-907-997 del 2016, come evidenziato nel paragrafo n.
1. Le ulteriori somme di cui ai pignoramenti subiti dall'Ente risultano imputate, con le relative Determine Dirigenziali presenti in atti, al pagamento di fatture emesse dalla che non sono oggetto del giudizio di che trattasi”. Controparte_1
Detti rilievi non sono contestati nelle osservazioni prodotte dalla difesa del
[...]
, giacché la relazione del CTP, con riguardo all'anno 2015, pone in evidenza Controparte_2
soltanto le spese sostenute per interventi sostitutivi evidenziando come dalle stesse sorga la posta creditoria – non evidenziata in comparsa di risposta – di € 3.204.174,22.
Orbene, è indubbio che le somme pagate per effetto del pignoramento presso terzi subito dall' vadano imputate a pagamento del saldo dei crediti vantati dalla curatela CP_9
attrice.
Tuttavia, gli esiti della CTU, come visto non criticati sullo specifico punto, escludono che almeno per € 249.171,44 detti esborsi poSSno imputarsi a pagamento dei crediti vantati, per gli esercizi precedenti al 2015, dalla LA.
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Quanto agli oneri per interventi sostitutivi sostenuti dall'Ente, ricostruite secondo la tardiva allegazione operata con le osservazioni alla CTU, può al massimo sostenersi che gli stessi valgano a neutralizzare le poste creditorie riferite alle corrispondenti prestazioni fatturate dalla e contestate nella loro effettività, non anche a compensare crediti della Controparte_1
fallita rinvenienti da annualità precedenti, come, per l'appunto, il credito per interessi moratori, unico qui riconosciuto in favore dell'attrice.
Da quanto sopra esposto, dunque, può escludersi la sussistenza del saldo creditorio finale indicato dal convenuto in € 32.154,83, dato peraltro smentito dalla steSS relazione CP_2 del CTP dell'Ente, il quale così conclude, in sede di osservazioni alla CTU: “Quanto sopra analiticamente descritto determina un debito finale del nei confronti della CP_2 [...] di Euro 21.639,74”. Parte_7
3.3.9) A sostegno della propria eccezione di compensazione il Controparte_2
ha invocato anche il contenuto decreto del ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 15-
91 del 17.10.2016 (all. 75 della comparsa di risposta).
Detto provvedimento, tuttavia, contempla il piano di rimborso di anticipazioni di caSS erogate in relazione ad emergenze attinenti la gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L. R.
6/09, senza alcun riferimento concreto ad erogazioni effettuate dall'ente comunale in favore di
Controparte_1
Del pari inconferente appare il richiamo alle note Prot. N. 2613E/2010, poiché non prodotta in giudizio, e Prot. N. 15320 del 10.12.2012 (all. 74 comparsa di risposta) inviata dalla
[...]
ai singoli comuni soci, poiché attestante l'esistenza di un'anticipazione volta Controparte_1
a “defalcare” il credito vantato dalla società d'ambito nei confronti del Controparte_2
per l'ammontare complessivo di € 1.693.665,05.
[...]
In relazione a detta ultima somma posta in compensazione, il CTU ha osservato che
“dall'esame della documentazione in atti non è stato possibile stabilire se ed eventualmente con quali modalità la predetta somma sia stata compensata con i crediti [rectius, “debiti”] vantati da parte del . CP_2
Ad ogni modo, alla chiusura dell'esercizio del 2012, anno della suddetta comunicazione, il bilancio approvato dall'assemblea dei comuni soci (ivi compreso l'odierno convenuto) riportava un saldo debitorio a carico del , per la specifica voce Controparte_2
“crediti per interessi attivi anni 2010-2011-2012”, pari ad € 431.777,00.
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Dunque, all'esito dell'erogazione dell'anticipazione di cui sopra, residuava un credito per interessi moratorio riguardante gli stessi esercizi cui fanno riferimento le fatture dedotte dall'attrice in atto introduttivo, riconosciuto mediante approvazione del bilancio dallo stesso odierno convenuto, del tutto compatibile con il credito qui accertato.
Non essendovi crediti del da porre in compensazione con lo specifico debito per CP_2
interessi moratori qui accertato, deve essere rigettata la relativa eccezione del convenuto, con conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 396.681,59.
4) Le spese di lite.
Nei rapporti tra il e la LA attrice le spese seguono la soccombenza e sono CP_2
liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati in considerazione della concreta articolazione delle questioni dedotte.
Analogamente, nei rapporti tra la LA attrice e gli altri convenuti occorre procedere alla liquidazione delle spese secondo soccombenza, alla luce dei valori medi di cui al D.M. 55/14, ridotti in ragione della minore complessità delle questioni sottese alle difese di ciascuno dei convenuti vittoriosi, nonché con riferimento al valore del petitum precisato con riguardo a ciascuno di essi.
In ragione del principio di causalità e del complessivo esito degli accertamenti e della lite, le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto e della attrice, in solido tra loro, con pari Controparte_2 CP_1
ripartizione nei rapporti interni.
La compleSS articolazione delle difese esclude la ricorrenza dei presupposti dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) condanna il a pagare in favore della LA attrice la Controparte_2 somma di € 396.681,59;
2) rigetta la restante domanda attorea;
Pag. 30 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
3) condanna il a rifondere la attrice delle spese di lite Controparte_2 CP_1
che liquida in complessivi € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
4) condanna la attrice a rifondere i restanti convenuti delle spese di lite nella CP_1
seguente misura:
- in favore di € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese ON
generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese CP_4
generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria
Cucchiara, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- in favore di € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario Controparte_6
delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle Controparte_5
spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle Controparte_7
spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico del convenuto e della LA attrice, in solido tra loro, con pari ripartizione Controparte_2
nei rapporti interni.
Marsala, 25/1/2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 31 a 31
N. 1552/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1552 R.G. dell'anno 2022 tra:
Controparte_1
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Genovese, in virtù di P.IVA_1 autorizzazione del Giudice Delegato del 7/5/2022 e procura alle liti allegate all'atto di citazione;
ATTRICE
e
(c.f. ), in persona del sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Marino in virtù della determinazione del
Sindaco n. 162 del 23.09.2022 e procura alle liti allegate alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._1
Alessio Muscolino in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_4 C.F._2
Cucchiara giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
Pag. 1 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._3 dall'avv. Antonino Carmicio giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._4 dall'avv. Anna Maria Crosta, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
CONVENUTO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_7 C.F._5
Vito Scalisi, giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
CONVENUTO avente ad oggetto: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 11/06/2024:
l'avv. Genovese per parte attrice ha concluso come in atto di citazione, chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c”;
l'avv. Marino per il convenuto previa richiesta di revoca Controparte_2 dell'ordinanza del 12/3/24 con cui è stata negato il richiamo del CTU, ha concluso come da comparsa di costituzione e memorie istruttorie e atti di causa;
l'avv. Muscolino, per il convenuto nonché, in sostituzione dell'avv. Scalisi, per il CP_3
convenuto , ha concluso riportandosi alle comparse di risposta e ai successivi atti di CP_7
causa;
l'avv. Cucchiara per il convenuto ha concluso come da comparsa di costituzione e CP_4
memorie in atti e ha chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
l'avv. Piazza in sostituzione dell'avv. Carmicio, per il convenuto , ha concluso CP_5
come da comparsa di costituzione e memorie successive e si è associato alla richiesta di termini ex art. 190 c.p.c.;
l'avv. Crosta per la convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e CP_6
memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. e ha chiesto l'assegnazione di termini per comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda di parte attrice.
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La LA , dedotte in giudizio le Controparte_1
prestazioni eseguite in dipendenza del contratto di servizio del 31/12/2009 (All. 16 atto citazione) con la relativa integrazione del 29/4/2010 (All. 17 atto di citazione), con scadenza al 31.12.2011, nonché del contratto di servizio per gli anni 2012-2013 approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 178/07/2012 (All. 19 atto di citazione), nonché le ulteriori prestazioni eseguite a seguito della scadenza di quest'ultimo e sino al 2017, segnatamente indicate nel PEF (Piano Economico Finanziario) previsionale 1 maggio - 30 settembre del
2014 - PEF consuntivo dal 1/10/2013 al 3/12/2014 (allegati nn. 213 e 214 alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice), nel PEF consuntivo dall'1 gennaio al 31/08 del 2015 - il PEF consuntivo dal 1/09 al 31/12 del 2015 (allegati nn. 216 e 217 alle memorie ex art. 183 co. 6 n.
2 di parte attrice), PEF 2016 (allegati nn. 236.1-236.2- 237 e 217 alle memorie ex art. 183 co.
