TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, iscritta al n. 1582 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a S. Larce, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Garibaldi n. C.F._1
16, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Nisi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo C.F._2
Mirabello n. 18, presso lo studio dell'Avv. Laura Benedetta Giachino che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6 agosto 2000 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Nepi
(VT), parte II, serie C, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
il 19 luglio 2001, il 28 gennaio 2003, e Per_1 Persona_2 [...]
il 13 ottobre 2004, tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti; che sono separati per effetto della sentenza n. 1103/2008 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 5 novembre 2008; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. compensare integralmente tra le parti le spese legali;
3. ordinare al Comune di Nepi (VT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Nepi
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, iscritta al n. 1582 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a S. Larce, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Garibaldi n. C.F._1
16, presso lo studio dell'Avv. Giuliano Nisi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Carlo C.F._2
Mirabello n. 18, presso lo studio dell'Avv. Laura Benedetta Giachino che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 19 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6 agosto 2000 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Nepi
(VT), parte II, serie C, n. 12).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
il 19 luglio 2001, il 28 gennaio 2003, e Per_1 Persona_2 [...]
il 13 ottobre 2004, tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
autosufficienti; che sono separati per effetto della sentenza n. 1103/2008 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 5 novembre 2008; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. compensare integralmente tra le parti le spese legali;
3. ordinare al Comune di Nepi (VT) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Nepi
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 3 di 3