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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3234/2024 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
AVV. TEODORO DANIELE C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente in [...], con studio in Siracusa Viale Scala Greca n. 163/C, rappresentato e difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
All'udienza di discussione del 21.10.2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
----------
Con ricorso depositato il 27.9.2024 l'avv. Daniele Teodoro ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 20/06/2024 -comunicato all'opponente in data 31/08/2024- dal giudice monocratico penale di questo Tribunale, con cui gli è stata liquidata la somma di € 630,66, al netto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis T.U. Spese di Giustizia, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di AR KA nel procedimento penale n. 1996/21 R.G.
Dibattimento (n. 9653/16 R.G.N.R.), definito con sentenza 1952/2024 del 28/05/2024.
pagina 1 di 3 Ha censurato l'esiguità del compenso genericamente liquidato in violazione dei criteri tabellari ed anche del protocollo in uso presso questo tribunale per la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario.
Ha quindi chiesto la liquidazione del compenso richiesto con l'istanza di liquidazione e in subordine il compenso nelle minor somma indicata.
Instaurato il contraddittorio il non si è costituito. CP_1
In esito all'udienza cartolare del 21.10.2025 la causa è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c.
--------
Preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
L'avv. Teodoro ha documentato l'attività svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile.
Quest'ultimo è stato tratto al giudizio del tribunale con citazione diretta ex art. 550 c.p.p. e si è dato corso al dibattimento con l'assunzione di prove orali. All'esito il processo è stato definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.
L'avv. Teodoro ha svolto l'attività defensionale in favore dell'imputato cosicché gli spettano la fase studio, quella istruttoria e quella decisionale.
Non spetta l'attività introduttiva perché non consta che l'avv. Teodoro abbia fatto richieste di riti alternativi o compiuto attività che possa considerarsi introduttiva rispetto all'attività processuale svolta.
Ciò precisato, vanno liquidati i compensi previsti per le suddette fasi in base al DM 55/14 e succ. agg. secondo i parametri stabiliti per i giudizi penali avanti al giudice monocratico, da quantificarsi nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso concreto.
I compensi vanno quindi così determinati:
fase studio € 237,00;
fase istruttoria € 284,00;
fase decisionale € 709,00;
e così nel totale € 1230 da ridursi di un terzo a norma dell'art. 106 bis DPR 115/2002 in € 820,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
pagina 2 di 3 Stante la parziale soccombenza le spese vanno compensate per un terzo e poste a carico del CP_1
resistente per i restanti due terzi da liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 3234/2024 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Daniele Teodoro, per la causale di cui sopra, il compenso di € 820,00, già ridotto ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, ponendolo a carico dell'Erario.
Compensa per un terzo le spese processuali e condanna il resistente al pagamento in favore CP_1 dell'opponente dei restanti due terzi che liquida in € 221 per compensi ed in € 84 per spese, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie nella misura del 15%,.
Così deciso in Siracusa 31.10.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott. Veronica Milone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 DLvo 150/2011,
proposto da:
AVV. TEODORO DANIELE C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente in [...], con studio in Siracusa Viale Scala Greca n. 163/C, rappresentato e difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
-resistente -
All'udienza di discussione del 21.10.2025 il Presidente delegato ha deciso la causa come da sentenza che si è riservato di depositare nel termine di cui all'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c..
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Con ricorso depositato il 27.9.2024 l'avv. Daniele Teodoro ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 20/06/2024 -comunicato all'opponente in data 31/08/2024- dal giudice monocratico penale di questo Tribunale, con cui gli è stata liquidata la somma di € 630,66, al netto della riduzione di un terzo ex art. 106 bis T.U. Spese di Giustizia, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di AR KA nel procedimento penale n. 1996/21 R.G.
Dibattimento (n. 9653/16 R.G.N.R.), definito con sentenza 1952/2024 del 28/05/2024.
pagina 1 di 3 Ha censurato l'esiguità del compenso genericamente liquidato in violazione dei criteri tabellari ed anche del protocollo in uso presso questo tribunale per la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario.
Ha quindi chiesto la liquidazione del compenso richiesto con l'istanza di liquidazione e in subordine il compenso nelle minor somma indicata.
Instaurato il contraddittorio il non si è costituito. CP_1
In esito all'udienza cartolare del 21.10.2025 la causa è stata posta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ult.co. c.p.c.
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Preliminarmente va rilevato che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
L'avv. Teodoro ha documentato l'attività svolta quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile.
Quest'ultimo è stato tratto al giudizio del tribunale con citazione diretta ex art. 550 c.p.p. e si è dato corso al dibattimento con l'assunzione di prove orali. All'esito il processo è stato definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.
L'avv. Teodoro ha svolto l'attività defensionale in favore dell'imputato cosicché gli spettano la fase studio, quella istruttoria e quella decisionale.
Non spetta l'attività introduttiva perché non consta che l'avv. Teodoro abbia fatto richieste di riti alternativi o compiuto attività che possa considerarsi introduttiva rispetto all'attività processuale svolta.
Ciò precisato, vanno liquidati i compensi previsti per le suddette fasi in base al DM 55/14 e succ. agg. secondo i parametri stabiliti per i giudizi penali avanti al giudice monocratico, da quantificarsi nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso concreto.
I compensi vanno quindi così determinati:
fase studio € 237,00;
fase istruttoria € 284,00;
fase decisionale € 709,00;
e così nel totale € 1230 da ridursi di un terzo a norma dell'art. 106 bis DPR 115/2002 in € 820,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
pagina 2 di 3 Stante la parziale soccombenza le spese vanno compensate per un terzo e poste a carico del CP_1
resistente per i restanti due terzi da liquidarsi secondo dispositivo in base al DM 55/14 e succ agg, tenuto conto del valore della causa, nei valori minimi attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta dal caso.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 3234/2024 R.G., così provvede:
in parziale accoglimento dell'opposizione, liquida in favore dell'avv. Daniele Teodoro, per la causale di cui sopra, il compenso di € 820,00, già ridotto ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, ponendolo a carico dell'Erario.
Compensa per un terzo le spese processuali e condanna il resistente al pagamento in favore CP_1 dell'opponente dei restanti due terzi che liquida in € 221 per compensi ed in € 84 per spese, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie nella misura del 15%,.
Così deciso in Siracusa 31.10.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3