6 n. 3 di parte attrice), PEF 2017 (l'allegato n. 238 alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 di parte attrice), ha rilevato che l'ente locale destinatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a partire dall'anno 2010 sino al fallimento della società, nonché, successivamente, anche durante l'esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale protrattosi sino al 9.2.2017, si è reso parzialmente inadempiente agli obblighi di pagamento dei corrispettivi dovuti e fatturati, rimanendo debitore della complessiva somma di € 7.200.876,74 dovuta per corrispettivi dei costi diretti, indiretti e accessori e, in parte, per interessi moratori sui ritardi dei pagamenti rispetto alle scadenze delle fatture.
Ha sostenuto parte attrice, inoltre, in subordine, la responsabilità ex art. 191 D. Lgs. 267/2000 degli amministratori e dei dirigenti che si sono succeduti nel tempo nella direzione dei vari settori dell'ente e ha chiesto, pertanto, la loro condanna al pagamento delle somme vantate dalla LA chiedendo ancora, in ipotesi di eventuale riconoscimento del credito della
LA nei confronti degli amministratori e dirigenti, di potersi surrogare ex art. 2900 c.c. nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti amministratori e dirigenti nei confronti del
. Controparte_2
Ha chiesto, pertanto, l'attrice: “in via principale: Azione contrattuale di pagamento dei corrispettivi nei confronti del In accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto CP_2
sopra illustrate, ritenere e dichiarare che il è debitore nei Controparte_2 confronti della società della complessiva somma di €. 7.200.873,74 Parte_1
(iva compresa) per i servizi resi in suo favore e rappresentati dalle fatture sopra elencate;
Pag. 3 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
conseguentemente condannarlo a pagare alla LA la detta somma €. 7.200.876,74, maggiorata degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 sul ritardo nel pagamento delle sole fatture relative alle prestazioni dirette, indirette e aggiuntive (con esclusione quindi dei crediti derivanti dalle fatture sopra indicate aventi ad oggetto interessi moratori su ritardi pregressi), da ogni singola scadenza al soddisfo. In via subordinata: accertamento del credito nei confronti degli amministratori e dei dirigenti ai sensi dell'art. 191 D. Lgs.
267/2000: ritenere e dichiarare che il convenuto On. sindaco del ON CP_2
nel periodo dal 1.10.2013 al 9.2.2017 è obbligato, ai sensi dell'art. 191
[...] CP_2
Dlgs n. 267/2000, al pagamento, in favore della LA, degli importi fatturati dalla società per i servizi resi in favore del per un credito pari ad Controparte_1 CP_2
€.6.766.714,90, di cui €. 64.938,79 in solido con l'AR. e il Dr. CP_4 [...]
, €.68.935,65 in solido con l'AR. e la OT.SS CP_5 CP_4 Controparte_6
, €.6.632.840,46 in solido con l'Ing. , oltre interessi moratori ex
[...] Controparte_7
artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo.
Ritenere e dichiarare che il convenuto AR. , dirigente del Terzo Settore, Servizi CP_4
alla città e alle imprese, negli anni dal 5.8.2010 sino al 31.8.2014, è obbligato, ai sensi dell'art. 191 Dlgs n. 267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società per i servizi resi in favore del per un credito pari ad Controparte_1 CP_2
€.133.874,44, dei quali €.64.938,79 in solido con l'On. e con il OT. ON
, ed €. 68.935,65 in solido con l'On. e con la OT.SS Controparte_5 ON
, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno Controparte_6
della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Ritenere e dichiarare che il convenuto Dr.
, dirigente del Secondo Settore, Servizi finanziari, negli anni dal 2007 Controparte_5 sino al 11.6.2014, è obbligato, ai sensi dell'art. 191 Dlgs n. 267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società per i servizi resi in favore Controparte_1 del per un credito pari ad €.64.938,79, in solido con l'On. e con CP_2 ON
l'AR. , oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno della CP_4
scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Ritenere e dichiarare che la convenuta OT.SS
, dirigente del Secondo Settore, Servizi Finanziari, negli anni dal Controparte_6
12.6.2014 sino al 31.8.2014, è obbligato, ai sensi dell'art. 191 Dlgs n. 267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società per i Controparte_1
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servizi resi in favore del Comune, per un credito pari ad €. 68.935,65 in solido con l'On.
e con l'AR. , oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs ON CP_4
231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Ritenere e dichiarare che il convenuto Ing. , dirigente del Terzo Settore, Servizi alla città e alle Controparte_7 imprese, negli anni dal 1.9.2014 al 9.2.2017 è obbligato, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs n.
267/2000, al pagamento a favore della LA degli importi fatturati dalla società
[...] per i servizi resi in favore del per un credito pari ad €.6.632.840,46, in CP_1 CP_2 solido con l'On. oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dal ON
giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. Correlata azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del : Accertato il credito della Controparte_2
LA nei confronti dei predetti amministratori e funzionari, ritenere e dichiarare che il
è tenuto ai sensi dell'art. 2040 c.c. al pagamento, a titolo di CP_2 Controparte_2
arricchimento senza causa, in favore dei convenuti On. arch. , ON CP_4
Dr. , OT.SS e Ing. , per le Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
quote a ciascuno spettanti secondo la ripartizione sopra indicata, della complessiva somma di €.6.766.714,90 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. surrogando la Controparte_1
nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti convenuti nei confronti del
[...] [...]
, condannare il al pagamento a favore della Controparte_2 CP_2 [...]
della predetta somma di €. 6.766.714,90, oltre interessi Controparte_1
moratori sino al soddisfo. In via ulteriormente subordinata: azione di condanna degli amministratori e dirigenti ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000: Nell'ipotesi in cui non dovesse accogliersi l'azione surrogatoria, si chiede che il Tribunale condanni: il convenuto
On. al pagamento, in favore della LA, della somma di €.6.766.714,90, ON di cui €. 64.938,79 in solido con l'AR. e il Dr. , CP_4 Controparte_5
€.68.935,65 in solido con l'AR. e la OT.SS , CP_4 Controparte_6
€.6.632.840,46 in solido con l'Ing. , oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 Controparte_7
D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. il convenuto
AR. al pagamento, in favore della LA della somma di €.133.874,44, dei CP_4 quali €.64.938,79 in solido con l'On. e con il Dr. , ed €. ON Controparte_5
68.935,65 in solido con l'On. e con la OT.SS , ON Controparte_6
Pag. 5 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. il convenuto Dr. al pagamento in favore Controparte_5 della della somma di €.64.938,79, in solido con l'On. e con l'AR. CP_1 ON
, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. Lgs 231/2002 dal giorno della CP_4
scadenza di ogni singola fattura al soddisfo. La convenuta OT.SS Controparte_6
al pagamento in favore della LA degli importi fatturati dalla società
[...] [...] della somma di €. 68.935,65 in solido con l'On. e con l'AR. CP_1 ON
, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza CP_4
di ogni singola fattura al soddisfo. Il convenuto Ing. al pagamento a favore Controparte_7
della LA degli importi fatturati dalla società della somma di Controparte_1
€.6.632.840,46, in solido con l'On. oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 ON
D.Lgs 231/2002 dal giorno della scadenza di ogni singola fattura al soddisfo”.
2) Difese dei convenuti.
2.1) Il , con comparsa depositata il 21/11/22: - ha eccepito Controparte_2
preliminarmente la prescrizione della pretesa creditoria di cui alle fatture relative alle annualità 2010-2011-2012, per il decorso del termine prescrizionale decennale (fino al luglio
2022) e, comunque, di quello determinato ex lege in relazione alle suddette pretese in mancanza di alcun atto interruttivo della prescrizione;
- ha eccepito, inoltre, la prescrizione degli interessi di mora richiesti dalla LA del fallimento per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, negando in ogni caso la loro debenza in quanto il contratto di servizio all'art. 10 disciplina la modalità ed il termine di pagamento delle fatture ma non prevede interessi in caso di ritardo, interessi che comunque sono stati erroneamente calcolati facendo riferimento al D. lgs n. 231/2002 applicabile alle sole transazioni commerciale e, nella fattispecie, i rapporti sono Parte_2
regolati dalla legge regionale e non rivestono carattere commerciale;
- ha contestato il fondamento stesso delle domande di parte attrice, negando l'effettuazione delle prestazioni richiamate in atto di citazione, eccependo l'inidoneità probatoria delle fatture prodotte dalla LA a soddisfare l'onere probatorio sulla medesima gravante, in quanto tutte prive di attestazione di conformità ed alcune nemmeno allegate, nonché richiamando sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito che “laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura steSS non può costituire un valido elemento di
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prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cfr. Cass.
