TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1854/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1854/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO LL COSTANZA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti Controparte_1
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. VILLANO ROSARIA giusta procura in atti. P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI giusta procura in atti.
ZI MA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice alleava di avere conferito, nell'anno 2014, incarico professionale alla convenuta al fine di ottenere l'accertamento dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute (in quanto già invalida civile iscritta nelle liste di collocamento pagina 1 di 6 mirato) e l'adeguamento delle proprie mansioni di lavoro nell'ambito del rapporto lavorativo con la lamentava una serie di inadempimenti professionali e chiedeva il Controparte_4 risarcimento del danno subito sia quale perdita di chances che quale danno morale.
Si costituiva la convenuta contestando genericamente l'inadempimento e la sussistenza di qualsivoglia danno e chiedendo di chiamare in garanzia le proprie compagnie di assicurazione.
Si costituiva la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2
Cont Si costituiva anche eccependo la inoperatività della polizza e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha imputato alla convenuta le seguenti condotte, da qualificarsi come adempimento negligente ed imperito del mandato professionale conferito;
- l'avere incoato a distanza di ben due anni un giudizio inappropriato, ovvero un ricorso ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Catania, Sezione lavoro iscritto al n. 10294/2016 chiedendo di accertare a) lo stato attuale di salute della sig.ra ; b) accertare le cause Parte_1 della malattia lamentata, il nesso di causalità tra queste e le mansioni svolte;
c) l'entità dei danni subiti della ricorrente”, dichiarato dal Tribunale inammissibile perché non deputato ad ottenere provvedimenti inibitori ovvero incidenti sullo ius variandi del datore di lavoro e per la
“genericità delle allegazioni e deduzioni, …. lacune … che non possono essere colmate attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio”;
- di non essere stata informata dell'esito del giudizio, se non nel 2019 quando dava incarico ad altro legale di consultare il fascicolo informatico del procedimento;
- di non avere effettuato alcuna contestazione alla comunicazione della propria azienda (che, in data 19/12/2016, le comunicava il trasferimento presso l'unità produttiva centro cottura di
Pianezza (TO) a decorrere dal giorno 29/12/2016 in quanto era cessata la gestione dell'appalto presso il Comune di Catania e la gestione subentrante Controparte_5 aveva deciso di non assumerla in palese violazione delle disposizioni di cui al CCNL
[...]
Turismo PP EE;
- che non aveva tutelato il suo diritto nei confronti della subentrante alla costituzione coattiva del pagina 2 di 6 rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di passaggio di gestione;
- che non aveva riscontrato gli inviti della alla visita medica obbligatoria ed alla presa di CP_4 servizio, con la conseguenza che la società datrice di lavoro, prendendo atto della mancata presentazione presso il centro cottura di Pianezza della RA , effettuava Parte_1 contestazione disciplinare ex art. 7 Legge n. 300/1970, (anch'essa rimasta priva del necessario riscontro) e, in data 28/9/2017, la licenziava per giusta causa;
- che, solo a questo punto, la convenuta trasmetteva una impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ma priva della necessaria sottoscrizione del lavoratore e dello stesso difensore;
- che con ricorso del 28/03/2018, iscritto al n. 3266/2018 R.G., la convenuta impugnava il licenziamento ed induceva l'attrice a non accettare una proposta transattiva della CP_4 che detto giudizio si concludeva sfavorevolmente in quanto il Tribunale dichiarava la decadenza della attrice “dall'impugnativa di licenziamento del 28.9.2017 in relazione al disposto di cui all'art. 6 legge 604/1966 in quanto proposta a mezzo raccomandata a.r. data 8.11.2017 priva della necessaria sottoscrizione del lavoratore oltre che quella del procuratore” e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno per l'adibizione a mansioni non consone al proprio stato di salute, “in quanto proposta nell'ambito del giudizio c.d. " " non CP_6 rientrante nell'ambito di applicazione del rito speciale previsto ex lege 92/12 per i licenziamenti”.
