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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2836/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19557/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190197814848501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2080/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava nei confronti della Regione Lazio una cartella di pagamento notificata il 25.9.2024 di € 324,71 ai fini della tassa auto 2017, in relazione al veicolo con targa Targa_1
Parte ricorrente deduceva la mancata proprietà dell'auto tassata, intestata dalla madre, Nominativo_1,
deceduta il 24.5.2017. Invocava la visura del PRA di Roma, che evidenziava l'acquisto dell'auto nel 1999.
Il ricorrente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario con atto notarile del 2017, precisando che la sua quota era stata sottoposta a pignoramento immobiliare da Do Bank con assegnazione dell'intero credito nella procedura esecutiva RGE 997/2020 davanti al Tribunale di Roma. Ex art. 490 c.c. non sarebbe tenuto al pagamento di debiti oltre il valore dei beni pervenutigli. Era stata chiesta al PRA di
Roma la perdita di possesso. Lamentava inoltre l'intervenuta prescrizione della pretesa ai fini della tassa auto. Allegava la cartella impugnata, l'accettazione con beneficio d'inventario, il citato pignoramento e la perdita di possesso.
Si costituiva la Regione Lazio, che chiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'A.d.E.R. e che chiedeva dichiararsi inammissibile o improcedibile il ricorso. Allegava dati PRA del veicolo, provvedimento di discarico delle sanzioni e prospetto A.d.E.R. Invocava la sospensione Covid. Segnalava il pagamento integrale della cartella.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, il ricorrente ha chiarito che il pagamento della cartella non è stato effettuato per acquiscenza ma per evitare i pregiudizi della riscossione.
Rileva la Corte che la ragione assorbente ai fini del decidere è costituita dalla deduzione, fondata, di intervenuta prescrizione della pretesa, in quanto, anche considerando la sospensione emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, la tassa auto del 2017, al momento della notifica nel 2024, è indubbiamente prescritta.
La cartella impugnata è il primo atto con cui la pretesa ai fini della tassa auto viene avanzata (L. Regione
Lazio, n. 12/2011, art. 1, comma 85), per cui un'eventuale integrazione del contraddittorio verso l'A.d.E.R. non aggiungerebbe elementi utili ai fini del decidere.
Per tale ragione il ricorso va accolto. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità della fattispecie decisa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
AB Cuppone
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19557/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190197814848501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2080/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava nei confronti della Regione Lazio una cartella di pagamento notificata il 25.9.2024 di € 324,71 ai fini della tassa auto 2017, in relazione al veicolo con targa Targa_1
Parte ricorrente deduceva la mancata proprietà dell'auto tassata, intestata dalla madre, Nominativo_1,
deceduta il 24.5.2017. Invocava la visura del PRA di Roma, che evidenziava l'acquisto dell'auto nel 1999.
Il ricorrente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario con atto notarile del 2017, precisando che la sua quota era stata sottoposta a pignoramento immobiliare da Do Bank con assegnazione dell'intero credito nella procedura esecutiva RGE 997/2020 davanti al Tribunale di Roma. Ex art. 490 c.c. non sarebbe tenuto al pagamento di debiti oltre il valore dei beni pervenutigli. Era stata chiesta al PRA di
Roma la perdita di possesso. Lamentava inoltre l'intervenuta prescrizione della pretesa ai fini della tassa auto. Allegava la cartella impugnata, l'accettazione con beneficio d'inventario, il citato pignoramento e la perdita di possesso.
Si costituiva la Regione Lazio, che chiedeva l'integrazione del contraddittorio con l'A.d.E.R. e che chiedeva dichiararsi inammissibile o improcedibile il ricorso. Allegava dati PRA del veicolo, provvedimento di discarico delle sanzioni e prospetto A.d.E.R. Invocava la sospensione Covid. Segnalava il pagamento integrale della cartella.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 23.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, il ricorrente ha chiarito che il pagamento della cartella non è stato effettuato per acquiscenza ma per evitare i pregiudizi della riscossione.
Rileva la Corte che la ragione assorbente ai fini del decidere è costituita dalla deduzione, fondata, di intervenuta prescrizione della pretesa, in quanto, anche considerando la sospensione emergenziale di cui al D.L. n. 18/2020 e successive modifiche, la tassa auto del 2017, al momento della notifica nel 2024, è indubbiamente prescritta.
La cartella impugnata è il primo atto con cui la pretesa ai fini della tassa auto viene avanzata (L. Regione
Lazio, n. 12/2011, art. 1, comma 85), per cui un'eventuale integrazione del contraddittorio verso l'A.d.E.R. non aggiungerebbe elementi utili ai fini del decidere.
Per tale ragione il ricorso va accolto. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese sono compensate, attesa la particolarità della fattispecie decisa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
AB Cuppone