N. 17050 del 05.08.2011; Cass. N. 462 del 13.01.2014; Cass. N. 299 del 02.01.2016);
- ha eccepito, quindi, di aver sostenuto costi per servizi sostitutivi a quelli mai resi dalla di aver anticipato somme a titolo di rimborso spese di carburante e di Controparte_1
averne corrisposto ulteriori in favore dei creditori della a seguito di Controparte_1
ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione da doversi compensare con gli asseriti crediti vantati dall'attrice; in particolare, con riferimento alle domande avanzate da parte attrice per il periodo sino al 31/3/2015, il ha obiettato che non può ritenersi CP_2
accertato alcun inadempimento del nei confronti della Controparte_2 [...]
richiamando la relazione con nota Prot. N. 56134 del 16.09.2015 prodotta dal Controparte_1
CommiSSrio ad acta nominato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'energia e servizi di Pubblica utilità- con Decreto n. 1334 del 13.08.2025 ad istanza della
[...]
al fine di curare, ex art. 24 L.R. n. 44/1991, gli interventi sostitutivi neceSSri Controparte_1
per il pagamento delle somme dovute dal in favore della Controparte_2 [...]
fino alla data del 31.03.2015, giacché, nello specifico, il predetto Controparte_1
CommiSSrio ad acta, dopo gli accertamenti e l'acquisizione degli atti e documenti del caso, ha concluso affermando che il credito vantato dalla al 31.3.2015 non Controparte_1 era quello rappresentato dalla società di ambito nella misura di “€.1.862.957,47 bensì di €.
557.833,52”, precisando che “il superiore importo, risulta accantonato, per effetto di numerosi pignoramenti notificati all'Ente da creditori della Società medesima, e per i quali è stata già resa la dichiarazione di terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 c.p.c.”;
- con riferimento ai crediti all'anno 2015, ha dedotto l'estinzione per compensazione del credito vantato dalla per effetto dei costi sostenuti per interventi Controparte_1
sostitutivi, per pagamenti effettuati direttamente dal in favore dei creditori della CP_2
su ordine del Giudice dell'Esecuzione, per la fornitura dei buoni Controparte_1
carburante dovendosi in ultimo, detrarre ulteriori somme in conseguenza dei disservizi e inadempimenti della società puntualmente contestati dal , Controparte_2
circostanze tutte che hanno determinato per l'anno 2015, un credito a favore del predetto nei confronti della pari ad € 1.271.136,28; CP_2 Controparte_1
- con riferimento all'anno 2016, il ha dedotto di essere creditore Controparte_2
nei confronti della della somma di € 222.213,49 dovendosi Controparte_1
Pag. 7 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile compensare l'importo dovuto pari ad € 2.164.054,36 per i costi diretti ed indiretti relativi ai servizi effettivamente resi dalla con i pagamenti effettuati per Controparte_1
complessivi € 973.631,57 e con i costi sostenuti dal per servizi Controparte_2
sostitutivi in forza delle ordinanze sindacali, con le somme anticipate a titolo di rimborso spese di carburante ed a quelle corrisposte in favore dei creditori della a Controparte_1
seguito di ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione;
- con riferimento all'anno 2017, ha dedotto che è residuato un credito del Controparte_2
nei confronti della di € 32.154,83 conseguente ai pagamenti
[...] Controparte_1
parziali effettuati, alla contestazione di fatture emesse per servizi non effettivamente resi e alla compensazione di spese anticipate dal per l'acquisto di Controparte_2
buoni carburante consegnati;
- ha, peraltro, precisato che ha ricevuto la somma di euro 2.199.862,05 Controparte_1
e di euro 1.693.665,05 direttamente da parte della Regione il cui onere è a totale carico del che provvede al pagamento con rate annuali di euro 178.560.05 Controparte_2
circa, oltre gli interessi nella misura di euro 10.630,31, come desumibile dal decreto del ragioniere Generale n. 15-91 del 17.10.2016 nonché dalle note Prot. N. 2613E/2010 e Prot. N.
15320 del 10.12.2012 che la steSS ha inviato ai singoli comuni soci Controparte_1
della medesima, somme da compensarsi con le eventuali somme che dovessero essere accertate in giudizio;
Il ha chiesto, pertanto: Controparte_2
“preliminarmente:-Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della LA del
Fallimento della ad esigere gli asseriti crediti indicati nelle fatture Controparte_1
relative alle annualità 2010-2011-2012 (fino al luglio 2022), per il decorso del termine prescrizionale decennale e comunque di quello determinato ex lege in relazione alle suddette pretese, per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della LA del Fallimento della ad esigere gli interessi Controparte_1
moratori per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e comunque di quello determinato ex lege in relazione alle suddette pretese, per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Nel merito: -Ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande avanzate dalla nei Controparte_1 confronti del e per l'effetto rigettarle integralmente, poiché Controparte_2
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inammissibili infondate, ingiuste ed illegittime per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'estinzione per compensazione del credito asseritamente vantato e/o eventualmente accertato in giudizio con il credito vantato dal Controparte_2
per come dettagliatamente ed analiticamente indicato nella parte motiva;
-Ritenere
[...]
e dichiarare che il nessuna somma ed a nessun titolo deve alla Controparte_2
per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Condannare la Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese e compensi Controparte_1
professionali di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.2) Il convenuto ha contestato sia l'an che il quantum del credito azionato, ON
eccependo il difetto di prova della sua sussistenza e deducendo, altresì, la carenza della propria legittimazione passiva per l'assenza dei presupposti applicativi, sia soggettivi che oggettivi, richiesti dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 267/2000. In ordine al primo aspetto ha precisato che la predetta norma non trova applicazione ai rapporti obbligatori dell'ente locale con soggetti non aventi natura, né formalmente né sostanzialmente, privatistica, essendo nonostante la veste formale di società per azioni, un soggetto chiaramente Controparte_1 pubblico, in quanto società “in house” ascrivibile al novero delle “pubbliche amministrazioni” (cfr. ex pluris Cass. Sez.II 14/03/2016 nr 4938). Sotto altro profilo ha contestato la tesi di controparte secondo cui, pur in presenza degli atti di regolarità contabile e degli impegni di spesa, sarebbe stata la mancanza di un contratto di servizio stipulato fra le parti, ad aver determinato il sorgere dell'obbligazione pecuniaria sostitutiva in capo ai dirigenti dell'ente ex art. 191 4° co TUEL, deducendo che la regolamentazione dei rapporti fra enti pubblici e società in house non richiede neceSSriamente una fonte contrattuale, proprio in virtù del rapporto di immedesimazione organica di cui si è detto sopra, che esclude la sussistenza di un rapporto contrattuale intersoggettivo e che la regolamentazione negoziale dei rapporti fra le parti è stata sostituita d'imperio, a far data del settembre del 2013, dalla regolamentazione ex lege assunta dal Presidente della Regione, in deroga alle disposizioni vigenti, per fronteggiare una situazione contingente di necessità ed urgenza. Ha precisato ulteriormente che anche nel caso in cui si dovesse astrattamente ipotizzare l'applicabilità al caso di specie di quanto disposto dall'art. 191 4° TUEL, l'obbligazione sarebbe in ogni caso manifestamente esclusa in riferimento alla posizione del sindaco posto che la disposizione in parola stabilisce il sorgere dell'obbligazione de qua in capo “....all'amministratore,
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funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura..” e non nei confronti del
Sindaco. Ha contestato, infine l'an ed il quantum della pretesa attorea deducendo che per gli anni 2013 e 2014 il saldo debiti/crediti era pari a zero mentre per l'anno 2015 il comune di vantava un credito nei confronti di di ben € 1.271.136,28 come si CP_2 Controparte_1
desume chiaramente dalla determinazione Dirigenziale nr 140/DS del 28.07.2014, laddove si certifica che nel corso del detto anno il comune oltre ad aver dovuto effettuare degli esborsi per € 1.845.867,92 per supplire alla mancata erogazione dei servizi da parte della società partecipata, ha anticipato spese per € 358.950,00 per buoni carburante automezzi, oltre ad aver pagato, quale terzo pignorato, la complessiva somma di € 999.836,00, in forza di ordinanze di assegnazione emesse dal G.E. A seguito di pignoramenti presso terzi promossi dai creditori della Infine per l'annualità 2016 è residuato un credito del Controparte_1 comune nei confronti della società di € 222.213,49, come si evince chiaramente dalla nota n. prot. 68548 del 19.09.2017 ( cfr. Doc. nr 19). In conclusione, il ha chiesto : “In via CP_3
preliminare e nel rito - ritenere e dichiarare, per la causali di cui in premeSS, la carenza di legittimazione passiva dell'on e conseguentemente dichiarare inammissibile ON
tutte le domande proposte nei suoi confronti;
In via principale e nel merito: - rigettare la domanda attorea, in quanto radicalmente infondata, in fatto e diritto, per le causali di cui in premeSS;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
2.3) ha dedotto la inammissibilità dell'azione ex art. 191 D.Lgs n. 267/2000 per CP_4
difetto di legittimazione passiva, ed ha contestato le argomentazioni di parte attrice in ordine all'asserita insussistenza di un contratto di servizio con il atteso il mancato rinnovo CP_2
di quello in vigore fino al 2013. Ha richiamato pertanto, la disposizione adottata dal
Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 8 del 27.09.2013, e di quelle successive dal medesimo emanate quale CommiSSrio per l'emergenza sanitaria, che ha determinato un obbligo ex lege in capo al confermando come la , CP_2 Parte_3
a far data dal settembre del 2013 ha proseguito l'attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti per conto del , unico soggetto in capo al quale gravano gli oneri Controparte_2
derivanti da tale attività e quindi la relativa obbligazione di pagamento, in presenza, tra l'atro, in relazione agli atti contabili di cui si discute, il relativo impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria..