§§§
I fatti costitutivi dedotti attengono alla responsabilità per inadempimento (ex art. 1218 e 1176 comma 2 c.c.) del contratto d'opera professionale stipulato tra l'attrice e Parte_1
l'Avv. Germana Vincenza ed avente ad oggetto l'assistenza tecnica giudiziale nel rapporto di lavoro con la CP_4
In via generale, le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non certo a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del pagina 3 di 6 cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13;
Cass. n. 8863/11; Cass. n. 6967/06).
In particolare, i parametri di diligenza sono quelli fissati dall'art. 1176 comma 2 c.c., riferiti al professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ora, per giurisprudenza affermata, "la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole"
(Cass. 24544/2009).
Ed inoltre, "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 11-08-2005 n. 16846).
A fronte di tali principi di diritto, il riparto dell'onere probatorio è nel senso che il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cass. 18/04/2007 n.
9238).
§§§
Pacifico e non contestato è il conferimento da parte dell'attrice del mandato professionale di assistenza giudiziale avente ad oggetto quanto dedotto nell'atto di citazione.
Dalla documentazione prodotta, inoltre, risulta effettivamente la violazione dei doveri di diligenza e perizia da parte della convenuta, in particolare:
pagina 4 di 6 - la scelta dello strumento del ricorso ex art. 696 c.p.c. è stata inappropriata, perché non idonea ad ottenere il risarcimento del danno per essere stata adibita a mansioni non idonee, perché priva del requisito dell'urgenza e perché non idonea ad ottenere un adeguamento delle mansioni (cfr, ordinanza decisoria in atti);
- la convenuta ha omesso ogni contestazione alla (ditta presso la quale la attrice era CP_4 assunta con contratto a tempo indeterminato) circa il trasferimento presso una sede di
Torino e circa l'invito a presentarsi a visita medica (cfr. le missive di trasmissione dei certificati medici e di contestazioni provenienti direttamente dall'attrice);
- la convenuta ha omesso ogni contestazione circa la decisione dell'Azienda subentrante alla nell'appalto presso il Comune di Catania di non assumerla, nonostante CP_4
l'appartenenza alle liste di collocamento speciali;
- la convenuta ha contestato in modo inefficace il licenziamento della (non CP_4 sottoscrivendo la raccomandata di contestazione e non facendola sottoscrivere alla lavoratrice) ed ha proposto una domanda risarcitoria inammissibile in relazione al ricorso cd. OR.
Tuttavia, è principio pacifico in giurisprudenza che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (tra le altre, Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).
Nel caso in esame, con riferimento alla domanda di risarcimento danni per essere stata adibita a mansioni troppo pesanti, non vi è in atti alcun documento dal quale desumere a quali effettive e concrete mansioni penalizzanti la attrice sia stata adibita presso la le condizioni di salute CP_4 di partenza all'inizio del rapporto lavorativo, l'aggravamento di dette condizioni ed il nesso causale tra questo eventuale aggravamento e le mansioni affidate;
infatti, la relazione medico legale di parte eseguita sulla persona dell'attrice su consiglio della convenuta non è presente tra le produzioni documentali. Inoltre, dalle produzioni di controparte (all. A e B della memoria I termine) risulta che l'attrice fosse stata sottoposta a visita medica in data 5.3.2014 ed adibita alle mansioni per cui era stata dichiarata idonea.
Con riferimento al licenziamento, motivato per la mancata presentazione a visita medica ed al servizio presso la sede di Torino, non v'è in atti alcun elemento che consenta di effettuare una pagina 5 di 6 prognosi favorevole circa l'esito di una eventuale impugnazione corretta;
infatti è innegabile che la non aveva più posti di lavoro a Catania e che la visita medica dovesse necessariamente Pt_2 essere svolta presso lo stabilimento ove si trovavano i macchinari che dovevano essere impiegati dalla lavoratrice;
inoltre non vi è in atti alcuna traccia della proposta transattiva formulata all'attrice e dei motivi per i quali l'attrice ha ritenuto di non accettarla.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.
Si compensano tra la convenuta e le terze chiamate in causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- Compensa le spese tra la convenuta e le terze chiamate.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1854/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO LL COSTANZA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti Controparte_1
CONVENUTO
e nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. VILLANO ROSARIA giusta procura in atti. P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. BOTTAZZOLI GIOVANNI giusta procura in atti.