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Ha eccepito, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione di pagamento per il decorso del termine quinquennale, ex art 2948 c.c. in assenza di qualsivoglia atto interruttivo. Ha rilevato, in ogni caso, l'infondatezza dell'asserita pretesa creditoria non solo in punto di an ma anche di quantum atteso che le fatture sulle quali si fonda la pretesa creditoria non risultano annotate nei libri contabili obbligatori, non vi è prova dell'eventuale consegna delle medesime all'ente locale, risultano prive di attestazione di conformità ed alcune non allegate. Ha, infine, richiamato l'esito della ricognizione dei debiti nei confronti di da parte Controparte_1
del commiSSrio ad acta nominato dalla Regione Siciliana -Assessorato Regionale dell'energia e servizi di Pubblica utilità- con Decreto n. 1334 del 13.08.2015, i quale ha rilevato che per la parte del 2013 intereSSta dalla gestione commiSSriale che per l'anno 2014, il saldo debiti- crediti era pari a zero. Il TA ha quindi chiesto: “-Preliminarmente: -Ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'AR. per le ragioni meglio CP_4
esposte nella parte in premeSS, dichiarando inammissibili le domande avanzate nei suoi confronti;
-Ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto della LA del Fallimento CP_
ad esigere il chiesto pagamento per il decorso del termine Controparte_1 quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Nel merito:
-Ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande avanzate dalla nei confronti dell'AR. Controparte_1
e per l'effetto rigettarle integralmente, poiché inammissibili infondate, ingiuste CP_4
ed illegittime per le motivazioni di cui alla parte motiva;
-Condannare la
[...]
al pagamento delle spese e compensi professionali di Controparte_1
causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Con ogni più ampia riserva ex art 183 VI c. cpc in relazione al comportamento processuale di controparte”.
2.4) Il convenuto : Controparte_5
- ha eccepito la inammissibilità dell'azione ex art. 191 D.Lgs n. 267/2000 per difetto di legittimazione passiva, contestando l'assunto attoreo in ordine all'inesistenza di un contratto di servizio tra e per il periodo successivo al 2013, affermando, al CP_2 Controparte_1 contrario, l'esistenza del vincolo obbligatorio in forza delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 27.09.2013 emeSS ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs. n. 152/2006, e di quelle successive che hanno disposto la proroga della gestione commiSSriale sino al 2017 e sulle quali ha emesso le proprie fatture e Controparte_1
Pag. 11 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile correlativamente richiamate nelle determine di liquidazione adottate dal Controparte_2
;
[...]
- ha contestato il richiamo all'art.191 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 deducendo che l'attività da lui svota non può essere ricompresa in quella ivi indicata atteso che, quale dirigente del II Settore, Servizi Finanziari, del , ha soltanto Controparte_2 CP_2
emesso provvedimenti di liquidazione dei corrispettivi per servizi richiesti dal altro Settore
(III), limitandosi al pagamento di somme dovute per servizi resi e previo corretto impegno della spesa, attenendo il suo operato unicamente all'aspetto contabile del rapporto nel rispetto delle regole di contabilità pubblica, e non alla richiesta ed esecuzione della prestazione;
- ha eccepito in ordine alle fatture emesse nel periodo compreso tra il mese di aprile 2014 e il mese di febbraio 2015, dovesse applicarsi il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto il “Contratto di servizio 2012 - 2013” che regolava i rapporti
Contr tra e prevedeva che il corrispettivo fosse pagato in rate CP_2 Controparte_1
trimestrali entro trenta giorni dal ricevimento della fattura emeSS dalla società;
- ha contestato nel merito, la pretesa creditoria di parte attrice richiamando quanto affermato dal CommiSSrio ad acta nominato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità al fine di curare sostitutivamente gli adempimenti neceSSri per il pagamento delle somme dovute alla sino al 31/3/15, il quale, al termine del suo Parte_3
mandato ha precisato che per il 2014 il nulla doveva a CP_2 Controparte_2 [...]
e, per eSS, alla LA attrice e che, per l'anno 2015, l'esatto ammontare del CP_1 credito era pari ad € 557.833,52 confermando tuttavia, l'esistenza di numerosi pignoramenti presso terzi da parte di creditori della;
Controparte_1
- ha negato, inoltre, il valore probatorio delle fatture prodotte in giudizio in quanto documenti non idonei a fornire la prova né dell'esatto adempimento dell'esecuzione dei servizi in esse indicati, né dell'esattezza del corrispettivo indicato comunque compensato per l'intervenuto pagamento e/o comunque estinti per intervenuta compensazione con crediti del e/o in CP_2
forza di accordi transattivi.
L' ha, quindi, concluso, chiedendo: “ritenere e dichiarare il difetto di CP_5
legittimazione passiva del dott. e l'inammissibilità delle domande Controparte_5
proposte nei suoi confronti;
- in subordine, rigettare le domande proposte dalla LA attrice nei confronti dell'odierno comparente perché prescritte;
- in ulteriore subordine,
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respingere nel merito le domande perché infondate sia in fatto che in diritto;
- condannare la
LA attrice, al pagamento di spese e compensi, nonchè, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
2.5) La convenuta ha contestato le domande attoree in quanto Controparte_6
prescritte e comunque infondate sia in fatto che in diritto lamentando altresì il difetto di legittimazione passiva per le stesse motivazioni espresse dagli altri convenuti. Ha chiesto, in conclusione di: “- respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
-ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della OT.SS e l'inammissibilità Controparte_6
delle domande proposte nei suoi confronti;
- in ogni caso rigettare le domande proposte dal
Fallimento attore nei confronti della OT.SS perché prescritte e Controparte_6 comunque infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”.
2.6) Il convenuto , contestate le domande attoree in quanto prescritte e Controparte_7
comunque infondate sia in fatto che in diritto lamentando altresì il difetto di legittimazione passiva per le stesse motivazioni espresse dagli altri convenuti, ha, pertanto chiesto: “ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile la domanda avanzata dalla LA attrice nei confronti dell'Ing. , stante il Controparte_7
difetto di titolarità passiva in capo a questo, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore ritenuto di giustizia. In via subordinata e senza recesso alcuno dalla superiore contestazione preliminare, ritenere e dichiarare in ogni caso infondata, in fatto ed in diritto, la domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla, con ogni e conseguente statuizione, anche in ordine alla spese ed ai compensi di causa”.
3) Parziale fondatezza della domanda attorea
3.1) A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha premesso che i servizi di gestione dei rifiuti che la costituita in attuazione dell'art. 23 D. Lgs. n. 22 del Controparte_1
05.02.1997, era tenuta ad eseguire erano regolati da appositi contratti di servizio stipulati con i comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale così come previsto dall'art. 113, comma 11, D. Lgs.
18.8.2000 n. 267 del 19 aprile 2001 (il , in forza di Decreto del Controparte_2
CommiSSrio Straordinario Emergenza Rifiuti, pubblicato nella GURS n. 29 del 06.06.2001, è stato inserito unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della Provincia di Trapani, denominato “TP2”).
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Risultano prodotti in atti i contratti di servizio stipulati con il Comune di : 1) Controparte_2
contratto del 31/12/2009 (All. 16 atto citazione) con la relativa integrazione del 29 aprile 2010
(All. 17 atto di citazione), con scadenza al 31.12.2011; 2) contratto di servizio per gli anni
2012-2013 approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del 17/07/2012. (All. 19 atto di citazione).
3.2) La LA del domanda, in via principale, la condanna del Controparte_1
al pagamento delle somme dovute in relazione alla gestione in Controparte_2 CP_2 suo favore del ciclo integrato dei rifiuti quantificati in € 7.200.876,74, secondo il seguente prospetto riassuntivo:
Anni
Anno
Anno
Anno
Anno
2010/2013
2014
2015
2016
2017
€ 434.161,84 € 731.515,00 € 2.968.106,65 € 2.909.576,32 € 157.516,53
Con la comparsa conclusionale depositata il 9/9/2024 parte attrice ha precisato l'ammontare dell'asserita esposizione debitoria del convenuto, ed in relazione ai rilievi contenuti CP_2
nella CTU depositata in data 15/12/2023, ha chiesto l'accoglimento della domanda principale proposta nei confronti del , al pagamento della cifra accertata dal Controparte_2
CTU come pari - al netto delle somme oggetto di contestazione per servizi non resi, anticipi su carburante e prescrizione - di € 7.051.883,25, secondo il seguente prospetto riassuntivo:
Anni
Anno
Anno
Anno
Anno
2010/2013
2014
2015
2016
2017
€ 434.161,84 € 554.993,39 € 3.001.165,25 € 2.909.576,32 € 157.516,53
Il ha dedotto che l'attrice non ha fornito la prova rigorosa in Controparte_2 ordine all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti limitandosi a depositare le fatture, ed ha dedotto di vantare un credito nei confronti della che ha Controparte_1 determinato l'estinzione per compensazione del credito asseritamente vantato da quest'ultima, con i conseguenti saldi annuali di seguito descritti:
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Anni
Anno
Anno
Anno
Anno
2010/2013
2014
2015
2016
2017
Nessuna Credito del Credito del Nessuna Credito del
Comune di € di € di € somma dovuta somma dovuta CP_2 CP_2
24.891,93 681.501,19
o in subordine 32.154,83
€ 14.052,73 accertata dal
CTU
Ebbene, dall'esame del compendio documentale versato in atti emerge che le prestazioni e i rapporti patrimoniali della società d'ambito erano regolati da appositi contratti di servizio, previsti dall'art. 113, comma 11, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stipulati con i comuni dell'Ambito
Territoriale Ottimale.
Con specifico riguardo al il primo contratto risale al 31/12/09, Controparte_2 CP_2
successivamente integrato il 29/4/10, con scadenza al 31/12/11, e poi rinnovato per il periodo
2012 – 2013.
In particolare, l'art. 10 del contratto di servizio, così come modificato il 29/4/10 (con clausola presente anche nel rinnovo riguardante il periodo 2012 – 2013), prevedeva che il per CP_2
l'espletamento dei servizi, fosse tenuto a corrispondere alla società un corrispettivo a totale copertura dei costi concordati, da pagare in rate trimestrali entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Ancora, l'art. 10 prevedeva l'elaborazione annuale da parte della società di gestione di un documento previsionale dei costi e di un piano finanziario dei servizi da eseguire nell'anno successivo (PEF, piano economico e finanziario), costituente il documento base sia per la fatturazione (che avveniva con gli aggiustamenti neceSSri alla luce dei piani consuntivi predisposti dal gestore) che per la determinazione della TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) da parte dei Comuni.
Quindi, a partire dal 2010, l'art. 10 del contratto rendeva indispensabile il PEF per la determinazione del quantum dovuto da ogni singolo comune inserito nell'ambito territoriale.
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Par L'art. 8 prevedeva poi servizi aggiuntivi, estranei alla e che venivano richiesti, approvati e fatturati di volta in volta, quali ad es. pulizie di discariche abusive, raccolta di olii vegetali, pulizia caditoie, raccolta rifiuti di giardini, di aree cimiteriali.
La ripartizione dei costi indiretti (per come risulta pure dal PEF allegato alla delibera del 2012 appena prima citata e dalla deliberazione intercomunale del 22.12.2009) era la seguente per ogni comune appartenente all'ambito ottimale rappresentato dalla società:
- 50% costi indiretti attribuiti in base al quantitativo rifiuti conferiti presso la discarica di C.da
Campana Misiddi di C.bello di CP_2
- 30% costi indiretti attribuiti in base alla popolazione residente risultante da ultimo censimento Istat;
20% costi indiretti attribuiti in base alla percentuale di partecipazione azionaria.
Ancora, la fatturazione dei costi diretti e indiretti avveniva sulla scorta delle previsioni contenute nei PEF e che la società d'ambito provvedeva a fine esercizio a elaborare un PEF consuntivo riportante i costi reali e i servizi effettivamente sostenuti, dal quale poteva scaturire una ulteriore fatturazione in caso di scostamento con i dati previsionali
Di seguito, anche ai fini di una più intellegibile trattazione, si procederà ad esaminare le rispettive, contrapposte, pretese creditorie distinte per intervallo temporale.
3.3) Analisi dei crediti dedotti in giudizio.
3.3.1) La curatela attrice deduce per gli anni 2010-2013, con riguardo al periodo di vigenza dei contratti di servizio prodotti in giudizio e sopra elencati, i crediti contemplati nelle seguenti fatture:
- fattura n. 78 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili agli urbani nella discarica di c/da Misiddi” €. 13.374.68;
- fattura n. 79 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili agli urbani nella discarica di c/da Misiddi €. 38.486,67;
- fattura n. 165 del 19.10.2011 relativa a corrispettivi per “Servizio a prestazione per carico e scarico per il trattamento delle acque reflue urbane (190805) nella discarica di c/da Misiddi”
€. 1.590,73;
- fattura n. 166 del 19.10.2011 relativa a corrispettivi per “Servizio e prestazione per la bonifica. Lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani” €.5.371,74;
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- fattura n. 121 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “conferimento di rifiuti fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (190805) nella discarica di c/da Misiddi
Campana” €.15.484,34;
- fattura n. 122 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “servizio a prestazione per svuotamento e sgombero di materiale assimilabile ai rifiuti urbani, cod. CER 200301, proveniente dall'Autoparco Comunale” € 25.310,00;
- fattura n. 292 del 31.12.2012 emeSS “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative al contratto di servizio anno 2010 – Periodo dal 01/02/2010 al 31/12/2011 (calcolati in riferimento al Dlg. 231/2002 art. 4 e 5)”, di €. 351.427,55, stornata parzialmente dalla nota di credito n. 238 del 24.9.2014 emeSS “a storno parziale della FT n. 292/2012 “per errato calcolo interessi di mora” relative al contratto di servizio anno 2010 periodo dal 1.2.2010 al 31.12.2010” di €.146.898,66, quindi da pagare per residui
€. 204.528,89, interessi maturati sulle seguenti fatture: n. 21 del 14.4.2010, relativa ad acconto per gestione diretta del primo trimestre 2010, come da PEF previsionale del
13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n. 42 del 18.8.2020 per secondo trimestre PEF del 13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n. 61 del 10.2020 per terzo trimestre PEF 13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n.
83 del 14.6.2011 per saldo 2010 PEF 13.4.2010; n. 78 del 16.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili …” di €. 13.374.68; fattura n. 79 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti assimilabili” di €. 38.486,67;
- fattura n. 303 del 31.12.2012 emeSS “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative al contratto di servizio anno 2011 – Periodo dal 01/02/2011 al 31/12/2011 (calcolati in riferimento al Dgl. 231/2002 art. 4 e 5)” di €. 71.787,10, in relazione ai ritardati pagamenti delle seguenti fatture: fattura n. 51 del 28.4.2011, relativa ad
“acconto per prestazioni relative al primo trimestre 2011”, di €. 770.000,00; n. 84 del
17.6.2011, relativa a “II acconto per prestazioni relative al primo trimestre 2011” di €.
770.000,00; fattura n. 99 del 20.7.2011, relativa a “saldo prestazioni relative al 1 semestre
2011 – Riferimento P.E.F. 2011 trasmesso con Nota n. 4794E del 15.6.2011”, di €.
1.770.335,56; n. 125 del 25.8.2011, “per prestazioni relative ai mesi di luglio e agosto 2011”, di €. 1.103.445,18, fattura n.150 del 30.9.2011, relativa a “saldo prestazioni relative al periodo gennaio – settembre 2011 – Riferimento P.E.F. 2011 del 30.9.2011”, di €.
1.111.853,16; fattura n. 176 del 2.11.2011, “per prestazioni relative al mese di ottobre 2011 –
Pag. 17 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Riferimento PEF 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31; fattura n. 196 del 1.12.2011, “per prestazioni relative al mese di novembre 2011 – Riferimento PEF 2011 del 30.9.2011”, di €.
613.959,31; Fattura n. 1 del 2.1.2012, “per prestazioni relative al mese di dicembre 2011 –
Riferimento PEF 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31; fattura n. 165 del 19.10.2011 per
“Servizio a prestazione per carico e scarico” di €. 1.590,73; fattura n.166 del 19.10.2011 per
“Servizio e prestazione per la bonifica” di € 5.371,74;
- fattura n. 326 del 31.12.2012 emeSS “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative al contratto di servizio anno 2012 – Periodo dal 01/02/2012 al 31/12/2012 (calcolati in riferimento al Dgl. 231/2002 art. 4 e 5)” di €. 8.562,77, in relazione alle seguenti fatture: n. 16 del 10.2.2012, relativa ad “Acconto per prestazioni relative al mese di gennaio 2012”, di €. 550.000,00; n. 30 del 1.3.2012, relativa ad “Acconto per prestazioni relative al mese di febbraio 2012”, di €. 550.000,00; n. 55 del 5.4.2012, per
“saldo prestazioni relative al 1 trimestre 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di
€.867.597,48; fattura n. 76 del 2.5.2012, per “prestazioni relative al mese di aprile 2012 –
Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 129 del 1.6.2012, per “prestazioni relative al mese di maggio 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n.
145 del 2.7.2012, per “prestazioni relative al mese di giugno 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 191 del 1.8.2012, per “prestazioni relative al mese di luglio 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 207 del 3.9.2012, per
“prestazioni relative al mese di agosto 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €.