ZI MA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice alleava di avere conferito, nell'anno 2014, incarico professionale alla convenuta al fine di ottenere l'accertamento dell'aggravamento delle proprie condizioni di salute (in quanto già invalida civile iscritta nelle liste di collocamento pagina 1 di 6 mirato) e l'adeguamento delle proprie mansioni di lavoro nell'ambito del rapporto lavorativo con la lamentava una serie di inadempimenti professionali e chiedeva il Controparte_4 risarcimento del danno subito sia quale perdita di chances che quale danno morale.
Si costituiva la convenuta contestando genericamente l'inadempimento e la sussistenza di qualsivoglia danno e chiedendo di chiamare in garanzia le proprie compagnie di assicurazione.
Si costituiva la eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. CP_2
Cont Si costituiva anche eccependo la inoperatività della polizza e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha imputato alla convenuta le seguenti condotte, da qualificarsi come adempimento negligente ed imperito del mandato professionale conferito;
- l'avere incoato a distanza di ben due anni un giudizio inappropriato, ovvero un ricorso ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Catania, Sezione lavoro iscritto al n. 10294/2016 chiedendo di accertare a) lo stato attuale di salute della sig.ra ; b) accertare le cause Parte_1 della malattia lamentata, il nesso di causalità tra queste e le mansioni svolte;
c) l'entità dei danni subiti della ricorrente”, dichiarato dal Tribunale inammissibile perché non deputato ad ottenere provvedimenti inibitori ovvero incidenti sullo ius variandi del datore di lavoro e per la
“genericità delle allegazioni e deduzioni, …. lacune … che non possono essere colmate attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio”;
- di non essere stata informata dell'esito del giudizio, se non nel 2019 quando dava incarico ad altro legale di consultare il fascicolo informatico del procedimento;
- di non avere effettuato alcuna contestazione alla comunicazione della propria azienda (che, in data 19/12/2016, le comunicava il trasferimento presso l'unità produttiva centro cottura di
Pianezza (TO) a decorrere dal giorno 29/12/2016 in quanto era cessata la gestione dell'appalto presso il Comune di Catania e la gestione subentrante Controparte_5 aveva deciso di non assumerla in palese violazione delle disposizioni di cui al CCNL
[...]
Turismo PP EE;
- che non aveva tutelato il suo diritto nei confronti della subentrante alla costituzione coattiva del pagina 2 di 6 rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di passaggio di gestione;
- che non aveva riscontrato gli inviti della alla visita medica obbligatoria ed alla presa di CP_4 servizio, con la conseguenza che la società datrice di lavoro, prendendo atto della mancata presentazione presso il centro cottura di Pianezza della RA , effettuava Parte_1 contestazione disciplinare ex art. 7 Legge n. 300/1970, (anch'essa rimasta priva del necessario riscontro) e, in data 28/9/2017, la licenziava per giusta causa;
- che, solo a questo punto, la convenuta trasmetteva una impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ma priva della necessaria sottoscrizione del lavoratore e dello stesso difensore;
- che con ricorso del 28/03/2018, iscritto al n. 3266/2018 R.G., la convenuta impugnava il licenziamento ed induceva l'attrice a non accettare una proposta transattiva della CP_4 che detto giudizio si concludeva sfavorevolmente in quanto il Tribunale dichiarava la decadenza della attrice “dall'impugnativa di licenziamento del 28.9.2017 in relazione al disposto di cui all'art. 6 legge 604/1966 in quanto proposta a mezzo raccomandata a.r. data 8.11.2017 priva della necessaria sottoscrizione del lavoratore oltre che quella del procuratore” e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno per l'adibizione a mansioni non consone al proprio stato di salute, “in quanto proposta nell'ambito del giudizio c.d. " " non CP_6 rientrante nell'ambito di applicazione del rito speciale previsto ex lege 92/12 per i licenziamenti”.