655.865,83; n. 227 del 1.10.2012, per “prestazioni relative al mese di settembre 2012 –
Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 243 del 2.11.2012, per “prestazioni relative al mese di ottobre 2012 – Riferimento PEF 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n.
272 del 3.12.2012, per “prestazioni relative al mese di novembre 2012 – Riferimento PEF
2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 345 del 31.12.2012, per “prestazioni contratto di servizio a consuntivo anno 2012”, di €. 461.917,27; n. 121 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “conferimento di rifiuti fanghi” di €.15.484,34; n. 122 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “servizio a prestazione per svuotamento” di €.25.310,00;
- fattura n. 80 del 23.4.2014 “per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture relative “ai contratti di servizio anni 2011, 2012 e dal 1.1.2013 al 30.9.2013,
(calcolati in riferimento al Dgl. 231/2002 art. 4 e 5)” di €. 111.802,83, in relazione alle
Pag. 18 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile seguenti fatture: n. 26 del 8.3.2013 “Per prestazioni relative al mese di gennaio e febbraio
2013 – Riferimento PEF 2013 del 08/03/2013”, di €. 1.267.499,28; n. 43 del 4.4.2013 “Per prestazioni relative al mese di marzo 2013 – Riferimento PEF 2013 del 08/03/2013”, di €.
633.749,63; n. 68 del 3.5.2013 “Per prestazioni relative al mese di aprile 2013 – Riferimento
PEF 2013 del 08/03/2013”, di €. 633.749,63; n. 120 del 3.6.2013 “Per prestazioni relative al mese di maggio 2013 – Riferimento PEF 2013 del 08/03/2013”, di €. 633.749,63; n. 139 del
1.7.2013 “Per prestazioni relative al mese di giugno 2013 – Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 21.6.2013”, di €. 646.914,07; n. 154 del 2.8.2013 “Per prestazioni relative al mese di luglio 2013 – Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 30.7.2013”, di €.
665.247,50; n. 168 del 2.9.2013 “Per prestazioni relative al mese di agosto 2013 –
Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 30.7.2013”, di €. 670.247,60; n. 190 del 30.9.2013
“Per prestazioni relative al mese di settembre 2013 – Riferimento PEF 2013 rimodulato in data 30.7.2013, salvo eventuali differenze che saranno successivamente determinate e fatturate a conguaglio”, di €. 670.247,60; n. 310 del 31.12.2013 “Per prestazioni di servizio a consuntivo relative al periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 - – Riferimento PEF 2013 a consuntivo - Periodo dal 1.1.2013 al 30.9.2013”, di €. 55.521,75.
In ordine a dette fatture previo scomputo della somma di € 62.137,91 portata dalla nota di credito n. 264 del 31.12.13 (relativa a riaccredito di premialità dell'anno 2012), la pretesa creditoria ammonta ad € 434.161,84.
3.3.2) In relazione ai crediti maturati nel periodo 2010-2012 il Controparte_2
ha eccepito la prescrizione decennale, mentre il convenuto ha eccepito la maturazione CP_4 del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., a mente del quale “si prescrivono in cinque anni: …… 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”
A tale duplice eccezione la LA attrice ha replicato, con la prima memoria istruttoria, indicando gli atti interruttivi e i riconoscimenti di debito già versati in atti agli allegati 85-95 dell'atto introduttivo.
Ebbene, gli allegati 85, 86 e 87 non fanno riferimento ai crediti maturati prima del 30/9/13, mentre il “riepilogo crediti” datato 23/6/17 (allegato 88 dell'atto di citazione) e il “riepilogo crediti” datato 27/10/17, contengono l'esplicito riferimento al saldo di € 434.161,84 per crediti maturati prima della gestione liquidatoria iniziata il 30.9.2013 e, tuttavia, pure a fronte
Pag. 19 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile di netta contestazione ad opera del convenuto , la curatela attrice Controparte_2 non è stata in grado di fornire prova dell'invio e della ricezione delle suddette note, sì che le stesse risultano prive di efficacia interruttiva della prescrizione.
Risulta, invece, non specificamente contestato l'invio (provato dalla copia della ricevuta dell'invio a mezzo pec) della diffida del 29/7/2020, pure contenente lo specifico riferimento al saldo di € 434.161,84 per crediti maturati prima della gestione liquidatoria iniziata il
30/9/2013.
Ebbene, “Non si applica la prescrizione breve quinquennale agli interessi moratori poiché è neceSSrio che questi interessi siano contraddistinti da periodicità, elemento mancante agli interessi moratori;
affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i crediti di interessi è neceSSrio che vi siano accordi che conferiscano autonomia e periodicità al debito di interessi, distinguendolo dal debito principale che si regola in un'unica soluzione” e ancora
“laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di "un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass. Civ. Cass. Civ. sez. I, 24/04/2024, n.11125; conf. Cass. Civ., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass. Civ., n. 25047 del 2009; Cass. Civ., n. 9695 del 2011).
Pertanto, alla luce dell'atto interruttivo sopra riportato, l'eccezione di prescrizione risulta infondata tanto per i crediti per interessi moratori sopra descritti e complessivamente ammontanti ad € 396.681,59, tanto per i crediti vantati in relazione alle prestazioni indicate nelle fatture n. 78 del 20.12.2010 per €. 13.374.68, n. 79 del 20.12.2010 per €. 38.486,67, n.
165 del 19.10.2011 per €. 1.590,73, n. 166 del 19.10.2011 per €.5.371,74, n. 121 del
22.5.2012 per €.15.484,34, n. 122 del 22.5.2012 per € 25.310,00; per complessivi €
99.618,16.
Dunque, dovranno essere esaminate, anche con riguardo ai crediti vantati per il periodo antecedente all'inizio della gestione commiSSriale, le questioni di merito poste in evidenza negli scritti difensivi.
Pag. 20 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
3.3.3) La domanda di adempimento riguardante i crediti vantati in relazione alle prestazioni indicate nelle fatture n. 78 del 20.12.2010 per €. 13.374.68, n. 79 del 20.12.2010 per €.
38.486,67, n. 165 del 19.10.2011 per €. 1.590,73, n. 166 del 19.10.2011 per €.5.371,74, n. 121 del 22.5.2012 per €.15.484,34, n. 122 del 22.5.2012 per € 25.310,00, per complessivi €
99.618,16, rientra nell'ambito di applicazione del contratto di servizio concluso tra
[...]
e il 31/12/2009 e sue successive integrazioni e, Controparte_1 Controparte_2
tuttavia, non risulta corredata dall'allegazione di regolare impegno di spesa.
Al riguardo, si osserva che la questione del difetto del regolare impegno di spesa è stata sollevata da parte del per la prima volta - e con riguardo a tutti i Controparte_2
crediti per cui è causa - con la terza memoria istruttoria, per essere poi ribadita in comparsa conclusionale.
In materia, tuttavia, non può riconoscersi preclusione processuale alcuna, giacché la questione
è pacificamente rilevabile d'ufficio (Cass. Civ. sez. III, 14/05/2024, n.13159; Cass. Civ. sez.
I, 05/04/2023, n.9364; Cass. Civ. sez. I, 02/01/2014, n.12) e nell'odierna fattispecie processuale, a seguito del rilievo operato dal convenuto con la terza memoria CP_2
istruttoria, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice nella propria memoria di replica, la circostanza non può ritenersi “non contestata” ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ed invero, “Il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto, altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. sez. III, 08/09/2022, n.26510), giacché “Ai sensi dell'art. 167 c.p.c. l'onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, deve coordinarsi con quello di allegazione che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto
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genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata” (Cass. Civ. sez. II, 14/07/2021, n. 20070; conf. sez. VI, 26/11/2020, n.26908).
Dunque, poiché nessuna parte processuale ha allegato in modo specifico i termini degli impegni di spesa assunti dal con riguardo alle prestazioni di Controparte_2
non sussisteva alcun correlato onere di contestazione da parte del Controparte_1 convenuto, sì che l'esistenza degli impegni di spesa non può dirsi provata con CP_2
riguardo ai crediti suddetti.
Ebbene, ai sensi dell'art. 191, primo comma, D Lgs 267/2000 (TUEL), nella formulazione ratione temporis vigente, “
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione
e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo intereSSto
l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione” e, ancora, ai sensi del quarto comma “
4. Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Dunque, in assenza di specifica allegazione e prova di un regolare impegno di spesa
(nemmeno contemplato, contrariamente a quanto prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, nelle fatture dedotte in giudizio), non può dirsi validamente sorta nei confronti del l'obbligazione relativa ai crediti sopra indicati. Controparte_2
3.3.4) A diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda i crediti per interessi moratori, maturati con riferimento a prestazioni eseguite nella vigenza del contratto di servizio, meglio precisati nelle fatture individuate ai nn. 292/12, 303/12, 326/12 e 80/14.
Esse, invero, riguardano la circostanza non contestata del ritardato pagamento, a sua volta avente come presupposto la non contestata regolarità dell'impegno di spesa rispetto all'intera somma dovuta e corrisposta.
Pag. 22 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Rispetto alla quantificazione di tali interessi non è stata moSS alcuna contestazione, mentre il
CTU, in assenza di osservazioni critiche, ne ha riscontrato l'ampia conformità al dettato normativo.
E del resto, quanto all'applicabilità della disciplina degli interessi moratori ex d. lgs 231/2002, si osserva che la posizione dell'ente pubblico partecipante all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d. controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, giacché tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della società, né incide, sotto il profilo giuridico- formale, sulla distinzione tra l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta pur sempre un centro autonomo d'imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive, diverso dall'ente partecipante (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2024, n. 9593; 22/02/2019, n.
5346).
Può dirsi che l'esistenza di un rapporto di alterità giuridica tra la società a partecipazione pubblica e l'ente pubblico partecipante costituisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale la qualificazione della società come longa manus della Pubblica Amministrazione e della sua organizzazione come mera articolazione interna della steSS, per effetto del controllo analogo esercitato dall'ente pubblico sugli organi e l'attività dell'ente privato, assumono rilievo esclusivamente ai fini della spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità per danno erariale esercitata nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 175 del 2016 (cfr. Cass.,
Sez. Un., 22/02/2023, n. 5569; 28/06/2022, n. 20632; 18/05/2022, n. 15979) ed ai fini dell'affidamento diretto di contratti ad opera dell'ente partecipante, a determinate condizioni, in deroga alle regole dell'evidenza pubblica (cfr. art. 16, comma primo, del D.Lgs. n. 175 del
2016), nonché, per converso, ai fini della neceSSria applicazione di tali regole ai contratti stipulati dalla società per l'acquisto di lavori, beni e servizi (cfr. art. 16, comma settimo, del
D.Lgs. n. 175 del 2016).
Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle società d'ambito costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma
Pag. 23 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile quarto, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale consente a tal fine il ricorso alle forme previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui è compresa la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: la società d'ambito costituisce infatti una modalità di gestione di un servizio esercitato in forma associativa e collettiva da tutti gli enti inclusi nell'ambito territoriale ottimale, i quali la costituiscono e vi partecipano in qualità di soci, nominando gli organi sociali ed esercitando i loro diritti di socio in conformità della disciplina civilistica, affidando alla società lo svolgimento del servizio attraverso la stipulazione di appositi contratti, ed attribuendole le potestà pubbliche neceSSrie mediante provvedimenti di natura concessoria, sicché anche il corrispettivo previsto dal contratto di affidamento non è qualificabile come un mero rimborso delle spese sostenute dalla società per il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, costituendo piuttosto la controprestazione dovuta per la gestione dello stesso.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'obbligatorietà della costituzione delle società
d'ambito, che consente di provvedervi anche d'autorità, in mancanza di un'iniziativa volontaria degli enti territoriali intereSSti, trattandosi, come precisato dalla steSS giurisprudenza amministrativa richiamata dalla difesa del ricorrente, di una caratteristica collegata alla gestione ottimale dei servizi pubblici locali per ambiti territoriali omogenei, prevista dalla normativa più recente in conformità ai principi comunitari di adeguatezza ed efficienza dell'organizzazione, che ha comportato il superamento del modello fondato sulla gestione frammentaria dei servizi da parte dei singoli comuni (cfr. Tar Sicilia, Palermo, 10/05/2006, n.
1061), ma non incide sulla natura delle predette società, dotate di personalità giuridica distinta da quella degli enti pubblici che vi partecipano, nonché di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria. Parimenti ininfluente deve ritenersi il trasferimento di beni e funzioni disposto dagli enti pubblici partecipanti in favore della società d'ambito al fine di consentirle di esercitare la propria attività, configurandosi lo stesso come un fenomeno di successione tra enti (cfr. Tar Sicilia, Catania, 26/10/2006, n. 1993; 2/12/2003, n. 1974), attuato mediante atti negoziali o provvedimenti amministrativi, che, lungi dallo smentire, conferma semmai la distinzione tra le rispettive sfere giuridiche, in assenza della quale l'attribuzione potrebbe aver luogo mediante atti aventi efficacia meramente interna all'organizzazione dell'ente pubblico.
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Ebbene, l'autonoma soggettività giuridica di cui sono dotate le società d'ambito rispetto agli enti pubblici che vi partecipano consente di ritenere infondata anche la tesi sostenuta dalla difesa del secondo cui il rapporto d'immedesimazione organica esistente tra la CP_2
società e l'ente pubblico di cui costituisce espressione esclude la configurabilità di un rapporto contrattuale tra gli stessi, riconducibile alla nozione di transazione commerciale di cui al
D.Lgs. n. 231 del 2006 (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2024, n. 23386).
Quanto poi all'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal medesimo decreto in attuazione della direttiva 2000/35/UE trovano applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le Pubbliche Amministrazioni, comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, e sono quindi compatibili anche con il contratto di appalto, come definito dall'art. 1655 cod. civ. (cfr. Cass.,
Sez. III, 25/07/2023, n. 22260).
Dunque, poiché gli interessi pretesi dalla parte attrice, all'esito della CTU, risultano di ammontare inferiore a quelli computabili secondo i criteri direttivi del d. lgs 231/2002 (p. 42 relazione CTU), può essere accolta la domanda formulata dalla LA con riguardo al pagamento di interessi moratori indicati nelle fatture nn. 292/12, 303/12, 326/12 e 80/14 per complessivi € 396.681,59.
3.3.5) In difetto di specifica allegazione e prova degli impegni di spesa, non può trovare accoglimento, per le ragioni sopra già esplicitate, la domanda di adempimento formulata in via principale dalla con riguardo ai restanti Controparte_1
crediti dedotti in atto di citazione e riguardanti gli anni 2014-2017.
In memoria di replica parte attrice ha genericamente dedotto che “tutti i provvedimenti di liquidazione, i mandati di pagamento, le delibere con le quali si pagavano i terzi pignoranti o si contestavano i disservizi o si incaricavano i terzi riportavano sempre l'indicazione del relativo impegno di spesa e del capitolo di bilancio”.
Ora, in disparte la genericità della deduzione, deve dirsi che le suddette circostanze non possono ritenersi in alcun modo idonee a dimostrare la neceSSria asseverazione della copertura finanziaria, giacché, a tutto concedere, idonee a dimostrare la preventiva assunzione
Pag. 25 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile dell'impegno di spesa con riguardo a quanto è stato pagato, non anche in relazione alle odierne pretese dell'attrice.
3.3.6) Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda proposta in via subordinata nei confronti degli amministratori e funzionari , e CP_3 CP_5 CP_6 CP_4 CP_7
per i seguenti due ordini di motivi.
La domanda indica, esplicitamente, quale fatto costitutivo il difetto di un contratto scritto a fondamento delle obbligazioni dedotte da parte attrice.
E', tuttavia, principio di diritto ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Per l'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto obbligatorio tra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale e fornitori di beni o servizi, è indispensabile l'assenza di impegno di spesa. Tuttavia, tale meccanismo non si applica in caso di invalidità dei contratti conclusi con l'ente locale se vi è un impegno contabile registrato. Inoltre, l'azione di arricchimento è considerata sussidiaria e non competente se è possibile recuperare la diminuzione patrimoniale attraverso un'altra azione prevista dalla legge” (Cass. Civ. sez. II, 06/05/2024, n.12164; cfr. Cass. Civ. sez. I,
28/10/2024, n.27814; Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
Dunque, il fatto costitutivo dedotto da parte attrice (assenza di contratto avente forma scritta)
è inidoneo, in via autonoma, a fondare la domanda ex art. 191 TUEL, mentre l'assenza di regolare impegno di spesa non è mai stata dedotta da parte attrice e, addirittura, apertamente contestata da quest'ultima, come visto, in memoria di replica.
In ogni caso, deve osservarsi come, per effetto della ordinanza pronunciata in data 27/9/13, ai sensi dell'art. 191 D. Lgs 152/2006, dal Presidente della Regione Siciliana, “considerata
l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure neceSSrie per addivenire all'affidamento del servizio […]”, disponeva, in ordine a ogni ambito territoriale la nomina di un commiSSrio straordinario, avente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, la funzione di garantire “la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e
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Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni. Gli oneri derivanti da tale attività, per
i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio. In caso di mancata corresponsione di detti oneri, il potrà attingere, previa diffida ai trasferimenti regionali Parte_5 non vincolanti destinati ai suddetti enti locali”.
Ebbene, in ragione del potere sostitutivo attribuito al commiSSrio straordinario non appare prospettabile alcuno dei presupposti indicati dall'art. 191 TUEL ai fini della configurabilità della responsabilità di amministratori e funzionari.