§§§
I fatti costitutivi dedotti attengono alla responsabilità per inadempimento (ex art. 1218 e 1176 comma 2 c.c.) del contratto d'opera professionale stipulato tra l'attrice e Parte_1
l'Avv. Germana Vincenza ed avente ad oggetto l'assistenza tecnica giudiziale nel rapporto di lavoro con la CP_4
In via generale, le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non certo a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del pagina 3 di 6 cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. n. 18612/13;
Cass. n. 8863/11; Cass. n. 6967/06).
In particolare, i parametri di diligenza sono quelli fissati dall'art. 1176 comma 2 c.c., riferiti al professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Ora, per giurisprudenza affermata, "la responsabilità professionale dell'avvocato deriva dall'obbligo (art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 cod. civ.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti;
a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole"
(Cass. 24544/2009).
Ed inoltre, "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 11-08-2005 n. 16846).
A fronte di tali principi di diritto, il riparto dell'onere probatorio è nel senso che il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cass. 18/04/2007 n.
9238).
§§§
Pacifico e non contestato è il conferimento da parte dell'attrice del mandato professionale di assistenza giudiziale avente ad oggetto quanto dedotto nell'atto di citazione.
Dalla documentazione prodotta, inoltre, risulta effettivamente la violazione dei doveri di diligenza e perizia da parte della convenuta, in particolare:
pagina 4 di 6 - la scelta dello strumento del ricorso ex art. 696 c.p.c. è stata inappropriata, perché non idonea ad ottenere il risarcimento del danno per essere stata adibita a mansioni non idonee, perché priva del requisito dell'urgenza e perché non idonea ad ottenere un adeguamento delle mansioni (cfr, ordinanza decisoria in atti);
- la convenuta ha omesso ogni contestazione alla (ditta presso la quale la attrice era CP_4 assunta con contratto a tempo indeterminato) circa il trasferimento presso una sede di
Torino e circa l'invito a presentarsi a visita medica (cfr. le missive di trasmissione dei certificati medici e di contestazioni provenienti direttamente dall'attrice);
- la convenuta ha omesso ogni contestazione circa la decisione dell'Azienda subentrante alla nell'appalto presso il Comune di Catania di non assumerla, nonostante CP_4
l'appartenenza alle liste di collocamento speciali;
- la convenuta ha contestato in modo inefficace il licenziamento della (non CP_4 sottoscrivendo la raccomandata di contestazione e non facendola sottoscrivere alla lavoratrice) ed ha proposto una domanda risarcitoria inammissibile in relazione al ricorso cd. OR.
Tuttavia, è principio pacifico in giurisprudenza che "ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (tra le altre, Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010).
Nel caso in esame, con riferimento alla domanda di risarcimento danni per essere stata adibita a mansioni troppo pesanti, non vi è in atti alcun documento dal quale desumere a quali effettive e concrete mansioni penalizzanti la attrice sia stata adibita presso la le condizioni di salute CP_4 di partenza all'inizio del rapporto lavorativo, l'aggravamento di dette condizioni ed il nesso causale tra questo eventuale aggravamento e le mansioni affidate;
infatti, la relazione medico legale di parte eseguita sulla persona dell'attrice su consiglio della convenuta non è presente tra le produzioni documentali. Inoltre, dalle produzioni di controparte (all. A e B della memoria I termine) risulta che l'attrice fosse stata sottoposta a visita medica in data 5.3.2014 ed adibita alle mansioni per cui era stata dichiarata idonea.
Con riferimento al licenziamento, motivato per la mancata presentazione a visita medica ed al servizio presso la sede di Torino, non v'è in atti alcun elemento che consenta di effettuare una pagina 5 di 6 prognosi favorevole circa l'esito di una eventuale impugnazione corretta;
infatti è innegabile che la non aveva più posti di lavoro a Catania e che la visita medica dovesse necessariamente Pt_2 essere svolta presso lo stabilimento ove si trovavano i macchinari che dovevano essere impiegati dalla lavoratrice;
inoltre non vi è in atti alcuna traccia della proposta transattiva formulata all'attrice e dei motivi per i quali l'attrice ha ritenuto di non accettarla.
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.
Si compensano tra la convenuta e le terze chiamate in causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- Compensa le spese tra la convenuta e le terze chiamate.
Così deciso in Catania, il 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6