Ed invero, tutti i poteri gestori erano esercitati dal commiSSrio in nome e per conto dei
Comuni, sì che l'amministrazione comunale era esclusa da ogni determinazione in ordine alla determinazione riguardante la “continuità del servizio” sì che non può appare sostenibile che alcuno dei funzionari o degli amministratori del abbia disposto Controparte_2 la “acquisizione di beni o servizi” o abbia reso “possibili le singole prestazioni”, secondo previsione di cui all'art. 191 TUEL.
Invero, l'attività provvedimentale dell'amministrazione comunale, secondo lo schema della gestione commiSSriale, si limitava alla liquidazione (o al rifiuto di liquidazione) delle somme inserite nella contabilità separata quali spese proporzionalmente ripartite tra i comuni originariamente partecipanti alla società d'ambito.
Quanto sopra vale – in modo convergente - a precludere l'accoglimento della domanda subordinata proposta ex art. 191 TUEL.
3.3.7) E' conseguentemente inammissibile la domanda surrogatoria del pari posta in via subordinata dalla LA attrice.
Ed invero, parte attrice chiede di “ritenere e dichiarare che il è Controparte_2 tenuto ai sensi dell'art. 2040 c.c. [rectius dell'art. 2041 c.c.] al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, in favore dei convenuti On. arch. , ON CP_4
Dr. , OT.SS e Ing. , per le Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
quote a ciascuno spettanti secondo la ripartizione sopra indicata, della complessiva somma di €.6.766.714,90” e, “conseguentemente, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. surrogando la
nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti Controparte_1
convenuti nei confronti del , condannare il al Controparte_2 CP_2 CP_2
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pagamento a favore della della predetta Controparte_1 somma di €. 6.766.714,90, oltre interessi moratori sino al soddisfo”.
Tuttavia, difettando la responsabilità ex art. 191 TUEL di amministratori e funzionari, questi ultimi non appaiono legittimati ex art. 2041 c.c. nei confronti del sì che risulta CP_2 mancante l'oggetto stesso della domandata surrogazione.
3.3.8) Seguendo la impostazione contabile del convenuto , sì Controparte_2
come illustrata in comparsa di costituzione e risposta, nel corso dell'anno di esercizio 2015 era maturato, nei rapporti di dare/avere con la un credito dell'Ente Controparte_1 comunale pari ad € 1.271.136,28, posto in compensazione con il credito riconosciuto, per quell'anno, in favore della come pari ad € 1.048.922,70. Parte_6
Da siffatta compensazione residuava, quindi, un credito del pari ad € 222.213,49 che, CP_2 portato in compensazione con le competenze spettanti alla per l'anno Controparte_1
2017, conduce a un saldo creditorio finale, in favore del , pari ad Controparte_2
€ 32.154,83.
Il CTU ha, tuttavia, all'esito dell'esame delle Determine Dirigenziali di liquidazione delle somme pignorate, rilevato che “l'importo di Euro 249.171,44 è stato imputato al pagamento della fattura n. 151/PA del 15/09/2015, giuste D.D. nn. 278-644-867-907-997 del 2016, come evidenziato nel paragrafo n.
1. Le ulteriori somme di cui ai pignoramenti subiti dall'Ente risultano imputate, con le relative Determine Dirigenziali presenti in atti, al pagamento di fatture emesse dalla che non sono oggetto del giudizio di che trattasi”. Controparte_1
Detti rilievi non sono contestati nelle osservazioni prodotte dalla difesa del
[...]
, giacché la relazione del CTP, con riguardo all'anno 2015, pone in evidenza Controparte_2
soltanto le spese sostenute per interventi sostitutivi evidenziando come dalle stesse sorga la posta creditoria – non evidenziata in comparsa di risposta – di € 3.204.174,22.
Orbene, è indubbio che le somme pagate per effetto del pignoramento presso terzi subito dall' vadano imputate a pagamento del saldo dei crediti vantati dalla curatela CP_9
attrice.
Tuttavia, gli esiti della CTU, come visto non criticati sullo specifico punto, escludono che almeno per € 249.171,44 detti esborsi poSSno imputarsi a pagamento dei crediti vantati, per gli esercizi precedenti al 2015, dalla LA.
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Quanto agli oneri per interventi sostitutivi sostenuti dall'Ente, ricostruite secondo la tardiva allegazione operata con le osservazioni alla CTU, può al massimo sostenersi che gli stessi valgano a neutralizzare le poste creditorie riferite alle corrispondenti prestazioni fatturate dalla e contestate nella loro effettività, non anche a compensare crediti della Controparte_1
fallita rinvenienti da annualità precedenti, come, per l'appunto, il credito per interessi moratori, unico qui riconosciuto in favore dell'attrice.
Da quanto sopra esposto, dunque, può escludersi la sussistenza del saldo creditorio finale indicato dal convenuto in € 32.154,83, dato peraltro smentito dalla steSS relazione CP_2 del CTP dell'Ente, il quale così conclude, in sede di osservazioni alla CTU: “Quanto sopra analiticamente descritto determina un debito finale del nei confronti della CP_2 [...] di Euro 21.639,74”. Parte_7
3.3.9) A sostegno della propria eccezione di compensazione il Controparte_2
ha invocato anche il contenuto decreto del ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 15-
91 del 17.10.2016 (all. 75 della comparsa di risposta).
Detto provvedimento, tuttavia, contempla il piano di rimborso di anticipazioni di caSS erogate in relazione ad emergenze attinenti la gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L. R.
6/09, senza alcun riferimento concreto ad erogazioni effettuate dall'ente comunale in favore di
Controparte_1
Del pari inconferente appare il richiamo alle note Prot. N. 2613E/2010, poiché non prodotta in giudizio, e Prot. N. 15320 del 10.12.2012 (all. 74 comparsa di risposta) inviata dalla
[...]
ai singoli comuni soci, poiché attestante l'esistenza di un'anticipazione volta Controparte_1
a “defalcare” il credito vantato dalla società d'ambito nei confronti del Controparte_2
per l'ammontare complessivo di € 1.693.665,05.
[...]
In relazione a detta ultima somma posta in compensazione, il CTU ha osservato che
“dall'esame della documentazione in atti non è stato possibile stabilire se ed eventualmente con quali modalità la predetta somma sia stata compensata con i crediti [rectius, “debiti”] vantati da parte del . CP_2
Ad ogni modo, alla chiusura dell'esercizio del 2012, anno della suddetta comunicazione, il bilancio approvato dall'assemblea dei comuni soci (ivi compreso l'odierno convenuto) riportava un saldo debitorio a carico del , per la specifica voce Controparte_2
“crediti per interessi attivi anni 2010-2011-2012”, pari ad € 431.777,00.
Pag. 29 a 31 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Dunque, all'esito dell'erogazione dell'anticipazione di cui sopra, residuava un credito per interessi moratorio riguardante gli stessi esercizi cui fanno riferimento le fatture dedotte dall'attrice in atto introduttivo, riconosciuto mediante approvazione del bilancio dallo stesso odierno convenuto, del tutto compatibile con il credito qui accertato.
Non essendovi crediti del da porre in compensazione con lo specifico debito per CP_2
interessi moratori qui accertato, deve essere rigettata la relativa eccezione del convenuto, con conseguente sua condanna al pagamento della somma di € 396.681,59.
4) Le spese di lite.
Nei rapporti tra il e la LA attrice le spese seguono la soccombenza e sono CP_2
liquidate come da dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati in considerazione della concreta articolazione delle questioni dedotte.
Analogamente, nei rapporti tra la LA attrice e gli altri convenuti occorre procedere alla liquidazione delle spese secondo soccombenza, alla luce dei valori medi di cui al D.M. 55/14, ridotti in ragione della minore complessità delle questioni sottese alle difese di ciascuno dei convenuti vittoriosi, nonché con riferimento al valore del petitum precisato con riguardo a ciascuno di essi.
In ragione del principio di causalità e del complessivo esito degli accertamenti e della lite, le spese di CTU, separatamente liquidate, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto e della attrice, in solido tra loro, con pari Controparte_2 CP_1
ripartizione nei rapporti interni.
La compleSS articolazione delle difese esclude la ricorrenza dei presupposti dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
1) condanna il a pagare in favore della LA attrice la Controparte_2 somma di € 396.681,59;
2) rigetta la restante domanda attorea;
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3) condanna il a rifondere la attrice delle spese di lite Controparte_2 CP_1
che liquida in complessivi € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
4) condanna la attrice a rifondere i restanti convenuti delle spese di lite nella CP_1
seguente misura:
- in favore di € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese ON
generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese CP_4
generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maria
Cucchiara, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- in favore di € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario Controparte_6
delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle Controparte_5
spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
- in favore di € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle Controparte_7
spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge;
5) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico del convenuto e della LA attrice, in solido tra loro, con pari ripartizione Controparte_2
nei rapporti interni.
Marsala, 25/1/2025.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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